<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220088420230224093559098" descrizione="" gruppo="20220088420230224093559098" modifica="3/2/2023 7:25:11 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00884"/><fascicolo anno="2023" n="00312"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220088420230224093559098.xml</file><wordfile>20220088420230224093559098.docm</wordfile><ricorso NRG="202200884">202200884\202200884.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\858 Enrico D'arpe\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>enrico d'arpe</firma><data>02/03/2023 18:45:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Abbate</firma><data>02/03/2023 15:18:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Terza</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Presidente</h:div><h:div>Patrizia Moro,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Abbate,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- del decreto della Prefettura - U.T.G. di Taranto n. 40757 del 13.7.2022, comunicato al ricorrente Consorzio Hera in data 14.7.2022, recante aggiudicazione in favore di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura aperta indetta per l’“<corsivo>affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza Hotspot di Taranto, di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e ss.mm.ii.</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali di gara;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della Prefettura di Taranto a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della medesima Prefettura al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a..</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 e depositati in giudizio in pari data dal Consorzio ricorrente principale:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo,</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della Prefettura di Taranto a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della medesima Prefettura al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a..</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Officine Sociali Società Cooperativa Sociale il 30/9/2022: </h:div><h:div>per l’annullamento nei limiti dell’interesse e, nello specifico, ai fini della declaratoria di ILLEGITTIMITÀ dell'AMMISSIONE e/o della MANCATA ESCLUSIONE DEL CONSORZIO HERA E DELLA SUA OFFERTA, NONCHÉ DI BADIA GRANDE E DELLA SUA OFFERTA dalla gara:</h:div><h:div>- dei verbali Seggio di Gara, tra cui, in particolare, il verbale n. 3 del 05/04/2022 nella parte in cui non è stato escluso il Consorzio Hera in ragione del mancato invio del D.G.U.E. integralmente compilato come previsto dal Disciplinare di gara nel termine assegnato all'esito della attivazione del soccorso istruttorio e n. 4 del 03/05/2022 nella parte in cui non è stata da un lato disposta la esclusione Consorzio Hera per motivo testè indicato e detto concorrente è stato incluso nell'elenco degli operatori economici partecipanti ammessi alla fase successiva;</h:div><h:div>- dei verbali Commissione giudicatrice di gara, tra cui, in particolare, il verbale del 05/07/2022 in ragione della mancata esclusione del Consorzio Hera a fronte della grave e insanabile incompletezza della sua offerta economica avuto riguardo alla offerta tecnica da essa presentata, come desumibile, dalla scheda riepilogativa di assegnazione dei punteggi, nonché di Badia Grande a fronte della omessa indicazione del costo della manodopera nella sua offerta economica e, per l'effetto, nella parte in cui il Consorzio Hera e Badia Grande sono state incluse nella graduatoria provvisoria sviluppata dalla Commissione giudicatrice di gara e da questa trasmessa al R.U.P.;</h:div><h:div>- del decreto prefettizio prot. n. 40757 del 13/07/2022 nella parte in cui il Consorzio Hera e Badia Grande sono state inserite nella graduatoria definitiva approvata dalla Stazione Appaltante e non sono state escluse in violazione dell'art. 17 del Disciplinare di gara e dell'art. 95, comma 10 D. Lsg. n. 50/2016;</h:div><h:div>- dell'Avviso di pubblicazione graduatoria <corsivo>ex</corsivo> art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 del 14/07/2022 nella parte in cui il Consorzio Hera e Badia Grande sono state inserite nella graduatoria definitiva approvata dalla Stazione Appaltante e non sono state escluse in violazione dell'art. 17 del Disciplinare di gara e dell'art. 95, comma 10 D. Lsg. n. 50/2016;</h:div><h:div>- nonché, sempre nei limiti di interesse come sopra indicato, di ogni altro atto presupposto, attuativo, esecutivo ed integrativo, comunque connesso e/o consequenziale ai succitati provvedimenti, ancorché non conosciuti dalla Società ricorrente incidentale, ivi inclusa la convenzione di proroga da ultimo stipulata tra la Prefettura e il Consorzio Hera ed il relativo provvedimento di avvio anticipato della predetta convenzione.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi notificati dal Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus il 04/10/2022 e depositati in giudizio il 5/10/2022:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo,</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della Prefettura di Taranto a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della medesima Prefettura al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus l’11/11/2022: </h:div><h:div>per l’annullamento, </h:div><h:div>dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>- del decreto della Prefettura - UTG di Taranto n. 40757 del 13.7.2022, comunicato al ricorrente Consorzio Hera in data 14.7.2022, recante aggiudicazione in favore di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura aperta indetta per l’“affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza Hotspot di Taranto, di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e ss.mm.ii.”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali di gara;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della Prefettura di Taranto a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della medesima Prefettura al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus il 7/12/2022: </h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>- del decreto della Prefettura - UTG di Taranto n. 40757 del 13.7.2022, comunicato al ricorrente Consorzio Hera in data 14.7.2022, recante aggiudicazione in favore di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura aperta indetta per l’“affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza Hotspot di Taranto, di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e ss.mm.ii.”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali di gara;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della Prefettura di Taranto a disporre il subentro del Consorzio ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, della medesima Prefettura al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata<corsivo> ex lege</corsivo> in Lecce, piazza S. Oronzo; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Fortunato Tescione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Badia Grande Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale presentato da Officine Sociali Società Cooperativa Sociale il 30/9/2022;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Savino, avv.to G. Tescione e avv.to dello Stato S. Libertini;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Consorzio ricorrente principale (gestore in regime di proroga dell’Hotspot nel porto di Taranto e terzo classificato nella graduatoria della procedura di gara <corsivo>de qua</corsivo>), con istanza di misure cautelari presidenziali interinali e provvisorie <corsivo>ante causam</corsivo> proposta, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm., notificata alle controparti il 19 Luglio 2022 e depositata il 19 Luglio 2022, ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, in favore della Società Cooperativa Sociale Officine Sociali (prima classificata nella graduatoria della procedura di gara <corsivo>de qua</corsivo>) della procedura aperta indetta dalla Prefettura di Taranto per l’affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di Accoglienza Hotspot nel Porto di Taranto di cui all’art. 10-ter del Decreto Legislativo n. 286/1998, disposta con decreto della Prefettura di Taranto prot. n. 40757 del 13 Luglio 2022, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché la sospensione degli effetti del relativo contratto stipulato in data 15 Luglio 2022, ovvero ogni altra misura cautelare interinale e provvisoria ritenuta opportuna per tutelare la posizione della parte ricorrente.</h:div><h:div>Con decreto cautelare n. 337 del 20/07/2022, il Presidente di questa Sezione ha accolto la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali interinali e provvisorie <corsivo>ante causam</corsivo> proposta dalla parte richiedente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm., e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento prefettizio di aggiudicazione indicato in epigrafe e del conseguente contratto stipulato il 15 Luglio 2022, con la seguente motivazione: “<corsivo>Ritenuti sussistenti - nel particolare caso di specie - i presupposti di legge, contemplati dall’art. 61 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale interinale e provvisoria ante causam ed in particolare il pregiudizio di eccezionale gravità ed urgenza per la parte richiedente (legittimata al ricorso) tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e delle correlate domande incidentali di misure cautelari presidenziali e collegiali, avendo la Prefettura di Taranto fissato il termine ultimo per il rilascio della struttura di che trattasi (gestita in proroga dalla parte richiedente) per la data del 20 Luglio 2022</corsivo>”.</h:div><h:div>Quindi, con ricorso notificato il 26/07/2022 e depositato in giudizio il 27/07/2022, il Consorzio ricorrente principale impugna il decreto della Prefettura - U.T.G. di Taranto n. 40757 del 13.7.2022, comunicato in data 14.7.2022, recante aggiudicazione in favore di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale della procedura aperta indetta per l’“<corsivo>affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento del centro di accoglienza Hotspot di Taranto, di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e ss.mm.ii.</corsivo>”, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali di gara la cui ostensione, al tempo, non era stata ancora consentita al Consorzio ricorrente principale. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto stipulato in data 15.7.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e ss. c.p.a., e la condanna della Prefettura di Taranto a disporre il subentro del Consorzio ricorrente principale nell'aggiudicazione e nel contratto, nonché, in subordine, la condanna della medesima Prefettura al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a..</h:div><h:div>A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:</h:div><h:div>- I -</h:div><h:div>VIOLAZIONE DELL’ART. 32, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO.</h:div><h:div>- II -</h:div><h:div>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 -VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2/2016 -</h:div><h:div>ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</h:div><h:div> - III -</h:div><h:div>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95, COMMA 10 E 97, COMMA 5, LETT. D), DEL D.LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</h:div><h:div>- IV -</h:div><h:div>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 -VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA.</h:div><h:div>Il 29/07/2022, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto si è costituito in giudizio, depositando un atto di costituzione formale, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Il 02/08/2022, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto ha depositato in giudizio un’istanza di revoca e/o modifica di misure cautelari <corsivo>ante causam ex</corsivo> art.61 c.p.a., chiedendo la revoca delle misure cautelari disposte con Decreto Presidenziale del 20/7/2022 nr. 337/22, ovvero la revoca parziale limitandole alla sospensione dell’efficacia del contratto.</h:div><h:div>In pari data 02/08/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva per opporsi all’istanza di revoca del decreto presidenziale <corsivo>ante causam</corsivo> n. 337/2022, notificata e depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 02.8.2022.</h:div><h:div>Con decreto cautelare n. 390 del 03/08/2022, il Presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di revoca di cui sopra, confermando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio già fissata per il 14 settembre 2022.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 e depositati in giudizio in pari data, il Consorzio ricorrente principale, a seguito dell’accesso (del 4/11 agosto 2022 e dell’1 settembre 2022) ad alcuni atti di gara fino a quel momento non ostesi, ha integrato, anzitutto, i motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo, sia per le ragioni ivi già indicate sia per motivi nuovi e diversi, quindi ha proposto apposita istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 116, comma 2, c.p.a. relativamente ai documenti ancora sottratti all’accesso (offerte tecniche di Officine Sociali e di Badia Grande, nonché copia integrale della scheda riepilogativa dei punteggi tecnici ed economici, ostesi con ampi e ingiustificati oscuramenti).</h:div><h:div>A sostengo dei predetti motivi aggiunti del 09/09/2022 ha, quindi, dedotto le seguenti censure:</h:div><h:div>- I -</h:div><h:div>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 3, DEL D.LGS. n. 50/2016 -VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2/2016 -ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</h:div><h:div>- II -</h:div><h:div>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. n. 50/2016 - VIOLAZIONE DELLA   LEX SPECIALIS DI GARA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</h:div><h:div>Il 10/09/2022, si è costituita in giudizio la Società controinteressata Officine Sociali onde rilevare la correttezza dell’aggiudicazione dell’appalto, nonché eccepire la infondatezza del ricorso principale proposto dal Consorzio Hera, chiedendo di rigettare l’istanza cautelare del ricorrente principale e contestualmente revocare il Decreto cautelare <corsivo>ante causam</corsivo> n. 334/2022 del Presidente di questo T.A.R. e di rigettare il ricorso proposto dal Consorzio Hera in quanto inammissibile, irricevibile e, comunque, infondato, nonché di disporre nei confronti della Prefettura - U.T.G. di Taranto ordine l’esibizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 2 c.p.a. e 210 c.p.c. della documentazione ivi indicata, qualora già non presente agli atti del giudizio, deducendo:</h:div><h:div>0. - Carenza di legittimazione e/o di interesse del ricorrente in quanto terzo classificato.</h:div><h:div>I - Legittimità della aggiudicazione - Carenza di interesse del Consorzio Hera in relazione alla denunciata violazione dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e del principio di autovincolo - Inammissibilità del motivo e del ricorso.</h:div><h:div>II - Insussistenza della violazione dell’art. 97, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e delle linee guida ANAC n. 2/2016 - Sulla asserita carenza istruttoria - Carenza di interesse del Consorzio Hera -Inammissibilità del motivo e del ricorso. </h:div><h:div>III - Insussistenza della violazione dell’art. 95, comma 10 e 97 comma 5, lett. d) D. Lgs. n. 50/2016, della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara - Sull’asserito difetto di istruttoria.</h:div><h:div>IV - Insussistenza della violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e c) D. Lgs. n. 50/2016 e della <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara in danno di Officine Sociali.</h:div><h:div>Il 12/09/2022, la Prefettura di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare, non essendovi i presupposti di legge, nonché per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. </h:div><h:div>Nella Camera di Consiglio del 14/09/2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 per mancanza dei termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti depositati in data 9 settembre 2022.</h:div><h:div>Il 15/09/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio un’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 56 c.p.a di misure cautelari monocratiche, chiedendo di confermare la misura cautelare <corsivo>ante causam</corsivo> concessa con decreto n. 337/2022 fino alla Camera di consiglio del 28 settembre 2022.</h:div><h:div>Con decreto n. 451 del 15/09/2022, il Presidente ha accolto l’istanza cautelare monocratica del 15/09/2022 proposta dal Consorzio ricorrente principale e, per l’effetto, ha risospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento prefettizio indicato in epigrafe e del conseguente contratto stipulato il 15 luglio 2022, confermando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 28 settembre 2022.</h:div><h:div>Il 24/09/2022, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso per motivi aggiunti notificato il 09/09/2022 e della ulteriore domanda cautelare ivi, pure, reiterata, e insistendo nel rigetto del ricorso proposto dal Consorzio Hera Soc. Coop. Sociale Onlus e della domanda cautelare ivi avanzata.</h:div><h:div>Il 26/09/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare unita al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti.</h:div><h:div>Sempre il 26/09/2022, la Prefettura di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva, per impugnare e contestare integralmente il contenuto dei motivi aggiunti perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esplicitati nei precedenti scritti ed atti, concludendo per il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti perché infondati in fatto ed in diritto.</h:div><h:div>Ad esito della Camera di Consiglio del 28/09/2022, con ordinanza cautelare n. 472 del 29/09/2022, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Consorzio ricorrente principale con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa il 09/09/2022, con la motivazione di seguito riportata, ordinando - al contempo - alla Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti dalla parte ricorrente indicati in motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta ordinanza, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/01/2023: “<corsivo>Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, atteso, essenzialmente, che:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la violazione dello “stand still” di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. non costituisce vizio di legittimità dell’aggiudicazione (con consegna anticipata);</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la prima riparametrazione dei punteggi assegnati agli “elementi qualitativi” dell’offerta tecnica di cui alle lettere b) e c) del paragrafo D.2. - rubricato Proposte migliorative -, effettivamente prevista dall’Allegato 6 ter del Disciplinare, sembra essere stata compiuta correttamente dalla Commissione di gara assegnando il punteggio pari a 0 poiché, nella specie, il coefficiente assegnato a ciascuna offerta era 0 (che nella Scala di Valutazione indicata nell’allegato 6-ter corrisponde al giudizio “non valutabile”), nel mentre la (invocata) seconda riparametrazione sul punteggio complessivo della offerta tecnica non era prevista dalla lex specialis, sicchè non appaiono sussistere, nella specie, i presupposti previsti dalla norma di cui all’art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 per l’attivazione obbligatoria da parte della Stazione Appaltante del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte delle due Società controinteressate (collocate ai primi due posti della graduatoria), non avendo nessuna delle suddette concorrenti ottenuto un punteggio relativo all’offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la verifica, con riferimento alla Società aggiudicataria, relativamente ai costi della manodopera, del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, prescritto dall’art. 95, comma 10, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, è stata effettuata dal R.U.P. prima di procedere alla aggiudicazione;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- l’allegata omessa dichiarazione degli illeciti professionali da parte delle due Società controinteressate non appare convincente, alla stregua delle (condivisibili) controdeduzioni contenute negli scritti difensivi delle parti resistenti.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ritenuta, invece, la fondatezza della domanda ostensiva proposta, ex art. 116, comma 2, c.p.a., dalla parte ricorrente, sia in quanto la nota prot. n. 49179 del 29 agosto 2022 della Prefettura di Taranto si basa esclusivamente sulle “motivazioni addotte dai controinteressati, circa il diniego all’accesso di parte della documentazione tecnica coperta da riservatezza dei dati”, senza alcuna motivata valutazione della Stazione Appaltante resistente in proposito, sia perché non vi è prova dell’effettiva esistenza di segreti tecnici o commerciali nelle offerte delle due Società controinteressate sia, comunque, perchè, in base al disposto dell’art. 53, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a) (ossia “alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”), “e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto l’esibizione integrale in giudizio delle offerte tecniche delle due Società controinteressate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza</corsivo>”.</h:div><h:div>Con ricorso incidentale “escludente”, notificato e depositato in giudizio il 30/09/2022, la Società controinteressata Officine Sociali ha chiesto l’annullamento, nei limiti di interesse e, nello specifico, ai fini della declaratoria di illegittimità dell’ammissione e/o della mancata esclusione del Consorzio Hera e della sua offerta, nonché di Badia Grande e della sua offerta dalla gara, degli atti di gara meglio individuati in epigrafe, per i seguenti motivi:</h:div><h:div>I - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 95 comma 10, 97 comma 5, 23 comma 16 e D. Lgs. n. 50/2016, nonché della <corsivo>lex specialis</corsivo>, in particolare artt. 17 e 21 del disciplinare di gara - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, erroneità e sviamento.</h:div><h:div>II - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 95 comma 10, 97 comma 5, 23 comma 16 e D. Lgs. n. 50/2016, nonché della <corsivo>lex specialis</corsivo>, con particolare riferimento all’articolo 17 del disciplinare di gara - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, erroneità e sviamento.</h:div><h:div>III - Violazione e/ o falsa applicazione art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, in particolare i criteri di valutazione di cui al punto D.1.1 dell’allegato 6 ter al Disciplinare di gara - Eccesso di potere per manifesta erroneità, irrazionalità, grave ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>IV - Violazione e/o falsa applicazione artt. 15.2 e 21 del Disciplinare di gara - Violazione art. 83, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 - Eccesso di potere - Disparità di trattamento.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti notificati il 04/10/2022 e depositati in giudizio il 05/10/2022, il Consorzio ricorrente principale, a seguito di sopravvenute circostanze fattuali conosciute il 30/09/2022 (“<corsivo>in data 30 settembre 2022 il Consorzio ricorrente ha ricevuto comunicazione, nell’ambito di analoga procedura di gara in corso di esperimento da parte della Prefettura di Ragusa, dell’intervenuta esclusione, in data 29 settembre 2022, di entrambi gli operatori economici che lo precedono in graduatoria, per avere i rispettivi legali rappresentanti p.t. omesso di dichiarare l’esistenza di gravi illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D.lgs. 50/2016</corsivo>”) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione (già gravato con il ricorso principale) in parte per vizi già dedotti (cfr. motivo IV del ricorso introduttivo in relazione all’omessa dichiarazione, da parte di Officine Sociali, delle violazioni in materia di lavoro nella gestione del centro di accoglienza in affidamento dalla Prefettura di Siracusa), ivi riproposti, ed in parte per vizi nuovi come di seguito specificati:</h:div><h:div>- I -</h:div><h:div>VIOLAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 5, D.LGS. n. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</h:div><h:div>Il 20/10/2022, la Prefettura di Taranto ha depositato in giudizio l’offerta tecnica e economica di Officine Sociali, Badia Grande e Consorzio Hera, nonchè la scheda valutazione offerta tecnica di Badia Grande, Consorzio Hera e Officine Sociali, i verbali del seggio di gara e i verbali della Commissione Giudicatrice.</h:div><h:div>Il 24/10/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia alla domanda cautelare, nella quale, premettendo “<corsivo>che in data 20 ottobre 2022, a ridosso della Camera di consiglio del 26 ottobre 2022 fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 5 ottobre 2022, la Prefettura di Taranto ha dato esecuzione all’Ordinanza resa da codesto On.le TAR n. 472/2022 mediante il deposito in giudizio delle offerte tecniche sia di Officine Sociali sia di Badia Grande</corsivo>”,  ha chiesto di disporre l’abbinamento al merito della richiesta cautelare unita agli ultimi motivi aggiunti, nonché, in subordine, ha dichiarato di rinunciare alla stessa.</h:div><h:div>Il 24/10/2022, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti notificato il 04/10/2022 (depositato il 05/10/2022) e della ulteriore domanda cautelare ivi avanzata, insistendo, altresì, nel rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti notificato il 09/09/2022 proposti dal Consorzio Hera, nonché, “<corsivo>attesa la parziale ostensione offerta dalla Prefettura anche a seguito della documentazione prodotta il 20/10/2022</corsivo>”, nell’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma c.p.a. avanzata in seno al ricorso incidentale del 30/09/2022, in relazione alla restante documentazione a cui risultava ancora negato l’accesso, e nella richiesta di esibizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 2 c.p.a. e 210 c.p.c., o di acquisizione <corsivo>ex</corsivo> art. 64, comma 3 c.p.a., della documentazione indicata nelle conclusioni dell’atto di costituzione non ancora acquisita agli atti del presente giudizio.</h:div><h:div>Nella Camera di Consiglio del 26/10/2022, Il Presidente, vista la rinuncia all'istanza cautelare riproposta con in motivi aggiunti del 4 ottobre 2022 e considerato che le parti resistenti non si sono opposte, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e confermato l'udienza pubblica del 10 gennaio 2023 per la trattazione del merito della causa.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti notificati l’11/11/2022 e depositati in giudizio in pari data, il Consorzio ricorrente principale, a seguito del deposito in giudizio delle offerte dei concorrenti classificatisi ai primi due posti della graduatoria della gara, in esecuzione dell’ordinanza resa da questo Tribunale sull’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 2, c.p.a. proposta dal ricorrente Consorzio Hera, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione (già gravato con il ricorso principale) per i seguenti ulteriori motivi ulteriori:</h:div><h:div>- I -</h:div><h:div>VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO DI GARA – INAMMISSIBILITÀ E/O IRREGOLARITÀ DELL’OFFERTA TECNICA DI OFFICINE SOCIALI PERCHÉ IRRISPETTOSA DELLE PRESTAZIONI MINIME PREVISTE A PENA DI ESCLUSIONE.</h:div><h:div>Con ulteriori motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 07/12/2022, il Consorzio ricorrente principale, essendo venuto a conoscenza in data 8 novembre 2022 di nuovi vizi dell’aggiudicazione a seguito del deposito, in tale data, di un documento, da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Catania n. 1075/2022 r.g., avente ad oggetto l’esclusione di Officine Sociali dalla procedura di gara indetta dalla Prefettura di Catania per l’affidamento del servizio di accoglienza presso l’Hotspot di Pozzallo, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di Officine Sociali, per i seguenti ulteriori motivi:</h:div><h:div>- I -</h:div><h:div>VIOLAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 5, LETT. C) E C-BIS), DEL D. LGS. n. 50/2016 E DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.</h:div><h:div>Il 23/12/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva, per soffermarsi su due aspetti: “<corsivo>1. la manifesta inaccoglibilità del ricorso incidentale proposto da Officine Sociali, siccome in parte in radice inammissibile (prime tre censure) e in parte palesemente infondato (quarta censura); 2. la manifesta fondatezza, per converso, delle censure spiegate dal Consorzio Hera in ordine: a) alle gravi omissioni dichiarative di Officine Sociali e Badia Grande e b) all’omessa indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica di Badia Grande. E ciò, ferma restando la fondatezza dei motivi aggiunti depositati in data 11.11.2022 con i quali il Consorzio Hera ha dedotto l’illegittima ammissione e valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Officine Sociali per avere quest’ultima proposto un numero di ore per la figura professionale dell’infermiere di gran lunga inferiore rispetto a quello minimo previsto dall’Allegato A al “Nuovo Schema di Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza”, facente parte integrante della lex specialis di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>Il 23/12/2022, anche la Società controinteressata Officine Sociali ha depositato in giudizio una memoria difensiva per riepilogare quanto argomentato, nei precedenti scritti difensivi, integrando le deduzioni già rassegnate e chiedendo, o, comunque, insistendo per la declaratoria di irricevibilità e/o inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi per motivi aggiunti notificati il 09/09/2022, 04/10/2022 (depositati il 05/10/2022), l’11/11/2022 (depositati in pari data), nonché del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 dal Consorzio Hera, nonché per riepilogare e precisare i motivi di annullamento degli atti impugnati in via incidentale con il ricorso del 30/09/2022, riservandosi di rassegnare le proprie difese in relazione ai motivi aggiunti notificati dal Consorzio Hera il 07/12/2022, comunque irricevibili, improcedibili, inammissibili e infondati.</h:div><h:div>Il 28/12/2022, la Prefettura di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva, deducendo di avere provato a depositarla già in data 23/12/2022 senza riuscirvi e chiedendo di considerarla tempestiva, nella quale ha chiesto di respingere il ricorso proposto dal Consorzio Hera e i successivi motivi aggiunti, nonché tutte le domande con detti atti proposte, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi già esposti nei precedenti scritti, nonché di dichiarare irricevibili i motivi aggiunti notificati dal Consorzio Hera il 4/10/2022 e l’11/11/2022 perché tardivi e inammissibili quelli notificati il 7/12/2022.</h:div><h:div>Il 30/12/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria di replica, anzitutto per ribadire la “<corsivo>tempestività dei motivi aggiunti notificati in data 4.10.2022, 11.11.2022 e 7.12.2022, contrariamente a quanto eccepito a pag. 2 della memoria depositata da Officine Sociali in data 23.12.2022</corsivo>”, insistendo per accogliere tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Il 30/12/2022, la Società controinteressata Officine Sociali ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo nella chiesta declaratoria di irricevibilità e/o inammissibilità e/o nel rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti del 09/09/2022, del 04/10/2022 e del’11/11/2022 proposti dal Consorzio Hera, nonché nell’accoglimento del ricorso incidentale, con espressa riserva di rassegnare le proprie difese in relazione ai motivi aggiunti notificati dal Consorzio Hera il 07/12/2022, comunque irricevibili, improcedibili, inammissibili e infondati.</h:div><h:div>Il 30/12/2022, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una ulteriore memoria difensiva, nella quale, previa valutazione in ordine allo stralcio della memoria tardivamente depositata dall’Avvocatura dello Stato ovvero al rinvio dell’udienza pubblica del 10.1.2023 a garanzia del contraddittorio e dei correlati termini a difesa, ha insistito in ogni caso per l’accoglimento di tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo e con tutti i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Nella Camera di Consiglio del 10/01/2023, il difensore di parte ricorrente principale ha chiesto un breve rinvio per poter replicare alla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato ritenendola tardiva. Il Presidente, rilevata l'istanza di rinvio, ha disposto il rinvio della causa all'Udienza Pubblica del 15 febbraio 2023.</h:div><h:div>Il 30/01/2023, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria difensiva in replica alla memoria depositata da ultimo dall'Avvocatura dello Stato, insistendo nella richiesta di accogliere tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Il 30/01/2023, la Società controinteressata Officine Sociali ha depositato in giudizio una memoria difensiva, con la quale, reiterando le eccezioni, le deduzioni e le domande formulate in seno all’atto di costituzione/memoria cautelare del 10/09/2022, nella memoria del 24/09/2022, nel ricorso incidentale notificato e depositato il 30/09/2022, nella memoria del 24/10/2022, nella memoria <corsivo>ex </corsivo>art. 73 c.p.a. depositata il 23/12/2022 e nella memoria di replica del 30/12/2022, si è limitata a integrare le proprie difese con specifico riguardo agli irricevibili, inammissibili e infondati motivi aggiunti del 07/12/2022 ed eccepire la inammissibile modifica delle domande da parte del ricorrente con la memoria di replica del 30/12/2022, insistendo nella declaratoria di irricevibilità e/o inammissibilità e/o nel chiesto rigetto dei motivi aggiunti notificati il 09/09/2022, 04/10/2022 (depositati il 05/10/2022), l’11/11/2022, nonché del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 dal Consorzio Hera, anche in virtù dell’accoglimento del ricorso incidentale del 30/09/2022.</h:div><h:div>Il 03/02/2023, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio una memoria di replica al fine di replicare allo scritto difensivo di Officine Sociali del 30 gennaio 2023, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.</h:div><h:div>Il 04/02/2023, anche la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.</h:div><h:div>Il 04/02/2023, la Prefettura di Taranto ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo sulla tardività dei motivi aggiunti proposti in corso di causa da parte ricorrente principale.</h:div><h:div>Il 09/02/2023, il Consorzio ricorrente principale ha depositato in giudizio note di udienza insistendo per l’accoglimento dell’istanza istruttoria da esso formulata, onde accertare l’esistenza dei carichi pendenti non dichiarati in gara da Officine Sociali, né acquisiti agli atti del procedimento dalla Prefettura di Taranto, che dunque (in tesi) avrebbe disposto l’impugnata aggiudicazione in favore della controinteressata omettendone la doverosa valutazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..</h:div><h:div>Non si è costituita in giudizio la Cooperativa Sociale Badia Grande Società, seconda classificata nella gara <corsivo>de qua</corsivo>.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 15/02/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>0. - Il ricorso principale, come integrato dai primi motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 e dai terzi motivi aggiunti notificati l’11/11/2022, è infondato nel merito e va, pertanto, respinto, mentre i secondi motivi aggiunti notificati il 04/10/2022 e i quarti motivi aggiunti notificati il 07/12/2022 sono irricevibili per tardività, sicché il ricorso incidentale notificato il 30/09/2022 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>1.- Con il primo motivo di gravame formulato con il ricorso principale, il Consorzio ricorrente lamenta la illegittimità dell’impugnata aggiudicazione “<corsivo>perché la stipulazione del contratto relativo all’appalto per cui è causa è avvenuta in aperta violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016”, atteso che, “nel caso di specie il contratto è stato stipulato tra la Prefettura di Taranto e la Coop. Officine Sociali in data 15.7.2022, ovvero il giorno immediatamente successivo a quello in cui è stata comunicata al ricorrente l’adozione dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, per cui è palese la violazione della clausola di cd. stand still</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Osserva, infatti, il Tribunale che, come, peraltro, già rilevato in sede cautelare, la violazione dello “<corsivo>stand still</corsivo>” di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. - in base al quale “<corsivo>Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione</corsivo>” - non costituisce vizio di legittimità dell’aggiudicazione (con consegna anticipata), in quanto, per giurisprudenza consolidata “<corsivo>la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047)</corsivo>” (T.A.R. Campania - Napoli, Sezione V, 05/01/2022, n.78).</h:div><h:div>2. - Con il secondo motivo di gravame formulato con il ricorso principale, come integrato dalla prima censura dei motivi aggiunti del 09/09/2022, il Consorzio ricorrente lamenta la illegittimità dell’impugnata aggiudicazione “<corsivo>perché non è stata preceduta dalla verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, sebbene tale verifica fosse obbligatoria per entrambe le offerte classificatesi ai primi due posti della graduatoria, avendo queste ultime – a quanto risulta all’odierno ricorrente – raggiunto e superato, sia per i punti relativi al prezzo, sia per la somma dei punti relativi agli elementi dell’offerta tecnica, i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara</corsivo>”, in quanto “<corsivo>in applicazione delle operazioni valutative previste dal disciplinare di gara e dall’Allegato 6-ter in coerenza con il metodo aggregativo compensatore, il punteggio tecnico rilevante ai fini della determinazione dell’anomalia della offerta è il punteggio risultante dall’attività di riparametrazione</corsivo>”, che, in tesi di parte ricorrente, consta di due momenti, ossia la riparametrazione dei punteggi dei singoli elementi della offerta tecnica e la ulteriore riparametrazione  sul punteggio complessivo della offerta tecnica, con assegnazione del punteggio massimo di 70 al punteggio totale più alto e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.</h:div><h:div>Anche la predetta censura è infondata.</h:div><h:div>Infatti, come rilevato anche in sede cautelare, la prima riparametrazione dei punteggi assegnati agli “elementi qualitativi” dell’offerta tecnica di cui alle lettere b) (“<corsivo>efficienza ed efficacia dei progetti di concreta attuazione per la gestione del tempo libero dei minori: fino ad un massimo di 7 punti.</corsivo>”) e c) (“<corsivo>efficienza ed efficacia dei protocolli e/o accordi di collaborazione concernenti la progettazione e realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazioni di grave violenza: fino ad un massimo di  7 punti.</corsivo>”) del paragrafo D.2. - rubricato Proposte migliorative -, effettivamente prevista dall’Allegato 6 <corsivo>ter</corsivo> del Disciplinare, è stata compiuta correttamente dalla Commissione di gara assegnando il punteggio pari a 0 poiché, nella specie, il coefficiente assegnato a ciascuna offerta era 0 (che nella Scala di Valutazione indicata nell’allegato 6-<corsivo>ter</corsivo> corrisponde al giudizio “non valutabile”), nel mentre la (invocata) seconda riparametrazione sul punteggio complessivo della offerta tecnica non era prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Si legge, infatti, nel suddetto paragrafo D.2. dell’Allegato 6 ter del Disciplinare:</h:div><h:div>“<corsivo>A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle precedenti lett. b) e c) è assegnato un punteggio discrezionale tramite un coefficiente determinato mediante l'attribuzione di un valore variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In particolare, l'attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così detti "discrezionali" avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>SCALA Dl VALUTAZIONE</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>NON VALUTABILE [0]%</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>PARZIALMENTE ADEGUATO [0,3]%</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>SUFFICIENTE [0,6]%</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>DISCRETO [0,7]%</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>BUONO [0,8]%</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>OTTIMO [1]%</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il punteggio per i suddetti elementi sarà determinato sulla base della sommatoria dei punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi, i quali verranno determinati moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti sopra indicata.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Per il calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. b) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La Prefettura procede alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza, in conformità al contenuto delle Linee Guida ANAC n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, non sussistono, nella specie, i presupposti previsti dalla norma di cui all’art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 (secondo il quale “<corsivo>Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre</corsivo>.”) per l’attivazione obbligatoria da parte della Stazione Appaltante del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte delle due Società controinteressate (collocate ai primi due posti della graduatoria), non avendo nessuna delle suddette concorrenti ottenuto un punteggio relativo all’offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo (pari a 70 punti) previsto dal Disciplinare di gara, ossia pari o superiore a 56 punti, avendo conseguito Officine Sociali e il Consorzio Hera l’uguale punteggio di 54,80 e Badia Grande il maggiore punteggio di 55,00.</h:div><h:div>3. - Con il terzo motivo di gravame, il Consorzio ricorrente principale deduce l’omessa verifica, con riferimento alla Società aggiudicataria, relativamente ai costi della manodopera, prima di procedere alla aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, prescritto dall’art. 95, comma 10, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..</h:div><h:div>Anche la predetta censura è infondata.</h:div><h:div>Premesso che l’art. 95 (“<corsivo>Criteri di aggiudicazione dell’appalto</corsivo>”), comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. recita che “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)</corsivo>”, mentre l’articolo 97 (“<corsivo>Offerte anormalmente basse</corsivo>”), comma 5, lettera d), a sua volta, stabilisce che: “<corsivo>La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: … d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16</corsivo>” (cioè, nelle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di determinazione annuale del costo del lavoro), nel concreto caso di specie, come già rilevato in sede cautelare, la verifica del costo della manodopera è stata effettivamente svolta dal R.U.P, prima di procedere alla aggiudicazione, atteso che lo stesso, con nota prot. n. 0038638 del 05/07/2022, ha proceduto a richiedere ad Officine Sociali (tra le altre cose) “<corsivo>indicazioni puntuali sui costi della manodopera allegando specifiche tabelle di quantificazione del costo orario, con precisazione dei relativi riferimenti contrattuali e normativi</corsivo>” e che Officine Sociali ha fornito le indicazioni richieste l’11/07/2022, trasmettendo (anche) una relazione tecnica asseverata dal Dott. Guglielmo Drago sul costo del personale inserito nell’offerta economica di gara, nel mentre il gravato provvedimento di aggiudicazione della gara <corsivo>de qua</corsivo> è intervenuto solo successivamente, in data 13/07/2022, all’esito del positivo superamento della verifica di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lett. d), D. Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>4. - Con il quarto motivo di gravame, il Consorzio ricorrente principale lamenta che, in violazione dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, “<corsivo>la seconda classificata Coop. Badia Grande non avrebbe dichiarato di avere riportato una risoluzione contrattuale la cui legittimità è stata accertata con sentenza definitiva (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14.3.2022, n. 738), rispetto alla quale è allora verosimile ritenere che la Prefettura di Taranto non abbia potuto effettuare le dovute valutazioni ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e ss., del D.lgs. 50/2016</corsivo>”, mentre l’aggiudicataria non avrebbe dichiarato che, “<corsivo>nell’ambito dell’appalto per la gestione del Centro di accoglienza “Casa Freedom” di Priolo Gargallo, si è resa responsabile del mancato pagamento degli stipendi ai propri lavoratori per 11 mensilità e che tale grave violazione dei diritti dei lavoratori ha dato luogo alla proclamazione dello stato di agitazione e a sit-in di protesta dinanzi alla Prefettura di Siracusa</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche le predette censure sono infondate.</h:div><h:div>Osserva, infatti, il Collegio che l’allegata omessa dichiarazione degli illeciti professionali da parte delle due Società controinteressate, come peraltro evidenziato in sede cautelare, non è convincente, alla stregua delle (condivisibili) controdeduzioni contenute negli scritti difensivi delle parti resistenti e, in particolare, in considerazione del fatto che la seconda classificata “<corsivo>Coop Badia Grande non ha potuto riferire tale circostanza in quanto la sentenza è stata pubblicata successivamente alla presentazione delle candidature</corsivo>” (cfr. p. 9 della memoria difensiva della Prefettura di Taranto del 12/09/2022), mentre la vicenda contestata alla aggiudicataria è una “<corsivo>circostanza occorsa per fatti non imputabili alla Società e, comunque, risolta molto tempo prima dell’indizione della gara e della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione</corsivo>” (cfr. p 25 s. della memoria di costituzione della Società aggiudicataria), oltre al fatto che, in ogni caso, in ossequio all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2020, la asserita violazione degli obblighi dichiarativi di cui al comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. da parte dell’operatore economico non potrebbe comportare alcun automatismo espulsivo, ma, solo, la discrezionale valutazione, da parte della Stazione Appaltante, della integrità e affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c), c-<corsivo>bis</corsivo>), c-<corsivo>ter</corsivo>), c-<corsivo>quater</corsivo>) del D. Lgs. n. 50/2016. </h:div><h:div>5. - Si può, invece, prescindere (per ragioni di economia processuale) dall’esame della seconda censura formulata dal Consorzio ricorrente principale con i motivi aggiunti del 09/09/2022, poiché indirizzata (soltanto) nei confronti della Società Badia Grande, che (in tesi) “<corsivo>ha omesso di indicare nella propria offerta economica sia il costo per gli oneri della sicurezza aziendale sia quelli per la manodopera, in manifesta e conclamata violazione delle disposizioni di legge e di lex specialis sopra rubricate</corsivo>”.</h:div><h:div>6. - I secondi e i quarti motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente principale rispettivamente il 04/10/2022 e il 07/12/2022 sono, invece, irricevibili per tardività, come eccepito anche dalle parti resistenti.</h:div><h:div>Osserva, infatti, il Collegio che, secondo l’art. 120 (“<corsivo>Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)</corsivo>”), comma 5, c.p.a. (“<corsivo>Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</corsivo>”), il <corsivo>dies a quo</corsivo> per proporre (il ricorso principale ed) i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione, da intendersi comprensiva (anche) dell’esito dell’accesso agli atti di gara, esercitato tempestivamente entro i 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, <corsivo>ex </corsivo>art. 76, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm., secondo l’interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 24 giugno-2 luglio 2020, n. 12 e avvallata dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 204 del 28.10.2021, secondo la quale «<corsivo>il testo dell'art. 120, comma 5, cod. proc. amm. è compatibile con un'interpretazione, come quella da ultimo seguita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale il dies a quo per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione (salve le ulteriori ipotesi di decorrenza di altra natura, ed estranee al presente incidente di legittimità costituzionale), fermo il già descritto meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell'accesso agli atti di gara</corsivo>».</h:div><h:div>La richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 24 giugno-2 luglio 2020, n. 12, ha, infatti, chiarito che:</h:div><h:div>«<corsivo>23. Innanzitutto, va rimarcato come il legislatore non abbia modificato l’art. 120, comma 5, del c.p.a., per quanto riguarda il suo richiamo all’art. 79 del ‘primo codice’, il quale – come si è sopra osservato – ha dato rilievo ad una ‘data oggettivamente riscontrabile’, da individuare in considerazione degli incombenti formali cui è tenuta ex lege l’Amministrazione aggiudicatrice e del rispetto della regola della diligenza cui è tenuta l’impresa interessata.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In altri termini, in sede di emanazione del ‘secondo codice’ degli appalti, non vi è stata alcuna determinazione del conditor iuris di modificare la regola speciale contenuta nel c.p.a., sul rilievo decisivo da attribuire – ai fini processuali - agli incombenti formali informativi cui è tenuta l’Amministrazione aggiudicatrice, indispensabili per individuare il dies a quo.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Come evidenziato dalle sentenze sopra richiamate al § 19, le incongruenze conseguenti al mancato coordinamento del ‘secondo codice’ con l’art. 120, comma 5, del c.p.a. si possono allora superare ritenendo che non vi è stato il necessario coordinamento del richiamo effettuato dal medesimo comma 5: il riferimento alla formalità previste dall’art. 79 del ‘primo codice’ deve ora intendersi effettuato alle formalità previste dall’art. 76 del ‘secondo codice’.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>24. Tale constatazione non esaurisce però la definizione dei quesiti sollevati dall’ordinanza di rimessione.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Infatti, l’art. 76 del ‘secondo codice’ non contiene specifiche regole sull’accesso informale, in precedenza consentito per le procedure di gara dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’ (che contribuiva a dare un compiuto e prevedibile significato all’art. 120, comma 5, del c.p.a.).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>25. Ritiene l’Adunanza Plenaria che – a seguito della mancata riproduzione nel ‘secondo codice’ di specifiche disposizioni sull’accesso informale agli atti di gara – rilevano le disposizioni generali sull’accesso informale, previste dall’art. 5 del regolamento approvato con il d.P.R. n. 184 del 2006.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>25.1. Queste sono divenute applicabili per gli atti delle procedure di gara in questione a seguito della abrogazione delle disposizioni speciali, previste dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>25.2. L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché - in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) - va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata al § 19, per la quale, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>26. Ritiene inoltre l’Adunanza Plenaria che, per la individuazione della decorrenza del termine per l’impugnazione, rileva anche l’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’, per il quale “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>L’impresa interessata - che intenda proporre un ricorso - ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>27. In considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, ritiene l’Adunanza Plenaria che per determinare il dies a quo per l’impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il citato comma 5.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale.» e, quindi, ha affermato i seguenti principi di diritto:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>«“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Sicché, nella concreta fattispecie di causa, i secondi e i quarti motivi aggiunti notificati rispettivamente il 04/10/2022 e il 07/12/2022, a seguito di sopravvenute circostanze fattuali conosciute rispettivamente il 30/09/2022 (“<corsivo>in data 30 settembre 2022 il Consorzio ricorrente ha ricevuto comunicazione, nell’ambito di analoga procedura di gara in corso di esperimento da parte della Prefettura di Ragusa, dell’intervenuta esclusione, in data 29 settembre 2022, di entrambi gli operatori economici che lo precedono in graduatoria, per avere i rispettivi legali rappresentanti p.t. omesso di dichiarare l’esistenza di gravi illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del D.lgs. 50/2016</corsivo>”) e l’8 novembre 2022 (a seguito del deposito, in tale data, di un documento, da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Catania n. 1075/2022 r.g., avente ad oggetto l’esclusione di Officine Sociali dalla procedura di gara indetta dalla Prefettura di Catania per l’affidamento del servizio di accoglienza presso l’Hotspot di Pozzallo) - con i quali il Consorzio ricorrente principale deduce vizi di legittimità, mai in precedenza specificamente dedotti, incentrati sull’omessa dichiarazione da parte di Officine Sociali e di Badia Grande, anche nella gara per cui è causa, dell’esistenza di gravi illeciti professionali (asseritamente) rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-<corsivo>bis</corsivo>), del D.lgs. 50/2016 - sono tardivi, poiché proposti oltre il termine ulteriore di 30 giorni decorrente dall’accesso alla documentazione amministrativa effettuato il 04-11/08/2022 e l’1 settembre 2022. </h:div><h:div>Infatti, non è pensabile che, indipendentemente dall’accesso richiesto tempestivamente entro 15 giorni e dal suo esito, la sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi di fatto consenta - senza limiti di tempo, se non i 30 giorni dalla conoscenza di fatto conseguita, indipendentemente dall’accesso agli atti di gara - di formulare vizi di legittimità che possano mettere in discussione l’esito di una gara di appalto, magari anche dopo molti anni, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile <corsivo>in subiecta materia</corsivo> (correttamente inteso), che, invece, contempla un rito abbreviato/accelerato in materia di appalti (artt. 119 e 120 e ss. c.p.a.), sia pure con i correttivi apportati in via interpretativa dalla sopra citata decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per interpretare l’art. 120, comma 5, c.p.a., <corsivo>in parte qua</corsivo>, conformemente alla Costituzione (art. 24).</h:div><h:div>7. - Sono, invece, tempestivi (e, quindi, vanno scrutinanti nel merito) i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente principale l’11/11/2022, poiché proposti entro il termine ulteriore di 30 giorni per i vizi rilevati dagli atti conosciuti (solo) in data 20/10/2022, a seguito del deposito in giudizio, in tale data, delle offerte (integrali) dei concorrenti classificatisi ai primi due posti della graduatoria, in esecuzione dell’ordinanza resa da questo Tribunale sull’istanza <corsivo>ex a</corsivo>rt. 116, comma 2, c.p.a.. I suddetti motivi aggiunti sono, altresì, ammissibili, pur riguardando solo la Società aggiudicataria, poiché la Società Badia Grande, seconda classificata, ha omesso di indicare nella propria offerta economica sia il costo per gli oneri della sicurezza aziendale sia quelli per la manodopera (come pure denunciato dal ricorrente principale).</h:div><h:div>Nel merito, con un'unica censura pluriarticolata, il Consorzio ricorrente principale assume che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria doveva essere esclusa per mancato rispetto delle prestazioni minime richieste dagli atti di gara a pena di esclusione (art. 16 del Disciplinare di gara), avendo previsto l’impiego di personale infermieristico per 36 ore settimanali, per un totale annuo di 1.872 ore offerte da Officine Sociali, anziché per 36 ore al giorno, per un totale annuo di 13.104 ore. </h:div><h:div>La predetta cesura è infondata.</h:div><h:div>Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 16 del Disciplinare di gara, rubricato “Offerte Tecniche”, stabilisce che “<corsivo>L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara</corsivo>”; l’art. 5, comma 4, del “<corsivo>Nuovo Schema di Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza</corsivo>”, facente parte integrante degli atti di gara, stabilisce che “<corsivo>Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d’impiego sono indicati nella tabella di cui all’Allegato A</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò premesso, il motivo è infondato, sia alla stregua dei rilievi contenuti nella memoria difensiva della Società aggiudicataria del 23/12/2022, nella quale, in particolare, si evidenzia che la prescrizione sul servizio di infermeria da garantirsi per 36 ore al giorno è stata adottata per un mero refuso e/o errore di compilazione, da ritenersi tale poiché (tra gli altri motivi) nel modello di Offerta Tecnica, il numero di “ore settimanali minime” per il servizio infermieristico è correttamente indicato in 36 ore settimanali, sia perché nella invocata Tabella di cui all’Allegato A del Capitolato di appalto (questa volta in linea con quanto previsto nel modello di Offerta tecnica nel quale non sono indicate “Unità minime previste” per il personale infermieristico) non si prevede un numero di infermieri superiori ad 1 unità (anzi si indica al singolare il termine “Infermiere”), sicchè è assurdo che un infermiere possa prestare servizio giornaliero per 36 ore.</h:div><h:div>8. - Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 e l’11/11/2022, è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto (inclusa la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e di subentro e quella subordinata di risarcimento del danno per equivalente, non sussistendo l’illegittimità dell’azione amministrativa), mentre i motivi aggiunti notificati il 04/10/2022 e il 07/12/2022 sono tardivi e, pertanto, devono essere dichiarati irricevibili. Conseguentemente, il ricorso incidentale “escludente” proposto dalla Società controinteressata Officine Sociali è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (per tale aspetto, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9).</h:div><h:div>9. - Sussistono, comunque, i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e alla novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti notificati il 09/09/2022 e l’11/11/2022, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara irricevibili per tardività i motivi aggiunti notificati il 04/10/2022 e il 07/12/2022 e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale notificato il 30/09/2022 dalla Società controinteressata Officine Sociali.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Venusia Silvia My</h:div><h:div>Anna Abbate</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>