<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220002020220822110601643" descrizione="" gruppo="20220002020220822110601643" modifica="9/1/2022 10:38:35 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Hepv23 S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00020"/><fascicolo anno="2022" n="01376"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220002020220822110601643.xml</file><wordfile>20220002020220822110601643.docm</wordfile><ricorso NRG="202200020">202200020\202200020.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\858 Enrico D'arpe\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>enrico d'arpe</firma><data>31/08/2022 18:20:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Patrizia Moro</firma><data>31/08/2022 12:30:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Terza</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Presidente</h:div><h:div>Patrizia Moro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Anna Abbate,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento del Dirigente dell'Area IV Ambiente, Ecologia e Mobilità della Provincia di Brindisi, n. 99 del 14.10.2021, protocollo n. p_br-0032902 del 14.10.2021, notificato a HEPV23 S.r.l. in data 14.10.2021, con cui il medesimo Dirigente ha determinato che “[…] non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un “impianto agrovoltaico di potenza pari a 5,92 MW ricadente del Comune di Brindisi in contrada Mascava” denominato Spot_21 presentato da HEPV23 S.r.l., in relazione anche al giudizio non favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto, ha negato “il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa:</h:div><h:div>-delle note prot. n. 34597 del 11.05.2021 e prot. n. 48502 del 06.07.2021 dell'A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Brindisi, con cui è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>delle note prot. n. 51865 del 14.05.2021 e prot. n. 79285 del 15.09.2020 del Comune di Brindisi, con cui è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>delle note prot. n. 4445 del 14.05.2021, prot. n. 6580 del 14.09.2020 e prot. n. 6138 del 08.07.2021 della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con cui è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>delle note prot. n. 37766 del 06.07.2021 e prot. n. 10018 del 01.03.2021 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, con cui è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>della nota prot. 10613 del 08.07.2021 della Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici, Servizio Autorità Idraulica, con cui è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>del verbale della prima Conferenza di Servizi prot. n. 17222 del 21.05.2021 e del verbale della Conferenza di Servizi decisoria prot. n. 24249 del 20.07.2021;</h:div><h:div>del preavviso di rigetto, nota prot. n. 24697 del 22.07.2021;</h:div><h:div>della nota prot. n. 16923 del 16.09.2020 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, con cui è stato espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto Spot_21, nella ipotesi in cui tale parere, possa essere ritenuto a fondamento del giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Brindisi;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, dell'elaborato 4.4.1. (Paragrafi B2.2.2, B2.2.1 e B2.1.3) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (“P.P.T.R.”) della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 23.03.2015, recante “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” nella parte in cui individua tra gli obiettivi quello di “disincentivare la realizzazione a terra del fotovoltaico” ed individua zone privilegiate entro cui localizzare gli impianti fotovoltaici e nella parte in cui individua come “elemento di criticità” l'incremento di impianti fotovoltaici in area agricola, nella non creduta ipotesi in cui tali Paragrafi siano ex se sufficienti a giustificare il diniego alla realizzazione dell'impianto agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, della Sezione C2 della Scheda d'Ambito “La campagna brindisina” (Elaborato 5.9 del PPTR), nella non creduta ipotesi in cui gli Indirizzi e le Direttive ivi riportate siano ex se sufficienti a giustificare il diniego alla realizzazione dell'impianto agrovoltaico Spot_21;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, della deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 2122 del 23.10.2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 07.11.2012 recante «Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale» e della determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06.06.2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, recante «<corsivo>Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio</corsivo>», nella ipotesi che, in relazione al cumulo degli impianti fotovoltaici, l'Indice di Pressione Cumulativa (I.P.C.) sia considerato elemento idoneo a giustificare il diniego al giudizio di compatibilità paesaggistica.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 20 del 2022, proposto da </h:div><h:div>HEPV23 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Laura Ballarin, Greta Maria Campisi, Erika Mussetti, Daniele Salvi e Anna Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Brindisi, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo; </h:div><h:div>Agenzia Regionale per Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Puglia (A.R.P.A. Puglia), Comune di Brindisi e Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e del Ministero della Transizione Ecologica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to R. Bellomo, avv.to G. Tanzarella e avv.to E. Mussetti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Società HEPV23 S.r.l. espone quanto segue.</h:div><h:div>In data 27.12.2019, ha chiesto l’avvio dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, presentando: (i) alla Provincia di Brindisi istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (“V.I.A.”) ex artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006; (ii) alla Regione Puglia, istanza di Autorizzazione Unica (“A.U.”) ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e, in data 24.12.2020, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di cui all’art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006 (nuovo ed autonomo rispetto al precedente procedimento avviato), per l’autorizzazione di un impianto c.d. “agrovoltaico”, diverso da quello proposto con le istanze del 27.12.2019. </h:div><h:div>Più precisamente, l’iter così avviato ha ad oggetto l’autorizzazione di un impianto agrovoltaico, “di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e contestuale attività agricola”, denominato “Spot_21”, di potenza complessiva pari a 5,92 MWp, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR) in Contrada “Mascava”.</h:div><h:div>A seguito della fase di verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata di cui all’art. 27-bis comma 3 D. Lgs. n. 152/2006, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 13431 del 23.04.2021, ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi per il successivo 14.05.2021, da tenersi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990.</h:div><h:div>Con nota del 20.07.2021, la Provincia di Brindisi ha comunicato alla Società l’esito della Conferenza di Servizi decisoria, trasmettendo copia del relativo verbale, rappresentando la decisione di considerare “non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole”. Successivamente, ha assegnato alla Società, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, il termine di 10 giorni per la produzione di osservazioni e documenti.</h:div><h:div>Con l’epigrafata determinazione dirigenziale n. 99 del 14.10.2021, l’Autorità Provinciale procedente, ha rilevato  le  osservazioni  presentate dalla Società proponente ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n.241/1990 “non risultano sufficienti a superare i pareri  negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione” e, quindi, ha ritenuto di poter confermare quanto formulato già nel Verbale, esprimendo giudizio non favorevole di compatibilità ambientale e non autorizzando, pertanto, il rilascio del Provvedimento Unico Autorizzatorio (P.U.A.) Regionale.</h:div><h:div>I.I. Avverso i provvedimenti epigrafati la Società ricorrente è quindi insorta con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate.</h:div><h:div>1. Violazione art. 8 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione art. 3-quater D. Lgs. n.152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.</h:div><h:div>2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e illogicità manifesta - Violazione Piano Nazionale Resistenza Resilienza (“P.N.R.R.”) - Violazione D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424 - Violazione Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.) - Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione.</h:div><h:div>3. Violazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione dell’art. 4 del D. Lgs. n.28/2011 -Violazione del D.M. 10 settembre 2010 - Violazione dell’art. 7bis, comma 2bis, del D. Lgs. n. 152/2006 - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza di motivazione.</h:div><h:div>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. n.387/2003, degli artt. 91 e 89 delle N.T.A. del P.P.T.R.., dell’Elaborato 4.4.1 del P.P.T.R. e dell’Elaborato 5.9 (Campagna Brindisina) - Sezione C2 del P.P.T.R.</h:div><h:div>5. Violazione art. 12 del D. Lgs. n.387/2003 - Violazione dell’art. 4 del D. Lgs. n.28/2011 - Violazione del D.M. 10 settembre 2010 - Violazione dell’art. 15 della Direttiva (UE) 2001/2018 - Violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 - Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione.</h:div><h:div>6. Violazione art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011 - Violazione del D.M. 10 settembre 2010 - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza di motivazione - Violazione e falsa applicazione della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 162/2014 e D.G.R. n. 2122/2012.</h:div><h:div>7. Violazione dell’art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004 -Violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione - Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione.</h:div><h:div>8. Violazione art. 27-bis comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione art. 14-ter comma 7 della L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.</h:div><h:div>9. Violazione art. 10-bis L. n. 241/1990 - Violazione art. 97 Costituzione - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.</h:div><h:div>I.II. Costituitisi in giudizio la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e il Ministero della Transizione Ecologica hanno contestato l’ex adverso dedotto eccependo, con articolate memorie, l’inammissibilità (stante l’ampia discrezionalità delle scelte discrezionali e valutative </h:div><h:div>delle Amministrazioni resistenti) e l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto il rigetto.</h:div><h:div>I.III. Il 21.01.2022 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare e all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022, il Presidente di questa Sezione, “rilevato che vi è rinuncia all'istanza cautelare di parte ricorrente” ha disposto “la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio”.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni. </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>II. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente rigettato.</h:div><h:div>II.I. Non è condivisibile il primo motivo di gravame, con il quale la Società ricorrente lamenta che l’Amministrazione Provinciale procedente non avrebbe operato un idoneo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, in quanto attribuendo prevalenza al bene “paesaggio”, piuttosto che al bene “ambiente”, avrebbe violato il principio che impone il perseguimento dello “sviluppo sostenibile” di cui all’art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, nonché la violazione dell’art. 8 della Direttiva UE 2019/944 (“Direttiva Mercati”), ai sensi del quale nelle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia rinnovabile (“Impianti F.E.R.”) si deve tenere necessariamente in considerazione il contributo che l’impianto autorizzando apporta ai fini ivi indicati, e del principio del favor legislativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, codificato nell’art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011. Da tanto conseguirebbe il dedotto deficit istruttorio e motivazionale.</h:div><h:div>Osserva, in proposito, il Tribunale che, invece, l’istruttoria e la motivazione del provvedimento impugnato è pienamente adeguata, anche perchè la Provincia di Brindisi, pur considerando i benefici ambientali derivanti dalla realizzazione dell’impianto F.E.R. in questione, li ha reputati - nella specie - recessivi rispetto ai (rilevanti) valori paesaggistici e urbanistico-territoriali dell’ampia area interessata dalla scelta localizzata prescelta dalla Società istante (oltre 14 Ettari), e dopo aver preso atto della prevalenza dei pareri non favorevoli provenienti dalle Amministrazioni coinvolte, richiamandoli “per relationem”, ha anche rilevato che “<corsivo>da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che: il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo; - la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un’estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati all’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; - gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell’impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta).- Considerato che gli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti: - la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa si che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive; - con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento … omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; ritenuto che gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agrovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati; - in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agrovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate; - il parco agro-voltaico comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo; - il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità</corsivo>.”</h:div><h:div>Ciò posto, l’art.4 comma 3 del richiamato D. Lgs. n. 28/2011 stabilisce che “<corsivo>Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”</corsivo>.</h:div><h:div>Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all’ambiente, al paesaggio e all’agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).</h:div><h:div>Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, <corsivo>ibidem </corsivo>T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).</h:div><h:div>Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell’avviso meditato che l‘Amministrazione procedente, nell’ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell’intervento di che trattati - impianto agrovoltaico con quattro cabine e moduli su strutture - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall’altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all’art. 8 della Direttiva UE 2019/944.</h:div><h:div>Peraltro, secondo l’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, “<corsivo>l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza</corsivo>”, sicchè  la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall’unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimate, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi “sensibili” - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell’11 maggio 2021).</h:div><h:div>II.II. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente assume l’inconferenza della motivazione basata sull’eccessivo consumo di suolo agricolo e sulla sottrazione del suolo all’attività di coltivazione in ragione della circostanza che la nuova versione dell’impianto F.E.R. dovrebbe annoverarsi nel cosiddetto agrivoltaico, sicchè il terreno sarà coltivato anche in presenza dello stesso.</h:div><h:div>In primo luogo, osserva il Tribunale che il Settore Paesaggio della Regione Puglia ha correttamente ed esaustivamente valutato il carattere agrivoltaico dell’impianto in questione, pur evidenziandone le riscontrate criticità  rilevando, tra l’altro, che “<corsivo>il progetto per localizzazione, estensione e potenza risulta uguale al progetto oggetto del precedente parere n. 145/6580 del 14.09.2020, introducendo la previsione di colture di zafferano, aglio, cece e lenticchia, usando la tecnica del “minimum tillage”, ossia un insieme di pratiche di gestione dei terreni agrari miranti alla preparazione  del letto di semina attraverso lavorazioni che garantiscano il minor numero di passaggi</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi  Territoriali Servizio Territoriale - BR, con nota dell’1.03.2021 ha precisato che “<corsivo>l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto")” </corsivo>e quindi tipologie di colture obiettivamente del tutto diverse ed incompatibili con quelle previste nel progetto in esame, con la conseguente legittimità della ritenuta  non coerenza  del progetto  con il contesto rurale della zona, votata, al contrario, alle colture di qualità.</h:div><h:div>Osserva, in proposito il Collegio, che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all’agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata  la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all’agricoltura, dato che l’implementazione di “<corsivo>sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte […]”,</corsivo> non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l’Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.</h:div><h:div>Del resto, proprio la D.G.R. n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), richiamata da parte ricorrente a sostegno del ricorso ha previsto un “<corsivo>utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi</corsivo>”.</h:div><h:div>Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza (“P.N.R.R.”) della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424 e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.)</h:div><h:div>II.II.I. In proposito non è condivisibile il rilievo, espresso da parte ricorrente, secondo il quale la peculiarità degli impianti agri-voltaici e la loro sostanziale diversità rispetto agli impianti tradizionali sarebbe stata riconosciuta - in via generalizzata - dalle recenti sentenze di questo T.A.R. (sentenze n. 248 del 11/02/2022 e n. 586 del 11/04/2022).</h:div><h:div>Osserva il Collegio che le sentenze citate hanno evidenziato il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti (ivi) impugnati, non avendo gli stessi compiutamente valutato e motivato in ordine alle caratteristiche degli impianti (di tipo agrivoltaico) proposti (peraltro non del tutto sovrapponibili a quello in esame), circostanza del tutto assente nei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, ove (al contrario) le Amministrazioni resistenti hanno compiutamente vagliato le concrete caratteristiche dell’impianto agrivoltaico proposto dalla Società ricorrente e l’impatto dallo stesso prodotto sul contesto rurale, ambientale e paesaggistico oltre che sulla permeabilità o meno del terreno e sulla utilizzabilità dello stesso per la produzione agricola.</h:div><h:div>In relazione alle caratteristiche dell’impianto de quo il progetto prevede che “<corsivo>per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d’impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di  circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo) e che parallelamente al modulo tracker è stato progettato il “modulo filare” per la coltura agricola con le seguenti dimensioni 3m x 27.37m che moltiplicato per il numero di moduli in filari presenti dà la superficie occupata dalle colture agricole</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla relazione di sintesi prodotta dalla stessa ricorrente risulta che “<corsivo>L’impianto agrovoltaico di contrada “Masseria Mascava Nuova” sorgerà in adiacenza della strada provinciale n. 44 e verrà allacciato alla Rete di Distribuzione in antenna dalla esistente Cabina Primaria di EDistribuzione, a Sud della medesima S.P. n. 44 ed in località “Vaccaro”, mediante costruzione di linea MT in cavo interrato della lunghezza di circa 2.364 m., secondo quanto riportato nella Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da e-distribuzione SpA - codice POD: IT 001E744132452.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’impianto sarà costituito da pannelli fotovoltaici con inseguitori solari (trackers) installati su strutture fisse,ammorsati al sottosuolo con l’utilizzo di “pali in acciaio” che avranno differenti profondità di infissione fra quelli esterni e quelli interni alle “stringhe” portanti i pannelli fotovoltaici. I pali sono alti 1,5 m e l'interasse è di 5,5m, come riportato nell’immagine successiva</corsivo>”.</h:div><h:div>Nell’immagine dei pannelli, risulta evidente che gli stessi sono alti complessivamente 1,5 metri ma fuoriescono dal terreno di soli 50 cm, risultando la parte restante infissa al suolo.</h:div><h:div>Risulta, quindi, evidente che i pannelli sono posti a circa 50 cm da terra.</h:div><h:div>Ritiene, pertanto, il Tribunale che correttamente le Amministrazioni resistenti abbiano tenuto conto della tipologia dei moduli in questione, non esattamente "sollevati da terra" e con “la superficie del terreno non sempre raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta” ; dette caratteristiche, infatti, consentono al Collegio di ritenere coerenti con il territorio circostante le valutazioni negative effettuate dalle Amministrazioni resistenti in termini di non compatibilità dell’impianto  nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.</h:div><h:div>Invero, la possibilità di effettuare l’utilizzo agricolo per le colture indicate nel progetto non risulta soddisfare legittimamente la coltivazione delle identitarie colture di qualità indicate dalla Regione, proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto F.E.R. sollevato da terra di soli 50 cm con intuibile assenza di perfetta permeabilità del terreno e di possibilità di utilizzo di mezzi meccanici di preparazione, aratura e coltivazioni dei terreni.  </h:div><h:div>Da tale corollario deriva la legittimità dell’assunto espresso dalla P.A., a seguito di una compiuta istruttoria e di una idonea motivazione, in termini di consumo di suolo agricolo, da intendersi nel senso suindicato.</h:div><h:div>II.III. Assolutamente fuorviante è il terzo motivo di gravame con il quale parte ricorrente deduce la illegittimità del diniego impugnato ritenendo che lo stesso sia stato espresso esclusivamente in ragione della natura agricola del terreno e dell’eccessivo consumo di suolo agricolo.</h:div><h:div>Piuttosto, come evidenziato al punto sub II.I. la Provincia di Brindisi, nel negare il rilascio il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico in questione, ha espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la  legittimità del provvedimento, rilevando i diversi  impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi nel procedimento dagli Enti interessati.</h:div><h:div>In ogni caso, quanto all’aspetto agricolo risulta evidenziato che “<corsivo>con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento … omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici…il parco agro-voltaico comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l’omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.”</corsivo></h:div><h:div>Il diniego, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell’impianto agrivoltaico in zona agricola, esprime, ragionevolmente e  complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell’ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell’attuale assetto colturale,  motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.</h:div><h:div>Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "<corsivo>la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.</corsivo>" (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).</h:div><h:div>Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.</h:div><h:div>II.III.I. Quanto al richiamo dell’art. 18 del D. Lgs n. 27/2021 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC) in vigore dal 31 luglio 2021, tale norma nello  stabilire che “<corsivo>Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.</corsivo>", evidentemente si riferisce agli impianti legittimamente  autorizzati.</h:div><h:div>II.IV. Con altri motivi di gravame parte ricorrente deduce la illegittimità della motivazione espressa dall’Amministrazione resistente nel richiamare le norme del P.P.T.R., a suo avviso non aventi alcun valore cogente e/o prescrittivo (e quindi - ex sè - inidonee a giustificare il diniego di compatibilità paesaggistica dell’Impianto).</h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>Non può invero sostenersi che il parere paesaggistico negativo, reso ai sensi dell’art. 91 N.T.A. P.P.T.R., sia stato espresso al di fuori di ogni previsione normativa statale o regionale, posto che il P.P.T.R. della regione Puglia è stato adottato in attuazione dell’art. 1 L.R. n. 20/2009, secondo cui “<corsivo>Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale”.</corsivo></h:div><h:div>Secondo parte ricorrente sarebbe illegittimo il richiamo espresso acriticamente dall’Amministrazione alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina (Elaborato 5.9 P.P.T.R.), nella parte in cui si  asserisce la non conformità dell’Impianto agli Indirizzi e Direttive ive contenute, ai sensi delle quali i piani e progetti devono essere orientati in tale specifico ambito “a piccole realizzazioni - non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale  - e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.” (cfr. parere Regione Paesaggio).</h:div><h:div>Piuttosto, osserva, il Collegio, che la Regione Puglia (cfr. parere del 14.05.2021), nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia (sindacabile solo sotto i profili della manifesta illogicità e irrazionalità o difetto dei presupposti), ha osservato che “<corsivo>Quando all’agricoltura si associano altre attività queste ultime sono a sostegno della stessa, come precisato in maniera dettagliata dall’art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”Come su riportato attualmente non esistono leggi o regolamenti che stabiliscano parametri, condizioni e modalità di integrazione organica e sostenibile dell’attività agricola di una azienda a quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, che resta tipizzata quale “impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva  maggiore di 1 MW" come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D. Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale, per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Brindisina. Pertanto, considerando il permanere dei contrasti con la Sezione C2 della Scheda D’Ambito della Campagna Brindisina e con l'elaborato 4.4.1 del PPTR, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima”, in cui si evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico ed in cui si privilegia la localizzazione degli impianti fotovoltaici:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli </corsivo></h:div><h:div><corsivo>indirizzi e direttive delle linee guida APPEA); - sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc; - su pensiline e strutture di copertura dei parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;- lungo le strade extraurbane principali (tipo B del CdS, fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione </corsivo></h:div><h:div><corsivo>con l’asse stradale; - nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di </corsivo></h:div><h:div><corsivo>rinaturalizzazione), su superfici orizzontali o su pareti verticali”</corsivo></h:div><h:div>Con il successivo parere dell’8.07.2021, espresso a seguito dei rilievi offerti dalla proponente  in merito alla circostanza che “<corsivo>con il progetto agrovoltaico viene cambiata l’ottica di uso del suolo, questo è usato sia per l’agricoltura che per il fotovoltaico quindi l’intervento non deve essere visto come di rilevante trasformazione territoriale ma di miglioramento e sviluppo territoriale</corsivo>”, la Regione Puglia ha (discrezionalmente e legittimamente) ritenuto che “<corsivo>le precisazioni del proponente non consentano di superare le criticità riscontrate e che, pertanto, non sia possibile procedere a una diversa valutazione dell’intervento. Come già riportato nel precedente parere prot. n. 145/4445 del 14.05.2021 si ritiene che il progetto in oggetto non possa essere considerato un intervento agricolo coerente con il paesaggio rurale, né tantomeno risulta in grado di superare il contrasto con le Linee Guida del P.P.T.R. e con la Sezione C2 della Scheda D’Ambito della Campagna Brindisina.”</corsivo></h:div><h:div>Il parere negativo regionale impugnato risulta, pertanto, aver perfettamente valutato e preso in esame l’impatto paesaggistico dell’impianto (agri-voltaico) in questione, ritenendolo, con valutazioni discrezionali scevre da profili di illogicità irrazionalità o errore manifesti, non coerente con le scelte paesaggistiche effettuate a monte dal legislatore regionale.</h:div><h:div>II.IV.I. Con riferimento all’asserito non contrasto dell’impianto con il punto 4..4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell’impianto - di tipo agrivoltaico -  il Collegio ritiene (meditatamente) di non aderire ai principi affermati dalla II^ Sezione di questo T.A.R. con le sentenze  n. 248/2022 e n..586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola., ove si è affermato quanto segue : “<corsivo>è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. … Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. … La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. … Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri- fotovoltaico</corsivo>” (sentenza T.A.R. Puglia – Lecce, II^ Sezione n. 248/2022)”.</h:div><h:div>Osserva, peraltro, questa Sezione che l’art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) titolato <corsivo>“ Impianti fotovoltaici in ambito agricolo</corsivo>” dispone quanto segue:</h:div><h:div>“1<corsivo>. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. (191)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate</corsivo>.” </h:div><h:div>La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”).</h:div><h:div>Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola.</h:div><h:div>Da tale premessa discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, vieppiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall’agri-voltaico, si preoccupa solo dell’aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle nome poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali.</h:div><h:div>Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.</h:div><h:div>In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell’agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all’approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell’ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l’assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.    </h:div><h:div>La circostanza che l’installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente  i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinchè l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame).</h:div><h:div>Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli di soli 50 cm dal suolo) e il rispetto della coltura identitaria e di qualità dell’area circostante, elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, che il Tribunale ritiene che nella specie sia stata correttamente esercitata.  </h:div><h:div>Legittimamente, pertanto, la Regione Puglia-Paesaggio (cfr. nota 6580 del 14.9.2020, confermata nelle successive note del 14.5. e 8.7.2021) ha espresso il contestato parere negativo, esprimendo, tra altre considerazioni  - le seguenti motivazioni - esenti da profili di illogicità o irrazionalità manifeste o errori di fatto e di diritto : “<corsivo>Con specifico riferimento alle Componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell’area di intervento, mediante l’alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina. Le stesse Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati nei piani nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Dalla consultazione degli elaborati progettuali il proponente dichiara nella “Relazione di compatibilità paesaggistica” che il sito è attualmente utilizzato per la maggior parte come seminativo e saltuariamente per la piantagione di prodotti agricoli.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nella “Perizia giurata colture caratterizzanti la campagna brindisina” si afferma che è presente su parte del sito destinato all’impianto la coltura “carciofo brindisino” L’impianto fotovoltaico pertanto è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale (dall’elaborato “Relazione di dismissione impianto a fine vita” per il parco in esame si stima una vita media di 30-32 anni)”</corsivo>.</h:div><h:div>In ogni caso, quanto all’aspetto della funzionalità dell’impianto in esame rispetto alla coltura agricola dell’area, la Provincia di Brindisi (cfr. nota del 6.7.2021) ha rilevato che “<corsivo>Facendo seguito al parere già espresso con nota prot. n. 10018 dell'1/03/2021 e riesaminata la documentazione progettuale nonché la relazione pedoagronomica, si rileva che nell'area interessata dall'impianto nonché in un buffer di 500 metri dalla stessa risulta la presenza di oliveti e frutteti evidenziando inoltre che trattasi comunque di un'area che costituisce zona agricola vocata a produzioni di qualità. Infatti, la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto comporterebbe, in ogni caso, consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo, inoltre, la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina”</corsivo>.</h:div><h:div>Ritiene, il Collegio che tali considerazioni siano coerenti con il dettato normativo e scevre da profili illogicità e di deficit istruttori e motivazionali. </h:div><h:div>Del resto, deve riconoscersi che l’impianto progettato,  da considerarsi  “industriale” poiché  comporta  una trasformazione del territorio soggetta a V.I.A. in quanto superiore ad 1 MW, risulta suddiviso in 2 sottocampi non contigui per mezzo dalla SP 44, con una superficie complessiva pari a circa ha 14.49, ed una potenza di 5,92 MW ed è costituito in particolare dalle seguenti parti: - n. 1 cabina di consegna posta nella parte più esterna a ridosso della SP 44, costituita da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione separatamente predisposta;- n. 3 cabine di trasformazione costituite da una struttura prefabbricate posata su platea di fondazione separatamente predisposta; - collegamento alla Cabina primaria “CP - VACCARO”” tramite cavo MT interrato, lungo circa km 2,360, posto all'interno di un cavidotto dalle dimensioni rettangolari di circa 80x40 cm”. I moduli fotovoltaici, che raggiungono un'altezza di m 2,143, sono montati su delle strutture mobili posti a 50 cm dal suolo”.</h:div><h:div>II.IV.II. A parte ogni questione sulla tempestività, non è condivisibile neppure la censura con la quale parte ricorrente impugna, in via subordinata, le nome del P.P.T.R. della Regione Puglia con particolare riferimento alle “Linee guida sulla progettazione e  localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Paragrafo B2.2.1, B2.2.2. e B2.1.3.) e la Sezione C2 della Scheda d’Ambito (Elaborato 5.9 PPTR), sull’assunto che le stesse apporrebbero, in sostanza, un divieto (assoluto) alla realizzazione di impianti nel territorio agricolo pugliese su area vasta. </h:div><h:div>Rileva, il Tribunale, che ai sensi dell’art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Cultural e del Paesaggio) “<corsivo>Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: &lt;&lt;piani paesaggistici&gt;&gt;</corsivo> …”.</h:div><h:div>Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che  “<corsivo>A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all' articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici</corsivo>”.</h:div><h:div>Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all’art. 9 della Costituzione Italiana -  prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la  loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9).</h:div><h:div>Coerentemente con le previsioni statali, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“tout court”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però - , in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.</h:div><h:div>In ordine al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida le Linee Guida del P.P.T.R. Puglia, basti rilevare che il comma 6 dell’art. 6 delle N.T.A. stabilisce che le stesse vanno interpretate come “raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme” .</h:div><h:div>La prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico)  qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale,  paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.</h:div><h:div>II.V. Con altro motivo di gravame, la Società ricorrente  deduce la illegittimità del giudizio negativo dell’Amministrazione sull’assunto che, come documentato dagli estratti cartografici, l’Area di Progetto, dove sono collocati i pannelli, non è considerata “area non-idonea” negli atti programmatori adottati dalla Regione Puglia in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.2 delle Linee Guida Nazionali, ovverosia dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 e dalle norme prescrittive del PPTR.</h:div><h:div>Il motivo è mal calibrato e non coglie nel segno.</h:div><h:div>Piuttosto, la disamina della determinazione dirigenziale impugnata e degli atti istruttori e propedeutici richiamati “per relationem” evidenzia come il giudizio negativo sia stato espresso per una serie di ragioni che, contrariamente all’assunto della ricorrente, hanno valutato la compatibilità dell’impianto F.E.R. rispetto all’area di riferimento (fra cui:  componenti idrogeomorfologiche, componenti antropiche e storico - culturali, componenti visivo percettive e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate), in termini concreti, sicchè l’assunto risulta del tutto riduttivo della compiuta e analitica istruttoria espletata - in concreto - da tutte le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo di che trattasi.</h:div><h:div>Correttamente, peraltro, la Regione Puglia Dipartimento Ambiente e Paesaggio con la nota del 14.5.2021, nel ritenere “<corsivo>il permanere dei contrasti con la Sezione C2 della Scheda D’Ambito della Campagna Brindisina e con l'elaborato 4.4.1 del PPTR, "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima”, in cui si evidenziano le  criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico</corsivo>”  ha precisato che “<corsivo>quando all’agricoltura si associano altre attività queste ultime sono a sostegno della stessa, come precisato in maniera dettagliata dall’art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”Come su riportato attualmente non esistono leggi o regolamenti che stabiliscano parametri, condizioni e modalità di integrazione organica e sostenibile dell’attività agricola di una azienda a quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, che resta tipizzata quale “impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1 MW" come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B).</corsivo></h:div><h:div>II.VI. E’ infondato anche il sesto motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della motivazione del diniego fondata sulla presenza di “altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto”, e la circostanza che l’Impianto Spot_21 contribuirebbe ad aumentare l’artificializzazione dei luoghi, trascurando la natura antropizzata del terreno.</h:div><h:div>Osserva, il Tribunale che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest’ultimo rileva che “<corsivo>il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un’estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell’impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)”.</corsivo></h:div><h:div>Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la D.G.R. n. 2122/2012, avente ad oggetto “<corsivo>Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale</corsivo>”, dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l’impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento”. </h:div><h:div>Invero, oltre all’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 28/2011, all’art. 4, comma 3 prevede che “<corsivo>Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale….Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell’amministrazione regionale nell’ambito delle funzioni di valutazione d’impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007,definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull’ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto…le valutazione dovrà essere svolta nell’area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall’allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto</corsivo>”.<corsivo/></h:div><h:div>II.VI.II.La determinazione dirigenziale n.162/2014 ha poi (del tutto legittimamente e in applicazione della normativa statale citata) individuato i criteri di valutazione e le metodologie per l’analisi degli impatti cumulativi degli impianti F.E.R., precisando che nella valutazione degli impatti, gli impianti vanno considerati unitamente alle relative opere di connessione.</h:div><h:div>II.VI.III. In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l’Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell’impianto (anche se agrovoltaico) rispetto all’incremento dell’Indice di Pressione Cumulativa (“I.P.C.”), posto che l’installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014 (il valore risulterebbe pari a  pari a 4,96%).</h:div><h:div>Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l’orientamento espresso da questo Tribunale con le sentenze ”” (T.A.R Puglia - Bari, sentenza n. 568/2022 e, in termini, T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^, sentenza n. 248/2022) secondo il quale il c.d. I.P.C. trova applicazioni solo tra impianti della stessa tipologia: <corsivo>“mancando il presupposto dell’analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico “classico</corsivo>”.</h:div><h:div>Questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso al punto sub II.IV.I., dovendo l’analogia tra gli impianti avere riguardo al “genus” fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l’agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale “<corsivo>Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”.</corsivo></h:div><h:div>Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: “ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica).</h:div><h:div>Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all’introduzione dell’agri-voltaico, ribadisce il Collegio, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.</h:div><h:div>Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali  gli impianti agrivoltaici  restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce  l’ impatto ambientale “<corsivo>l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali</corsivo>”, tanto più che non è neppure in discussione l’assoggettamento dell’impianto a tale procedura.</h:div><h:div>II.VI.I. Peraltro, oltre all’impatto dell’impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l’impatto di tutte le opere di connessione (“<corsivo>l’impianto è costituito da moduli che raggiungono un'altezza massima di m 2,143 poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, e comprende la realizzazione di: n. 1 cabina di consegna posta nella parte più esterna a ridosso della SP 44, costituita da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione separatamente predisposta, n. 3 cabine di trasformazione costituite da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione separatamente predisposta e delle relative dorsali di alimentazione; collegamento alla Cabina primaria “CP - VACCARO” tramite cavo MT interrato, lungo circa km 2,360, posto all'interno di un cavidotto delle dimensioni di ca.80x40 cm; recinzione dei campi con rete metallica a maglia larga su paletti infissi nel terreno</corsivo>”), obiettivamente anch’esse incidenti sull’ I.P.C. </h:div><h:div>II.VI.II. In ordine alle misure di compensazione e mitigazione previste nel progetto de quo, ritiene il Tribunale che la Soprintendenza intimata abbia, con articolate ed esaustive motivazioni (esenti da profili di irragionevolezza, illogicità, errori manifesti), espresse a seguito di una soddisfacente istruttoria, del tutto legittimamente ritenuto che le stesse non superino affatto le criticità e l’impatto paesaggistico (cfr. nota Risp. al foglio del 12/08/2020 n. 21454 Rif. prot. n. 15427 del 18/08/2020 Class. 34.43.01/11), precisando altresì, ad esempio, che “<corsivo>tra le opere di compensazione proposte, i rileva che il “bosco mediterraneo” progettato, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l’inserimento di un ulteriore elemento, tra l’altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario</corsivo>). </h:div><h:div>Secondo quieti principi giurisprudenziali, “<corsivo>i giudizi espressi dagli organi competenti in materia di autorizzazione paesaggistica sono connotati da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implicano l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Tali giudizi, pertanto, sono sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della  valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernete la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giurisdizionale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile</corsivo>” ( ex plurimis: T.A.R. Milano n. 472/2019; T.A.R. Bologna n. 867/2018 -  Consiglio di Stato n. 4466/2018)<corsivo/></h:div><h:div>II.VII. Con ulteriori motivi di gravame, la Società ricorrente deduce la violazione del principio del c.d. dissenso costruttivo in quanto sia il Comitato V.I.A. sia la Soprintendenza non avrebbero esplicitato le modifiche che avrebbero consentito l’assenso al progetto.</h:div><h:div>Ciò è avvenuto, a giudizio del Tribunale, perché le Amministrazioni innanzi indicate non hanno ritenuto (del tutto legittimamente) compatibile “tout court” il progetto, sicchè alcuna modifica avrebbe potuto esser indicata (c.d. opzione zero).</h:div><h:div>Peraltro, dagli atti depositati in giudizio risulta invece che la Soprintendenza resistente abbia attentamente valutato, nel parere reso con la citata nota prot. n. 16817/2020, l’opportunità di indicare modifiche progettuali ai fini dell’assenso, escludendo tale opzione in quanto “<corsivo>Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, attesa la natura stessa dell’intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono “sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane</corsivo>)”.</h:div><h:div>II.VII.I. Inoltre, l’art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004, nel riferirsi ad “aperure di cave, posa in opera di condotte per impianti industriali e civili, palificazioni nell’ambito ed in vista dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 d.lgs. 42/2004” è estraneo alla presente controversia.</h:div><h:div>II.VIII. È infondato l’assunto secondo il quale  l’intero provvedimento sarebbe motivato esclusivamente sulla base di ragioni di natura paesaggistica, prevalenti su quelle ambientali, nonostante sull’Area di Progetto non vi sia alcun vincolo,  atteso che invece il diniego impugnato esprime diversi ragioni di carattere ambientale (fra le quali l’elevato consumo di suolo sotteso al progetto esaminato, precisandosi che lo stesso non è da intendersi come impermeabilizzazione dei suoli ma è riferito esplicitamente a quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del P.P.T.R. che considerano “sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio, oltre al dato della potenza fotovoltaica installata in provincia di Brindisi 468,7 MW).</h:div><h:div>II.IX. Con ulteriore censura si deduce la illegittimità del diniego impugnato nella parte in cui sia la prima Conferenza di Servizi che la Conferenza di Servizi decisoria si sono svolte in modalità non sincrona, e, quindi, in violazione del disposto di cui all’art. 27-bis, comma 7, del D. Lgs n. 152/2006 e del richiamato art. 14 ter, comma 7, della L. n. 241/1990.</h:div><h:div>Il Collegio condivide l’orientamento consolidato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo il quale, sia nel caso della Conferenza di Servizi istruttoria che di quella decisoria la presenza delle Autorità preposte alla tutela del vincolo in sede di Conferenza di Servizi può essere assicurata non necessariamente dalla presenza fisica del suo rappresentante ma anche dalla trasmissione di note scritte (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2443/2013). La giurisprudenza ha anche indicato le ragioni di questo orientamento nel fatto che il modello procedimentale in esame ha natura soltanto di strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura e non configura la esistenza di un organo collegiale.</h:div><h:div>L'art. 27 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 152 del 2006, prevede che la Conferenza di Servizi si svolga in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241. Tale ultima norma stabilisce, al comma 7, che "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".</h:div><h:div>A tanto aggiungasi che, come efficacemente rilevato dalla difesa della Provincia resistente, quest’ultima ha concesso alle Amministrazioni coinvolte di far pervenire i pareri entro i tre giorni successivi alla seduta, motivando tale scelta nel verbale della prima conferenza, alla presenza del rappresentante della Società ricorrente (che nulla ha eccepito in proposito), condividendola con tutti gli intervenuti.</h:div><h:div>II.IX.I. Del pari irrilevante, in punto di legittimità, è la circostanza che il verbale della Conferenza di Servizi decisoria sia pervenuto alla ricorrente in ritardo, il 20/07/2021, essendosi tenuta la seduta il 09/07/2021, ed avendo assegnato la Provincia per le osservazioni 7 giorni a far data dalla chiusura  della Conferenza, atteso che la Società proponente ha comunque avuto modo di interloquire e partecipare al procedimento presentando le proprie osservazioni.</h:div><h:div>Per tali ragioni, l’atto conclusivo del procedimento è stato assunto nel pieno rispetto delle esigenze di interlocuzione procedimentale, sottraendosi per questa via alle lamentate censure.” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, n. 1570 del 02/11/2021)</h:div><h:div>II.IX.II. Del pari, condividendo sul punto la tesi della difesa provinciale, osserva il Tribunale che la Soprintendenza è competente ad esprimersi all’interno del procedimento P.A.U.R. in ordine alla procedura di V.I.A., sicchè il parere rilasciato nel primo procedimento avviato dal proponente e, successivamente, confermato dalla Provincia di Brindisi nel procedimento P.A.U.R. risulta perfettamente coerente con il dettato di cui all’art. 27 bis del D. L. n. 152 del 3 aprile 2006 “<corsivo>Norme in materia ambientale</corsivo>” e s.m.i., finalizzato al rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, secondo il quale la Soprintendenza è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni di competenza esclusivamente in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che, nella fattispecie dedotta in giudizio, sono state ampiamente espresse  escludendo, nel parere reso con la  nota prot. n. 16817/2020, l’opportunità di indicare modifiche progettuali ai fini dell’assenso, “<corsivo>attesa la natura stessa dell’intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono “sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”</corsivo></h:div><h:div>II.X. Infine, non sussiste neppure la violazione dell’art.10-bis della L. 241/1990, atteso che il preavviso di rigetto,  è stato regolarmente comunicato; peraltro, secondo quieti principi giurisprudenziali, l’obbligo previsto dall'articolo 10 della Legge numero 241 del 1990 di esaminare e valutare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, non impone all'Amministrazione una specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte.</h:div><h:div>In proposito l’impugnata determinazione provinciale n. 99/2021, dopo aver riportato tutti i rilievi offerti nel procedimento dalla Società proponente, ha poi però analiticamente espresso le ragioni del mancato accoglimento delle stesse.</h:div><h:div>II.XI.Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.</h:div><h:div>Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Venusia Silvia My</h:div><h:div>Patrizia Moro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>