<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210009920210203194643588" descrizione="Appalto - CC - Ultima" gruppo="20210009920210203194643588" modifica="2/3/2021 7:54:57 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Premiere Multiservizi S.r.l.s" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00099"/><fascicolo anno="2021" n="00193"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210009920210203194643588.xml</file><wordfile>20210009920210203194643588.docm</wordfile><ricorso NRG="202100099">202100099\202100099.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Lecce\Sezione 2\2021\202100099\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>roberto michele palmieri</firma><data>03/02/2021 19:54:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>03/02/2021 19:54:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Andrea Vitucci,	Referendario</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento, reso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Uffici Territoriali di Governo (ex Prefetture) - Ufficio Territoriale del Governo (UTG ex Prefettura di Brindisi), comunicato all'odierna ricorrente a mezzo messaggio PEC del 29.12.2020 ad oggetto "Comunicazione aggiudicazione definitiva - 2707707 - servizio di pulizia immobili P.S. 2021";</h:div><h:div>del provvedimento di aggiudicazione definitiva, già emesso dalla stazione appaltante in favore dell'odierna controinteressata "Soc. Coop. Euroglobal a r.l;</h:div><h:div>di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</h:div><h:div>nonché, infine, per la declaratoria</h:div><h:div>dell'inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato con la predetta controinteressato e del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato con la controinteressata medesima.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 c.p.a;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Premiere Multiservizi S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Territoriale del Governo Brindisi, Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Uffici Territoriali di Governo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Soc. Coop. Euroglobal a r.l, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ufficio Territoriale del Governo Brindisi; Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Uffici Territoriali di Governo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e modificato dall’art. 1, comma 17, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente – che ha partecipato alla gara indicata in epigrafe, risultando terza in graduatoria, e divenendo seconda, dietro l’aggiudicataria, a seguito dell’esclusione dalla gara della prima classificata – ha impugnato l’aggiudicazione definitiva intervenuta nei confronti della controinteressata Soc.Coop. Euroglobal a r.l.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 97 Cost, 36 e 80 d. lgs. n. 50/16; violazione della lex specialis; eccesso di potere sotto vari profili.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’aggiudicazione, con ulteriore declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nell’aggiudicazione, ovvero, in difetto, con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 3.2.2021, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020.</h:div><h:div>2.  Con un unico, articolato motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione del principio di rotazione sancito, per gli appalti sotto soglia, dall’art. 36 d. lgs. n. 50/16 (codice degli appalti pubblici – CAP), essendo il servizio in esame stato aggiudicato sostanzialmente alla stessa ditta uscente, con cui l’aggiudicataria presenta forti collegamenti sostanziali, tali da prefigurare un unico centro di interesse.</h:div><h:div>La censura è fondata.</h:div><h:div>2.2. Ai sensi dell’art. 36 co 1 CAP, “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”.</h:div><h:div>Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.</h:div><h:div>2.3. Sul punto, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il principio di rotazione di cui all' art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata ( Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160 ); esso ha infatti l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio ( Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro” (C.d.S, V, 15/12/2020 , n. 8030).</h:div><h:div>2.4. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che l’impresa uscente (Euroglobal Multiservice soc. coop.) e quella entrante (Soc.Coop. Euroglobal a r.l.) hanno lo stesso indirizzo e recapito telefonico registrato su Consip (Foggia, Via Piave n. 10), nonché lo stesso numero telefonico.</h:div><h:div>Inoltre, i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello entrante sono persone coniugate tra loro, nonché conviventi risiedenti nell’unico luogo.</h:div><h:div>2.5. Alla luce di tali elementi documentali, è evidente che le due società, seppur formalmente diverse (in quanto dotate di diversa P. IVA), sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società.</h:div><h:div>Per tali ragioni, l’aggiudicazione si è tradotta in un sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36 CAP, essendo la gara in esame aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa.</h:div><h:div>3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va disposto annullamento dell’atto impugnato.</h:div><h:div>4. Avuto riguardo allo stato iniziale di esecuzione del servizio (un mese circa), va altresì accolta l’ulteriore domanda della ricorrente, di declaratoria di inefficacia del contratto.</h:div><h:div>5. Non può invece disporsi il subentro, dovendo ancora l’Amministrazione procedere alla verifica, in capo all’odierna ricorrente – la quale, per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione, è divenuta prima in graduatoria – dei requisiti di ordine generale. Ciò salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre esecuzione immediata e provvisoria del servizio in esame, ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 76/2020 e s.m.i.</h:div><h:div>6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Seconda,</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:</h:div><h:div>- annulla l’atto impugnato;</h:div><h:div>- dichiara l’inefficacia del contratto.</h:div><h:div>Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.500 per onorario, oltre rimborso CU, spese generali e IVA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dall’art. 1, comma 17, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/02/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>