<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200061020200701111050807" descrizione="Appalto - Esclusione da gara" gruppo="20200061020200701111050807" modifica="7/12/2020 7:09:01 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00610"/><fascicolo anno="2020" n="00731"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200061020200701111050807.xml</file><wordfile>20200061020200701111050807.docm</wordfile><ricorso NRG="202000610">202000610\202000610.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Lecce\Sezione 2\2020\202000610\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Eleonora Di Santo</firma><data>12/07/2020 19:09:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto michele palmieri</firma><data>01/07/2020 11:23:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Eleonora Di Santo,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Andrea Vitucci,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della Determinazione n. 235 del 12.05.2020 del Responsabile dell'Area Ambiente, Protezione civile e Suap del Comune di Ceglie Messapica e Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di gara “Servizio di raccolta e trasporto dei rsu  classificato come &lt;&lt;verde&gt;&gt; ai sensi del DM del 13/02/2014 nei comuni appartenenti all'ARO1 Brindisi Ovest e gestione del centro pubblico di selezione valorizzazione delle differenziate secche di Francavilla Fontana”, di esclusione dalla procedura medesima della Monteco S.r.l;</h:div><h:div>di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque conseguenziale, in particolare e ove occorra della Delibera ANAC n. 295 del 1 Aprile 2020 avente ad oggetto “Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Comune di Ceglie Messapica (Comune capofila ARO 1 BR) – Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei RSU classificato come &lt;&lt;verde&gt;&gt; ai sensi del DM del 13/02/2014 nei comuni appartenenti all'ARO1 Brindisi Ovest e gestione del centro pubblico di selezione valorizzazione delle differenziate secche di Francavilla Fontana – Importo a base d'asta: euro 162.591.275, 50 – S.A.: Comune di Ceglie Messapica (Comune capofila ARO 1 BR).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 c.p.a;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 610 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Monteco S.r.l, in persona dell' A. U. Dott. Mario Montinaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ceglie Messapica, in qualità di Comune capofila dell'Aro Br/1, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis; </h:div><h:div>Comune di Oria, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Latiano, Comune di Villa Castelli, Comune di Erchie, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di San Michele Salentino, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica, nella qualità in atti, e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Sono impugnate le note in epigrafe, tra cui la Determinazione n. 235/2020,con la quale il RUP della gara: “Servizio di raccolta e trasporto del RSU classificato come &lt;&lt;verde&gt;&gt; ai sensi del DM del 13/02/2014 nei comuni appartenenti all’ARO1 Brindisi Ovest e gestione del centro pubblico di selezione valorizzazione delle differenziate secche di Francavilla Fontana”, ha disposto esclusione della ricorrente dalla procedura medesima.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Violazione di legge. Violazione art. 80, co. 4 del D. L.vo n. 50/2016, anche in riferimento all’art. 86, co. 2, lett. b) del D. L.vo n. 50/2016. Eccesso di potere.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Costituitisi in giudizio, l’ANAC e il Comune di Ceglie Messapica hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 30.6.2020, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, previa discussione della causa da remoto, ai sensi dell’art. 4 co.1 d.l. n. 28/2020, ha deciso il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 c.p.a. e 84 co. 5 d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020.</h:div><h:div>2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce l’illegittimità della disposta esclusione, a motivo del fatto che l’irregolarità fiscale accertata a suo carico riguarderebbe un tributo locale (TARI 2013), come tale escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 80 co. 4 d. lgs. n. 50/16 (di seguito, anche CAP), letto in combinato disposto con l’art. 86 co. 2 CAP, e che comunque si tratterrebbe di un tributo non definitivamente accertato, non essendovi prova sufficiente dell’avviso di accertamento n. 1216 del 17.10.2016 emesso dal Comune di Brindisi.</h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>2.2. Ai sensi dell’art. 80 co. 4 CAP, “<corsivo>Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</corsivo> [superiori ad € 5.000,00 – n.d.a.]. <corsivo>Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. […] Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande</corsivo>”.</h:div><h:div>Dispone poi il successivo art. 86 co. 2 lett. b) CAP che: “<corsivo>Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80: … per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente …</corsivo>”.</h:div><h:div>2.3. All’evidenza, il legislatore non distingue tra tributi nazionali e tributi locali, sicché anche la violazione della normativa dettata in tema di fiscalità locale rileva ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara. La qual cosa è del tutto logica, se si considera che anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad € 5.000 genera allarme sociale nei confronti dell’operatore economico, determinando a suo carico il sorgere di un giudizio negativo in ordine alla sua serietà e solidità finanziaria.</h:div><h:div>Né rileva la certificazione di cui all’art. 86 co. 2 CAP, posto che la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema AVCPass non comprende i tributi locali, sicché resta fermo il potere-dovere delle stazioni appaltanti di verificare comunque la regolarità fiscale dell’operatore partecipante alla gara.</h:div><h:div>3. Ciò premesso, rileva il Collegio che, con avviso di accertamento prot. n. 1216 del 17.10.2016 il Comune di Brindisi ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della TARI anno 2013, per importo superiore ad € 5.000 (€ 20.576,78).</h:div><h:div>Sul punto, la ricorrente – che non ha contestato il merito di detto importo – ha eccepito di non aver avuto legale scienza di tale avviso di accertamento.</h:div><h:div>Tale assunto è tuttavia smentito dalla sigla apposta sulla sezione “<corsivo>Firma per esteso del ricevente</corsivo>”. Al riguardo, è circostanza del tutto irrilevante il fatto che non vi sia la firma per esteso, atteso che ciò che conta è la paternità della ricezione, che l’incaricato alla distribuzione ha accertato con atto fidefacente sino a querela di falso, mai proposta dalla ricorrente.</h:div><h:div>Ne consegue che, non essendo tale avviso di accertamento – di cui la ricorrente ha avuto legale scienza, come emerge dalla sigla apposta sul lato della ricezione del plico – stato impugnato, esso è divenuto definitivo, integrando così la causa di esclusione dalla gara di cui al cennato art. 80 co. 4 CAP. Né rileva il pagamento effettuato dalla ricorrente, essendo lo stesso intervenuto soltanto successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, e quindi al di fuori del margine temporale dettato dall’art. 80 co. 4 CAP.</h:div><h:div>Alla stessa stregua, non rilevano i pagamenti relativi alle ulteriori annualità del tributo, non essendo tale situazione contemplata dalla più volte cennata previsione di cui all’art. 80 co. 4 CAP.</h:div><h:div>4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Ne consegue il suo rigetto.</h:div><h:div>5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Seconda,</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Ceglie Messapica e da ANAC, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 1.500, oltre rimborso spese generali e IVA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Roberto Michele Palmieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>