<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Riconoscimento protezione internazionale - Irretroattività del c.d. decreto Salvini ai fini dell'applicazione della disciplina relativa all'inserimento nel sistema di protezione SPRAR - SPROIMI" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200049020200617174014777" id="20200049020200617174014777" modello="3" modifica="6/26/2020 7:30:19 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="24" versione="5" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00490"/><fascicolo anno="2020" n="00678"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200049020200617174014777.xml</file><wordfile>20200049020200617174014777.docm</wordfile><ricorso NRG="202000490">202000490\202000490.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Lecce\Sezione 2\2020\202000490\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Eleonora Di Santo</firma><data>26/06/2020 19:30:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nino Dello Preite</firma><data>18/06/2020 14:52:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Seconda</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Eleonora Di Santo,	Presidente</h:div><h:div>Andrea Vitucci,	Referendario</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della nota del Servizio Centrale del SIPROIMI del 6 marzo 2020, con la quale è stata annullata la lettera di inserimento del 5 marzo 2020 nella rete del Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e per i Minori stranieri non accompagnati, e di ogni altro atto consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, lesivo delle ragioni giuridiche del ricorrente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 490 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Raganato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Lecce, via Rubichi n. 39; </h:div><h:div>A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Fondazione Cittalia, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente, giunto in Italia dal Pakistan, presentava il 15 marzo 2017 domanda di protezione internazionale.</h:div><h:div>In data 6 luglio 2018, gli veniva notificata la decisione della apposita Commissione Territoriale, con la quale veniva negato il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria ed anche di quella umanitaria.</h:div><h:div>Il Sig. -OMISSIS- ricorreva avverso il suddetto diniego e, con decreto dell’11 febbraio 2020, il Tribunale di Lecce dichiarava la sussistenza di “<corsivo>gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente</corsivo>”, con conseguente accertamento del suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.</h:div><h:div>Ottenuta la protezione umanitaria, il Sig. -OMISSIS-, non essendo più un richiedente asilo, veniva allontanato dalla struttura C.A.S. (Centro di accoglienza straordinario), sita nel territorio del Comune di Nardò, presso cui era ospitato. </h:div><h:div>Per tale motivo, il 19 febbraio 2020 egli indirizzava alla Prefettura di Lecce ed al competente Servizio Centrale per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (gestito dall’A.N.C.I. e dalla Fondazione Cittalia) richiesta di inserimento all’interno di strutture di accoglienza SPRAR/SIPROIMI, in forza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 142/2015, invocandone l’applicazione nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018. </h:div><h:div>In un primo momento, con nota del 5 marzo 2020, il predetto Servizio Centrale disponeva l’inserimento dell’odierno ricorrente nel Sistema di Protezione (in specie, all’interno dello SPRAR/SIPROIMI Union Tre), salvo poi comunicare il giorno successivo, con nota del 6 marzo 2020, l’annullamento della lettera d’inserimento del Sig. -OMISSIS- all’interno del Sistema di Protezione, sulla base della asserita mancanza dei requisiti per entrare nella rete.</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato tale ultima comunicazione, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare <corsivo>ex</corsivo> artt. 55 e 56 c.p.a., ed instando per il ripristino degli effetti della lettera d’inserimento del 5 marzo 2020 del ricorrente all’interno dello SPRAR/SIPROIMI Union Tre. </h:div><h:div>Con decreto n. -OMISSIS- del 15 maggio 2020, è stata concessa l’invocata tutela cautelare monocratica urgente ed è stata disposta, nei confronti del Ministero resistente, l’acquisizione di documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte.</h:div><h:div>L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto del 18 maggio 2020 e, con deposito documentale del 10 giugno 2020, ha prodotto relazione informativa, in ottemperanza al decreto suddetto.</h:div><h:div>Come memoria depositata il 14 giugno 2020, parte ricorrente ha rappresentato che il Servizio Centrale del SIPROIMI ha dato esecuzione al sopra ricordato provvedimento cautelare monocratico, disponendo il suo inserimento nel circuito dell’accoglienza.</h:div><h:div>In data 16 giugno 2020, la difesa del ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuta notifica del ricorso nei confronti delle parti resistenti ANCI e Fondazione Cittalia, ed ha chiesto che il ricorso sia deciso sulla base degli atti <corsivo>ex</corsivo> art. 84 D.L. n. 18/2020.</h:div><h:div>ANCI e Fondazione Cittalia non si sono costituite in giudizio, sebbene ritualmente evocate in giudizio.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 17 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è affidato al seguente motivo: “<corsivo>Violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 14, D. Lgs. n. 142/2015, art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, art. 1-sexies, comma 1, D.L. n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, art. 11 delle Preleggi</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorrente si duole del fatto che il beneficio richiesto gli è stato negato in forza di una disciplina sopravvenuta -  ossia quella recata dal D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018 (c.d. Decreto Salvini) - entrata in vigore successivamente alla data in cui egli ha chiesto il riconoscimento dello <corsivo>status</corsivo> di protezione internazionale, poi riconosciutogli a distanza di anni e solo in esito ad un lungo contenzioso giudiziario. </h:div><h:div>Evidenzia che l’<corsivo>iter</corsivo> amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale e le lungaggini del giudizio avverso l’iniziale diniego di concessione della protezione richiesta gli hanno impedito di beneficiare in tempo utile dell'accoglienza all'interno del Sistema SPRAR/SIPROIMI, che riconosceva tale beneficio anche ai titolari di protezione umanitaria. </h:div><h:div>Stigmatizza, pertanto, la violazione del principio di irretroattività delle leggi e la mancata applicazione della disciplina in tema di accoglienza di soggetti riconosciuti titolari di esigenze di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, nella sua formulazione anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018.</h:div><h:div>La censura è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 29460 del 13 novembre 2019, hanno sancito che la disciplina sulla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, sebbene abrogata dalla decretazione d'urgenza sopra richiamata, deve continuare a trovare applicazione con riferimento alla posizione di quei soggetti stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale anteriormente all'entrata in vigore dalla nuova normativa. </h:div><h:div>A sostegno del proprio <corsivo>dictum</corsivo>, la Corte ha fatto leva sul principio d’irretroattività della legge, stabilito dall’art. 11 delle preleggi, affermando testualmente: “<corsivo>Rileva, allora, il principio generale d’irretroattività, che non gode di copertura costituzionale nella materia in questione, ma che è pur sempre stabilito, salvo deroghe, dall’art. 11 delle preleggi. Esso, di là da distinzioni, di rilievo eminentemente descrittivo, tra retroattività in senso proprio e retroattività in senso improprio, è volto a tutelare non già fatti, bensì diritti: quel che il divieto di retroattività garantisce è il divieto di modificazione della rilevanza giuridica dei fatti che già si siano compiutamente verificati (nel caso di fattispecie istantanea) o di una fattispecie non ancora esauritasi (nel caso di fattispecie durevole non completata all’epoca dell’abrogazione)</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò significa che la disciplina contenuta nella normativa introdotta con il D.L. n. 113/2018, come convertito, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) delle nuove norme.</h:div><h:div>Orbene, osserva il Collegio che il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia in data 15 marzo 2017, quando era ancora vigente la normativa che riconosceva il diritto all’inserimento nel Sistema di Protezione SPRAR/SIPROIMI.</h:div><h:div>Nel caso in questione, quindi, il diritto del ricorrente di ottenere un titolo di soggiorno fondato su “<corsivo>seri motivi umanitari</corsivo>”, desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato, è già sorto antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 113/18, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, e la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, che non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo.</h:div><h:div>Il beneficio dell'accoglienza all'interno del Sistema SPRAR/SIPROIMI, dunque, non può essere oggi negato al ricorrente in forza di una disciplina sopravvenuta, entrata in vigore successivamente alla data in cui egli ha chiesto il riconoscimento dello <corsivo>status</corsivo> di protezione internazionale, poi riconosciutogli, nella forma della protezione umanitaria, a distanza di anni. </h:div><h:div>Diversamente opinando, il tempo occorso al Sig. -OMISSIS- per vedere riconosciuto in sede giurisdizionale il proprio diritto al riconoscimento dello <corsivo>status</corsivo> correlato alla protezione umanitaria si ritorcerebbe ingiustamente in danno dello stesso, in evidente violazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di uguaglianza sostanziale (art. 24 e 3 Cost.).</h:div><h:div>Il diritto unionale, d’altronde, sia pure con riferimento allo <corsivo>status</corsivo> di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della Direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte Giust, Grande Sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92).</h:div><h:div>Si deve, infine, osservare che la giurisprudenza amministrativa è univocamente attestata sulle medesime conclusioni (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, TAR Toscana, 12/5/2020, n. 564; TAR Brescia, 11/6/2020, n. 443; TAR Venezia, 20/12/2019, n. 1395).</h:div><h:div>L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2492 – citata dal Ministero dell’Interno nella propria relazione informativa, per sostenere che la disciplina di cui al D.L. n. 113/2018 sia applicabile a tutte le domande di inserimento al SIPROIMI avanzate dopo la sua entrata in vigore – non appare condivisibile, alla stregua delle argomentazioni sopra ampiamente sviluppate. </h:div><h:div>Invero, tale ordinanza si limita ad argomentare che “<corsivo>la richiesta di inserimento dello straniero risulta avanzata in data 20 agosto 2019, cosicché, anche in base alla giurisprudenza menzionata nell’ordinanza appellata, a tale richiesta si applica la disciplina dettata dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con l. n. 132/2018</corsivo>”. Ma, in realtà, le conclusioni cui è giunto il Giudice di Appello sembrano contraddire, di fatto, l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e da vari TT.AA.RR. con le sentenze sopra ricordate, che – come visto – hanno dato rilievo alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e non alla data di richiesta di inserimento dello straniero nel sistema SIPROIMI.</h:div><h:div>Conclusivamente, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.</h:div><h:div>Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dell'anna Maria Rosaria</h:div><h:div>Nino Dello Preite</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>