<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190060120230729110826614" descrizione="" gruppo="20190060120230729110826614" modifica="8/17/2023 12:57:21 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00601"/><fascicolo anno="2023" n="01037"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190060120230729110826614.xml</file><wordfile>20190060120230729110826614.docm</wordfile><ricorso NRG="201900601">201900601\201900601.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\755 Antonio Pasca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Patrizia Moro</firma><data>17/08/2023 12:57:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Pasca,	Presidente</h:div><h:div>Patrizia Moro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nino Dello Preite,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione n.48 del 28.11.18, depositata a far data 23.01.19, per quindici giorni consecutivi, presso la Segreteria, con cui il Consiglio Comunale di Leverano, ha approvato, in via definitiva, il piano particolareggiato relativo al comparto B8-3 del vigente PRG, destinato a residenziale periferica da ristrutturare, denominato “Cappuccino”;</h:div><h:div>- di tutti gli allegati ed elaborati allegati alla deliberazione di cui sopra;</h:div><h:div>- della deliberazione n.15 del 14.03.17 con cui il Consiglio Comunale di Leverano ha proceduto all'adozione del predetto Piano;</h:div><h:div>- della nota prot. n.15275 del 06.09.18 pubblicata all'albo pretorio del comune di Leverano in data 22.09.18, con cui si escludeva la necessità di procedere alla preventiva acquisizione della valutazione ambientale strategica (VAS);</h:div><h:div>- delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dai Ricorrenti in istruttoria, a firma dell'Ing. Antonio Miraglia, di intesa con i progettisti, acquisite con nota prot. n.20303 del 16.11.18 ed allegate alla deliberazione di C.C. n.48 del 28.11.18;</h:div><h:div>- della nota ARPA Puglia prot. n.40222-159 del 18.06.18, le cui condizioni e prescrizioni all'approvazione del Piano vengono soltanto richiamate in sede di deliberazione consiliare di esame finale del Piano, mediante approvazione di un apposito emendamento.  </h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, anche di quelli allo stato non conosciuti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 601 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Antonio Durante, Agata Addolorata Durante e Jenny Caragiuli, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Romanello, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Leverano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.E’ impugnata la deliberazione n.48 del 28.11.18 (oltre agli altri atti epigrafati) con la quale il Consiglio Comunale di Leverano approvava, in via definitiva, il Piano Particolareggiato relativo al comparto B8-3 del vigente PRG del medesimo Comune, destinato a residenziale periferica da ristrutturare, denominato “Cappuccino”.</h:div><h:div>1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.</h:div><h:div>I)	VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.21 DELLA L. R. PUGLIA n.56/80 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE.</h:div><h:div>II)	VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.8 L.R. 44/2012 – CARENZA DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE.</h:div><h:div>III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.6 DEL D.LGS. n.152/06 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 27 GIUGNO 2001 N.2001/42/CE –ECCESSO DI POTERE.</h:div><h:div>IV) ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’ - ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELLA P.A. – IRRAZIONALITA’ MANIFESTA.</h:div><h:div>1.2. Il Comune di Leverano non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>2.Il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>2.1. Non coglie nel segno il primo motivo di gravame con il quale i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati, lamentando l’omissione della notificazione degli stessi agli interessati. </h:div><h:div>Osserva, il Tribunale, che l'articolo 21 commi 3 e 4 della L.R. Puglia n. 56/1980 dispone che la delibera del Consiglio comunale, di approvazione o di diniego del piano di lottizzazione, deve essere adottata entro 90 giorni dal ricevimento della proposta e che per l'adozione e l'approvazione del Piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 21 della stessa legge. Quest'ultimo, a sua volta, dispone che il piano deve essere adottato con delibera del Consiglio comunale, previo parere obbligatorio del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e delle Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale; poi, entro 15 giorni dalla sua adozione, deve essere depositato presso la Segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione, e fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel piano ed osservazioni da parte di chiunque. Quindi il Consiglio comunale approva in via definitiva il piano, decidendo, contestualmente alla approvazione, sulle opposizioni ed osservazioni presentate.</h:div><h:div>Non è prevista pertanto la notificazione del Piano agli interessati, ai quali la norma assicura comunque la partecipazione al relativo procedimento di formazione mediante la presentazione di proprie osservazioni, come è avvenuto nella fattispecie concreta dedotta in giudizio.</h:div><h:div>2.2. Quanto alla V.A.S., della quale i ricorrenti ne lamentano l’omissione, rileva il Tribunale che l’art. 8 comma 4 della L.R.44/2012, dispone che “<corsivo>Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, a sconfessare la tesi espressa nel ricorso, basti rilevare che i ricorrenti non hanno affatto dimostrato la sussistenza degli elementi indicati  nell’all.I parte seconda del D.lgs. 152/2006, ossia: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umana o per l'ambiente -ad es. in caso di incidenti; entità ed estensione nello spazio degli impatti -area geografica e popolazione potenzialmente interessate; valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</h:div><h:div>2.3. Quanto alla ritenuta illegittimità delle norme regionali rubricate che restringerebbero, rispetto alle previsioni della normativa statale, l’ambito di applicazione della procedura di assoggettabilità a V.A.S. .in base alle dimensioni quantitative dell’intervento, il motivo oltre che inammissibile per genericità, è infondato, non essendo stati dimostrati (neppure con un inizio di prova) i presupposti per l’assoggettabilità a V.A.S. degli atti impugnati.</h:div><h:div>2.4. Il Collegio rileva, altresì, che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia scelte non soltanto strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì anche afferenti al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tale ampio potere discrezionale è sindacabile dal giudice solo nei casi di vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza ( non emergenti nella presente controversia). </h:div><h:div>Peraltro, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l'amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l'ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche (Cons. Stato Sez. II, 12/03/2021, n. 2152,  Cons. Stato Sez. II, 22/01/2021, n. 659).</h:div><h:div>In ogni caso il piano in questione risulta adottato in mera attuazione delle previsioni del P.R.G. del Comune intimato ed è stato approvato alle condizioni stabilite da A.R.P.A. Puglia.</h:div><h:div>2.5. Infine, secondo quieti principi giurisprudenziali, le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.</h:div><h:div>3.In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve, conseguentemente essere respinto.</h:div><h:div>Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’A.C. intimata. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>R. Mele</h:div><h:div>Patrizia Moro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>