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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170018220170729212057973" descrizione="" gruppo="20170018220170729212057973" modifica="7/31/2017 11:14:55 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00182"/><fascicolo anno="2017" n="01336"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170018220170729212057973.xml</file><wordfile>20170018220170729212057973.docm</wordfile><ricorso NRG="201700182">201700182\201700182.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Lecce\Sezione 3\2017\201700182\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Enrico D'arpe</firma><data>31/07/2017 11:14:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria luisa rotondano</firma><data>30/07/2017 13:30:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/08/2017</dataPubblicazione><classificazione>259<nuova>259</nuova><ereditata>259</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>Lecce - Sezione Terza</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Enrico d'Arpe,	Presidente</h:div><h:div>Antonella Lariccia,	Referendario</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>-della determinazione n. 1972 del 25 ottobre 2016 del Funzionario P.O. Area n. 4 “Commercio e Mercati” del Comune di Gallipoli, notificata in data 8 novembre 2016; </h:div><h:div>-della nota prot. n. 34983 del 24 agosto 2016 di avvio del procedimento;</h:div><h:div> -della nota prot. n. 34181 del 17 agosto 2016; </h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al ricorso;</h:div><h:div>- previa, ove occorrer debba, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 8 della L.R. Puglia n.43/2013, in relazione all'art. 7, comma 10 del D.L.n.158/2012, convertito dalla Legge n.189/2012, per violazione degli artt. 117, comma 3 e 117, comma 2, lett. h) della Costituzione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 182 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>L'Assainato Tiziana, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Zaca', con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Cosimo Zacà in Lecce, via M. Schipa, 35; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Stefanelli, domiciliato <corsivo>ex</corsivo> art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Lecce, in Lecce, via Rubichi; </h:div><h:div>Regione Puglia, n.c.; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avv. M.G. Marinosci, in sostituzione dell’Avv. F. Zacà, e l'Avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. A. Stefanelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La sig.ra L’Assainato Tiziana - titolare dell’omonima ditta individuale ed esercente l’attività di  gestione del punto di raccolta su rete fisica di scommesse (affiliata Goldbet Sportwetten GmbH, di seguito GoldBet), corrente in Gallipoli alla via Galatone 5/A, nonché titolare di apposita licenza rilasciata dalla competente Questura di Lecce in data 6 ottobre 2015 a seguito di procedura di “regolarizzazione fiscale” <corsivo>ex </corsivo>art. 1, comma 643 della 23 dicembre 2014, n. 190 -, ha impugnato, domandandone l’annullamento: </h:div><h:div>1) la determinazione n. 1972 del 25 ottobre 2016 del Funzionario P.O. Area n. 4 - “Commercio e Mercati” del Comune di Gallipoli, notificata in data 8 novembre 2016, con cui è stata disposta la cessazione immediata della gestione del punto di raccolta su rete fisica di scommesse di cui all'art. 1, comma 643, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) nei locali siti in Gallipoli in Via Galatone n. 5/A, in considerazione della violazione del divieto sancito dall’art. 7, comma 2 della L.R. Puglia n. 43/2013 (stante l’ubicazione dell’esercizio in un raggio inferiore a cinquecento metri  dai cc.dd. “luoghi sensibili” - precisamente, nel caso in esame, duecento metri dall’ingresso della Scuola Elementare di via Gorizia-Galatone, duecento metri dalla Chiesa di San Lazzaro e annesso Oratorio ubicati in via Pisa, duecento metri dall’A.S.L., distretto sanitario locale con annesso C.I.M.); </h:div><h:div>2) la nota prot. n. 34983 del 24 agosto 2016, con la quale il Comune di Gallipoli ha avviato nei confronti della ricorrente il procedimento amministrativo di che trattasi, concedendo nel contempo il termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa per produrre scritti e/o memorie difensive;</h:div><h:div> 3) la nota prot.n. 34181 del 17 agosto 2016, con cui il Comando P.M. di Gallipoli ha comunicato la distanza del Punto di raccolta su rete fisica di scommesse dai cc.dd. “luoghi sensibili”; </h:div><h:div>4) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale.</h:div><h:div>Ha chiesto, altresì, ove occorrer debba, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 8 della L.R. Puglia n.43/2013, in relazione all'art. 7, comma 10 del D.L.n.158/2012, convertito dalla Legge n.189/2012, per contrasto con gli  artt. 117, comma 3 e 117, comma 2, lett. h) della Costituzione.</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto la seguente unica articolata censura:</h:div><h:div>1) violazione dell’art. 117 della Costituzione, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 643 e 644 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art.7 della L.R. n.43/2013,  violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 <corsivo>bis </corsivo>della L. n. 689/1981, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt.1, 3, 7, 10, 19, 21 <corsivo>septies</corsivo> e 21 <corsivo>octies </corsivo>della L. n. 241/1990, violazione del principio di legalità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, errore sul presupposto di fatto e di diritto, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, violazione dei principi dell’affidamento e di buona fede e correttezza procedimentali, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di disporre la cessazione dell’attività, malgoverno.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, contestando <corsivo>in toto </corsivo>le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 114/2017, questo Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 giugno 2017.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 27 giugno 2017, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>0. -   <corsivo>In limine</corsivo>, occorre premettere che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013, sollevata dalla ricorrente in riferimento all’art. 7, comma 10 del D.L. n. 158/2012, convertito dalla Legge n.189/2012, per contrasto con gli artt. 117, comma 3 e 117, comma 2, lett. h) della Costituzione (prospettata tramite il richiamo all’ordinanza di questo T.A.R. n. 2529 del 22 luglio 2015) è manifestamente infondata, per le motivazioni esplicitate dalla Corte Costituzionale (proprio nel pronunciarsi sulla predetta ordinanza di rimessione) con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108 (alle cui motivazioni, pertanto, questo Collegio integralmente si riporta).</h:div><h:div>0.1  -  Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.</h:div><h:div>1.  -   Con la prima censura, la ricorrente deduce la violazione ed erronea interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, della L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, sostenendo che il punto di raccolta scommesse <corsivo>de quo </corsivo>rientrerebbe nel regime “derogatorio” di cui alla menzionata disposizione, avendo (asseritamente) l’attività in parola avuto inizio in data antecedente alla entrata in vigore della suddetta L.R. Puglia n. 43/2013 (come si evincerebbe dalla visura camerale, recante la “data inizio attività” al 27 giugno 2013), nonché essendo stata la medesima oggetto dell’adesione  (per il tramite della società GoldBet) alla c.d. “procedura di regolarizzazione fiscale” per emersione, di cui all’articolo 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014 n.190 (riservata ai “<corsivo>soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014</corsivo>”), e, quindi, ben potendo il punto vendita <corsivo>de quo </corsivo>considerarsi “in esercizio” sin da quando è stato dato inizio all’attività “regolarizzata”.</h:div><h:div>1.1  -  La doglianza non coglie nel segno.</h:div><h:div>Occorre premettere che l’art. 7, comma 2, della L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 dispone che: “<corsivo>Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo comma 3 dell’art. 7 statuisce, poi, che: “<corsivo>Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge</corsivo>”.</h:div><h:div>La L.R. Pugliese 13 dicembre 2013 n. 43 è stata pubblicata nel B.U. della Regione Puglia 20 dicembre 2013, n. 169 ed è entrata in vigore alla medesima data, ai sensi dell’art. 10 della stessa (“<corsivo>Norma transitoria</corsivo>”: &lt;&lt;<corsivo>La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione>></corsivo>).</h:div><h:div>Orbene (in disparte ogni valutazione in ordine all’applicabilità dell’invocato regime “derogatorio” - anche - ai divieti inerenti alla collocazione degli esercizi in parola “<corsivo>in un raggio non inferiore a cinquecento metri</corsivo>” dai cc.dd. “luoghi sensibili”), è agevole rilevare che, in ogni caso, il punto scommesse della ricorrente non rientra nel regime “derogatorio” (con durata sino al 20 dicembre 2018) di cui al su riportato art. 7, comma 3, della L.R. Puglia n. 43/2013, in quanto la necessaria licenza di P.S. per la gestione del punto di raccolta su rete fisica (di cui all’art. 1, comma 643 della L.n. 190/2014) è stata alla medesima rilasciata solo in data 6 ottobre 2015 (v. comunicazione della Questura di Lecce del 16 ottobre 2016), e, quindi, dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 43/2013; sicchè la - generica - “Data inizio attività”  del 27 giugno 2013 (di cui alla visura camerale in atti) è a tal fine irrilevante (e, peraltro, la “regolarizzazione” della posizione degli esercenti, <corsivo>ex </corsivo>art. 1, comma 643 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, rileva unicamente ai fini fiscali).</h:div><h:div>2.  -  Con ulteriore censura, la ricorrente lamenta l’incompetenza assoluta del Comune di Gallipoli, asserendo che la competenza funzionale inderogabile all’adozione del provvedimento <corsivo>de quo </corsivo>spetterebbe all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 7, comma 10 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.</h:div><h:div>2.1  -  Anche tale doglianza non convince.</h:div><h:div>Al riguardo è dirimente rilevare che l’art. 7, comma 10, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si limita a stabilire che: “<corsivo>L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi</corsivo>”. </h:div><h:div>E’ agevole concludere, quindi, che spettano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli unicamente le funzioni pianificatorie di “<corsivo>progressiva ricollocazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Invece, il provvedimento impugnato attiene all’espletamento dei poteri conseguenti all’attività di controllo di spettanza comunale (essendo, peraltro, l’autorizzazione del Questore rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013, in base al quale - per quanto di rilievo - “<corsivo>L'accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2…</corsivo>” (cioè, in materia di distanze dai “luoghi sensibili”) “… <corsivo>spettano al Comune territorialmente competente</corsivo>” (nel caso di specie, appunto, il Comune di Gallipoli).</h:div><h:div>3.  -  Né può condividersi il rilievo per cui (sostanzialmente) l’atto gravato, nel disporre la cessazione immediata <corsivo>sine die </corsivo>del centro scommesse di che trattasi, avrebbe “obliterato” il sistema sanzionatorio (tipico) previsto dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013 (il cui comma 8, in particolare, dispone che “<corsivo>L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni</corsivo>”), con violazione del principio di proporzionalità, di matrice comunitaria: ciò in quanto il requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima dai cc.dd. “luoghi sensibili” (<corsivo>ex </corsivo>art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013) per l’esercizio dell’attività è “connaturato” all’ubicazione del punto vendita e la relativa carenza non può che comportarne la cessazione; sicchè l’ordine di cessazione immediata dell’attività è provvedimento doveroso (anche in applicazione analogica dell’art. 19 terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.) in mancanza della distanza minima di cinquecento metri dai cc.dd. “luoghi sensibili” (mancanza che, <corsivo>ex se</corsivo>, giustifica il provvedimento gravato, con la conseguente insussistenza della  - pure dedotta - violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990).</h:div><h:div>4.  -  Non coglie nel segno, poi, l’ulteriore rilievo per cui il provvedimento impugnato sarebbe stato  adottato anche in violazione anche del canone “gradualista”, espressione del principio di proporzionalità, di cui all’art. 19 terzo comma della Legge n. 241/1990 e ss,mm. (essendo, pure, asseritamente possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, tramite spostamento del locale): è sufficiente osservare in proposito, da un lato, che (fermo restando quanto esposto al precedente punto n. 3) l’art. 19 della Legge n. 241/1990 è norma speciale in materia di S.C.I.A., nel mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. Puglia n. 43/2013, “<corsivo>L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti</corsivo>”, e, dall’altro, che l’odierna ricorrente non ha mai comunicato alla P.A. la disponibilità di altro locale idoneo.</h:div><h:div>5.  - Neppure è condivisibile la censura con cui la ricorrente si duole della violazione dell’art.3 comma 3 della Legge n. 241/1990, per non essere stata la nota dei Vigili Urbani di Gallipoli - relativa alla misurazione delle distanze -  allegata, né (asseritamente) resa disponibile, e per non essere stato indicato il modo in cui sarebbe stata effettuata la misurazione.</h:div><h:div>Difatti, da un lato, la puntuale indicazione della suddetta nota (prot. n. 34181 del 17 agosto 2016) è idonea a soddisfare le esigenze di partecipazione dell’interessata, posto che quest’ultima ben  avrebbe potuto prenderne visione e chiederne il rilascio di copia (né è in alcun modo dimostrata la - genericamente - allegata indisponibilità, viceversa risultando stabilito - <corsivo>per tabulas - </corsivo>dallo stesso provvedimento impugnato “di porre a disposizione della parte tutti gli atti e provvedimenti richiamati nella presente determina che saranno accessibili a semplice richiesta indirizzata alla sottoscritta dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio”); e, dall’altro, è la stessa Legge Regionale n° 43/2013 a definire le modalità di misurazione (“<corsivo>per la distanza pedonale più breve</corsivo>”, come previsto dallo stesso art. 7, comma 2 della L.R. n. 43/2013; né è stata oggetto di rilievo l’esecuzione delle misurazioni con le suddette modalità, limitandosi - peraltro - l’Elaborato Scritto-Grafico depositato il 25 febbraio 2017 ad osservare che “le distanze rilevate dal Comando P.M.” - non contestate - “…. configurino, per distanza e ubicazione, la migliore posizione possibile all’interno del centro urbano e zone periferiche” ).</h:div><h:div>6.  -  Per mera completezza espositiva, infine, la Sezione osserva che non convincono i rilievi (non trasfusi, peraltro, in autonomi motivi di ricorso) di cui all’Elaborato Scritto-Grafico depositato il 25 febbraio 2017, con cui, sostanzialmente, si deduce che i parametri imposti dalla Legge Regionale Puglia n. 43/2013 sarebbero inattuabili nel territorio del Comune di Gallipoli: e tanto in considerazione dell’ampiezza del territorio del predetto Comune e, comunque, della fissazione dei limiti di distanza <corsivo>de quibus </corsivo>ad opera direttamente della Legge .</h:div><h:div>7.  -  Per tutto quanto innanzi esposto, il presente ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>8.  -   Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (l’assoluta novità di talune delle questioni trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -  Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lucia Mesagne</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>