<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260042120260805163138710" descrizione="" gruppo="20260042120260805163138710" modifica="08/08/2026 16:43:19" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00421"/><fascicolo anno="2026" n="01025"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260042120260805163138710.xml</file><wordfile>20260042120260805163138710.docm</wordfile><ricorso NRG="202600421">202600421\202600421.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Pistilli</firma><data>08/08/2026 16:43:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Nicola Pistilli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della nota n. Prot-2026-0194087 del 21 aprile 2026, con cui la Regione Liguria ha comunicato ai sensi dell’art. 36, co. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di mettere reciprocamente a disposizione le offerte dei soggetti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria e ha accolto la domanda di oscuramento dell’offerta del RTI Strabag;</h:div><h:div>della nota n. Prot-2026-0067673 del 9 febbraio 2026 mediante la quale Regione Liguria ha comunicato di aver aggiudicato, per conto dell’Università degli Studi di Genova, la procedura indetta per l’affidamento dei «<corsivo>lavori per la realizzazione del lotto A – aule, dipartimenti e park -2, della nuova scuola politecnica in Erzelli, adottando metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l edilizia e le infrastrutture</corsivo>» e di rendere disponibile l’offerta tecnica del RTI Strabag «<corsivo>nella versione oscurata così come presentata dal concorrente</corsivo>»;</h:div><h:div>del decreto del Direttore Generale Centrale Organizzazione della Regione Liguria n. 866 del 6 febbraio 2026 recante l’aggiudicazione della predetta procedura;</h:div><h:div>del disciplinare di gara e della <corsivo>lex specialis</corsivo> nelle parti in esposizione;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso integrale, senza oscuramenti, ai documenti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e per la condanna della Stazione Appaltante all’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 421 del 2026, proposto da proposto da Impresa B4t s.p.a., in qualità di mandataria del consorzio ordinario costituendo con Nbi s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani e Maria Grazia Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Università degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;</h:div><h:div>la Regione Liguria, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Strabag s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Strabag s.p.a. e dell’Università degli Studi Genova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato e depositato in data 4 maggio 2026 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue. </h:div><h:div>2. La ricorrente ha partecipato a una procedura di gara indetta dalla Regione Liguria, per conto dell’Università degli Studi di Genova, per l’affidamento dei «<corsivo>lavori per la realizzazione del lotto A – aule, dipartimenti e park -2, della nuova scuola politecnica in Erzelli, adottando metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture</corsivo>». All’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento capeggiato dalla società Strabag s.p.a. Nella comunicazione resa ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si legge che «<corsivo>poiché il partecipante R.T.I. Strabag S.p.A. (Capogruppo) ha presentato, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui di cui all’articolo 29 del Disciplinare di gara, l’offerta dello stesso viene ostesa nella versione oscurata così come presentata dal concorrente, ai sensi del medesimo Disciplinare</corsivo>». La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, integrando il ricorso con motivi aggiunti; questo Tribunale, con sentenza della Sezione Prima, 26 marzo 2026, n. 359, ha parzialmente accolto il ricorso disponendo che l’Amministrazione si ripronunciasse motivatamente sulla domanda di oscuramento, anche considerando l’eventuale istanza di accesso difensivo della ricorrente. </h:div><h:div>Successivamente, la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso difensivo volta a ottenere l’esibizione dell’offerta tecnica della controinteressata nella versione non oscurata.</h:div><h:div>La Regione ha motivato l’oscuramento di alcune parti dell’offerta della controinteressata, con riferimento a esigenze di segretezza tecnica e commerciale.</h:div><h:div>Impugnando il suddetto provvedimento, la ricorrente ha dedotto che: l’Amministrazione ha utilizzato motivazioni nuove e diverse rispetto a quelle della controinteressata; non sussisterebbero segreti tecnici e commerciali da tutelare; non sarebbero state prese in considerazione le esigenze difensive manifestate. </h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio l’Università e la Strabag s.p.a., instando per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>La Regione è rimasta intimata.</h:div><h:div>Con ordinanza del 23 maggio 2026, n. 666, il Tribunale ha disposto l’acquisizione riservata dell’offerta tecnica nella versione non oscurata.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della camera di consiglio del 16 luglio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.                  </h:div><h:div>4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. </h:div><h:div>Le censure possono essere esaminate congiuntamente stante la loro contiguità. </h:div><h:div>4.1. Premette il Collegio che «<corsivo>la partecipazione alle gare di appalto implica la tacita accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e </corsivo>par condicio<corsivo> che </corsivo>naturaliter <corsivo>valgono a conformarne l'iter, sicché la decisione di partecipare implica </corsivo>in nuce<corsivo> e </corsivo>ab initio<corsivo> la volontà di consentire il pieno disvelamento della domanda di partecipazione, delle caratteristiche dell'offerta formulata e anche di quelli che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali, allorquando ciò si renda necessario per l'esperimento di un'azione giurisdizionale avverso gli atti della procedura; con la conseguenza che la sussistenza del segreto tecnico o commerciale, tale da escludere il diritto all'accesso, deve essere motivata e comprovata, tenuto conto che la normativa riconosce preponderanza e prevalenza alle esigenze conoscitive del soggetto che ha richiesto l'accesso</corsivo>» (da ultimo T.A.R. Napoli, Sez. IX, 15 giugno 2026, n. 3806).</h:div><h:div>4.2. Scendendo più nel dettaglio, nella sentenza n. 359 del 2026, intervenuta sul primo oscuramento, il Collegio ha già ricordato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio <corsivo>know-how</corsivo>, essendo necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali connotati, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto agli interessi dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384). </h:div><h:div>Anche alla luce della definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell’utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).</h:div><h:div>4.3. Peraltro, nel caso di specie, la richiesta della ricorrente è rafforzata dalla presenza di un interesse difensivo, chiaramente manifestato nell’istanza del 13 aprile 2026 (doc. 6 ricorrente) con riferimento alle singole parti dell’offerta oscurata.</h:div><h:div>Il Collegio è consapevole che, sulla scorta delle indicazioni formulate anche dalla giurisprudenza unionale (C.G.U.E., Sez. IX, ord. 10 giugno 2025, resa in causa C-686/24), l’interesse difensivo non è automaticamente destinato a prevalere sulle informazioni delle quali è richiesto l’oscuramento in presenza di legittime ragioni, imponendosi un bilanciamento tra le due contrapposte istanze: a tal proposito, occorre dunque valutare, seppure in astratto (per tutte Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), la strumentalità del dato rispetto alle finalità di tutela. </h:div><h:div>4.4. Sulla scorta di tali coordinate, è possibile procedere a scrutinare la legittimità dell’oscuramento operato dalla Regione. </h:div><h:div>4.4.1. Anzitutto, con riferimento al criterio 2.1., deve essere consentita l’integrale ostensione dell’organigramma e delle esperienze pregresse delle varie figure indicate. Si tratta di informazioni che non rientrano nella nozione di segreti tecnici e commerciali sopra tracciata e comunque necessarie per la valutazione delle professionalità impiegate, posto che si tratta di una voce alla quale il disciplinare (doc. 3 ricorrente) attribuisce un punteggio. In forza di quello che si dirà dopo (§ 4.4.6.4.), possono essere invece oscurate le parti relative ai <corsivo>software</corsivo> in uso all’impresa. </h:div><h:div>4.4.2. Per ragioni analoghe a quelle appena esposte, deve essere consentito l’accesso integrale alle informazioni relative al criterio 2.2.</h:div><h:div>4.4.3. Deve essere altresì consentito l’accesso integrale alla parte relativa al criterio 2.3., posto che lo «<corsivo>Sviluppo delle strutture per mantenere un’area logistica interna al lotto per ridurre le interferenze</corsivo>» e il «<corsivo>Piano di gestione temporale del materiale di scavo - Volumi giacenza compatibili con spazi disponibili</corsivo>» costituiscono delle elaborazioni specificamente riferibili al cantiere da predisporre per l’esecuzione dell’appalto e, pertanto, non risultano agevolmente replicabili in altri contesti. </h:div><h:div>4.4.5. Considerazioni non dissimili valgono in relazione al criterio 3.1., che contempla informazioni relative alle modalità e ai tempi di esecuzione delle lavorazioni. </h:div><h:div>In tal caso, considerata anche l’estensione delle parti oscurate, le informazioni dalle stesse risulterebbero particolarmente pregnanti ai fini dell’eventuale valutazione della ricorrente in ordine alla legittimità dell’attribuzione del punteggio, alla luce delle prescrizioni del disciplinare.</h:div><h:div>4.4.6. Quanto alle parti dell’offerta relative al criterio 5, si deve osservare quanto segue. </h:div><h:div>4.4.6.1. Anzitutto, deve essere osteso il contenuto del paragrafo “<corsivo>Usi del modello in relazione agli obiettivi di fase</corsivo>”. A prescindere dalla circostanza che le informazioni ivi contenute siano idonee a integrare la nozione di segreti tecnici e commerciali, risolvendosi in una descrizione generica di modelli, si tratta di dati necessari per un pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa. Considerazioni non dissimili valgono con riferimento al paragrafo “<corsivo>5.4 Programmazione temporale della modellazione, del coordinamento e dell’aggiornamento dei contenuti informativi dell’opera</corsivo>”, e al paragrafo “<corsivo>5.12.1 Parametri 5D degli Oggetti del Modello Informativo</corsivo>”.</h:div><h:div>4.4.6.2. Per ragioni già espresse in precedenza, non hanno ragione di essere oscurate alcune delle informazioni presenti sotto il paragrafo “<corsivo>Competenze ed esperienze del personale addetto alla gestione informativa</corsivo>”, non essendo in alcun modo riconducibili alla categoria di segreti tutelabili. Lo stesso vale per le referenze relative a commesse precedenti e per il paragrafo, di carattere riassuntivo, denominato “<corsivo>ESPERIENZA IN BIM MANAGEMENT - GRUPPO STRABAG</corsivo>”.</h:div><h:div>4.4.6.3. Infine, per quanto concerne la Sezione 4, non sussistono esigenze di oscuramento con riguardo alle informazioni dell’infrastruttura <corsivo>hardware</corsivo>, trattandosi semplicemente di specifiche tecniche di elaboratori particolarmente performanti ma comunque reperibili sul mercato. </h:div><h:div>4.4.6.4. Diversamente è a dirsi per l’infrastruttura <corsivo>software</corsivo>, rispetto alla quale, effettivamente, sussiste un’esigenza di segretezza rappresentata dalla combinazione delle soluzioni digitali adottate dall’impresa per le varie fasi della gestione informativa, potenzialmente replicabili in altre procedure. Per altro verso, si tratta di informazioni non indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, considerate le altre parti del criterio 5 da esibire integralmente, che consentono di avere cognizione delle fasi e della struttura essenziale della modellazione.  </h:div><h:div>5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere in parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna della Regione Liguria a esibire l’offerta tecnica del Consorzio Strabag, con le eccezioni di cui sopra – paragrafo “<corsivo>4.1.2. Infrastruttura Software</corsivo>” e ulteriori riferimenti, contenuti anche in altre parti dell’offerta, relativi ai <corsivo>software </corsivo>impiegati dal Consorzio –, entro venti giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente. L’Amministrazione avrà cura di oscurare dati personali e sensibili diversi da nomi e cognomi. </h:div><h:div>6. La difficoltà delle questioni di fatto sottese alla controversia e l’accoglimento non integrale giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla l’atto impugnato e condanna la Regione Liguria all’ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata nei sensi e nei termini di cui in motivazione. </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola Pistilli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>