<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260024720260614181701339" descrizione="soccorso ist. su offerta - eccezionalità" gruppo="20260024720260614181701339" modifica="20/06/2026 11:23:17" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00247"/><fascicolo anno="2026" n="00822"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260024720260614181701339.xml</file><wordfile>20260024720260614181701339.docm</wordfile><ricorso NRG="202600247">202600247\202600247.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\714 Luca Morbelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>20/06/2026 06:16:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luca Morbelli,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>degli atti della procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di materiale per emodinamica, relativamente al lotto n. 51 avente ad oggetto protesi per occlusione percutanea del forame ovale pervio, e, segnatamente, del decreto n. 9460 del 23.12.2025, recante l’aggiudicazione in favore di Abbott Medical Italia s.r.l., Gada Italia s.p.a. e Innova HTS s.r.l., dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e della nota di rettifica prot. n. 72035 dell’11.2.2026;</h:div><h:div>nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara anche alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia dell’accordo eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente monetario, o, in via ulteriormente gradata, alla riedizione della gara;</h:div><h:div>B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: </h:div><h:div>del decreto di revisione n. 2095 del 16.3.2026, recante la modifica dell’ordine della terna di operatori aggiudicatari, a seguito della rideterminazione dei punteggi da parte della commissione, e del verbale della seduta riservata in data 16.3.2026;</h:div><h:div>nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara anche alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia dell’accordo eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente monetario, o, in via ulteriormente gradata, alla riedizione della gara;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 247 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>C.S. Medical 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano ed Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Liguria, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto ed Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gada Italia s.p.a., Abbott Medical Italia s.r.l. e Innova HTS s.r.l., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 23 febbraio 2026 e depositato il 6 marzo 2026 C.S. Medical 7 s.r.l. (d’ora innanzi, anche C.S.) ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dalla Regione Liguria per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di materiale per emodinamica - lotto n. 51 relativo alle protesi per occlusione percutanea del forame ovale pervio, e, segnatamente, il decreto n. 9460 del 23 dicembre 2025, recante l’aggiudicazione in favore dei primi tre graduati Abbott Medical Italia s.r.l., Gada Italia s.p.a. e Innova HTS s.r.l., nonché i verbali di valutazione delle offerte tecniche e la nota di rettifica dell’11 febbraio 2026. In particolare, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna della stazione appaltante ad inserirla nella terna di aggiudicatari, o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, oppure, in via ulteriormente gradata, la riedizione della gara.</h:div><h:div>Ha dedotto il seguente motivo: <corsivo>Violazione e falsa applicazione del capitolato speciale tecnico-prestazionale di gara. Violazione del giusto procedimento e dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Illogicità. Irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità manifeste. Difetto di istruttoria. Sviamento</corsivo>. Il punteggio ottenuto da Gada Italia s.p.a. per le pubblicazioni scientifiche, grazie ai coefficienti “buono” e “discreto” attribuiti da due commissari, risulterebbe irragionevole ed inattendibile, in quanto: due dei tre lavori presentati riguarderebbero una diversa tipologia di disturbo cardiaco e, quindi, risulterebbero inconferenti; il terzo studio sarebbe edito su una rivista assistita da un <corsivo>impact factor </corsivo>di poco superiore alla soglia di sufficienza di 2,00, oltre a risalire a quasi dieci anni fa. In subordine, la commissione avrebbe erroneamente assegnato il punteggio sulla scorta di un giudizio tecnico-discrezionale sul contenuto delle pubblicazioni, in violazione dell’art. 3 del capitolato, il quale porrebbe il criterio oggettivo della mera sommatoria dei valori di IF delle riviste ospitanti i lavori scientifici. </h:div><h:div>A seguito dell’impugnativa la commissione ha rideterminato i punteggi per l’item a) sui “<corsivo>Dati di letteratura</corsivo>”, accogliendo le contestazioni di C.S. ma attribuendo a quest’ultima zero punti per omessa indicazione dei valori di <corsivo>impact factor</corsivo>; la Regione ha, quindi, adottato il decreto di revisione n. 2095 del 16 marzo 2026, con il quale ha modificato l’ordine degli operatori economici aggiudicatari, collocando Gada Italia s.p.a. in terza posizione.</h:div><h:div>Con ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato e depositato il 16 aprile 2026, la deducente ha impugnato il suddetto decreto n. 2095 del 16 marzo 2026 ed il verbale della seduta riservata in pari data, articolando i seguenti motivi aggiunti:</h:div><h:div>I) <corsivo>Violazione e falsa applicazione del capitolato speciale tecnico-prestazionale di gara e del disciplinare di gara. Illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità manifeste. Difetto di istruttoria. Sviamento</corsivo>. A C.S. sarebbe stato illegittimamente conferito un punteggio pari a zero per la sua copiosa produzione scientifica, consistente in quarantatré studi di letteratura riguardanti l’utilizzo del proprio dispositivo “<corsivo>Figulla Flex II PFO Occluder</corsivo>” su migliaia di pazienti trattati con risultati clinici significativi. In particolare, i commissari avrebbero trascurato che l’esponente, oltre ai singoli lavori, ha depositato un prospetto riepilogativo, indicando, per ciascuno studio, il titolo, la rivista e la data di pubblicazione: sicché, per i principi di tutela della concorrenza, leale collaborazione e fiducia, l’organo esaminatore avrebbe dovuto quantomeno aprire la fase del soccorso istruttorio e consentire al concorrente di integrare il documento con i coefficienti di IF degli articoli scientifici già acquisiti agli atti di gara, trattandosi di fattori oggettivi meramente quantitativi non suscettibili di modificare l’offerta. La condotta della commissione violerebbe anche l’art. 15 del disciplinare, che, in conformità all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce il potere della stazione appaltante di chiedere all’operatore economico chiarimenti sui contenuti dell’offerta. A ben vedere, anzi, il collegio valutatore avrebbe potuto e dovuto ricavare da solo gli indici di <corsivo>impact factor</corsivo>, interrogando le piattaforme delle riviste, come dovrebbe avere fatto per verificare le dichiarazioni rese dagli altri partecipanti. Dunque, sommando i valori “grezzi” di IF dei cinque migliori lavori, C.S. totalizzerebbe 209,30 punti e, quindi, conseguirebbe il punteggio massimo di 15: il che le consentirebbe di sopravanzare la terza classificata Gada Italia s.p.a. e rientrare nella terna dei vincitori. </h:div><h:div>II) <corsivo>Violazione del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi generali del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di massima partecipazione, di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti. Illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità manifeste. Difetto di istruttoria. Sviamento</corsivo>. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo mezzo aggiunto, la procedura dovrebbe essere interamente caducata, perché l’Amministrazione avrebbe illegittimamente rieditato un’attività connotata da discrezionalità tecnica dopo l’apertura delle buste economiche e l’aggiudicazione della gara.</h:div><h:div>La Regione Liguria si è costituita in resistenza, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa. </h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Anzitutto, si rileva l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto la stazione appaltante ha recepito in autotutela le censure mosse da C.S. Medical 7 s.r.l. con riferimento all’applicazione del criterio valutativo a) sui “<corsivo>Dati di letteratura</corsivo>”. Segnatamente, la commissione ha escluso due pubblicazioni di Gada Italia s.p.a., in quanto riferite ad una malformazione cardiaca diversa da quella cui ineriscono i dispositivi oggetto di gara (difetto del setto interatriale anziché forame ovale pervio), ed ha rideterminato i punteggi mediante la somma dei valori di <corsivo>impact factor</corsivo> attinenti ai lavori scientifici prodotti dagli offerenti. </h:div><h:div>2. Passando allo scrutinio dell’impugnativa in aggiunzione, il primo motivo, dedotto in via principale, è meritevole di condivisione. </h:div><h:div>Occorre premettere che l’art. 3 del capitolato speciale, rubricato “<corsivo>criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche</corsivo>” (doc. 2 delle produzioni della ricorrente del 24.4.2026), stabilisce che:</h:div><h:div>- ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’item a) possono essere considerati fino a cinque lavori scientifici, pubblicati a partire dall’anno 2000 su riviste censite nelle banche dati “<corsivo>Index Medicus</corsivo>” e “<corsivo>Medline</corsivo>” ed aventi <corsivo>impact factor</corsivo> maggiore o uguale a 2;</h:div><h:div>- il concorrente deve allegare sia i singoli lavori (o un <corsivo>abstract</corsivo> con gli elementi per valutare l’attinenza dello studio), sia un elenco riepilogativo dei contributi con il titolo, la rivista e la data di pubblicazione, nonché l’<corsivo>impact factor</corsivo> della rivista a tale data;</h:div><h:div>- ad ogni studio è attribuito il valore “grezzo” (ossia non normalizzato secondo le regole stabilite dal Ministero della Salute) di <corsivo>impact factor</corsivo> della rivista ed i valori di IF vengono sommati per ciascun partecipante: l’offerente con il valore cumulativo più elevato ottiene il punteggio massimo previsto per l’item, mentre gli altri concorrenti ricevono i punti in misura proporzionale ai rispettivi valori cumulativi.</h:div><h:div>Poiché nell’offerta tecnica C.S. ha inserito una lista di contributi scientifici relativi al proprio dispositivo “<corsivo>Figulla Flex II PFO Occluder</corsivo>” senza indicare l’<corsivo>impact factor</corsivo> delle riviste di pubblicazione (doc. 4 delle produzioni della ricorrente del 24.4.2026), la commissione, in sede di rivalutazione, non le ha attribuito alcun punteggio per l’item dei “<corsivo>Dati di letteratura</corsivo>”. </h:div><h:div>Orbene, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia illegittimamente omesso di attivare l’istituto del soccorso istruttorio in favore di C.S., ricorrendo i presupposti delineati dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e trasfusi nell’art. 15 del disciplinare (doc. 3 delle produzioni della ricorrente del 24.4.2026). </h:div><h:div>Secondo consolidato orientamento pretorio, il soccorso istruttorio è uno strumento di leale collaborazione – costituente espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità – con cui la stazione appaltante chiede al concorrente di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara in presenza di carenze formali, con il limite dell’immodificabilità del contenuto della proposta tecnica ed economica. L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina l’istituto del soccorso istruttorio secondo una direttiva antiformalistica, al fine di evitare che irregolarità o inadempimenti meramente estrinseci pregiudichino gli operatori economici più meritevoli e, in ultima analisi, lo stesso soggetto pubblico committente, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi non sostanziali facilmente emendabili (in tal senso Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 12 maggio 2026, n. 1355; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 maggio 2026, n. 2926). </h:div><h:div>La giurisprudenza distingue tre forme di soccorso istruttorio, la cui attivazione è sempre doverosa, trattandosi di potere-dovere dell’Amministrazione: i) soccorso integrativo o completivo (art. 101, comma 1, lett. a), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della documentazione amministrativa; ii) soccorso sanante (art. 101, comma 1, lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità dei documenti amministrativi; iii) soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3), che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica (in argomento cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425; Cons. St., sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254-9255; Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2024, nn. 8047-8048; Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875). </h:div><h:div>Con particolare riferimento al soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta tecnica o economica si è precisato, in adesione all’elaborazione pretoria europea, che “<corsivo>una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta</corsivo>” (così, <corsivo>ex aliis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 334; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295; Cons. St., sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146). Ad esempio, la giurisprudenza ravvisa i presupposti di soccorribilità nel caso di mancata produzione, per svista del concorrente, di una certificazione prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale (Cons. St., sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875, cit.; Cons. St., sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2021, n. 1074; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 2021, n. 915), oppure della scheda tecnica e/o delle istruzioni d’uso, richieste dal disciplinare per dimostrare le caratteristiche dei prodotti offerti (Cons. St., sez. III, 4 giugno 2024, n. 5016; T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2026, n. 897; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 giugno 2025, n. 597).</h:div><h:div>Nel caso in esame, gli elementi atti a consentire l’individuazione del valore delle pubblicazioni scientifiche fatte valere da C.S. in relazione alla protesi offerta per il difetto cardiaco sono interamente contenuti nell’elenco bibliografico prodotto in gara, il quale, per ciascun contributo, riporta autori e titolo, nonché nome, numero e data della rivista in cui è stato edito.</h:div><h:div>Come noto, l’indice di <corsivo>impact factor</corsivo> non riguarda direttamente i singoli lavori, ma misura il numero medio di citazioni ricevute dalla totalità degli articoli pubblicati dalla rivista scientifica nei due anni precedenti: in altri termini, è un indicatore della <corsivo>performance</corsivo> dei periodici scientifici, che esprime l’impatto complessivo dei contributi ivi editi sulla comunità di studiosi di riferimento. Dunque, l’indice d’impatto relativo alle riviste contenenti i lavori scientifici presentati in gara da C.S. costituisce un dato predeterminato, oltre che agevolmente estrapolabile dalle apposite banche dati.</h:div><h:div>Pertanto, la mancata indicazione degli IF inerenti ai cinque lavori migliori per il parametro in questione non rappresenta una carenza sostanziale dell’offerta tecnica, sicché la commissione avrebbe dovuto consentire al concorrente di comunicare tali indici mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 ed all’art. 15, ultimo comma, del disciplinare. Invero, si tratta di un chiarimento che, pur essendo volto ad ovviare all’omissione di un’informazione attinente all’offerta tecnica richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, deve ritenersi eccezionalmente ammesso, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate: da un lato, infatti, è necessario, secondo le previsioni capitolari, per comprovare la bontà tecnica del dispositivo; dall’altro lato, consiste nella specificazione della portata di elementi già compresi nella stessa offerta, la quale è completa nelle sue parti fondamentali e non viene mutata o integrata, essendo gli IF delle riviste dati pubblici ricavabili da chiunque mediante consultazione delle banche dati. Di conseguenza, tale operazione non risulta violativa della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>, né può reputarsi preclusa dal canone di autoresponsabilità dell’operatore economico.</h:div><h:div>Peraltro, sebbene debba escludersi l’obbligo della commissione di attingere autonomamente dalle piattaforme i valori di IF delle quarantatré pubblicazioni dell’elenco di C.S. per computare i cinque più elevati, deve tuttavia ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, il collegio esaminatore sia tenuto ad accertare la veridicità dei dati dichiarati dai concorrenti per gli studi conteggiati, perlomeno con controlli a campione. Ciò in quanto né la mole di lavoro e l’esigenza di speditezza della procedura, né la (pur fondamentale) fiducia nella correttezza degli operatori economici, possono giustificare una totale deresponsabilizzazione dell’organo preposto al vaglio delle proposte in competizione.</h:div><h:div>3. In relazione a quanto precede, il ricorso introduttivo dev’essere dichiarato improcedibile, mentre il primo motivo aggiunto è fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. In virtù dell’effetto conformativo della statuizione giudiziaria, la commissione dovrà rinnovare la valutazione dell’item a) relativo ai “<corsivo>Dati di letteratura</corsivo>”, considerando per la ricorrente i valori di IF indicati a margine delle cinque pubblicazioni evidenziate nell’elenco prodotto in giudizio (doc. 5 delle produzioni della ricorrente del 24.4.2026), previo accertamento della pertinenza dei lavori al dispositivo offerto ed eventuale verifica della correttezza dei dati esposti.</h:div><h:div>4. In considerazione della particolarità della fattispecie, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, fatta eccezione per i contributi unificati che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovranno essere rimborsati alla ricorrente vittoriosa dall’Amministrazione soccombente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’impugnativa, come in epigrafe proposta, così dispone:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- accoglie il primo mezzo del ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate; rifusione dei contributi unificati a carico della Regione Liguria.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>