<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250054120250728115725466" id="20250054120250728115725466" modello="2" modifica="31/07/2025 08:36:32" pdf="0" ricorrente="Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00541"/><fascicolo anno="2025" n="00944"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250054120250728115725466.xml</file><wordfile>20250054120250728115725466.docm</wordfile><ricorso NRG="202500541">202500541\202500541.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Pistilli</firma><data>31/07/2025 08:33:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div><h:div>Nicola Pistilli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto dirigenziale -OMISSIS- con cui la Regione Liguria ha preso atto dell’esclusione del -OMISSIS-dalla procedura di gara dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva – da realizzarsi in BIM – e l’esecuzione dei lavori per l’intervento di recupero e ristrutturazione di porzioni del compendio ex ospedale -OMISSIS- da destinare a residenza universitaria del campus -OMISSIS- – -OMISSIS- – e della sua comunicazione-OMISSIS-;</h:div><h:div>- del provvedimento -OMISSIS-, con il quale il R.U.P.-OMISSIS- ha reso noto alla Regione Liguria l’esclusione del ricorrente dalla gara medesima e della sua comunicazione -OMISSIS-;</h:div><h:div>- dell’avvio del procedimento finalizzato all’esclusione comunicato dalla Regione Liguria-OMISSIS-;</h:div><h:div>- della proposta di esclusione formulata dal R.U.P.-OMISSIS- -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della richiesta di soccorso istruttorio -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara tra cui il disciplinare e il decreto dirigenziale -OMISSIS-, con il quale è stata indetta la procedura di gara ed è stato nominato il dott. -OMISSIS- quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento;</h:div><h:div>- del decreto di-OMISSIS-, con il quale il dott-OMISSIS- è stato nominato R.U.P. della procedura di gara;</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione a favore del controinteressato, non conosciuto, se <corsivo>medio tempore</corsivo> adottato;</h:div><h:div>- di ogni atto prodromico e conseguenziale; </h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato, con espressa domanda di subentro;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da-OMISSIS- il-OMISSIS-, per l'annullamento degli atti di gara (e, in particolare, del  decreto dirigenziale della Regione Liguria -OMISSIS-), nella parte in cui non hanno disposto anche per gli ulteriori motivi evidenziati nel ricorso incidentale l'esclusione del -OMISSIS-dalla procedura di gara dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva – da realizzarsi in BIM – e l’esecuzione dei lavori per l’intervento di recupero e ristrutturazione di porzioni del compendio ex ospedale -OMISSIS- da destinare a residenza universitaria del campus -OMISSIS- – -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 541 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; </h:div><h:div>l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento –-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/8; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell’impresa -OMISSIS- quale mandataria del costituendo R.T.I. con -OMISSIS- in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresenta e difesa dagli avvocati Riccardo Maoli, Andrea Mozzati e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>della -OMISSIS- non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, dell’Impresa -OMISSIS- del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento –-OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con atto introduttivo notificato in data 11 aprile 2024 e depositato in data 24 aprile 2024 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue. </h:div><h:div>2. Con decreto -OMISSIS-la Regione Liguria, in qualità di stazione unica appaltante regionale (di seguito anche “S.U.A.R.”), ha indetto per conto dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento  (-OMISSIS-) la procedura di gara per l’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva – da realizzarsi in BIM – e l’esecuzione dei lavori per l’intervento di recupero e ristrutturazione di porzioni del compendio ex ospedale -OMISSIS-, da destinare a residenza universitaria del campus -OMISSIS-, prevedendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con inversione procedimentale. </h:div><h:div>Il disciplinare ha prescritto che i concorrenti debbano dimostrare «<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>».  Il disciplinare ha previsto altresì che «<corsivo>per almeno n. 1 (uno) dei n. 2 (due) servizi “di punta” di ingegneria e architettura […] richiesti -OMISSIS- l’operatore economico dovrà aver eseguito l’elaborazione mediante modellazione BIM</corsivo>». </h:div><h:div>Alla gara hanno preso parte due concorrenti: l’odierno ricorrente e la controinteressata. </h:div><h:div>Risultando primo in graduatoria-OMISSIS-, la stazione appaltante ha dunque attivato il subprocedimento di verifica di congruità, scrutinando, sulla base del meccanismo di inversione procedimentale, la documentazione amministrativa del ricorrente. L’Amministrazione ha chiesto giustificazioni sulla congruità dell’offerta, chiarimenti in merito alla dimostrazione dei contratti di punta relativi alla categoria di progettazione delle “opere a verde”, di cui -OMISSIS-, in quanto i due contratti presentati in sede di gara non sembravano essere stati eseguiti in modalità BIM, e delucidazioni in merito al ruolo che la società-OMISSIS- avrebbe assunto nell’esecuzione dell’appalto. </h:div><h:div>La ricorrente ha presentato le giustificazioni dell’offerta, allegato il possesso del requisito di progettazione di cui -OMISSIS- mediante indicazione della società di progettazione -OMISSIS- e dichiarato che la società-OMISSIS- avrebbe ricoperto il ruolo di subaffidataria, precisando che la menzione della stessa in sede di offerta tecnica non era da intendersi nel senso che la medesima avrebbe rivestito un ruolo nella progettazione. </h:div><h:div>Il R.U.P.-OMISSIS-, con-OMISSIS- ha proposto l’esclusione del concorrente, rilevando che il requisito del contratto di punta nella categoria-OMISSIS- non risultava dimostrato e che la documentazione relativa alla società-OMISSIS-, il cui ruolo non era stato chiarito, non era stata inviata dal ricorrente. La Regione Liguria ha inviato al ricorrente la suddetta nota, avviando il procedimento per l’esclusione e concedendo termini per osservazioni.</h:div><h:div>Disattese le osservazioni procedimentali, il R.U.P.-OMISSIS- ha proposto l’esclusione e la S.U.A.R. l’ha adottata con provvedimento -OMISSIS-.</h:div><h:div>3. Avverso il suddetto atto il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: violazione del disciplinare di gara e degli artt. 1, 2, 3, 5, 100 e 101 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti anche “c.c.p.”), nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto risulta dimostrato il requisito dello svolgimento di un servizio analogo a quelli della categoria -OMISSIS-sebbene identificato con un diverso codice; degli artt. 1, 2, 3, 5, 65, 119 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato la disciplina del subappalto in luogo di quella del subaffidamento; violazione dell’art. 15 e degli artt. 2 e 4 dell’allegato I.2 del d.lgs. n. 36 del 2023 per carenza di competenze tecniche in capo al R.U.P.; violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 per incompetenza del R.U.P.-OMISSIS-  a disporre l’esclusione. </h:div><h:div>4. Si sono costituite in giudizio la Regione Liguria e-OMISSIS-, instando per il rigetto del gravame.</h:div><h:div>Si è costituito il Ministero, eccependo il difetto di legittimazione passiva. </h:div><h:div>5. Si è costituita in giudizio la controinteressata, veicolando ricorso incidentale con il quale ha censurato la mancata esclusione del ricorrente per altri motivi, in particolare deducendo: la violazione dell’art. 14 del disciplinare, per non essere stato il ricorrente escluso pur avendo subappaltato prestazioni di natura intellettuale; la mancata esclusione del ricorrente in seguito alla negativa verifica circa la congruità dell’offerta; la violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 11 del disciplinare, in quanto il ricorrente avrebbe modificato il soggetto indicato per la referenza relativa alla progettazione BIM. </h:div><h:div>La società -OMISSIS- è rimasta intimata. </h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio del 30 aprile 2025, il ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 18 luglio 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, al quale non è riferibile alcuno degli atti gravati; l’Amministrazione statale ha solo finanziato in parte la realizzazione dell’opera, rimanendo estranea alla procedura di gara.</h:div><h:div>8. Nel merito, il ricorso è infondato.</h:div><h:div>8.1. Il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento. </h:div><h:div>Prescindendo dalla non perfetta coerenza tra i passaggi argomentativi della proposta di esclusione -OMISSIS-, la sequenza motivazionale che ha condotto all’esclusione è evincibile:-OMISSIS- non ha ritenuto sufficientemente comprovato il requisito della realizzazione di due servizi analoghi nella categoria-OMISSIS- di cui almeno uno progettato secondo il metodo BIM. </h:div><h:div>8.1.1. Al fine di scrutinare adeguatamente le censure avanzate, va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, «<corsivo>nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la </corsivo>ratio<corsivo> sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; aggiungasi che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”, poiché la prima formula (“servizi analoghi”) implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2024, n. 8485; più di recente, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 961). Tuttavia, il Collegio osserva che l’applicazione del principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> non può essere forzata fino al punto di comprimere l’interesse dell’amministrazione ad addivenire alla stipula del contratto con un operatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e, conseguentemente, in grado di garantire una regolare esecuzione della commessa. </h:div><h:div>8.1.2. Alla luce di tali coordinate, nel caso di specie non si può ritenere che-OMISSIS- ricorrente abbia assolto l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti relativi alla specifica categoria di lavori contestata dalla stazione appaltante. </h:div><h:div>Per quanto emerge dalla richiesta di chiarimenti -OMISSIS- (doc. 7 ricorrente), il ricorrente ha indicato, per la categoria-OMISSIS- la società cooperativa -OMISSIS-; in seguito alla contestazione della stazione appaltante, che ha riscontrato che nessuna delle progettazioni relative a tale categoria è stata svolta con il modello BIM, l’indicazione è stata rettificata mediante il riferimento alla -OMISSIS-. Nello specifico, nel ricorso si afferma che tale ultimo progettista, nell’ambito di un appalto privato (relativo al recupero del compendio “-OMISSIS- nel comune di Milano), avrebbe progettato lavori analoghi per oltre 270.000,00 euro, superiori all’importo minimino richiesto per la suddetta categoria dal disciplinare di gara. Nell’attestazione rilasciata dal committente (rintracciabile nell’ambito dei numerosi documenti collazionati nel doc. 11 di parte ricorrente) si fa formalmente riferimento ad altre categorie; a tal proposito il ricorrente puntualizza che, trattandosi di appalto privato, il committente non era tenuto a qualificare correttamente i lavori eseguiti e, conseguentemente, ha computato la progettazione delle opere a verde nella categoria di quelle edili (E.22). </h:div><h:div>8.1.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che tali allegazioni, relative allo svolgimento dei servizi di punta nella categoria in esame, nei termini quantitativi previsti dal disciplinare, non possono essere sufficienti per ritenere integrata la dimostrazione del requisito previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. </h:div><h:div>Il ricorrente non si premura di specificare in alcun modo il procedimento di calcolo seguito al fine di isolare l’importo riferibile alle opere a verde da quello indicato dal committente nell’attestazione prodotta. Peraltro, vi è da osservare che tale importo viene indicato nella misura di euro 220.000,00 nel primo riscontro fornito alla stazione appaltante (doc. 11 ricorrente) e in misura superiore a 270.000,00 nel secondo riscontro (doc. 12 ricorrente) e nella narrativa del ricorso. Anche nella copiosa produzione versata nei docc. 11 e 12,-OMISSIS- non si fa carico di indicare documenti specifici (es. tabelle o prospetti) dai quali sia possibile ricostruire un tale dato quantitativo.</h:div><h:div>In definitiva, sulla base delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo e della relativa documentazione, non è possibile quantificare l’entità e il corrispettivo riferibili alla progettazione che – nella ricostruzione di parte ricorrente – ha avuto ad oggetto lavori analoghi a quelli della categoria la cui carente dimostrazione è stata contestata dalla stazione appaltante; ne discende che risulta impedito quel «<corsivo>confronto in concreto tra le prestazioni</corsivo>» (tra le tante Cons. Stato, n. 961 del 2025, cit.) che il ricorrente invoca a suo favore. </h:div><h:div>8.1.4. Deve essere conseguentemente rigettata l’istanza istruttoria volta a ottenere una consulenza tecnica o una verificazione al fine di provare il possesso del requisito tecnico-professionale in esame. Infatti, va ricordato che, per costante giurisprudenza «<corsivo>la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze</corsivo>»; pertanto, non può essere utilizzata «<corsivo>al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. II, 29 luglio 2020, n. 4818). </h:div><h:div>8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>8.2.1. Il provvedimento reca come ulteriore motivazione dell’esclusione la circostanza che non è stata prodotta la documentazione relativa alla società-OMISSIS-, indicata nel progetto tecnico; il ricorrente sostiene che la suddetta società ricopre un ruolo marginale inquadrabile nell’istituto del subaffidamento.</h:div><h:div>8.2.2. Tale ricostruzione non è tuttavia condivisibile.</h:div><h:div>Dall’offerta di gestione informativa (doc. 22 Regione) emerge il ruolo di tale Società quale «<corsivo>struttura di controllo e verifica e gestione BIM di cantiere</corsivo>» (pag. 16). A pag. 30 del documento, al § 5.10 si legge: «<corsivo>il modello prodotto fasizzato in </corsivo>stato di progetto esecutivo<corsivo>-OMISSIS-, verrà integrato con lo </corsivo>stato di progetto costruttivo<corsivo> che verrà sviluppato da-OMISSIS- Srl responsabile della Gestione BIM di Cantiere. In tal caso anche il cantiere seguirà un approccio BIM pertanto il modello costruttivo sarà la base di controllo e monitoraggio durante tutte le attività di costruzione dell’opera</corsivo>». Ancora, al § 5.7.4, rubricato «<corsivo>Gestione accessi e permessi</corsivo>» (pag. 29), viene indicato il BIM Manager come amministratore -OMISSIS-, definito dal glossario come «<corsivo>Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all’Opera</corsivo>» (pag. 5). In base alla tabella di pag. 16, l’arch. -OMISSIS-, della società-OMISSIS-, è indicato come BIM Manager, definito dal glossario come la «<corsivo>Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM</corsivo>». Da ultimo, si noti che la-OMISSIS- risulta come autore dell’offerta di gestione (pag. 1). </h:div><h:div>Gli elementi ripercorsi, unitariamente considerati, rappresentano un robusto compendio indiziario che consente di smentire la prospettazione del ricorrente circa il ruolo marginale della società-OMISSIS- e l’estraneità della stessa alla progettazione. Del resto,-OMISSIS- non offre circostanze di segno contrario in grado di superare la lettura offerta dall’Amministrazione: tra le altre cose, non vi è alcun riferimento al corrispettivo spettante a tale società – anche solo in termini approssimativi – per le prestazioni offerte dalla stessa, dal quale evincere la marginalità dell’apporto. </h:div><h:div>8.3. Neanche il terzo motivo è suscettibile di positivo apprezzamento. </h:div><h:div>8.3.1. Il ricorrente censura la mancanza di competenza tecniche in capo al R.U.P. della procedura, nominato in seno -OMISSIS-, e in capo al responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nominato in seno alla S.U.A.R. Va precisato che la doglianza, per come concretamente articolata, è rivolta unicamente a contestare la mancanza di requisiti tecnici in capo al R.U.P.-OMISSIS-.</h:div><h:div>Viene dedotta la violazione degli artt. 2 e 4 dell’allegato I.2. al codice dei contratti pubblici, che prevedono la presenza di un tecnico per lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura. In particolare l’art. 2, co. 3 così dispone: «<corsivo>Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza</corsivo>».</h:div><h:div>8.3.2. Il Collegio premette che il dato letterale – in particolare la sequenza tra i vari periodi – non consente di trarre un significato univoco circa la derogabilità delle competenze professionali del R.U.P. in caso di lavori e servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, si possono individuare alcuni punti fermi: laddove non sia presente un tecnico la stazione appaltante può prescinderne anche in caso di appalti relativi a lavori e servizi di ingegneria e architettura; in tale eventualità, l’Amministrazione affida lo svolgimento di attività di supporto al R.U.P. a dipendenti o a soggetti esterni in possesso dei requisiti carenti in capo al responsabile. </h:div><h:div>8.3.3. Ebbene, nel caso di specie, per quanto possa risultare suggestiva la ricostruzione del ricorrente, il quale rileva che-OMISSIS-, pur possedendo delle specifiche professionalità al suo interno, senza addurre alcuna motivazione ha nominato come responsabile il direttore generale, laureato in giurisprudenza, la critica risulta eccessivamente formalistica per almeno due ragioni. </h:div><h:div>Anzitutto,-OMISSIS- ha documentato (doc. 1-OMISSIS-) la creazione di una struttura di supporto al responsabile, nella quale figurano ben due architetti. </h:div><h:div>In ogni caso, le deduzioni del Consorzio non riescono a superare la prova di resistenza di cui all’art. 21-<corsivo>octies </corsivo>della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non si vede come la nomina di un R.U.P. dotato di specifiche competenze tecniche avrebbe potuto incidere diversamente sull’esclusione, per le deduzioni svolte in merito ai primi due motivi. Peraltro, con specifico riferimento al secondo motivo di esclusione – quello fondato sulla mancata produzione della documentazione della società-OMISSIS- – il Collegio osserva che, come correttamente dedotto dalle resistenti, si tratta di una valutazione che non richiede l’applicazione di nozioni afferenti all’ingegneria e all’architettura. </h:div><h:div>8.4. Infine, neanche l’ultimo motivo è suscettibile di positivo apprezzamento. </h:div><h:div>8.4.1. Il ricorrente si duole, in sostanza, della circostanza che le funzioni di R.U.P. sarebbero state illegittimamente espletate dal direttore generale della-OMISSIS-. Poiché si tratta di una stazione appaltante non qualificata per l’importo stimato dell’appalto,-OMISSIS- ha dovuto rivolgersi alla S.U.A.R. per la conduzione della procedura; ne discende che quest’ultima avrebbe dovuto nominare il R.U.P., conformemente a quanto previsto dall’art. 62, co. 13 c.c.p. Conseguentemente, la determinazione di esclusione adottata dal S.U.A.R. avrebbe pedissequamente recepito le valutazioni effettuate da un organo incompetente.</h:div><h:div>8.4.2. Al fine di delibare la fondatezza della censura, occorre premettere che, in base all’art. 62, co. 13 c.c.p., «<corsivo>le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza</corsivo>».</h:div><h:div>Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l’attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell’opera della prima, il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall’A.N.A.C. nel parere citato dal ricorrente (delibera del 24 maggio 2024, n. 255), apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa. </h:div><h:div>8.4.3. In questo quadro, il Collegio reputa che il coordinamento realizzato tra la S.U.A.R. e-OMISSIS-, al di là delle imprecisioni nella nomenclatura utilizzata nei documenti di gara per designare le figure, regga il confronto con la cornice normativa del codice. </h:div><h:div>Nel decreto di indizione della procedura il dott. -OMISSIS- -OMISSIS- viene individuato come «<corsivo>Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, di cui agli articoli 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e 15, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023</corsivo>», dando atto che «<corsivo>i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell’offerta, saranno di competenza del RUP-OMISSIS- in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica</corsivo>». In particolare, l’art. 4 del disciplinare così dispone: «<corsivo>si specifica che il RUP è il Dott-OMISSIS-, Direttore Generale di -OMISSIS-ed il RPA è il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, U.S.S. Lavori pubblici, Forniture, Servizi e Concessioni – S.U.A.R. – di Regione Liguria, tale nominato con decreto dirigenziale -OMISSIS-. Si specifica, ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 9 Codice, che il RPA curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto con l’eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dell’offerta, che saranno di competenza del RUP, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica</corsivo>».</h:div><h:div>Ebbene, la S.U.A.R. ha dunque nominato un proprio dirigente che, al di là della terminologia adoperata, difforme da quella del codice, ha assolto le funzioni di responsabile unico. L’istruttoria relativa alla domanda e ai requisiti del ricorrente, svolta dal responsabile-OMISSIS- (impropriamente qualificato come R.U.P.), è riconducibile alle «<corsivo>attività di […] pertinenza</corsivo>» che l’art. 62, co. 13 riserva alla stazione appaltante beneficiaria.</h:div><h:div>8.4.3.1. Del resto, anche fuori dallo schema dei rapporti tra stazione appaltante qualificata e non qualificata, l’art. 15, co. 4 prevede la possibilità di adottare «<corsivo>modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP</corsivo>», in tal modo aprendo alla possibilità di una relativa frammentazione delle funzioni del R.U.P. (sul punto cfr. Corte Cost., 9 luglio 2019, n. 166).  In tal senso sembra propendere anche l’A.N.A.C., che nel parere sopra citato adombra la possibilità che i compiti dei responsabili di fase vengano ricavati da quelli previsti per ciascuna fase dagli artt. 7 e 8 dell’allegato I.2. Per quel che riguarda nello specifico la vicenda in esame, l’art. 7, co. 1, lett. a dispone che il R.U.P. «<corsivo>effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante</corsivo>».</h:div><h:div>8.4.4. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che il modello di raccordo procedimentale delineato dalle due stazioni appaltanti sia rispettoso del quadro prescrittivo ricavabile dalle varie disposizioni del codice, che ammette, pur nell’unicità del ruolo del R.U.P., una limitata ripartizione delle relative funzioni. </h:div><h:div>8.4.5. Con specifico riferimento alla paternità del provvedimento gravato, quest’ultimo è stato formalmente adottato dal responsabile della S.U.A.R.; al di là della fuorviante terminologia adoperata – si discorre di “presa d’atto” dell’esclusione disposta dal R.U.P.-OMISSIS- –, il responsabile della S.U.A.R., con la sottoscrizione dell’atto, ha recepito la proposta del responsabile-OMISSIS- richiamandone i presupposti di fatto e di diritto, secondo il modello della motivazione <corsivo>per relationem</corsivo> (cfr., per una vicenda analoga, Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Del resto, il tenore letterale della nota -OMISSIS-OMISSIS--OMISSIS- non lascia spazio a dubbi sul fatto che si tratti di una proposta volta a compulsare la determinazione finale della S.U.A.R., secondo lo schema di cui all’art. 6, lett. e) della l. n. 241 del 1990.</h:div><h:div>8.4.6. La reiezione del quarto motivo sulla base della normativa statale rende superflua la disamina di quella regionale e della conseguente questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. </h:div><h:div>9. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca; per il resto deve essere respinto in quanto infondato. </h:div><h:div>9.1. Tale esito priva di ogni utilità la disamina del ricorso incidentale, che deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>10. La definizione in rito nei confronti dell’Amministrazione statale, la complessità delle questioni affrontate e parziale novità delle stesse giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co.1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola Pistilli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>