<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250048420250708082651509" descrizione="accesso a relazione tecnica integrale dell'aggiudicataria" gruppo="20250048420250708082651509" modifica="09/07/2025 08:31:17" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ge.Am. Gestioni Ambientali S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00484"/><fascicolo anno="2025" n="00833"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250048420250708082651509.xml</file><wordfile>20250048420250708082651509.docm</wordfile><ricorso NRG="202500484">202500484\202500484.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>09/07/2025 06:53:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’esibizione</h:div><h:div>dei documenti richiesti con istanze di accesso in data 7.11.2024 e in data 7.4.2025 e, in particolare, dell’offerta tecnica integrale presentata da Progitec s.r.l., previo annullamento delle note dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale prot. nn. 17348 e 17403 del 1°.4.2025, nelle parti in cui hanno reso disponibile la relazione oscurata nelle sezioni indicate dalla controinteressata, e della nota prot. n. 18697 del 9.4.2025, nella parte in cui ha ribadito il diniego di ostensione integrale dell’offerta tecnica;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Ge.Am. - Gestioni Ambientali s.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Aoc s.r.l. e con Giuseppe Santoro s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del Commissario e legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Erika Podestà e Tania Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Progitec s.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che Ge.Am. s.p.a., seconda graduata nella gara per l’affidamento del servizio di pulizia di strade, piazzali e altri beni demaniali, nonché di ritiro, trasporto a smaltimento e/o recupero dei rifiuti nell’ambito del porto di Genova, ha agito ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo al Tribunale di ordinare all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale l’ostensione dell’offerta tecnica in formato integrale presentata dall’aggiudicataria Progitec s.r.l.;</h:div><h:div>Rilevato che la stazione appaltante ha oscurato ampie parti della relazione della controinteressata in ragione dell’opposizione manifestata da quest’ultima, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, poiché Progitec s.r.l. ha dichiarato che il documento conterrebbe segreti tecnici e commerciali relativi a soluzioni originali e strategie aziendali adottate in molti territori in cui presta servizi analoghi (v. dichiarazione di Progitec s.r.l. in data 26.6.2024 e relazione tecnica con <corsivo>omissis</corsivo>, sub doc. 7 ricorrente);</h:div><h:div>Ritenuto che l’istanza ostensiva sia meritevole di accoglimento, giacché:</h:div><h:div>- nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (in argomento cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n. 355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899);</h:div><h:div>- nel caso in esame non risulta comprovata l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, perché, da un lato, Progitec s.r.l. ha formulato una dichiarazione di riservatezza generica e tautologica, mentre, dall’altro lato, l’ente portuale si è limitato a recepire acriticamente le affermazioni dell’aggiudicataria, senza esternare le motivazioni per cui, nella relazione tecnica, ricorrerebbero informazioni sottoposte a tutela industriale o commerciale. Tanto più che, come evidenziato dalla ricorrente, la gara in questione ha ad oggetto un servizio di pulizia e igiene ambientale, il quale attiene ad un settore di per sé non caratterizzato da particolari tecnologie o da innovazioni protette da brevetto (per una fattispecie analoga, relativa ad un appalto per la raccolta di rifiuti urbani, v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 8 aprile 2025, n. 617); </h:div><h:div>Considerato, altresì, che:</h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, l’operatore economico partecipante alla gara di appalto ha titolo per accedere alle informazioni fornite dal concorrente, costituenti segreti tecnici o commerciali, se indispensabili ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto; </h:div><h:div>- Ge.Am. s.p.a. ha esplicitato il nesso di strumentalità tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale e la tutela della propria posizione nella causa radicata avverso gli atti di gara. Infatti, le parti omissate del documento riguardano numerosi aspetti delle attività e soluzioni proposte in riferimento ai vari criteri valutativi, sicché l’ostensione completa appare essenziale per comprendere le ragioni del più favorevole apprezzamento ricevuto da Progitec s.r.l. e, ove del caso, per contestare i maggiori punteggi ad essa attribuiti per i sub-parametri 1.3 e 1.4, nonché il pari merito per i sub-criteri 1.6, 2.2 e 3.1 (v. doc. 19 resistente), oltre che, eventualmente, per censurare il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante a conclusione della verifica di anomalia dell’offerta, portante un ribasso significativo (per casi simili cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 9 maggio 2025, n. 3693; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 5 agosto 2022, n. 676);</h:div><h:div>- non è condivisibile l’obiezione della difesa pubblica secondo cui l’esigenza difensiva sarebbe da escludersi per via del notevole distacco in graduatoria fra la ricorrente e la controinteressata: invero, secondo consolidato orientamento pretorio, la pubblica amministrazione detentrice del documento ed il giudice amministrativo adito <corsivo>ex</corsivo> art. 116 c.p.a. devono solo verificare la presenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare, senza svolgere alcuna valutazione <corsivo>ex ante</corsivo> sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel processo pendente o instaurando, poiché un simile apprezzamento compete esclusivamente all’autorità giudiziaria investita della questione (in tal senso cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 10 novembre 2023, n. 9672; Cons. St., sez. V, 31 maggio 2023, n. 5367; Cons. St., ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4);</h:div><h:div>Ritenuto, conclusivamente, che l’<corsivo>actio ad exhibendum</corsivo> sia fondata e debba, quindi, essere accolta, con conseguente ordine all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire a Ge.Am. s.p.a. la documentazione richiesta;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, che le spese di lite seguano, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e ordina all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.</h:div><h:div>Condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>