<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240109720250304100509161" descrizione="" gruppo="20240109720250304100509161" modifica="05/03/2025 18:43:47" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01097"/><fascicolo anno="2025" n="00280"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240109720250304100509161.xml</file><wordfile>20240109720250304100509161.docm</wordfile><ricorso NRG="202401097">202401097\202401097.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Pistilli</firma><data>05/03/2025 18:43:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div><h:div>Nicola Pistilli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento della Regione Liguria n. 6942-2024 del 22 ottobre 2024 prot. 2024-1581240, di revoca dell’aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria, limitatamente al lotto 4, della «<corsivo>Procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura di microinfusori di insulina e sistemi di monitoraggio in continuo per la terapia del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulino-trattato e relativo materiale di consumo occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta per un periodo di 24 mesi con opzione di proroga per 24 mesi, II edizione</corsivo>», disposta nei confronti della ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e conseguenziali inclusi, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. 2024-1405116 del 12 settembre 2024 e il provvedimento di aggiudicazione adottato con decreto n. 4207 del 25 giugno 2026 e tutti i verbali di gara (CIG A006D4E44C)</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2024, proposto da A. Menarini Diagnostics s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Marrone in Firenze, via de' Rondinelli, 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Regione Liguria-Stazione Unica Appaltante Regionale S.U.A.R., in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;</h:div><h:div>della Asl 3 Genovese e della Roche Diabetes Care Italy s.p.a., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e dell’A.N.A.C.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 21 novembre 2024 e depositato in data 26 novembre 2024, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo quanto segue. </h:div><h:div>2. In data 8 giugno 2023 la Regione Liguria ha indetto una procedura di gara relativa all’affidamento della fornitura di microinfusori di insulina e sistemi di monitoraggio in continuo per la terapia del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulino-trattato e relativo materiale di consumo, per le necessità degli enti sanitari delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta, per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di proroga per altrettanti mesi. Il disciplinare prevede, secondo il modello dell’accordo quadro, la stipula di una convenzione con una pluralità di operatori economici.</h:div><h:div>Il lotto 4, al quale si riferisce il presente ricorso, ha ad oggetto il «<corsivo>Microinfusore tipo Patch Pump, senza catetere infusionale</corsivo>». L’odierna ricorrente ha presentato offerta, tra gli altri, per tale lotto.</h:div><h:div>In data 25 giugno 2024 la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto, individuando la ricorrente come prima classificata per il suddetto lotto. </h:div><h:div>Il 6 settembre 2024, la Menarini ha comunicato l’impossibilità di sottoscrivere il contratto, non potendo garantire con certezza la disponibilità del prodotto in futuro a causa di un’inibitoria alla commercializzazione chiesta da una concorrente, che adduce la violazione di un proprio brevetto</h:div><h:div>Dopo aver preannunciato la revoca con nota del 12 settembre 2024, la stazione appaltante ha provveduto con atto del 22 ottobre 2024, disponendo contestualmente la segnalazione all’A.N.A.C. e l’escussione della garanzia.</h:div><h:div>3. Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente articola un unico motivo di ricorso, dolendosi dell’illegittimità dell’escussione in quanto l’indisponibilità del prodotto e il conseguente rifiuto di addivenire alla stipula non è imputabile all’aggiudicataria.</h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, contestando nel merito la fondatezza della pretesa e rappresentando che l’inibitoria è stata respinta con ordinanza del 22 novembre 2024, emessa dalla Divisione di Milano del Tribunale dei Brevetti (doc. 14 ricorrente, nota di deposito del 31 gennaio 2025).</h:div><h:div>Si è costituita altresì l’A.N.A.C., eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’impugnazione della segnalazione per difetto di interesse.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 21 febbraio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell’A.N.A.C., che difetta di legittimazione passiva in quanto non è stato gravato alcun provvedimento adottato dall’Autorità.</h:div><h:div>6. Per il resto, il ricorso è infondato.</h:div><h:div>La ricorrente deduce che la mancata disponibilità del prodotto è dipesa da un’azione veicolata da un’azienda concorrente per inibire la commercializzazione del prodotto.</h:div><h:div>A tal proposito, occorre muovere dal disposto di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale «<corsivo>la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario</corsivo>».</h:div><h:div>Come è stato chiarito dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con l’espunzione del riferimento al dolo e alla colpa grave dell’aggiudicatario, ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il legislatore ha inteso configurare «<corsivo>un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità</corsivo>» (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2022, n. 7).</h:div><h:div>Anche volendo prescindere da tale ultima notazione, il Collegio osserva che, per consolidato orientamento in tema di responsabilità contrattuale, affinché «<corsivo>l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa, con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento</corsivo>» (Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11717).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che la circostanza che l’aggiudicataria sia destinataria di un’inibitoria veicolata da un terzo concorrente possa configurarsi quale motivo di legittimo rifiuto della sottoscrizione del contratto. Del resto, nella nota del 6 settembre 2024 la Società ha comunicato che «<corsivo>è […] possibile che […] nei prossimi mesi si verifichi una situazione di indisponibilità dei microinfusori</corsivo>», indirettamente confermando la disponibilità del prodotto in quel frangente temporale. Stando così le cose, l’eventuale esito negativo della controversia potrebbe incidere sull’imputabilità dell’inadempimento in un momento successivo, in costanza di rapporto. </h:div><h:div>Peraltro, come anticipato, la stessa ricorrente ha prodotto una decisione del Tribunale dei Brevetti-Divisione di Milano, che ha provvisoriamente rigettato l’inibitoria; da tale circostanza si può inferire che la riuscita dell’iniziativa giurisdizionale contro l’odierna ricorrente sia tutt’altro che scontata. </h:div><h:div>7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell’A.N.A.C.; per il resto deve essere respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della Regione Liguria; possono essere compensate nei confronti dell’A.N.A.C., attesa la definizione in rito.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Liguria, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge; compensa le spese di lite nei confronti dell’A.N.A.C.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simona Rossi</h:div><h:div>Nicola Pistilli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>