<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240080420241022150418309" descrizione="" gruppo="20240080420241022150418309" modifica="23/10/2024 10:09:11" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00804"/><fascicolo anno="2024" n="00687"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240080420241022150418309.xml</file><wordfile>20240080420241022150418309.docm</wordfile><ricorso NRG="202400804">202400804\202400804.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Davide Miniussi</firma><data>23/10/2024 10:09:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Primo Referendario</h:div><h:div>Davide Miniussi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa adozione di misure cautelari</h:div><h:div>del diniego apposto dall’Amministrazione alla richiesta di sopralluogo avanzata dall’odierna ricorrente nei luoghi oggetto di gara.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 804 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B2A3B45F8C, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Liguria e Regione Liguria - U.O. Stazione Unica Appaltante Regionale - U.S.S. Lavori Pubblici, Forniture, Servizi e Concessioni, non costituite in giudizio;</h:div><h:div>Aliseo - Agenzia Ligure per Gli Studenti e l’Orientamento, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2024 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>La ricorrente, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile (“Consorzio Leonardo”), intende partecipare ad una procedura di appalto integrato indetta dalla Regione Liguria per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’intervento di recupero di un immobile a residenza universitaria. In data 27 agosto 2024 Consorzio Leonardo ha chiesto alla stazione appaltante un appuntamento per l’esecuzione di un sopralluogo (necessaria a pena di esclusione), ma la stazione appaltante, con la nota in questa sede gravata, ha negato la possibilità di procedere al sopralluogo, adducendo che la relativa richiesta è stata presentata successivamente alla scadenza del termine (23 agosto 2024) stabilito dall’art. 16 del disciplinare di gara (che richiede di “<corsivo>prendere appuntamento</corsivo> […] <corsivo>fino a sette giorni prima della scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti di cui all’articolo 3</corsivo>”, ossia fino al 23 agosto 2024). </h:div><h:div>Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e l’eccesso di potere conseguenti alla previsione, a pena di esclusione, di un termine per la richiesta di appuntamento finalizzato al sopralluogo, con conseguente violazione del principio di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.</h:div><h:div>Con decreto n. 207 del 28 agosto 2024 è stata concessa la misura cautelare <corsivo>ante causam</corsivo> richiesta dalla ricorrente e, successivamente, l’Amministrazione ha consentito l’esecuzione del sopralluogo in questione.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2024, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>L’unico motivo posto a fondamento del ricorso è fondato, in quanto la previsione, ai fini della richiesta di appuntamento per l’esecuzione di un sopralluogo, di un termine da rispettare a pena di esclusione risulta in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cui violazione è causa di nullità rilevabile d’ufficio (art. 10, co. 2). Né, d’altra parte, l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 (espressamente menzionato dall’art. 16 del disciplinare di gara a fondamento della prevista esclusione conseguente alla mancata esecuzione del sopralluogo) può venire in rilievo per giustificare la suddetta previsione del disciplinare, dal momento che l’art. 92 si limita ad imporre alle stazioni appaltanti di tenere conto, nello stabilire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, del tempo necessario per eseguire il sopralluogo, senza comminare l’esclusione a fronte del mancato rispetto di un termine per la relativa richiesta di appuntamento.</h:div><h:div>Ne consegue l’annullamento dell’impugnata nota con cui la stazione appaltante, in virtù del combinato disposto degli artt. 3 e 16 del disciplinare, ha negato all’operatore ricorrente la possibilità di eseguire il sopralluogo.</h:div><h:div>Detto provvedimento, peraltro, sarebbe comunque illegittimo anche laddove le disposizioni del disciplinare sopra menzionate fossero interpretate nel senso della natura ordinatoria del termine per chiedere l’appuntamento; ciò proprio in ragione del fatto che la possibilità di eseguire il sopralluogo è stata negata in quanto la relativa richiesta è stata ritenuta tardiva rispetto ad un termine in ipotesi non perentorio e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’impossibilità di eseguire utilmente il sopralluogo anche successivamente alla scadenza del termine stesso. </h:div><h:div>L’accoglimento del ricorso comporta, dunque, la declaratoria di nullità dell’art. 16 del disciplinare di gara (nei limiti sopra esposti) e l’annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della Regione Liguria, mentre possono essere compensate rispetto ad Aliseo - Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previa dichiarazione della nullità dell’art. 16 del disciplinare di gara, nei limiti di cui in motivazione, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna la Regione Liguria alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa le spese rispetto ad Aliseo - Agenzia ligure per gli studenti e l’orienamento.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Dalila Quarta</h:div><h:div>Davide Miniussi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>