<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="regolarità fiscale - continuità possesso e decadenza dal piano di rateizzazione" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240078220241215190552182" id="20240078220241215190552182" modello="4" modifica="17/12/2024 12:31:31" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00782"/><fascicolo anno="2024" n="00883"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240078220241215190552182.xml</file><wordfile>20240078220241215190552182.docm</wordfile><ricorso NRG="202400782">202400782\202400782.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>17/12/2024 06:38:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, recante l’esclusione di -OMISSIS- dal lotto A) della procedura aperta per l’affidamento <corsivo>ex</corsivo> art. 45-<corsivo>bis</corsivo> cod. nav. del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate esperita dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bordighera e di Ospedaletti;</h:div><h:div>- della nota prot. n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della determinazione n. -OMISSIS-, recante l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluse la nota prot. n.-OMISSIS-;</h:div><h:div>B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- del verbale in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la consegna del compendio demaniale a -OMISSIS-;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal Comune di Ospedaletti con -OMISSIS- e per il subentro della ricorrente nell’esecuzione del contratto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 782 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Silvia Sommazzi ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ospedaletti, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Andracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ospedaletti e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- con il ricorso introduttivo -OMISSIS- (d’ora innanzi, -OMISSIS-) ha impugnato il provvedimento di esclusione dal lotto A) della procedura aperta per l’affidamento <corsivo>ex</corsivo> art. 45-<corsivo>bis</corsivo> cod. nav. del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate esperita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Bordighera e di Ospedaletti, nonché la determinazione di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- con i motivi aggiunti la deducente ha gravato il verbale di consegna della spiaggia libera attrezzata alla controinteressata;</h:div><h:div>- la ricorrente lamenta:</h:div><h:div>1. il difetto di motivazione dell’atto espulsivo;</h:div><h:div>2. la carenza dei presupposti per l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, poiché: </h:div><h:div>i) al momento dell’invio della domanda di partecipazione in data -OMISSIS-di -OMISSIS- sarebbero stati oggetto di rateazione, mentre solo il -OMISSIS-l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe comunicato alla deducente la decadenza dalla “rottamazione” prot. -OMISSIS- a causa dell’omesso versamento di due rate, dovuto a mera dimenticanza, per un importo totale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>ii) la suddetta decadenza dalla definizione agevolata risulterebbe irrilevante, perché si tratterebbe di irregolarità sopravvenuta nel corso della procedura e, comunque, tempestivamente risolta mediante, da un lato, il pagamento del debito residuo alla data del -OMISSIS- e, quindi, inferiore alla soglia di gravità di -OMISSIS-; dall’altro lato, l’ottenimento di un nuovo piano di rateizzazione il -OMISSIS-, ossia prima della scadenza del termine per impugnare il provvedimento decadenziale, in tesi impedendo alla pendenza tributaria di acquisire il carattere della definitività;</h:div><h:div>3. la mancanza dei presupposti per l’estromissione non automatica <corsivo>ex</corsivo> art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non risultando superato il limite minimo di -OMISSIS- fissato dall’art. 3 dell’allegato II.10 per le violazioni non definitivamente accertate. Tanto più che l’esponente vanterebbe un credito IVA di-OMISSIS-ed un credito derivante da “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, che avrebbero potuto essere compensati con il debito verso l’Erario;</h:div><h:div>4. l’omesso esame, da parte della stazione appaltante, delle osservazioni e dei documenti prodotti da -OMISSIS- per dimostrare l’intervenuta risoluzione della situazione di temporanea illiceità tributaria;</h:div><h:div>5. l’illegittimità propria della determina aggiudicataria per accertamento della regolarità fiscale e contributiva di -OMISSIS- alla data del -OMISSIS-, ma non anche alla scadenza del termine per la trasmissione delle domande;</h:div><h:div>6. l’invalidità derivata dell’aggiudicazione per i medesimi profili di illegittimità dell’espulsione;</h:div><h:div>7. l’illegittimità del verbale di consegna della spiaggia alla controinteressata per derivazione dai vizi dedotti avverso gli atti precedenti;</h:div><h:div>Rammentato che, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici vige il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, tra cui la regolarità fiscale, che è stato declinato nelle seguenti regole:</h:div><h:div>- i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’operatore economico alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e mantenuti per tutta la durata della procedura, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione, senza soluzione di continuità (in tal senso cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., ad. plen., 24 aprile 2024, n. 7; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Cons. St., ad. plen., 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6);</h:div><h:div>- l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione di un debito tributario o previdenziale non sana la condizione di illiceità per il periodo pregresso, con conseguente impossibilità di una regolarizzazione postuma della posizione fiscale o contributiva dell’impresa (Cons. St., sez. V, 11 ottobre 2023, n. 8858; Cons. St., ad. plen., 20 agosto 2013, n. 20; v. art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, che esclude l’applicazione della causa di estromissione quando l’operatore economico si è impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti, purché l’impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta);</h:div><h:div>- se il concorrente obbligatosi ad estinguere il debito fiscale secondo un piano di ammortamento predisposto dall’ente di riscossione decade dal beneficio della rateazione per inadempimento, la pretesa tributaria originaria ritorna automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione e, dunque, deve considerarsi definitivamente accertata. Pertanto, ove la perdita del beneficio si verifichi nel corso della gara, la successiva istanza di rinnovo della dilazione di pagamento non impedisce la cesura tra la decadenza dalla prima rateizzazione e l’ammissione al nuovo piano di rientro, con conseguente soluzione di continuità nel possesso del requisito di regolarità fiscale e, quindi, operatività della causa automatica di esclusione (Cons. St., sez. V, 3 settembre 2024, n. 7378; Cons. St., sez. III, 8 luglio 2021, n. 5202, la quale precisa che, in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione per omesso versamento di una delle rate del piano definito con l’agente della riscossione, “<corsivo>non potrebbe in alcun modo sostenersi la legittima e incolpevole ignoranza per via di un disguido interno all’organizzazione dell’ente, che certo non giustifica il mancato pagamento della rata</corsivo>”; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1998);</h:div><h:div>Ritenuto che, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, l’avversato provvedimento espulsivo sia stato legittimamente assunto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, giacché:</h:div><h:div>- nel subprocedimento di verifica dei requisiti generali la Centrale Unica di Committenza ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’attestazione che, alla data del -OMISSIS-, sussistevano a carico di -OMISSIS- violazioni gravi definitivamente accertate (doc. 5 resistente), ossia debiti tributari risultanti da atti non più impugnabili di importo superiore ad -OMISSIS- (soglia stabilita dall’art. 48-<corsivo>bis</corsivo>, commi 1 e 2-<corsivo>bis</corsivo>, del d.p.r. n. 602/1973, richiamato dall’art. 1 dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023);</h:div><h:div>- segnatamente, la ricorrente era decaduta dal beneficio della definizione agevolata prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, concessole dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione-<corsivo>quater</corsivo>), consistente nella “rottamazione” di un debito fiscale di -OMISSIS-, a fronte dell’impegno a rispettare un piano di rientro per-OMISSIS- oltre interessi (v. doc. 10 ricorrente). In proposito, -OMISSIS- riferisce di non avere versato due rate di complessivi -OMISSIS-, che, quindi, risultano essere la rata n.-OMISSIS-, di-OMISSIS-, e la rata n. -OMISSIS-. A ben vedere, allora, la decadenza è intervenuta il -OMISSIS-, dopo l’inutile decorso dei cinque giorni di tolleranza per la rata di fine novembre (cfr. art. 1, comma 244, della legge n. 197/2022, per cui il beneficio della rottamazione si perde per omesso pagamento anche di una sola rata), con conseguente riemersione del carico debitorio pieno, detratte le somme saldate: sicché già alla data di scadenza del termine per l’invio delle domande (-OMISSIS-) l’esponente non possedeva la regolarità fiscale, in quanto la richiesta di rateizzazione ordinaria -OMISSIS- riguardava quattro cartelle esattoriali (docc. 6-7 ricorrente) diverse dalle otto cartelle “rottamate” (v. doc. 10 ricorrente) e, segnatamente, non comprendeva la cartella n. -OMISSIS-, avente ad oggetto un importo iscritto a ruolo di-OMISSIS-, inserita nel prefato piano di rottamazione (e prima ancora ammessa a rateizzazione ordinaria in data -OMISSIS-: v. doc. 11 ricorrente). Tanto è vero che -OMISSIS- ammette che, per quest’ultima cartella, subito dopo avere saldato l’importo di -OMISSIS- in base al programma pre-rottamazione (v. versamento del -OMISSIS-, sub doc. 12 ricorrente), in data -OMISSIS- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha acconsentito ad un nuovo piano di rientro, per l’importo iscritto a ruolo di-OMISSIS- per mora ed oneri di riscossione (doc. 14 ricorrente): dunque, il debito “redivivo” della cartella n. -OMISSIS- superava di oltre il doppio la soglia di gravità di -OMISSIS-. Il che rende superflui approfondimenti sulla sorte delle altre sette cartelle “rottamate” e poi “riemerse” a seguito della decadenza per morosità (sulle quali la ricorrente tace), anche se, come rilevato dalla controinteressata, il debito tornato riscuotibile non poteva essere inferiore ad -OMISSIS-, tale essendo la differenza tra l’importo ammesso alla rottamazione (-OMISSIS-) e la prima (ed unica) rata saldata da -OMISSIS- (€ -OMISSIS-);</h:div><h:div>- per completezza, volendo seguire l’erronea tesi ricorsuale secondo cui la perdita del beneficio fiscale si sarebbe verificata (non già automaticamente, per effetto del mancato pagamento della rata di novembre, bensì) al momento della ricezione della comunicazione dell’agente della riscossione di avere ripreso l’attività di recupero (ossia il-OMISSIS-, secondo l’allegazione della ricorrente), l’interruzione del possesso della regolarità tributaria si è comunque inverata nel corso della procedura. Secondo le regole sopra richiamate, infatti, la decadenza dal piano di rateazione comporta la reviviscenza del debito tributario originario, che risulta definitivo, rimanendo pertanto irrilevante la successiva ammissione ad un nuovo piano di dilazione (per un caso simile cfr. Cons. St., sez. V, 3 settembre 2024, n. 7378, cit.);</h:div><h:div>- in conclusione, l’invocata certificazione dell’Agenzia delle Entrate in data -OMISSIS- (doc. 18 ricorrente), che non riguarda la situazione pregressa, non vale a colmare la soluzione di continuità nel possesso del requisito di regolarità fiscale, venuto meno già prima della domanda di partecipazione e, in ogni caso, in corso di gara, non avendo -OMISSIS- adempiuto al piano di rottamazione ed avendo, quindi, dovuto chiedere all’agente della riscossione di attivare una nuova rateizzazione (ordinaria) durante lo svolgimento della procedura (per inciso, è inconferente che il Durc del -OMISSIS- fosse regolare, giacché tale documento attesta l’assolvimento degli obblighi contributivi verso Inps, Inail e Casse edili, ma non attiene alla posizione fiscale);</h:div><h:div>Ravvisata la manifesta infondatezza delle altre doglianze mosse avverso l’esclusione, poiché:</h:div><h:div>- il provvedimento espulsivo risulta motivato <corsivo>per relationem</corsivo> ai precedenti atti endoprocedimentali ed è stato inviato a -OMISSIS- con nota della Centrale Unica di Committenza del -OMISSIS-, nella quale viene espressamente indicato che l’estromissione si fonda sulla causa escludente di cui all’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (doc. 2 ricorrente);</h:div><h:div>- la stazione appaltante non ha mai fatto riferimento alla causa di espulsione facoltativa prevista dall’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, concernente le gravi violazioni non definitamente accertate (con conseguente irrilevanza di eventuali crediti di -OMISSIS- nei confronti del Fisco, atteso il divieto di compensazione con i debiti erariali scaduti iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 31 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010);</h:div><h:div>- la resistente ha correttamente garantito a -OMISSIS- la partecipazione procedimentale: il -OMISSIS- la CUC ha attivato il contraddittorio con l’impresa, segnalandole di avere ricevuto il certificato dell’Agenzia delle Entrate con esito negativo / irregolare e concedendole tempo per un’eventuale interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria (doc. 9 ricorrente); lo stesso giorno -OMISSIS- ha risposto asserendo di essere in possesso di documentazione comprovante la propria regolarità tributaria (doc. 13 ricorrente). Il successivo -OMISSIS- la ricorrente ha inoltrato all’Agenzia fiscale un’istanza di rettifica (doc. 15 ricorrente), che non è stata accolta; il -OMISSIS- -OMISSIS- ha trasmesso alla CUC una sorta di autocertificazione della propria situazione fiscale (doc. 16 ricorrente). Contrariamente all’assunto attoreo, l’Amministrazione ospedalettese ha considerato con attenzione le deduzioni della società, tanto che il -OMISSIS- ha interpellato nuovamente l’Agenzia delle Entrate, rappresentando che la concorrente rivendicava la regolarità della propria posizione e chiedendo un’ulteriore verifica (doc. 17 ricorrente);</h:div><h:div>Ritenuto, inoltre, che la censura dedotta avverso l’aggiudicazione per vizio proprio sia <corsivo>ab origine</corsivo> inammissibile, poiché l’estromissione di -OMISSIS- non è suscettibile di arrecare a -OMISSIS- alcuna utilità (essendo stata legittimamente esclusa, la ricorrente non nutre interesse a contestare l’affidamento della spiaggia ad un altro operatore, mentre ove fosse stata riammessa alla gara, essa avrebbe ottenuto l’aggiudicazione in qualità di prima graduata, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti in capo alla controinteressata). In ogni caso, l’acquisizione di certificazioni positive durante la fase di verifica dei requisiti (doc. 24 ricorrente) integra la presunzione di regolarità fiscale e contributiva anche per il periodo antecedente; all’opposto, nessuna dimostrazione contraria è stata fornita dalla ricorrente, che, mettendo in dubbio la sussistenza dei requisiti, era gravata dall’onere della prova, secondo il principio generale sancito dagli artt. 64, comma 1, c.p.a. e 2697 cod. civ. (segnatamente, -OMISSIS- avrebbe dovuto procurarsi la documentazione corroborante il suo assunto mediante lo strumento dell’accesso c.d. difensivo);</h:div><h:div>Ravvisata l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di consegna del compendio demaniale, in quanto privo di natura provvedimentale;</h:div><h:div>Ritenuto pertanto che, in relazione a quanto sopra, il gravame sia in parte inammissibile e, per il resto, infondato;</h:div><h:div>Ritenuto infine che, secondo il criterio generale della soccombenza, le spese di lite debbano essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara l’impugnativa parzialmente inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, e per il resto la rigetta.</h:div><h:div>Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ospedaletti e di -OMISSIS-, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 3.000,00 (tremila//00) per ciascuna delle due parti, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento del nominativo della parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>