<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="q.l.c. - poteri Prefetto interdittiva antimafia" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240050920250201155936914" id="20240050920250201155936914" modello="4" modifica="05/03/2025 09:11:22" pdf="0" ricorrente="Antonina Nucera" stato="2" tipo="16" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00509"/><fascicolo anno="2025" n="00271"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240050920250201155936914.xml</file><wordfile>20240050920250201155936914.docm</wordfile><ricorso NRG="202400509">202400509\202400509.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Caruso</firma><data>05/02/2025 19:54:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>02/02/2025 07:57:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento del -OMISSIS-, avente ad oggetto l’emissione di un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-<corsivo>bis</corsivo> e 91 del d.lgs. n. 159/2011;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il verbale di riunione del Gruppo interforze -OMISSIS-;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-”, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e Marco Pedretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;</h:div><h:div>Visto l’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. La signora -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-”, ha impugnato l’informazione antimafia a carattere interdittivo adottata dal Prefetto di Genova il 17 maggio 2024, ai sensi degli artt. 84, 89-<corsivo>bis</corsivo> e 91 del d.lgs. n. 159/2011.</h:div><h:div>Il provvedimento gravato è motivato con riferimento a plurimi elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione nell’impresa da parte della locale di ‘-OMISSIS- vale a dire: il rapporto di parentela che lega -OMISSIS- ed i suoi fratelli -OMISSIS-, rispettivamente -OMISSIS-, tutti condannati ai sensi dell’art. 416-<corsivo>bis</corsivo> cod. pen., al marito della ricorrente-OMISSIS-, che ella continua a frequentare, pur essendo i coniugi legalmente separati -OMISSIS-; l’impiego, quale unica dipendente, di -OMISSIS-, condannata per aver agevolato gli affari illeciti del sodalizio criminale nonché moglie di -OMISSIS-, componente del clan attualmente <corsivo>in vinculis </corsivo>e cugino della madre -OMISSIS-; la recente scarcerazione per fine pena di-OMISSIS- sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto tuttora socialmente pericoloso.</h:div><h:div>2. Avverso l’informazione interdittiva la deducente ha articolato cinque motivi di ricorso, così sinteticamente riassumibili: i) l’Amministrazione avrebbe contestato il potenziale contatto con -OMISSIS- soltanto nel provvedimento conclusivo e non anche nella comunicazione di avvio del procedimento; ii) non sarebbe stata apprezzata la memoria difensiva dell’esponente, nella parte in cui ha rappresentato l’irrilevanza dell’acquisto di un appartamento dal padre dei -OMISSIS-, al prezzo di -OMISSIS-; iii) gli indizi del tentativo infiltrativo sarebbero risalenti e non attuali; iv) il quadro probatorio ricostruito dall’autorità di pubblica sicurezza risulterebbe insufficiente, perché non evidenzierebbe l’agevolazione del clan -OMISSIS-, né il condizionamento dell’impresa da parte della consorteria mafiosa; v) gli elementi sintomatici indicati dalla Prefettura sarebbero privi di concretezza, per l’inidoneità dei meri legami parentali ad attestare la permeabilità all’organizzazione criminale e per la risoluzione del rapporto lavorativo con la -OMISSIS- dopo la notifica dell’interdittiva.</h:div><h:div>Le censure di illegittimità mosse dalla ricorrente non appaiono fondate, perché la decisione prefettizia si basa su elementi chiaramente rivelatori della sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, con particolare riferimento al reclutamento nell’azienda della cugina acquisita -OMISSIS-, imparentata con i membri della locale lavagnese (-OMISSIS- e direttamente coinvolta nelle vicende della cellula -OMISSIS-. Segnatamente, la signora -OMISSIS- è stata assunta nel 2018 in un momento di difficoltà, quando la società -OMISSIS- (fonte di cospicui guadagni per lei e per il coniuge) era stata colpita da interdittiva e posta sotto sequestro (per la ricostruzione dei fatti si veda la sentenza della Corte d’Appello di Genova -OMISSIS-), ed è rimasta alle dipendenze della signora -OMISSIS- anche dopo la condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di -OMISSIS-, commesso al fine di impedire l’applicazione al marito delle misure preventive patrimoniali. Né l’atto di licenziamento, intervenuto solo dopo l’interdittiva, è di per sé sufficiente a fondare una prognosi di immunizzazione dall’influenza degli ambienti criminali (cfr. in argomento T.A.R. Liguria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 456).</h:div><h:div>3. Nel ricorso la signora -OMISSIS- si duole, altresì, degli effetti fortemente pregiudizievoli della misura di prevenzione, che le preclude la prosecuzione della sua attività -OMISSIS- con conseguente venir meno dei mezzi per il sostentamento proprio e del figlio-OMISSIS-con lei convivente. Per tale ragione, con ordinanza cautelare-OMISSIS- questo T.A.R. ha sospeso l’efficacia dell’atto gravato, ritenendo che l’inibizione dello svolgimento dell’attività commerciale, costituente conseguenza della cautela antimafia, sia suscettibile di arrecare all’interessata un danno grave e irreparabile.</h:div><h:div>In proposito, si rileva che l’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 non consente al Prefetto di valutare l’impatto dell’informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono <corsivo>funditus</corsivo> sulle attività imprenditoriali (cfr. art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, per cui le imprese attinte dall’interdittiva antimafia non possono ottenere o mantenere contratti con le amministrazioni, erogazioni pubbliche, nonché provvedimenti amministrativi legittimanti l’esercizio di attività economiche, quali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri, etc.). Diversamente, l’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Tribunale competente all’applicazione delle misure di prevenzione personali la facoltà di escludere le decadenze e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 67, che coincidono sostanzialmente con quelli derivanti dall’informazione antimafia interdittiva, “<corsivo>nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Alla luce di ciò, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e, pertanto, ritiene di sollevare d’ufficio la relativa questione di costituzionalità, in relazione ai parametri e per le motivazioni di seguito esposti.</h:div><h:div>A - <corsivo>Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale</corsivo></h:div><h:div>La questione di legittimità costituzionale è rilevante nella presente causa, perché l’impugnativa appare insuscettibile di accoglimento, per le ragioni sopra sinteticamente indicate (il provvedimento avversato si fonda su un adeguato quadro indiziario, non scalfito dal licenziamento della dipendente controindicata dopo l’emanazione della misura).</h:div><h:div>Tuttavia, se la norma censurata venisse riconosciuta incostituzionale, il giudizio avrebbe certamente un esito diverso: infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 comporterebbe l’annullamento dell’informazione interdittiva, adottata dall’autorità prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento della prevenuta -OMISSIS- e del figlio -OMISSIS-A tale riguardo la ricorrente ha dimostrato che l’esercizio commerciale -OMISSIS-costituisce la sua sola fonte di guadagno, dalla quale trae le risorse economiche per far fronte alle indispensabili esigenze di vita proprie (vitto, canone di locazione dell’abitazione, rate del mutuo per l’acquisto dei locali della lavanderia, rate del finanziamento “covid”) e del figlio, -OMISSIS--OMISSIS-.</h:div><h:div>B - <corsivo>Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale</corsivo></h:div><h:div>B.1. Il Collegio ravvisa, anzitutto, un possibile contrasto tra l’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 3, comma 1, Cost. </h:div><h:div>Invero, la disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti da provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia appare irragionevole, trattandosi in entrambi i casi di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità: sicché, come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, gli elementi di differenziazione dei due istituti (<corsivo>id est</corsivo> l’autorità emanante ed i presupposti applicativi) non sono sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari di sostentamento economico sia assicurata solamente alle persone colpite dalla prima categoria di misure. La situazione di diseguaglianza si manifesta in modo particolarmente stridente nei casi in cui, come nella specie, il destinatario dell’interdittiva gestisca una microimpresa individuale, che rappresenti l’unica fonte di reddito per sé e per la propria famiglia.</h:div><h:div>Né l’onere dell’Amministrazione di verificare la persistenza dei presupposti della misura dopo dodici mesi, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, attenua il contrasto con il principio di uguaglianza, sia perché il Prefetto potrebbe non ravvisare sopravvenienze tali da superare gli elementi che hanno portato alla prima informazione, sia, in ogni caso, in quanto l’interruzione dell’attività per un anno può sortire conseguenze irrimediabili sulla sopravvivenza dell’impresa.</h:div><h:div>La disparità non pare esclusa nemmeno dalla facoltà dell’imprenditore di accedere al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-<corsivo>bis</corsivo>, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, che consente di proseguire l’attività nel rispetto di una serie di obblighi e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente al giudice delegato e al pubblico ministero. Infatti, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia n. 180 del 2022, l’ammissione a tale istituto è rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione, che, a rigore, dovrebbe concederla nelle sole situazioni di agevolazione occasionale dell’associazione malavitosa (cfr. art. 34-<corsivo>bis</corsivo>, comma 1). Inoltre, la misura non ha, di regola, efficacia retroattiva (anche se, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, legittima la partecipazione alle gare d’appalto se interviene entro la data dell’aggiudicazione). Ancora – e si tratta di profilo rilevante per le microimprese e le imprese in difficoltà – la retribuzione dell’amministratore giudiziario grava sul soggetto controllato: sicché le spese del controllo giudiziario potrebbero paradossalmente eliminare o, comunque, erodere il margine di utile occorrente all’imprenditore per sopperire alle necessità proprie e dei familiari a carico, dovendo egli, appunto, remunerare le prestazioni del professionista incaricato dal Tribunale.</h:div><h:div>Infine, si evidenzia che, nonostante l’invito a porre rimedio alla riscontrata disparità, rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la citata pronunzia n. 180 del 2022 e, in precedenza, con la decisione n. 57 del 2020, il <corsivo>vulnus</corsivo> al principio di uguaglianza non è stato ad oggi sanato. Dunque, come affermato dalla sentenza n. 180/2022, una simile inerzia nell’accordare protezione a fondamentali esigenze della persona può consentire al Giudice delle leggi l’adozione di una pronuncia manipolativa, superando la difficoltà di attribuire all’autorità prefettizia nuovi poteri istruttori.</h:div><h:div>B.2. In secondo luogo, il Collegio reputa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost.</h:div><h:div>Infatti, nei casi di sostanziale sovrapposizione fra persona ed attività economica, quale quello in questione, il provvedimento interdittivo incide direttamente sul diritto al lavoro del prevenuto. Viene così fortemente compresso un diritto fondamentale di tutti i cittadini, tutelato persino in capo al detenuto a seguito di condanna (cfr. Corte cost. 532 del 2002), che, <corsivo>a fortiori</corsivo>, dovrebbe essere garantito a fronte di una misura basata su un fatto (il tentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto grave, non dà luogo di per sé alla responsabilità penale del soggetto esposto al condizionamento della malavita organizzata.</h:div><h:div>Inoltre, l’informazione antimafia interdittiva travolge anche i titoli abilitativi di attività imprenditoriali prettamente privatistiche, come nella fattispecie in esame (-OMISSIS-). In tal modo il destinatario della misura viene privato del diritto di esercitare l’iniziativa economica ed espunto dal circuito dell’economia legale, sebbene – come osservato sempre dalla sentenza n. 180/2022 – proprio in contesti interessati da infiltrazioni criminali la possibilità di trarre sostentamento da attività che potrebbero risultare “sane” costituisce non solo oggetto di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, sottraendo spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni mafiose.</h:div><h:div>5. In conclusione, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 per violazione degli artt. 3, comma 1, 4 e 41 Cost. Pertanto, il Tribunale sospende il giudizio e solleva la predetta questione di legittimità costituzionale, riservando ogni ulteriore statuizione all’esito dell’incidente di costituzionalità.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima):</h:div><h:div>- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 4 e 41 Cost.;</h:div><h:div>- sospende il giudizio, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità;</h:div><h:div>- riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese.</h:div><h:div>Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati. </h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simona Rossi</h:div><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>