<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240016820240323182124191" descrizione="ribasso e costo della manodopera" gruppo="20240016820240323182124191" modifica="25/03/2024 08:47:49" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00168"/><fascicolo anno="2024" n="00054"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240016820240323182124191.xml</file><wordfile>20240016820240323182124191.docm</wordfile><ricorso NRG="202400168">202400168\202400168.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>25/03/2024 07:09:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- degli atti della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle barriere a valle della sede stradale della S.P. n. 22 al km 9+00 in comune di Stella e, segnatamente, della determinazione n. 206 del 26.1.2024, recante l’aggiudicazione in favore di Giustiniana s.r.l., dei verbali di gara, nonché, ove occorra, dei punti 1.3 e 18.5 del disciplinare di gara, del punto 1.3.1 del capitolato speciale d’appalto, di ogni previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> contenente il divieto di ribasso del costo della manodopera e, in subordine, dell’intera <corsivo>lex specialis</corsivo> e della delibera di indizione con i relativi allegati;</h:div><h:div>- della nota in data 1°.3.2024, recante la reiezione dell’istanza di autotutela;</h:div><h:div>e per la condanna dell’Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al risarcimento per equivalente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto da </h:div><h:div>L.A.M.A.E.S. di Marina Volontè, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ranalli e prof. Simone Carrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Savona, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Ercole e Domenico Chirò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giustiniana s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli e Paolo Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona e di Giustiniana s.r.l.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che L.A.M.A.E.S. ha impugnato l’aggiudicazione della gara in favore di Giustiniana s.r.l., sostenendo di avere legittimamente offerto un prezzo inferiore, perché:</h:div><h:div>- al ribasso del 9,98% sull’importo dei lavori di € 55.426,49 ha aggiunto la riduzione del costo della manodopera individuato dalla stazione appaltante, esponendo le voci di € 49.894,93 e di € 16.000,00 (oltre oneri per la sicurezza);</h:div><h:div>- l’aggiudicataria ha proposto un ribasso dell’11,111% oltre al costo del lavoro fissato dall’Amministrazione, indicando gli importi di € 49.268,05 e di € 18.365,08 (oltre oneri per la sicurezza);</h:div><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>- gli artt. 1.3 e 18.5 del disciplinare stabiliscono che gli oneri della manodopera (come quelli della sicurezza) non sono soggetti a ribasso;</h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;</h:div><h:div>- secondo l’interpretazione aderente alla <corsivo>littera legis</corsivo>, nella nuova disciplina gli oneri della manodopera stimati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, ma il concorrente con costi del lavoro inferiori può comunque giovarsi della propria favorevole situazione organizzativa offrendo un maggiore ribasso sull’importo dei lavori o servizi oggetto della commessa (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120); in base ad un’antitetica ricostruzione esegetica, invece, nulla sarebbe mutato rispetto al codice del 2016, sì che il costo della manodopera, seppur indicato separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire una componente dell’importo complessivo su cui l’operatore applica il ribasso per definire il prezzo contrattuale (delibera Anac 15 novembre 2023, n. 528);</h:div><h:div>Ritenuto che il ricorso non sia assistito da sufficienti elementi di <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, giacché:</h:div><h:div>i) secondo la prima opzione ermeneutica, seguita dall’ente resistente, non è possibile comprimere in via diretta il costo del lavoro, come ha fatto L.A.M.A.E.S.;</h:div><h:div>ii) rimanendo nell’ottica di tale impostazione ed ipotizzando un soccorso istruttorio (peraltro non richiesto dalla ricorrente), si dovrebbe “trasferire” nell’importo ribassabile relativo ai lavori la diminuzione della voce della manodopera praticata da L.A.M.A.E.S., pari ad € 2.365,08 (€ 18.365,08 - € 16.000,00): si arriverebbe, così, ad un importo ribassato di € 47.528,85, vale a dire al 14,24705% di € 55.426,49, con conseguente superamento della soglia di anomalia (da rideterminarsi nel 12,67903%, in applicazione del prescelto metodo A, n. 2, dell’allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023) ed esclusione automatica dell’offerente;</h:div><h:div>iii) accedendo all’opposta tesi dell’identità di disciplina fra vecchio e nuovo codice, l’importo ribassabile ammonterebbe ad € 73.791,57 (€ 55.426,49 per i lavori + € 18.365,08 per la manodopera): il ribasso di L.A.M.A.E.S. risulterebbe pari al 10,701% e, quindi, anche in tal caso eccederebbe la soglia di anomalia, ricalcolata nel 9,52350% a seguito della riparametrazione di tutti i ribassi percentuali offerti dai concorrenti (v. docc. 22-23 resistente);</h:div><h:div>iv) infine, appare privo di fondamento l’assunto attoreo secondo cui dovrebbe procedersi a due separate valutazioni di anomalia, la prima sull’importo dei lavori e la seconda sugli oneri della manodopera, onde l’esponente avrebbe offerto un ribasso non anomalo per l’oggetto dell’appalto e potrebbe provare la congruità del suo costo del lavoro in contraddittorio con la stazione appaltante: in realtà, l’art. 41, comma 14, cit., fa riferimento ad un unico “<corsivo>ribasso complessivo…deriva[nte] da una più efficiente organizzazione aziendale</corsivo>”; inoltre, un simile frazionamento della verifica di anomalia è contrario alla logica di semplificazione e celerità sottesa al nuovo codice;</h:div><h:div>Considerato che, secondo il rito in materia di appalti pubblici, anche in caso di ripulsa dell’istanza cautelare occorre calendarizzare l’udienza di discussione, la quale, pertanto, si fissa in dispositivo;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) rigetta l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 4 ottobre 2024.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Simona Rossi</h:div><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>