<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230034320230926160010905" descrizione="" gruppo="20230034320230926160010905" modifica="26/09/2023 16:20:46" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00343"/><fascicolo anno="2023" n="00830"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230034320230926160010905.xml</file><wordfile>20230034320230926160010905.docm</wordfile><ricorso NRG="202300343">202300343\202300343.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Eugenio Tagliasacchi</firma><data>26/09/2023 16:14:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Referendario</h:div><h:div>Eugenio Tagliasacchi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'aggiudicazione, di cui al Decreto dirigenziale SUAR n. 2687/2023, comunicata in data 20.04.2023, relativa alla procedura aperta per l'affidamento in appalto per conto di ARPAL del “Lotto 1) Monitoraggio dei corpi idrici delle acque interne superficiali ai fini della definizione del loro stato di qualità ex d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.” – CUP B35F2100080001 – CIG 9511242D2F in favore del raggruppamento temporaneo tra ERSE Soc. Coop. S.T.P. (mandataria), MAREA Studio Associato, Massimo PASCALE, Daniel SPITALE, Alex BORRINI, (mandanti);</h:div><h:div>- limitatamente al Lotto 1, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse, a titolo meramente riepilogativo e non esaustivo tutti gli atti di gara e di quelli adottati in ordine alla procedura, nonché di tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti richiamati e/o allegati ai medesimi, ivi espressamente inclusi:</h:div><h:div>- gli atti di indizione della procedura, i verbali delle operazioni di gara, i decreti e le determinazioni di approvazione dei verbali di gara (o gli atti di approvazione comunque denominati), gli atti ed i provvedimenti relativi alle verifiche di anomalia delle offerte e le giustificazioni fornite, le determinazioni di aggiudicazione provvisoria (o gli atti di aggiudicazione comunque denominati), i verbali relativi alla verifica dei requisiti, le proposte di aggiudicazione della gara, la comunicazione di aggiudicazione della procedura, i verbali relativi all'efficacia dell'aggiudicazione, nonché tutti gli allegati ai medesimi;</h:div><h:div>- la lex specialis e tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti costituenti la medesima, ove pregiudizievoli, con particolare riferimento al Disciplinare di gara ed al Capitolato Tecnico;</h:div><h:div>ove necessario</h:div><h:div>e per la dichiarazione di subentro del ricorrente nel medesimo contratto, ove medio tempore stipulato;</h:div><h:div>per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;</h:div><h:div>in via subordinata, ove necessario per l'annullamento integrale, e conseguente rinnovo, della procedura in parte qua e per ogni consequenziale provvedimento di legge;</h:div><h:div>con riserva di motivi aggiunti di ricorso;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 343 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Società Cooperativa Consortile Osservatorio Ligure Pesca ed Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9511242D2F, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione, Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale (Suar), Arpal Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Erse - Ecological Research And Services For The Environment Soc. Coop. S.T.P., Marea Studio Associato, Pascale Massimo, Spitale Daniel, Borrini Alex, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2023 il dott. Eugenio Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>L’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione di cui al Decreto dirigenziale SUAR n. 2687/2023, relativa alla procedura aperta per l’affidamento in appalto per conto di ARPAL del “Lotto 1) Monitoraggio dei corpi idrici delle acque interne superficiali ai fini della definizione del loro stato di qualità ex d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.” in favore del raggruppamento temporaneo tra ERSE Soc. Coop. S.T.P. (mandataria), MAREA Studio Associato, Massimo PASCALE, Daniel SPITALE, Alex BORRINI, (mandanti).</h:div><h:div>Con ordinanza resa a seguito della camera di consiglio del 23/6/2023 veniva accolta l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Va inoltre rilevato che, nonostante la regolarità delle notifiche, né la Regione Liguria, né l’Arpal, né il controinteressato si sono costituiti in giudizio.</h:div><h:div>Avverso l’impugnato provvedimento il ricorrente propone una pluralità di articolate censure, delle quali hanno carattere prioritario sul piano logico quelle concernenti la mancata esclusione del raggruppamento temporaneo ERSE. </h:div><h:div>Al riguardo, il ricorrente ha prospettato due distinte ragioni che avrebbero dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicatario. </h:div><h:div>In primo luogo, ha evidenziato che il Disciplinare di gara prescrive, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti speciali, tra i quali, al punto 7.3 viene specificato quanto segue: “<corsivo>Gli operatori per le macrofite, le diatomee e l’ittiofauna devono essere abilitati da almeno un corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società</corsivo>
				<corsivo>riconosciute</corsivo>”. Tuttavia, il ricorrente deduce come dall’offerta tecnica e, in particolare, dai CV prodotti dalla controparte, non risulti il possesso del predetto requisito in capo al soggetto designato per l’attività relativa alle diatomee.</h:div><h:div>In secondo luogo, viene lamentata l’omessa indicazione, da parte dell’aggiudicatario, degli oneri per la sicurezza con violazione sia dell’art. 95, comma 10, del Codice, sia del Disciplinare di gara nella parte in cui impone ad ogni operatore economico di indicare nell’offerta economica “<corsivo>gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>Tanto premesso, il Collegio reputa che entrambi i motivi relativi alla sussistenza delle predette cause di esclusione siano fondati.</h:div><h:div>Con riferimento all’assenza del requisito di carattere speciale, è condivisibile il rilievo secondo cui la mera partecipazione al “Workshop” risultante dal documento allegato sub doc. 8 non può essere considerata equiparabile al possesso del requisito relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione a un “<corsivo>corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società riconosciute</corsivo>”. Come si desume dalla stessa documentazione versata in atti, invero, si tratta soltanto di un workshop finale nell’ambito di un “<corsivo>Circuito di interconfronto sulla tassonomia delle diatomee bentoniche</corsivo>”, che, già su un piano definitorio, va nettamente distinto da un corso specialistico di livello avanzato organizzato da una struttura che abbia uno specifico riconoscimento nel campo scientifico di cui si tratta e, inoltre, dalla mera partecipazione a tale workshop in qualità di uditore non è consentito desumere la titolarità di alcuna abilitazione, come espressamente richiesto, invece, dal disciplinare.</h:div><h:div>Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati di una gara pubblica per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto e che la loro assenza o il loro venir meno impone l’esclusione dell’operatore economico dalla gara (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17/04/2020, n. 2443).</h:div><h:div>Conseguentemente, l’assenza del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione al menzionato corso di livello avanzato doveva imporre l’esclusione del RTI ERSE dalla gara.</h:div><h:div>A tale medesima conclusione si perviene avuto riguardo all’omessa indicazione dei costi per la sicurezza. Sul punto, infatti, va confermato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ricollega la necessità di tale indicazione alla tutela di interessi superindividuali e indisponibili, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro (cfr. da ultimo, T.A.R., Lazio - Roma, sez. II, 28/02/2023, n. 3422). Proprio le menzionate finalità di tutela di interessi superindividuali inducono peraltro a ritenere che l'inosservanza dell'onere di indicazione separata di cui all' art. 95 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 deve ritenersi sanzionata con l'esclusione dalla gara, a prescindere dall'esistenza di una specifica previsione in tal senso della lex specialis.</h:div><h:div>I motivi concernenti la necessità di esclusione dell’aggiudicatario sono dunque fondati e il loro accoglimento determina l’annullamento dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria a favore del ricorrente, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare alcun ulteriore vantaggio.</h:div><h:div>Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna in forma specifica della Regione per conto di Arpal a disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente, seconda classificata, fatte salve le verifiche necessarie.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della mancata costituzione delle altre parti e della conseguente ridotta attività processuale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto.</h:div><h:div>a) annulla i provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>b) condanna la Regione Liguria a disporre l’aggiudicazione in favore del ricorrente, fatte salve le verifiche necessarie;</h:div><h:div>c) condanna la Regione Liguria alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio nell’importo complessivamente determinato in euro 2.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Nadia Varvaro</h:div><h:div>Eugenio Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>