<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210072020240104101248287" descrizione="dichiarazione di interesse culturale - bene pubblico" gruppo="20210072020240104101248287" modifica="10/01/2024 15:54:17" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00720"/><fascicolo anno="2024" n="00016"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210072020240104101248287.xml</file><wordfile>20210072020240104101248287.docm</wordfile><ricorso NRG="202100720">202100720\202100720.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>09/01/2024 13:43:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto n. 111 dell’11.8.2021, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, del bene denominato “Villa Cilea con giardino e terreni di pertinenza”, sito in Varazze, via G. Marconi n. 13, distinto al N.C.E.U., foglio 46, mappali nn. 144 e 516, foglio 47, mappali nn. 1323 e 203, e al N.C.T., foglio 47, mappali nn. 155 e 1534, e dell’allegata relazione storico-artistica;</h:div><h:div>- della nota in data 22.2.2021, recante la comunicazione che gli immobili adiacenti a “Villa Cilea” sono sottoposti a tutela <corsivo>ope legis</corsivo> ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;</h:div><h:div>B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti di Antonio e Valentina Bolelli: </h:div><h:div>- del provvedimento n. 20 del 21.4.2022, recante l’autorizzazione all’alienazione degli immobili distinti al N.C.E.U., foglio 47, mappale n. 1323, e al N.C.T., foglio 47, mappale n. 155, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 42/2004, con imposizione di prescrizioni vincolanti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 720 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>SIAE - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Varazze e Kuwait Petroleum Italia s.p.a., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>Antonio Bolelli e Valentina Bolelli, in qualità di successori a titolo particolare di SIAE, rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <corsivo/></h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Antonio e Valentina Bolelli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 12 ottobre 2021 e depositato il 20 ottobre 2021 l’ente pubblico economico Società Italiana Autori ed Editori (d’ora innanzi, SIAE) ha impugnato il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria n. 111 dell’11 agosto 2021, recante la dichiarazione di interesse culturale del bene denominato “Villa Cilea con giardino e terreni di pertinenza”, nella parte in cui ha vincolato gli immobili siti in Varazze, identificati al N.C.E.U. con i mappali nn. 516 e 1323 e al N.C.T. con i mappali nn. 155 e 1534, limitrofi all’edificio principale, censito al N.C.E.U. con il mappale n. 144 ed al N.C.T. con il mappale n. 203 (già oggetto di vincolo imposto con decreto soprintendentizio del 4 dicembre 2001).</h:div><h:div>L’ente ricorrente ha articolato i seguenti motivi:</h:div><h:div>I) <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà. Lesione del legittimo affidamento</corsivo>. Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, apparendo improbabile che il manufatto rustico di cui alla particella n. 1323 risalga ad oltre settant’anni fa e, comunque, non avendo la Soprintendenza esperito le necessarie verifiche in merito alla sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe leso il legittimo affidamento di SIAE, modificando il precedente decreto di vincolo a distanza di vent’anni.</h:div><h:div>II) <corsivo>Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione. Irragionevolezza e illogicità dei provvedimenti impugnati. Ingiustizia manifesta</corsivo>. Il sacrificio del diritto di proprietà di SIAE si rivelerebbe sproporzionato, sia perché l’interesse culturale risulterebbe opportunamente tutelato mediante l’apposizione del vincolo soltanto su “Villa Cilea” con il relativo giardino, sia in quanto il fabbricato rurale ed il terreno circostante sarebbero già stati fatti oggetto di atti dispositivi da parte della deducente. Inoltre, il decreto oppugnato risulterebbe viziato nei presupposti di fatto e conterrebbe una motivazione scarna ed illogica, poiché il rustico non presenterebbe comunanza di elementi architettonici ed estetici con l’edificio padronale; inoltre, i beni sarebbero divisi dal tracciato dell’ex linea ferroviaria (attuale strada comunale) e non verrebbero utilizzati per le necessità della villa da oltre cento anni.</h:div><h:div>Con atto notificato il 26 ottobre 2022 e depositato il 27 ottobre 2022 i signori Antonio e Valentina Bolelli sono intervenuti in giudizio in qualità di successori a titolo particolare di SIAE, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., per avere <corsivo>medio tempore</corsivo> acquistato, rispettivamente, l’usufrutto e la nuda proprietà del fabbricato e del terreno censiti ai mappali nn. 1323 e 155, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa. </h:div><h:div>Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 28 novembre 2022 e depositato il 16 dicembre 2022, i signori Bolelli hanno gravato l’autorizzazione del 21 aprile 2022 all’alienazione degli immobili di cui ai mappali nn. 1323 e 155, recante l’imposizione di prescrizioni vincolanti, deducendo l’illegittimità derivata dai vizi in tesi inficianti la dichiarazione di interesse culturale, denunciati con l’impugnativa principale. </h:div><h:div>Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, nonché opponendo l’infondatezza del gravame nel merito.  </h:div><h:div>Con ordinanza n. 571 dell’8 giugno 2023 il Tribunale ha disposto l’acquisizione di una relazione descrittiva dello stato dei luoghi, nonché di documentazione inerente ai cespiti in discussione. </h:div><h:div>Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. Il Ministero della Cultura ha, altresì, eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti dei signori Bolelli e l’improcedibilità dell’impugnativa per acquiescenza di SIAE all’atto di autorizzazione alla vendita. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa erariale in ragione dell’esecuzione dell’incombente presso la sede reale dell’Amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato.</h:div><h:div>Il rilievo processuale, pur condivisibile, non comporta quale conseguenza l’irricevibilità del gravame, poiché, secondo consolidata regola pretoria, codificata nell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana la nullità della notifica (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 24 aprile 2023, n. 1002).</h:div><h:div>Può prescindersi dal vaglio delle altre eccezioni pregiudiziali del Ministero resistente, attesa l’infondatezza dell’impugnativa nel merito. </h:div><h:div>2. Per una migliore comprensione della fattispecie, è opportuno esporre gli elementi salienti della vicenda.</h:div><h:div>All’inizio degli anni ’60 del secolo scorso l’ente pubblico economico SIAE è divenuto proprietario di alcuni beni immobili ubicati in Varazze, appartenuti al celebre compositore Francesco Cilea ed alla consorte Rosa Lavarello. In particolare, con rogito notaio Cassanello di Genova rep. n. 61952 del 24 febbraio 1960, cui è seguita l’accettazione con atto notaio Mauro di Roma rep. n. 11788 del 29 marzo 1961 (previo d.p.r. autorizzativo del 26 dicembre 1960), la vedova Cilea, riservandosene l’usufrutto vita natural durante, ha donato a SIAE i seguenti immobili (indicati con le lettere alfabetiche utilizzate nell’atto notarile): </h:div><h:div>a) il villino di tre piani con giardino in cui vivevano il maestro Cilea e la moglie (“Villa Cilea” o “Villa Rosa”), distinto al catasto fabbricati con il mappale n. 144;</h:div><h:div>b) la porzione di casa confinante con il giardino a ponente, costituita da un piano terreno e due piani fuori terra, gravata da usufrutto in favore della signorina Dina Aste, governante dei Cilea, indicata al catasto urbano con il mappale n. 145; successivamente in tale immobile sono state ricavate due distinte unità abitative (subalterni nn. 10 e 11);</h:div><h:div>c) il terreno seminativo irriguo arborato adiacente sempre al lato ovest del giardino della villa (c.d. frutteto), iscritto al catasto terreni con il mappale n. 143, ora individuato al catasto fabbricati con il mappale n. 516;</h:div><h:div>d) il fabbricato rurale a monte di “Villa Cilea”, inserito nel catasto terreni con il mappale n. 154, ora identificato al catasto urbano con il mappale n. 1323;</h:div><h:div>e) il terreno seminativo irriguo arborato a nord-est di “Villa Cilea” (c.d. orto), censito al catasto terreni con il mappale n. 155;</h:div><h:div>f) l’area a levante della villa, iscritta al catasto terreni con il mappale n. 203, all’epoca condotta in locazione da Socony Vacuum Italiana s.p.a., che vi aveva installato un distributore di carburanti; attualmente tale porzione è identificata in parte a catasto terreni con il mappale n. 1534 e per la sezione residua a catasto fabbricati con la particella n. 203 (quest’ultima, sulla quale insiste tutt’oggi una stazione di servizio, risulta in proprietà superficiaria di Kuwait Petroleum Italia s.p.a.: v. visura sub doc. 4 resistente). </h:div><h:div>La signora Lavarello ha apposto all’atto di liberalità l’onere per cui tutti gli immobili donati devono essere destinati da SIAE “<corsivo>alla realizzazione di qualsiasi iniziativa o attività intesa a favorire l’incremento del patrimonio artistico della Nazione con particolare preminente riguardo alla musica lirica, sinfonica e da camera, a vantaggio dei compositori di tale genere di musica o anche ai fini assistenziali a vantaggio degli autori iscritti alla S.I.A.E., con particolare preferenza per gli autori del genere di musica anzidetta e per quelli di libretti d’opera o di testi per musica sinfonico-corale. L’opera che verrà attuata, in considerazione e per i fini di cui alla presente donazione, sarà intitolata al nome di Francesco Cilea</corsivo>”.</h:div><h:div>La donante ha, inoltre, stabilito un divieto di alienazione della villa, mentre ha previsto che gli altri cespiti possano essere trasferiti “<corsivo>destinando il ricavato al medesimo fine e scopo cui sono destinati i beni donati</corsivo>”. </h:div><h:div>Con decreto soprintendentizio del 4 dicembre 2001 gli immobili indicati come “Villa Cilea con giardino”, distinti ai mappali nn. 144 e 203 (lett. a ed f dell’atto di donazione), sono stati dichiarati di importante interesse culturale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 490/1999 <corsivo>illo tempore</corsivo> vigente (v. decreto 4.12.2001 ed allegata planimetria, sub doc. 5 ricorrente).</h:div><h:div>Con nota in data 23 ottobre 2020 SIAE ha esposto i prezzi minimi di vendita di tutti i beni al signor Antonio Bolelli (doc. 6 ricorrente). Quest’ultimo, con lettera del 4 novembre 2020, ha offerto la somma di € 380.500,00 per il rustico ed il terreno di cui alle particelle nn. 1323 e 155 (lett. c e d dell’atto di donazione) (doc. 7 ricorrente); con nota del 23 novembre 2020 l’ente ha accettato la suddetta proposta (doc. 8 ricorrente). Le parti hanno, quindi, siglato il contratto preliminare in data 16 febbraio 2021 (doc. 10 ricorrente).</h:div><h:div>Contemporaneamente, con istanza del 12 gennaio 2021 la società di consulenza Abaco Team s.p.a., su incarico di SIAE, ha chiesto all’Amministrazione dei beni culturali se gli immobili fossero gravati da vincoli di tutela (doc. 1 resistente). Con nota del 22 febbraio 2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona ha risposto che – mentre “Villa Cilea con giardino” era stata dichiarata di importante interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 490/1999 – le porzioni immobiliari adiacenti, individuate catastalmente con le particelle nn. 145 subb. 10-11, 143 (ora 516), 1323 (ex 154) e 155 (lett. b, c, d, e dell’atto di donazione), risultavano sottoposte a tutela <corsivo>ope legis</corsivo> fino alla verifica dell’interesse culturale, in quanto cespiti ultrasettantennali di proprietà di un ente pubblico, ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 (doc. 4 ricorrente).</h:div><h:div>A questo punto SIAE ha attivato la procedura di accertamento dell’interesse culturale, compilando ed inviando le schede descrittive degli immobili attraverso il portale telematico Sistema Informativo Beni Tutelati (v. modulo trasmissione 3.5.2021 del tecnico di SIAE ing. Olcese, sub doc. 3 resistente). </h:div><h:div>La Soprintendenza ha, quindi, istruito il procedimento (doc. 4 resistente), esitato nel d.p.c.r. dell’11 agosto 2021 con cui è stato dichiarato l’interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 – oltre che per “Villa Cilea” di cui alla particella n. 144 e per l’area ad est di cui alle particelle nn. 203 e 1534 (già vincolate con il provvedimento del 2001) – anche per le pertinenze costituite dal terreno-frutteto di cui al mappale n. 516 (ex 143), dal fabbricato rurale di cui al mappale n. 1323 (ex 154) e dal terreno-orto di cui al mappale n. 155 (lett. c, d ed e dell’atto di donazione), rimanendo esclusa solo la casa di cui al mappale n. 145 (lett. b dell’atto di donazione) (docc. 1-2 ricorrente). </h:div><h:div>Infine, con rogito del 28 settembre 2022, SIAE ha venduto il rustico ed il terreno di cui alle particelle nn. 1323 e 155 ai signori Valentina e Antonio Bolelli, che hanno comprato, rispettivamente, la nuda proprietà e l’usufrutto per il prezzo complessivo di € 280.000,00 (doc. 1 interventori). L’alienazione è stata autorizzata <corsivo>ex</corsivo> art. 56 del d.lgs. n. 42/2004 con provvedimento del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale in data 21 aprile 2022, con il quale sono state contestualmente impartite prescrizioni vincolanti in ordine alla manutenzione e conservazione dei beni (doc. 2 interventori).</h:div><h:div>3. Tanto premesso, gli atti impugnati non risultano affetti dai vizi censurati con il I) mezzo di gravame.</h:div><h:div>Occorre rammentare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, lett. a) e 12 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), tutti i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti pubblici o di enti privati non lucrativi, realizzati da autore non più vivente ed esistenti da oltre settant’anni, sono sottoposti ad una misura di salvaguardia, consistente nell’applicazione del vincolo di tutela sino al compimento della verifica circa la sussistenza o meno di uno specifico interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico). Come rilevato in dottrina, si tratta di una presunzione <corsivo>iuris tantum</corsivo> di culturalità, per cui tali beni sono provvisoriamente soggetti al sistema codicistico di protezione fino allo scrutinio <corsivo>ad hoc</corsivo> dell’interesse culturale da parte degli organi competenti, d’ufficio o su istanza degli enti proprietari: in caso di verifica positiva, il bene rimane definitivamente vincolato; diversamente, l’esito negativo dell’accertamento comporta la fuoriuscita del cespite dal regime di tutela (in argomento cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 769; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 28). </h:div><h:div>3.1. Ciò posto, contrariamente a quanto argomentato da SIAE e dai signori Bolelli, il rustico è stato verosimilmente costruito anteriormente al 1950 ed è, pertanto, un bene ultrasettantennale, con conseguente operatività della richiamata disciplina. </h:div><h:div>In proposito, non è significativa la circostanza che l’unità immobiliare sia stata per la prima volta iscritta in catasto nel 1959, poiché in passato accadeva sovente che i piccoli fabbricati rurali non venissero accatastati al momento della loro realizzazione (v. sul punto T.A.R. Liguria, sez. I, 18 maggio 2022, n. 395; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2020, n. 642).</h:div><h:div>Per contro, dalla documentazione versata in atti emergono plurimi indizi della risalenza della costruzione ad un periodo antecedente al 1959 e, in generale, agli anni ’50:</h:div><h:div>- nel rogito notarile di compravendita stipulato fra SIAE ed i signori Bolelli, all’art. 9, la procuratrice speciale della parte venditrice ha dichiarato che il manufatto è stato edificato anteriormente al 1942 (v. doc. 1 interventori);</h:div><h:div>- nella relazione di regolarità edilizia e catastale richiamata nel prefato atto notarile l’ing. Olcese, in qualità di tecnico di SIAE, ha rappresentato che il rustico è stato originariamente realizzato quale manufatto di servizio per la conduzione del fondo agricolo e, in seguito, utilizzato come <corsivo>dependance</corsivo> della villa per il personale di sorveglianza; ha aggiunto che, probabilmente, è stato eretto dopo il 1940 e che ha assunto la consistenza attuale prima del 1967 (v. produzione interventori del 10.7.2023);</h:div><h:div>- nel 1959 Francesco Cilea era morto da tempo (essendo mancato il 20 novembre 1950), mentre Rosa Lavarello aveva ottantadue anni, in quanto nata il 1° agosto 1877 (v. atto di donazione rep. n. 61952 notaio Cassanello di Genova). Ora, appare poco plausibile che una donna ultraottuagenaria intraprenda l’edificazione di un nuovo fabbricato, viepiù se si considera che, quasi sicuramente, nel 1959 la vedova del musicista aveva già maturato la decisione di donare il compendio immobiliare a SIAE o, comunque, stava vagliando tale opzione; viceversa, è assai probabile che il manufatto sia stato accatastato in tale momento proprio per procedere alla liberalità in favore dell’ente ricorrente. </h:div><h:div>3.2. In secondo luogo, si rivela manifestamente infondato l’assunto secondo cui l’avversato decreto di vincolo sarebbe stato emanato senza accertare previamente l’interesse culturale dei beni. </h:div><h:div>Come dimostrato dall’Amministrazione resistente, infatti, il procedimento di verifica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 è stato correttamente esperito, secondo l’<corsivo>iter</corsivo> divisato dagli artt. 40, 41 e 47 del d.p.c.m. n. 169 del 2 dicembre 2019.</h:div><h:div>In particolare, come accennato (<corsivo>supra</corsivo>, § 2), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha svolto l’istruttoria ed ha proposto alla Commissione per il patrimonio culturale della Liguria il riconoscimento dell’interesse per il terreno-frutteto lato ovest, il rustico a monte ed il terreno-orto a nord-est, esprimendosi invece in senso contrario per le due unità immobiliari facenti parte dell’edificio a schiera a ponente della villa (v. nota Soprintendente in data 3.8.2021 e relativi allegati, sub doc. 4 resistente). La Commissione regionale ha accolto la proposta soprintendentizia (v. verbale CO.RE.PA.CU. del 4.8.2021, sub doc. 4 resistente) e, con il decreto in questa sede impugnato, il Segretario regionale del Ministero della Cultura, nella sua qualità di Presidente della predetta Commissione, ha dichiarato l’interesse culturale dei beni in parola.</h:div><h:div>3.3. Infine, la mancata inclusione delle pertinenze nella dichiarazione di interesse culturale del 2001, avente ad oggetto esclusivamente “Villa Cilea con giardino”, non configura una situazione di affidamento tutelabile.</h:div><h:div>Come si è detto, infatti, tutti i beni ultrasettantennali appartenenti ad Amministrazioni ed enti pubblici sono soggetti a protezione <corsivo>ex lege</corsivo>, che viene meno soltanto all’esito negativo della procedura di verifica dell’interesse culturale prevista dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004. </h:div><h:div>Dunque, poiché per i beni in discussione non era mai stata compiuta la valutazione di interesse culturale (cfr. doc. 3 resistente), il relativo potere non si è consumato: onde l’eventuale convinzione soggettiva di SIAE circa l’avvenuta maturazione di una preclusione all’imposizione del vincolo culturale costituisce il frutto di un errore di diritto, insuscettibile di fondare un legittimo affidamento.</h:div><h:div>Tale conclusione risulta viepiù avvalorata dal fatto che il decreto del 2001 è stato emanato sotto l’egida del previgente d.lgs. n. 490/1999, il quale non contemplava il meccanismo della presunzione di interesse culturale, ma si basava sulla predisposizione di elenchi descrittivi dei beni da parte degli stessi enti pubblici proprietari. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non solo il provvedimento del 2001 non ha escluso il rilievo culturale delle pertinenze di “Villa Cilea” (e, quindi, con l’atto del 2021 l’Amministrazione non ha compiuto alcun <corsivo>revirement</corsivo>), ma, anzi, nel primo decreto di vincolo risulta precisato che l’esplicitazione del carattere storico-artistico dell’edificio padronale veniva effettuata nelle more della compilazione, a cura di SIAE, della lista di tutti i propri beni culturali, rispondendo all’esigenza di sottoporre immediatamente a tutela la villa (all’evidente scopo di evitare che potesse “sfuggire” alla protezione, a causa di una catalogazione non esaustiva). In altri termini, l’interesse culturale dei beni immobili in contestazione non è mai stato disconosciuto dal Ministero della Cultura e, quindi, al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 i beni medesimi sono passati in regime di tutela provvisoria, poi sfociata nel provvedimento definitivo odiernamente oppugnato (per un caso simile cfr. Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2023, n. 2482).</h:div><h:div>4. Si rivelano inaccoglibili anche le doglianze mosse con il II) motivo del ricorso. </h:div><h:div>4.1. L’Amministrazione può assoggettare a tutela culturale i beni di proprietà di un ente pubblico in uno spettro di situazioni più ampio rispetto all’ipotesi di cespiti appartenenti a privati: infatti, per i beni del demanio e del patrimonio pubblico l’art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 postula la sussistenza di un “<corsivo>interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</corsivo>”, vale a dire di un interesse culturale, per così dire, semplice; diversamente, per quelli in proprietà privata l’art. 10, comma 3, richiede il riscontro di un interesse “<corsivo>particolarmente importante</corsivo>” o “<corsivo>eccezionale</corsivo>” (sul punto v. Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2023, n. 2482, cit.).</h:div><h:div>Orbene, alla data della contestata dichiarazione di interesse culturale, SIAE era titolare del diritto dominicale sul rustico e sul podere limitrofo, avendo stipulato con il signor Bolelli soltanto il contratto preliminare, che, come noto, produce effetti meramente obbligatori. Pertanto, il provvedimento di vincolo non può reputarsi sproporzionato, giacché è stato lo stesso legislatore che, nel delineare i tratti del potere conformativo attribuito all’Autorità tutoria, ha stabilito di fare scattare la tutela dei beni degli enti pubblici in presenza di un interesse culturale di minore intensità rispetto a quello prescritto per i beni privati. </h:div><h:div>4.2. Secondo l’elaborazione pretoria, la nozione di bene culturale non si presta ad una definizione tassativa e puntuale, ma costituisce un concetto aperto, il cui contenuto viene riempito dalle elaborazioni di diversi campi del sapere, afferenti alle scienze non esatte. In ragione delle peculiarità epistemologiche insite nell’apprezzamento della <corsivo>qualitas</corsivo> culturale di un bene, il giudizio che presiede alla dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnica, poiché implica l’applicazione di cognizioni specialistiche proprie di settori scientifici della storia, dell’arte, dell’architettura, dell’archeologia e di altre discipline caratterizzate da canoni elastici e mobili e, quindi, da lati margini di opinabilità. Ne consegue che la valutazione dell’Amministrazione può essere censurata soltanto se la decisione risulti in contrasto con la realtà fattuale, ovvero sia irragionevole, incoerente o inattendibile sotto il profilo tecnico, ponendosi al di fuori della naturale ed intrinseca opinabilità del sapere che definisce il carattere culturale del bene (in argomento cfr., <corsivo>ex aliis</corsivo>, Cons. St., sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8074; Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357; Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747).</h:div><h:div>Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che il giudizio dell’Amministrazione resistente circa la valenza culturale di tutti i beni facenti parte del compendio immobiliare dei Cilea (con l’unica eccezione della casa in cui viveva la governante) si basi su dati oggettivi, risponda ai criteri delle scienze storiche ed artistiche, nonché risulti ragionevole e congruo.</h:div><h:div>Invero, la relazione allegata al decreto di vincolo (doc. 3 ricorrente) illustra, con adeguato corredo motivazionale, il valore culturale della tenuta terriera composta dall’edificio principale, dai terreni pertinenziali e dal fabbricato minore a monte. In proposito, appaiono particolarmente significativi i seguenti passaggi della relazione storico-artistica: </h:div><h:div>- la dimora nobiliare denominata “Villa Cilea” è costituita da una “<corsivo>massiccia struttura architettonica…a parallelepipedo</corsivo>”: la villa presenta un nucleo originario presumibilmente cinquecentesco, come si evince dalla presenza di volte e peducci nelle coperture delle sale, ed è stata ristrutturata ed ampliata nella seconda metà del XIX secolo; le numerose stanze sono abbellite da affreschi ottocenteschi, alcuni dei quali opera dell’importante pittore Luigi De Servi. Nella residenza varazzina, di proprietà della famiglia Lavarello dalla seconda metà del 1800, il compositore e la consorte vissero dal loro matrimonio nel 1909 fino alla morte, animando un “<corsivo>vivace salotto intellettuale frequentato da artisti e uomini di cultura</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>i terreni di pertinenza, posti sui lati ovest, nord ed est, mantengono tra loro, e con l’edificio stesso, una strettissima connessione sia dal punto di vista morfologico (come chiaramente leggibile nel rilievo planimetrico della proprietà, che evidenza come tutte le porzioni siano ancora armonicamente tra loro collegate), che storico testimoniale (ad esempio, la presenza di una porzione residuale di sistemazione a limonaia nel terreno ad est, o il sistema di percorsi progettato per superare il dislivello con il terreno ad ovest)</corsivo>”;</h:div><h:div>- anche il fabbricato di servizio, che insiste sul terreno a nord “<corsivo>in diretta corrispondenza visiva con la Villa</corsivo>”, costituisce memoria della tenuta agricola, alla cui gestione era strumentale: invero, seppure alla fine dell’Ottocento il tracciato ferroviario ha tagliato in due il fondo, “<corsivo>le porzioni residuali di terreno…costituiscono ancora un elemento unitario con la Villa, da preservare sia in termini di testimonianza di quel paesaggio agrario di villa ormai quasi del tutto scomparso…sia in termini di risorsa ambientale</corsivo>”;</h:div><h:div>- pertanto, “<corsivo>la Villa, unitamente al giardino che la circonda su tre lati verso mare e ai terreni di pertinenza, nonostante i mutamenti urbanistici intervenuti nell’area e un uso, anche incongruo, in epoca recente di alcune porzioni di terreno, costituisce, nel suo complesso, un rilevante esempio di villa suburbana d’impianto ligure caratterizzata da una forte relazione con il paesaggio di mare in cui è immersa</corsivo>”.</h:div><h:div>Dunque, l’Autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale ha descritto le caratteristiche della villa, con le sue peculiarità architettoniche ed artistiche ed il contesto storico di riferimento, nonché la consistenza dell’intero compendio, evidenziando la connessione morfologica e funzionale tra l’edificio padronale e le altre porzioni immobiliari: l’Amministrazione ha, quindi, delineato in modo puntuale e secondo i pertinenti criteri tecnici la rilevanza ed il significato di “Villa Cilea” e delle sue pertinenze.</h:div><h:div>Per contro, non appaiono meritevoli di condivisione le critiche levate dalla ricorrente e dagli interventori, giacché:</h:div><h:div>- il fatto che il rustico non presenti i medesimi caratteri tipologici della villa non scalfisce le considerazioni dell’organo tutorio in merito all’interesse culturale dell’intero complesso immobiliare, in quanto testimonianza storica di una tenuta ligure suburbana, degna di particolare considerazione perché fu residenza del maestro Cilea e della moglie. È parimenti irrilevante che l’area a nord-est, acquistata nel 2022 dai signori Bolelli, non ospitasse un parco in senso stretto (<corsivo>id est</corsivo> un vasto giardino con piante ornamentali), bensì un terreno coltivato ad ortaggi ed un lungo pergolato con vigneto, giacché, come dato atto dallo stesso perito degli interventori, la villa svolgeva anche funzione di presidio agricolo del territorio (cfr. pagg. 4 e 22 della relazione dell’arch. Berio in data 24.3.2023, sub doc. 3 interventori): donde la legittimità della decisione dell’Amministrazione di tutelare, insieme alla dimora padronale, anche le sue pertinenze, quali vestigia di un paesaggio agreste a ridosso del mare oggi introvabile;</h:div><h:div>- rappresenta un’opinione meramente soggettiva, inammissibilmente patrocinata come alternativa alla valutazione dell’Autorità tutoria, la tesi attorea secondo cui la costruzione della ferrovia (a fine ’800) e, successivamente, la demolizione della galleria con la sovrastante terrazza (intorno al 1950), con trasformazione del sedime in una strada urbana, avrebbero comportato il venir meno dell’originario nesso tra la villa ed i cespiti a monte, i quali risulterebbero ormai suddivisi in due parti distinte e disomogenee. In realtà, appare assolutamente attendibile l’apprezzamento della resistente secondo cui il collegamento tra le suddette porzioni del compendio sia stato fisicamente conservato attraverso la passerella pedonale che mette in comunicazione la villa con l’area a settentrione (rustico e podere), come si evince dalla documentazione fotografica in atti (v. doc. 11 ricorrente, nonché le fotografie a pag. 8 della relazione dell’Amministrazione descrittiva dello stato dei luoghi e le fotografie inserite quali tavole nn. 10-11 nella relazione dell’arch. Berio in data 24.3.2023; cfr., altresì, le fotografie della proprietà Bolelli a pagg. 7-8 della relazione dell’Amministrazione, raffiguranti il vialetto che attraversa il terreno piantumato con alberi ed ortaggi, costituendo traccia dell’asse del preesistente pergolato);</h:div><h:div>- l’assunto per cui il fabbricato rurale ed il terreno non sarebbero fruiti da oltre un secolo come, rispettivamente, manufatto di servizio ed orto retrostante alla villa è smentito dall’atto notarile con cui la vedova Cilea, nel febbraio 1960, cedette gli immobili a SIAE: invero, la donazione in blocco dei beni costituenti la tenuta, con riserva dell’usufrutto non solo sulla villa ma sull’intero fondo, dimostra che, ancora a tale data, tutte le porzioni costituivano un <corsivo>unicum</corsivo> (e verosimilmente rimasero tali almeno fino alla morte della donante usufruttuaria, avvenuta nel 1970).</h:div><h:div>Infine, si rivela fuori fuoco l’argomento dell’esponente secondo cui difetterebbero i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per qualificare gli immobili come pertinenze urbanistiche della villa, vale a dire il collegamento con l’edificio principale, la mancanza di un autonomo valore di mercato e la modestia delle dimensioni. Infatti, la nozione urbanistico-edilizia di pertinenzialità copre un ambito assai circoscritto e, pertanto, non coincide con quella civilistica di destinazione durevole a servizio o ad ornamento del bene principale <corsivo>ex</corsivo> art. 817 cod. civ. (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 29 agosto 2020, n. 596), né, <corsivo>a fortiori</corsivo>, con la nozione rilevante ai fini della tutela del patrimonio culturale, che si configura ancora più lata, ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. Cons. St., sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7715). E ciò a prescindere dalla circostanza che il legame strumentale ed ornamentale delle varie porzioni immobiliari con la dimora padronale, esistente al tempo in cui il luogo era abitato dai coniugi Cilea, risulta tuttora leggibile, come ben lumeggiato nella relazione storico-artistica.</h:div><h:div>5. Da ultimo, il ricorso dev’essere respinto anche nella parte in cui SIAE lamenta l’apposizione del vincolo culturale sulle consistenze immobiliari non vendute ai signori Bolelli, ubicate ad ovest e ad est di “Villa Cilea”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la parte adiacente al giardino sul lato di ponente, identificata catastalmente al N.C.E.U. con il mappale n. 516, si rileva che la ricorrente non ha avanzato specifiche censure avverso la ricomprensione della stessa nel regime di tutela culturale. </h:div><h:div>Invece, la porzione di giardino pertinenziale alla villa a levante, attualmente distinta al N.C.T. con il mappale n. 1534, faceva parte della più ampia area inizialmente iscritta al catasto terreni con la particella n. 203 (v. <corsivo>supra</corsivo>, § 2). Poiché il decreto del 2001 ha vincolato l’originario intero mappale n. 203, come risulta dalla planimetria costituente parte integrante del provvedimento, la dichiarazione di interesse culturale del 2021 è <corsivo>in parte qua</corsivo> meramente confermativa e, come tale, non suscettibile di gravame.</h:div><h:div>6. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa infondata e va, pertanto, rigettata. </h:div><h:div>7. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Franca Antenucci</h:div><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>