<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210070220230621125021516" descrizione="" gruppo="20210070220230621125021516" modifica="6/22/2023 10:19:42 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Società Ci.Ti.M. Costruzioni S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00702"/><fascicolo anno="2023" n="00646"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>8</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210070220230621125021516.xml</file><wordfile>20210070220230621125021516.docm</wordfile><ricorso NRG="202100702">202100702\202100702.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\714 Luca Morbelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Richard Goso</firma><data>22/06/2023 10:19:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luca Morbelli,	Presidente</h:div><h:div>Richard Goso,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>della nota 2 luglio 2021, n. 12113, a firma del responsabile del Settore edilizia privata e demanio marittimo, avente ad oggetto diniego di formazione di silenzio-assenso e comunicazione di ulteriori motivi ostativi <corsivo>ex</corsivo> art. 10 <corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241/1990;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento della avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20, l. n. 241/1990 e dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire ricevuta dal Comune di Laigueglia via p.e.c. in data 14 novembre 2020, prot. n. 20865 (ed in copia cartacea di cortesia in data 17 novembre 2020, prot. n. 20955) e per l’accertamento dell’inefficacia - ai sensi dell’art. 2, comma 8 <corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241/1990 - della medesima nota 2 luglio 2021, n. 12113;</h:div><h:div>ed infine per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e, quindi, della nota comunale 15 gennaio 2021, prot. n. 882.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 702 del 2021, proposto da </h:div><h:div>CI.TI.M. Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ilaria Deluigi e Luca Saguato, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori in Genova, via Roma, 11/1;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Laigueglia, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Vincenzi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Laigueglia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>CI.TI.M. Costruzioni S.r.l. è proprietaria di un immobile ubicato nel territorio del Comune di Laigueglia: si tratta di un porticato aperto di notevoli dimensioni addossato ad un muro di contenimento del terreno, formato da pilastri cementizi e soletta di copertura (c.d. “solettone”).</h:div><h:div>Tale immobile era stato realizzato nel 1973 e, come accertato da questo Tribunale con la sentenza n. 1966 del 28 novembre 2007, è stato regolarizzato in forza di condono edilizio formatosi per silenzio assenso sull’istanza presentata dalla precedente proprietaria in data 31 luglio 1986.</h:div><h:div>Divenuta proprietaria dell’immobile, CI.TI.M. Costruzioni S.r.l. chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria comportante i lavori necessari per adibire il piano di pavimento a parcheggio con una capacità di 17 posti auto; la richiesta era assentita con provvedimento del 13 gennaio 2017.</h:div><h:div>Quindi, con istanza del 14 novembre 2020, la Società chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’intervento predetto.</h:div><h:div>Il Comune di Laigueglia, con nota del 15 gennaio 2021, comunicava i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza edificatoria:</h:div><h:div>a) l’immobile è gravato da vincolo pubblicistico in quanto gli originari proprietari si erano impegnati a realizzarvi un campo da tennis da destinare ad uso pubblico, con servizi annessi all’impianto sportivo nella parte sottostante il “solettone”;</h:div><h:div>b) sono ancora pendenti 20 procedimenti di condono edilizio, la cui definizione è pregiudiziale ad ogni ulteriore determinazione concernente l’immobile <corsivo>de quo</corsivo>, aventi ad oggetto la destinazione del “solettone” ad altrettanti posti auto.</h:div><h:div>La ricorrente presentava osservazioni e, in seguito, chiedeva il rilascio di un’attestazione circa l’intervenuto accoglimento dell’istanza di permesso di costruire per silenzio assenso.</h:div><h:div>Con nota del 2 luglio 2021, il Comune di Laigueglia evidenziava altri motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio:</h:div><h:div>c) come accertato all’esito di sopralluogo, gli elaborati progettuali non raffigurano il reale stato dei luoghi, in particolare perché lo spazio sottostante il “solettone” è utilizzato come deposito di materiali edili e non come parcheggio;</h:div><h:div>d) non si configura un intervento di manutenzione straordinaria, bensì una ristrutturazione con aumento di superficie non ammessa dal vigente strumento urbanistico generale;</h:div><h:div>e) non è stato acquisito il necessario titolo abilitativo idrogeologico;</h:div><h:div>f) contrariamente a quanto dichiarato dalla richiedente, i posti auto in progetto non possiedono il requisito della pertinenzialità, stante la mancata indicazione delle unità abitative cui ineriscono; </h:div><h:div>g) la strada privata di accesso al compendio è abusiva.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 1 ottobre 2021 e depositato il 13 ottobre successivo, CI.TI.M. Costruzioni S.r.l. ha impugnato la nota comunale da ultimo indicata, chiedendo che sia accertata l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza edificatoria come sopra presentata.</h:div><h:div>Questi i motivi di gravame:</h:div><h:div>I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001; degli artt. 2 e 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo>, 20 e 21, l. n. 241/1990; degli artt. 34, 35 e segg., l. reg. n. 4/1999. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi in materia di formazione del silenzio assenso”.</h:div><h:div>Il silenzio assenso si sarebbe già perfezionato prima della comunicazione dei nuovi motivi ostativi. I vincoli paesaggistici e idrogeologici sull’area di intervento non precludono la formazione del provvedimento tacito, poiché è già stata conseguita l’autorizzazione paesaggistica e l’intervento non comporta movimenti di terra o, comunque, non di entità tale da richiedere il previo rilascio dell’autorizzazione idrogeologica prevista dall’art. 35 della l.r. Liguria n. 4/1999.</h:div><h:div>II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 <corsivo>bis </corsivo>e 20, d.P.R. n. 380/2001; degli artt. 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo>, 20 e 21 <corsivo>septies</corsivo>, l. n. 241/1990. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Nullità per violazione o elusione del giudicato”. </h:div><h:div>L’immobile avrebbe regolare destinazione d’uso a parcheggio, come a suo tempo indicato nella domanda di condono edilizio assentita per silenzio assenso.</h:div><h:div>III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 <corsivo>bis </corsivo>e 20, d.P.R. n. 380/2001; degli artt. 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo>, 20 e 21 <corsivo>septies, </corsivo>l. n. 241/1990; degli artt. 1236, 2934 e 2946 c.c. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria”. </h:div><h:div>La destinazione dello spazio sottostante il “solettone” a servizi di pertinenza del campo da tennis non può scaturire dalla transazione stipulata nel 1962 tra il Comune e gli originari proprietari dell’immobile, trattandosi di impegno assunto da soggetti terzi e, comunque, superato dal condono edilizio.</h:div><h:div>IV) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001; degli artt. 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo>, 20 e 21 <corsivo>septies, </corsivo>l. n. 241/1990. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Nullità per violazione o elusione del giudicato”. </h:div><h:div>La formazione del silenzio assenso sull’istanza edificatoria non è impedita dalla tardiva esecuzione di un sopralluogo, peraltro sfociato nella formulazione di contestazioni infondate circa la difformità tra il reale stato dei luoghi e quello rappresentato negli elaborati progettuali.</h:div><h:div>V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001; degli artt. 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo>, 20 e 21 <corsivo>septies</corsivo>, l. n. 241/1990. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria”. </h:div><h:div>Stante l’invarianza della destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella assentita con il condono edilizio, l’intervento rientra nella categoria della manutenzione straordinaria.</h:div><h:div>VI) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20, d.P.R. n. 380/2001; dell’art. 19, l. reg. n. 16/2008; degli artt. 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo> e 20, l. n. 241/1990. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria”. </h:div><h:div>Non può essere validamente opposta la mancata individuazione degli alloggi cui asservire i realizzandi posti auto, poiché la normativa vigente consente di formalizzare il vincolo di pertinenzialità entro la fine dei lavori.</h:div><h:div>VII) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 <corsivo>bis </corsivo>e 20, d.P.R. n. 380/2001; dell’artt. 13, l. reg. n. 16/2008; degli artt. 3, 10, 10 <corsivo>bis</corsivo> e 20, l. n. 241/1990. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria”. </h:div><h:div>Non rileva la pretesa abusività della strada di accesso al compendio, trattandosi di immobile diverso da quello oggetto di intervento.</h:div><h:div>Costituitosi in resistenza, il Comune di Laigueglia controdeduce nel merito alle censure sollevate dalla controparte, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, l’Amministrazione resistente evidenzia le seguenti circostanze ritenute ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza edificatoria presentata dalla ricorrente:</h:div><h:div>a) il progettato intervento comporta movimenti di terra pari a circa 125 mc, quindi superiori alla soglia di 100 mc al di sotto della quale la vigente normativa regionale non richiede il previo rilascio dell’autorizzazione idrogeologica;</h:div><h:div>b) l’immobile è privo di collaudo statico;</h:div><h:div>c) il condono del 1986 aveva interessato solamente il “solettone” e non lo spazio sottostante che, pertanto, non possiede il requisito della conformità urbanistico-edilizia.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 898 del 18 ottobre 2022, è stata disposta una verificazione <corsivo>ex</corsivo> art. 66 c.p.a. per accertare se “<corsivo>le opere che formano oggetto dell’istanza edificatoria presentata dalla Società ricorrente al Comune di Laigueglia in data 14 novembre 2020 comportino o meno movimenti di terra</corsivo>” e, in caso affermativo, “<corsivo>stimare l’entità dei movimenti di terra, in particolare accertando se gli stessi superino il limite di 100 mc</corsivo>”. L’incombente istruttorio è stato affidato ad un ingegnere civile designando dal Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Savona che, a tal fine, ha indicato l’ing. Ingrid Bonino. Il verificatore ha depositato la relazione conclusiva in data 28 febbraio 2023.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Ha controdedotto la difesa comunale con memoria di replica.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Va prioritariamente scrutinata la domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza edificatoria presentata dalla Società ricorrente, secondo la quale il termine complessivo di 100 giorni per l’adozione del provvedimento finale, derivante dalla sommatoria dei termini di 60 e di 40 giorni rispettivamente previsti dai commi 4 e 6, terzo periodo, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, era già scaduto alla data del 2 luglio 2021, allorché l’Amministrazione ha comunicato nuovi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.</h:div><h:div>In materia di permesso di costruire, peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha ampiamente chiarito che la formazione tacita del provvedimento favorevole non implica solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta una risposta dell’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma, tra gli altri, nei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).</h:div><h:div>Nel caso in esame, è incontestato che l’immobile ricade in area gravata da vincolo paesaggistico e da vincolo idrogeologico.</h:div><h:div>Si conviene con la tesi di parte ricorrente secondo cui la presenza del primo vincolo non poteva risultare di per sé ostativa alla formazione del silenzio assenso, poiché il rilascio del permesso di costruire è subordinato al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica che, nel caso di specie, era già stata rilasciata al momento della presentazione dell’istanza edificatoria, con conseguente sussistenza dei presupposti che consentono, sotto questo profilo, l’applicazione della normativa in materia di silenzio assenso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 16 ottobre 2019, n. 2171).</h:div><h:div>Ad avviso della parte ricorrente, neppure la presenza del vincolo idrogeologico impedirebbe la formazione del silenzio assenso, poiché il progettato intervento non comporta movimenti di terra o, comunque, comporta movimenti “di modesta rilevanza” (complessivamente non superiori a 100 mc) che, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, l.r. Liguria 22 gennaio 1999, n. 4, sono assoggettati solamente alla presentazione di una denuncia di inizio attività: atteso che la denuncia deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori, essa non costituisce atto presupposto del titolo edilizio e, in conseguenza, la sua mancanza non impedisce la formazione del silenzio assenso.</h:div><h:div>La prospettazione di parte ricorrente è astrattamente meritevole di condivisione, ma pone la necessità di un accertamento relativamente ai presupposti fattuali sui cui si fonda, vale a dire l’effettiva insussistenza di movimenti di terra ovvero la “modesta rilevanza”, nel senso sopra precisato, degli stessi. </h:div><h:div>Ciò a fronte della diversa ricostruzione proposta dalla difesa comunale, secondo cui i lavori in progetto, comportando il rifacimento del suolo “<corsivo>con zone da riempire in terra per consentire il livellamento e la realizzazione di un piano orizzontale</corsivo>”, contemplerebbero apporti di terreno pari a 123,65 mc, dunque superiori alla soglia oltre la quale la disciplina regionale richiede l’autorizzazione idrogeologica.</h:div><h:div>Come anticipato nelle premesse, trattandosi di questione potenzialmente decisiva ai fini del decidere, il Collegio ha affidato una verificazione <corsivo>ex</corsivo> art. 66 c.p.a. ad un ingegnere civile, successivamente indicato dal Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Savona nella persona dell’ing. Ingrid Bonino, per accertare se le opere in progetto comportino effettivamente movimenti di terra e, in caso affermativo, stimarne l’entità.</h:div><h:div>Il verificatore ha regolarmente eseguito l’incarico affidatogli, esaminando la documentazione di causa e quella reperibile presso il Comune di Laigueglia, effettuando un sopralluogo unitamente ai consulenti di parte e rilievi strumentali resi necessari dalle incongruenze e mancanze riscontrate negli elaborati progettuali. Quindi, sulla base della ricomposizione dello schema di progetto, l’ausiliario del giudice ha conclusivamente stimato che i movimenti di terra ammontano a 112,34 mc di scavo.</h:div><h:div>Risulta superata, pertanto, la soglia di 100 mc al di sotto della quale i movimenti di terreno sono considerati “di modesta rilevanza” e non richiedono l’autorizzazione idrogeologica <corsivo>ex</corsivo> art. 35, l.r. n. 4/1999.</h:div><h:div>Ne consegue che, in assenza del titolo suddetto, non può formarsi alcun silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire per un intervento in area gravata da vincolo idrogeologico.</h:div><h:div>Nella memoria conclusionale, parte ricorrente rileva quanto segue:</h:div><h:div>a) poiché l’intervento in progetto si sostanzia nella mera sistemazione del piano di pavimento, senza modifica delle fondazioni, l’autorizzazione idrogeologica non sarebbe necessaria in radice, poiché gli scavi non comportano effettivi movimenti di terreno;</h:div><h:div>b) l’art. 35 della l.r. n. 4/1999 sottopone ad autorizzazione idrogeologica i movimenti di terreno, ma non stabilisce espressamente che tale autorizzazione costituisca atto presupposto al (e, quindi, requisito di validità del) permesso di costruire che, in difetto di essa, sarebbe comunque valido, sebbene temporaneamente inefficace;</h:div><h:div>c) la carenza di autorizzazione idrogeologica non sarebbe ostativa alla formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, poiché l’esclusione prevista dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 riguarda gli atti e procedimenti inerenti alla tutela dal rischio idrogeologico e non i titoli abilitativi edilizi.</h:div><h:div>Tali rilievi non sono fondati.</h:div><h:div>Infatti, il comma 4 del citato art. 35 prevede che, fermo restando limite volumetrico dei 100 mc (superato nel caso di specie), non siano soggette ad alcun titolo abilitativo ai fini idrogeologici le categorie di opere ivi espressamente indicate: la tassatività di tale elencazione esclude la possibilità di esonerare dall’autorizzazione idrogeologica altre opere ritenute “minori” in ragione delle loro caratteristiche. In secondo luogo, è evidente che l’autorizzazione richiesta per i movimenti di terra eccedenti la soglia della “modesta rilevanza” costituisce atto presupposto del titolo edilizio relativo ad un intervento che comporti detti movimenti di terra, sicché la mancanza del titolo idrogeologico si riflette in termini di invalidità viziante sul permesso di costruire. La formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, infine, è disciplinata dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, in forza del quale il provvedimento tacito non può perfezionarsi se l’immobile ricade (come nel caso di specie) in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.</h:div><h:div>Per tali ragioni, la domanda di accertamento della avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata al Comune di Laigueglia in data 14 novembre 2020 è infondata e, pertanto, deve essere respinta.</h:div><h:div>Quanto alla domanda di annullamento della nota comunale 2 luglio 2021, n. 12113, il Collegio intende sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso <corsivo>in parte qua</corsivo>, trattandosi di atto non provvedimentale.</h:div><h:div>Allo stato, pertanto, il ricorso viene definito solo in parte, dovendo il processo proseguire per la definizione della domanda suddetta.</h:div><h:div>La regolamentazione delle spese di lite e della verificazione va rinviata alla decisione definitiva.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda di accertamento della avvenuta formazione del silenzio assenso.</h:div><h:div>Solleva d’ufficio la questione di inammissibilità indicata in motivazione, invitando le parti a controdedurre nei termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.</h:div><h:div>Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 8 novembre 2023.</h:div><h:div>Spese al definitivo.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Avv. Franca Antenucci</h:div><h:div>Richard Goso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>