<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210058420230517171534186" descrizione="" gruppo="20210058420230517171534186" modifica="5/18/2023 11:10:19 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00584"/><fascicolo anno="2023" n="00543"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210058420230517171534186.xml</file><wordfile>20210058420230517171534186.docm</wordfile><ricorso NRG="202100584">202100584\202100584.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\714 Luca Morbelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marcello Bolognesi</firma><data>18/05/2023 11:10:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luca Morbelli,	Presidente</h:div><h:div>Richard Goso,	Consigliere</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>A) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: </h:div><h:div>a. della diffida disposta ex art. 35 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, in data 28.5.2021, n. prot. 10914, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Arcola e del Responsabile del procedimento, successivamente notificata in data 1.6.2021, avente ad oggetto: “<corsivo>opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato</corsivo>”; </h:div><h:div>nonché, per quanto occorra, nell’ordine, </h:div><h:div>b. della relazione tecnica dell’U.T.C. di Arcola del 6.5.2021, n. prot. 9110, mai prima comunicata alla società ricorrente;</h:div><h:div>c. del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Municipale – U.T.C. del Comune di Arcola in data 23.4.2021;</h:div><h:div>d. della nota “redatta a seguito di sopralluogo” in data 11.3.2021;</h:div><h:div>nonché, per quanto qui occorra, </h:div><h:div>e. di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche incognito;</h:div><h:div>B) per quanto riguarda i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (depositati il 28.10.2022): </h:div><h:div>f. del provvedimento comunale in data 13.9.2022, n. prot. 20493, notificato in data 14.9.2022  con il quale è stata rigettata l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, depositata in data 1.10.2021, con prot. n. 19640, e successivamente integrata in data 28.10.2021, con prot. n. 2216, </h:div><h:div>g. della nota comunale in data 19.9.2022, n. prot. 20990, che ha comunicato che “sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. si è formato il silenzio rigetto” e quindi anche per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio – rigetto, in realtà silenzio inadempimento – </h:div><h:div>h. di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche incognito, ivi inclusi, per quanto occorra, </h:div><h:div>i. l'istruttoria di cui alla nota 15.4.2022, n. prot. 8751, </h:div><h:div>l. la nota della Soprintendenza ligure – MIC – GE in data 23.8.2022, n. prot. 13890; </h:div><h:div>m. il parere della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Arcola – seduta n. 3 del</h:div><h:div>22.4.2022 verbale n. 1;</h:div><h:div>C) per quanto attiene ai SECONDI MOTIVI AGGIUNTI (depositati il 18.12.2022):</h:div><h:div>i. dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino ex art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 del 19.11.2022, </h:div><h:div>l. dell'ordinanza comunale n. 2 del 18.11.2022, avente ad oggetto la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica ex art. 31 del D.P.R. n.  380/2001 e art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 – immobili di proprietà della Società River Sporting Club s.r.l, censiti al NCEU del Comune di Arcola, al Foglio 3, mappali 169-173-542,</h:div><h:div> m. dell'ordinanza comunale n. 2 del 18.11.2022, nonché dell'ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in data 19.11.2022 di identico contenuto e relativi allegati</h:div><h:div> nonché, per quanto occorra, in parte qua, ove nega la sanabilità delle opere in questione:</h:div><h:div>n. preavviso di diniego del 19.11.2022 n. di prot. 26429.</h:div><h:div>D) per quanto attiene ai TERZI MOTIVI AGGIUNTI (depositati il 28.1.2023):</h:div><h:div>o. della nota comunale del 20.12.2022, prot. n. 29717 portante il “il rigetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in relazione a 1. campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto (A), 2. porzione di battuto di cls (E), 3. platea rialzata in cls (H)”; </h:div><h:div>p. della diffida ex art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 del 20.12.2022  avente ad oggetto: “ordine di </h:div><h:div>demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 167 del d.Lgs. n. 42/2004”;</h:div><h:div>q. della nota di comunicazione di avvio del procedimento in data 20.12.2022. n. 28747 avente ad oggetto le medesime opere di cui all'istanza di sanatoria depositata il 28.10.2021, con n. di prot. 14732.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 584 del 2021, integrato da tre motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>River Sporting Club S.R.L, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Arcola, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in La Spezia, via del Carmine 8; </h:div><h:div>Soprintendenza dei Beni Culturali, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Agenzia del Demanio, Regione Liguria, Societa' River di D'Agostino Francesco e Marchetti, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arcola;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1) La società River Sporting club S.r.l. (d’ora in poi: Soc. River, o ricorrente o Società) è titolare dal 1971 di un complesso sportivo denominato Circolo tennis River, in origine costituito da 5 da campi da tennis e da una “<corsivo>palazzina sevizi</corsivo>” assentiti con titoli edilizi rilasciati nel 1971 e nel 1972.</h:div><h:div>2) Il complesso sportivo è situato in parte su terreni di proprietà della ricorrente (Foglio 3, mapp 169, 173, e 542) ed in altra parte su aree demaniali aventi una superficie di mq. 8870 (F. 3, mapp 170, 171, 175, 260 e 540) rispetto ai quali la ricorrente ha depositato una concessione rilasciata nel 1975 alla signora Iolanda Di Leo.</h:div><h:div>Invero tale concessione:</h:div><h:div>- risulta scaduta nel 1979 e non constano atti di rinnovo;</h:div><h:div>- non si comprende quale sia il rapporto tra la ricorrente e la concessionaria suddetta, atteso che la concessione è intestata solo alla seconda;</h:div><h:div>- in ogni caso la concessione è relativa al solo mappale 540 e all’uso esclusivamente agricolo del medesimo. </h:div><h:div>3) La destinazione urbanistica dell’area risultante dal certificato di destinazione urbanistica del 21.7.2021 (in doc. n. 33 della ricorrente, pagina 69) è costituita in parte preponderante in zona “F2” del PRG del 1990 (art. 58 Nta - <corsivo>Zone per Servizi Pubblici Generale</corsivo>) e in parte residuale in zona “E” agricola. </h:div><h:div>L’art. 58 delle Nta stabilisce che:</h:div><h:div> “<corsivo>1 - Oggetto della zona: Edifici o aree inclusi nel tessuto urbano o marginali ad esso, di proprietà pubblica o privata, comunque sempre destinati ad una utilizzazione pubblica. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2 - Destinazione d'uso in caso d'intervento: attrezzature civili di interesse urbano, attrezzature sanitarie, attrezzature per la protezione civile e l'ordine pubblico, zone cimiteriali, impianti tecnici e tecnologici. …</corsivo>”.</h:div><h:div>4) Nel corso degli anni la Soc. River ha realizzato nel compendio plurimi manufatti privi di titolo paesaggistico ed edilizio che il Comune ha, anche in passato, sanzionato.</h:div><h:div>5) Con ordinanza dell’8.11.2000, infatti, è stata ingiunta la demolizione di manufatti abusivi (diversa collocazione di due campi da tennis; realizzazione di due nuovi campi da tennis; installazione di gazebo e tre box in lamiera; ampliamento della palazzina a servizi). </h:div><h:div>Tale atto è stato cautelarmente sospeso con ordinanza del 2001 di questo Tribunale perché la ricorrente aveva presentato istanza di sanatoria.</h:div><h:div>6) In seguito al diniego di tale sanatoria il Comune ha adottato una seconda ordinanza demolitoria del 28.5.2003 con cui è stata nuovamente ingiunta la demolizione dei medesimi manufatti abusivi. </h:div><h:div>Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso straordinario al Capo dello Stato, tuttora pendente, senza concessione di misure cautelari.</h:div><h:div>7) Nel 2021 il Comune ha effettuato un nuovo sopralluogo ed ha individuato nuovi ed ulteriori abusi realizzati sia nella parte privata dell’area che in quella demaniale.</h:div><h:div>8) Delle risultanze di tale sopralluogo ha dato atto la <corsivo>relazione istruttoria sui presunti illeciti</corsivo> redatta dal Comune in data 6.5.2021 (doc. 6 del Comune, d’ora in poi: relazione istruttoria) nella quale sono state descritte le difformità edilizie riscontrate e la loro localizzazione in area privata, demaniale o promiscua (atteso che talune opere sono state realizzate in quota parte su entrambe le proprietà).</h:div><h:div>9) La citata relazione istruttoria ha individuato i seguenti manufatti abusivi:</h:div><h:div>“-<corsivo> copertura del tetto a terrazza nella palazzina servizi con una struttura tipo gazebo chiuso accessibile dall'esterno del fabbricato, il tutto per una superficie di circa mq 100 con un'altezza massima in centro di circa 4 metri.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- copertura di due campi da tennis con palloni pressostatici impermeabili, delle dimensioni in pia</corsivo>nta<corsivo> di ml 35x20 corrispondenti ai campi da gioco con un'altezza massima di circa 7 metri;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- copertura di due campi da tennis con tensostruttura metallica che sorregge la copertura impermeabile totale di ogni campo delle dimensioni in pia</corsivo>nta<corsivo> di ml 35x17.50 con un'altezza massima di circa 7 metri;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- campo da calcetto con platea in calcestruzzo delle dimensioni di mq 684 circa (36:80 x 18.60);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- campo da paddle delle dimensioni di mq 256 circa (12.30 x 20,90 ), chiuso ai lati con barriere di vetro e coperto da una struttura metallica e un telo impermeabile per tutta la superficie sopra indicata per un’altezza massima di 7 metri;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- il campo da paddle delle dimensioni di mq 200 circa (10.10 x 20.26 ) chiuso ai lati con barriere di vetro scoperto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- platea in calcestruzzo dello spessore di circa 15 cm delle dimensioni di (dim.36.85 x 3.14);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- co</corsivo>nta<corsivo>iner delle dimensioni di ml 6.x 2,4 altezza 2,5;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- recinzione area verde con rete metallica plastificata h. 1.70 e installazione cancello in ferro h. 2.10, a delimitazione di un’area di circa mq 1000</corsivo>”.</h:div><h:div>10) La citata relazione istruttoria ha precisato inoltre che le seguenti opere insistono in tutto o in parte su area demaniale:</h:div><h:div>“- <corsivo>campo da calcetto con platea in calcestruzzo delle dimensioni di mq 684 circa ( dim. 36.80 x 18.60 );</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- campo da paddle delle dimensioni di mq 256 circa (dim. 12.30 x 20,90 ), chiuso ai lati con barriere di vetro e coperto da una struttura metallica e un telo impermeabile per tutta la superficie sopra indicata per un’altezza massima di 7 metri;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Porzione di campo da paddle delle dimensioni di mq 200 circa (dim. 10.10 x 20.26 ) chiuso ai lati con barriere di vetro scoperto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Porzione platea in calcestruzzo dello spessore di circa 15 cm delle dimensioni di (dim.36.85 x 3.14);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Porzione di recinzione area verde con rete metallica plastificata h. 1.70 e installazione cancello in ferro h. 2.10, a delimitazione di un’area di circa mq 1000</corsivo>”.</h:div><h:div>11) Il Comune, accertato che alcuni di tali manufatti insistono in tutto o in parte in area demaniale, in data 28.5.2021 ha adottato la diffida ai sensi dell’art. 35 del D.p.r. n. 380/2001 (d’ora in poi anche: TU Edilizia) avente ad oggetto la demolizione delle opere abusivamente realizzate su suolo demaniale (mapp 170, 171, 175, 260 e 540) così identificate: </h:div><h:div>a) il campo da calcetto con platea in calcestruzzo delle dimensioni di mq. 684 circa (mq. 36,80x18,60) (ossia il manufatto di cui al n. 6 della planimetria all. D alla relazione istruttoria suddetta);</h:div><h:div>b) il campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto di mq. 256 circa (mq. 12.30x20,90) (manufatto 7);</h:div><h:div>c) la porzione di campo da <corsivo>paddle</corsivo> scoperto di mq. 200 (m. 10.10 x m.20.26) (manufatto 8);</h:div><h:div>d) la porzione di platea in calcestruzzo di circa 15 cm e dimensioni di m. 36,85 x m.3;</h:div><h:div>e) la porzione di recinzione (manufatto 10).</h:div><h:div>12) Solo in seguito alla notifica della citata diffida ex art. 35 del TU edilizia la Società in data 15.7.2021 ha richiesto all’Agenzia del Demanio il rilascio di una nuova concessione per “<corsivo>regolarizzare la propria posizione nei confronti del demanio e richiedere la concessione per i terreni in parte utilizzati, censiti al F 3 mapp 170, 171, 174, 175, 260, 540 e 619</corsivo>” (doc. 27 della ricorrente) che, tuttavia, non risulta rilasciata.</h:div><h:div>13) A tale istanza è stata allegata la tavola 2 del Geom. Bandello che riporta come di seguito i manufatti abusivamente realizzati dalla Soc. River su ciascun mappale demaniale:</h:div><h:div>“<corsivo>A struttura metallica con tenda a copertura del campetto di PADDLE mq. 67,00</corsivo></h:div><h:div><corsivo>B campetto su base in cls di circa mq. 560,00;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>C n. tre box prefabbricati;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>D gazebo tende semplicemente appoggiate;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>E massetto in cls mq. 208,00;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>F  piccolo box metallico mq. 4.80;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>G box in lamiera ric. attrezzi mq. 11.40 …</corsivo>”.</h:div><h:div>La citata relazione ha precisato inoltre che: </h:div><h:div>“<corsivo>Sul terreno di proprietà della società River Sporting Club S.r.l., mapp. 169 è presente una struttura in alluminio con tenda a copertura del sottostante campetto Paddle, che deborda sul terreno demaniale mapp. 171 per una superficie di circa mq. 560, (rif. A). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sul terreno demaniale mapp. 175 sono presenti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- un campo da calcetto con platea in cls., che deborda sul mapp. 169, occupando una superficie di circa mq. 560 (rif. B);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- tre box prefabbricati delle dimensioni rispettivamente 1 di ml. 7.30 x 2.40 e 2 di ml. 9.10 x 2.40 (rif. C) che saranno al più presto rimossi</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- due tende gazebo semplicemente appoggiate al suolo (rif. D)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- una platea in cls. di circa mq. 208 (rif. E).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sul mapp. 540 è presente una vecchia baracca in lamiera ad uso ricovero attrezzi da giardino della superficie di mq. 11.40 (rif. G).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>È inoltre presente un fabbricato rurale mapp. 619, in condizioni di rudere i quanto è crollata la parete lato sud est con parte della copertura, a margine è presente un battuto in cls della superficie di circa mq. 37.80 dove è appoggiata una tenda gazebo (rif. H)</corsivo>”.</h:div><h:div>14) La Soc. River con RICORSO INTRODUTTIVO notificato il 19.7.2021 ha impugnato la suddetta diffida ex art. 35 del TU Edilizia del 28.5.2021.</h:div><h:div>15) Inoltre la Società in data 1.10.2021 ha presentato una prima istanza di sanatoria (prot SUAP n. 1357) che, tuttavia, è stata archiviata.</h:div><h:div>16) Successivamente la Soc. River in data 28.10.2021 ha presentato altre tre istanze per ottenere l’accertamento di conformità degli illeciti sia sotto il profilo paesaggistico che edilizio degli abusi eseguiti su area di proprietà che in quella demaniale. </h:div><h:div>17) Il Comune in relazione alle suddette richieste di sanatoria;</h:div><h:div>- con nota del 19.9.2022 n. 20990 ha dato atto che “<corsivo>sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. si è formato il silenzio rigetto</corsivo>”;</h:div><h:div>- con provvedimento del 13.9.2022, n. 20493 ha respinto l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica del 28.10.2021, previa acquisizione del conforme parere della Soprintendenza del 23.8.2022 n. 13890.</h:div><h:div>18) La soc. River ha impugnato tali atti con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI notificati il 17.10.2022.</h:div><h:div>19) Il Comune ha successivamente adottato:</h:div><h:div>- l'ordinanza di demolizione del 19.11.2022 ex art. 31 del TU Edilizia e 167 del D.lgs n. 42/04 (doc. 35 della ricorrente);</h:div><h:div>- l'ordinanza n. 2 del 18.11.2022 relativa alla demolizione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio per i manufatti realizzati su aree di proprietà della Società F. 3, mappali 169- 173-542.</h:div><h:div>20) La soc. River ha quindi impugnato anche tali atti con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI notificati il 16.12.2022.</h:div><h:div>21) Il Comune infine:</h:div><h:div>-  con nota dirigenziale del 20.12.2022 n. 29717 ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in relazione a: </h:div><h:div>“<corsivo>1. campo da paddle coperto (A);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. porzione di battuto di cls (E);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. platea rialzata in cls (H)</corsivo>”;</h:div><h:div>- con diffida ex art. 35 del TU Edilizia del 20.12.2022 ha ingiunto la demolizione delle opere abusive di cui al punto precedente realizzate su aree demaniali.</h:div><h:div>22) La Soc. River con i TERZI MOTIVI AGGIUNTI notificati il 19.1.2023 ha impugnato anche tale ultimo atto.</h:div><h:div>23) L’Agenzia del demanio, con nota del 12.1.2023 (doc. ricorrente 42), ha precisato al Comune che nelle aree demaniali interne al Compendio di River “<corsivo>non risultano immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato</corsivo>”, così confermando la natura abusiva degli immobili sanzionati dal Comune ex art. 35 del TU Edilizia in quanto evidentemente realizzati da terzi (ossia dalla Soc. River) senza il consenso dell’Agenzia.</h:div><h:div>24) Si è costituito in giudizio il Comune di Arcola che ha chiesto il rigetto delle suddette impugnazioni.</h:div><h:div>25) In vista dell’udienza del 5.4.2023 la ricorrente ha depositato alcune foto da cui emergerebbe l’avvenuta demolizione di una parte di opere contestate, anche se tale documentazione non è chiara e non è accompagnata da una relazione illustrativa. </h:div><h:div>Nei motivi aggiunti la ricorrente ha affermato che sarebbe stato demolito il campo da <corsivo>paddle</corsivo> “A”.</h:div><h:div>26) Così tratteggiata la complessa situazione di fatto si può passare all’esame dei motivi dedotti con le quattro impugnazioni proposte.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1) Con il RICORSO INTRODUTTIVO la ricorrente ha impugnato la diffida ex art. 35 TU Edilizia avente ad oggetto la demolizione delle opere abusivamente realizzate su suolo demaniale (mapp 170, 171, 175, 260 e 540) così identificate: </h:div><h:div>a) il campo da calcetto con platea in calcestruzzo delle dimensioni di mq. 684 circa (mq. 36,80x18,60);</h:div><h:div>b) il campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto di mq. 256 circa (mq. 12.30x20,90);</h:div><h:div>c) la porzione di campo da <corsivo>paddle</corsivo> scoperto di mq. 200 (m. 10.10 x m.20.26);</h:div><h:div>d) la porzione di platea in calcestruzzo di circa 15 cm e dimensioni di m. 36,85 x m.3;</h:div><h:div>e) la porzione di recinzione e cancello.</h:div><h:div>2) Preliminarmente si ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in questione attesa la sua infondatezza del merito.</h:div><h:div>3) Con l’UNICO MOTIVO la ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>3.1) In primo luogo la dedotta illegittimità sottende l’inammissibile visione atomistica dei singoli abusi contestati i quali, invece, per <corsivo>jus receptum</corsivo> devono essere considerati unitariamente atteso che “<corsivo>il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio non deriva da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dai lavori complessivamente considerati nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico</corsivo>”  (Cons. Stato, Sez. VI, 18/10/2022, n.8848; T.A.R. Toscana, sez. III, 18/02/2022, n.203).</h:div><h:div>Nel caso di specie, infatti, la trasformazione edilizia non può essere valutata limitatamente ad ogni singolo manufatto perché la ricorrente ha realizzato – in area destinata a servizi pubblici e paesaggisticamente vincolata - una serie di opere preordinate ad incrementare sensibilmente la dotazione impiantistica del complesso sportivo privato mediante una pluralità coordinata di interventi che – singolarmente ma ancor di più nel loro complesso - hanno inciso sensibilmente sul territorio non edificato, trasformandolo mediante:</h:div><h:div>- opere di cementificazione e impermeabilizzazione del suolo (basamenti in calcestruzzo dei campi da calcetto e da <corsivo>paddle</corsivo>, nonché la creazione del piazzale di 36 m x 3 m mediante gettata di cemento);</h:div><h:div>- realizzazione di strutture per la copertura degli impianti (campo di <corsivo>paddle</corsivo> coperto e struttura di copertura dei campi da tennis).</h:div><h:div>Ne consegue la legittimità dell’impugnata diffida ex art. 35 del TU Edilizia la quale, dopo avere correttamente qualificato tali opere edilizie come nuova costruzione, ne ha disposto la demolizione stante la mancanza titoli edilizi e paesaggistici.</h:div><h:div>3.2) In ogni caso la realizzazione di interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs n. 42/2004 - come quella in questione – non sarebbe stata effettuabile liberamente, ma avrebbe richiesto la previa autorizzazione paesaggistica di cui all’art 146 del citato Decreto (e, anteriormente, del D.lgs n. 490/1999).</h:div><h:div>Si consideri che le opere in questione – contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - non sono esentate dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/1017 non sussistendo alcuna delle invocate cause di esonero dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato “A” del citato Decreto.</h:div><h:div>In particolare, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le opere non sono ascrivibili:</h:div><h:div>- né alla categoria A10 (“<corsivo>opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale</corsivo>”) giacché gli impianti sportivi realizzati non rientrano in alcuna delle categorie elencate dalla norma;</h:div><h:div>- né alla categoria A13 (“<corsivo>interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta</corsivo>”) perché non si tratta di “manutenzione” di recinzioni e cancelli ma di nuova installazione di essi assoggettata ad autorizzazione ai sensi della categoria B.21 del citato Decreto;</h:div><h:div>- né alla categoria A16 (“<corsivo>occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare</corsivo>”) che riguarda interventi palesemente diversi da quelli di cui si discute;</h:div><h:div>- né alla categoria A17 (“<corsivo>installazioni esterne poste a corredo di attività … di somministrazione di alimenti e bevande … sportive …, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo</corsivo>”) giacché i manufatti demolendi costituiscono impianti sportivi e difettano del requisito della facile amovibilità (salva la recinzione che infatti, come si vedrà, è stata ritenuta paesaggisticamente compatibile).</h:div><h:div>Non sussiste neppure la violazione dell’art. 4 del D.p.r. n. 31/2017 che esonera dall’autorizzazione paesaggistica semplificata alcune tipologie di interventi solo nei casi in cui nel “<corsivo>provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico</corsivo>”, presupposti che nel caso di specie difettano o, comunque, non sono stati dimostrati.</h:div><h:div>3.3) Il fatto che alcuni manufatti siano situati solo in parte in area demaniale è circostanza del tutto irrilevante per la legittimità dell’atto impugnato perché esso ha correttamente individuato le opere che sono situate integralmente o solo in parte in area demaniale e che devono essere demolite ed è quindi immune da errori.</h:div><h:div>Le opere che insistono solo in parte sull’area demaniale dovranno quindi essere rimosse:</h:div><h:div>- per la porzione su area demaniale sulla base della diffida impugnata emanata ai sensi dell’art. 35 del TU edilizia;</h:div><h:div>- per la restante parte insistente sull’area privata sulla base del parallelo provvedimento repressivo edilizio adottato dal Comune ai sensi dell’art. 31 TU Edilizia. Il fatto che quest’ultimo provvedimento sia stato emanato solo successivamente (il 19.11.2022) è dipeso unicamente dal fatto che <corsivo>medio tempore</corsivo> la ricorrente ha presentato più istanze di sanatoria che il Comune ha ovviamente dovuto valutare.</h:div><h:div>Non sussiste, dunque, alcuna illogicità.</h:div><h:div>3.4) L’affermata pre-esistenza di alcune opere rispetto al nuovo Prg del 1992 è in primo luogo indimostrata, atteso che è del tutto inconferente l’esistenza di una tavola progettuale del 2003 (peraltro redatta dal professionista della stessa ricorrente) sulla quale è stata annotata a mano la data del “1988” in corrispondenza della rappresentazione del solo campo da calcetto.</h:div><h:div>In ogni caso quand’anche fosse dimostrata l’esistenza di alcuni dei manufatti anteriormente al Prg del 1992, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante atteso che essi, essendo stati comunque realizzati senza titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, potrebbero essere mantenuti in sanatoria solo se conformi anche alla disciplina edilizia vigente al momento di presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TU Edilizia, costituita appunto dal Prg del 1992.</h:div><h:div>3.5) Infine sono infondate le doglianze relative alla normativa emergenziale emanata in seguito alla pandemia.</h:div><h:div>Gli invocati art. 181 del DL n. 34/2020 e art. 9-ter del DL. n.137/2020 che prevedono il temporaneo “esonero” dall’autorizzazione paesaggistica per opere “<corsivo>amovibili</corsivo>” e “<corsivo>temporanee</corsivo>”, posizionate negli “<corsivo>spazi aperti</corsivo>” e “<corsivo>purché funzionali all’attività dei pubblici esercizi</corsivo>” sono applicabili alle nuove istallazioni precarie e temporanee funzionali alla ripresa economica post-pandemica dei pubblici esercizi, mentre nel caso di specie si tratta di impianti sportivi realizzati decenni orsono, senza alcun carattere temporaneo né amovibile.</h:div><h:div>4) Sui PRIMI MOTIVI AGGIUNTI.</h:div><h:div>5) Con tale atto sono stati impugnati:</h:div><h:div>a) il provvedimento comunale del 13.9.2022 n. 20493 di rigetto dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 167 del D.Lgs. n. 42/2004 del 28.10.2021 prot. SUAP 183/21 e prot. comunale 509/21 relativa al campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto, al campo da <corsivo>paddle</corsivo> scoperto e alla copertura della terrazza della palazzina a servizi;</h:div><h:div>b) la nota del 19.9.2022 n. 20990 che ha dato atto che “<corsivo>sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del TU Edilizia si è formato il silenzio rigetto</corsivo>”.</h:div><h:div>6) Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente denuncia una pluralità di vizi, di seguito scrutinati.</h:div><h:div>6.1) La ricorrente lamenta che l’inerzia tenuta dal Comune sull’istanza di sanatoria “edilizia” avrebbe natura di silenzio “inadempimento” ex art. 2 L. n. 241/90 e non di silenzio “rigetto”.</h:div><h:div>La censura è infondata perché, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del TU Edilizia, il  silenzio tenuto sull'istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio significativo (rifiuto) con effetti di diniego tacito, sicché il relativo procedimento si conclude con la formazione di un atto negativo tacito contro il quale l'interessato ha l'onere di agire tempestivamente in giudizio (<corsivo>ex multis</corsivo>: Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.5.2023 n. 4671; Id. 6.6.2018, n. 3417; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 gennaio 2019, n. 26, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 14 febbraio 2019, n. 256).</h:div><h:div>Sulla questione si è recentemente espressa anche la Corte costituzionale (Corte cost., 16.3.2023, n. 42) che, in riferimento alla formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria decorsi 60 giorni dalla sua presentazione, ha affermato che “<corsivo>La ratio del silenzio-rigetto viene rinvenuta in plurimi elementi. In primo luogo, la previsione è ritenuta rispondente alla necessità della difesa del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la cui repressione costituisce attività doverosa per l’amministrazione (artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001)</corsivo>”.</h:div><h:div>6.2) La ricorrente deduce poi che il provvedimento di rigetto della sanatoria “paesaggistica” avrebbe riguardato solo su una parte degli abusi di cui è stato chiesto l’accertamento di compatibilità e, segnatamente, il campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto (lettera A della relazione tecnica), il campo da <corsivo>paddle</corsivo> scoperto (lett. N) e la copertura della palazzina servizi (lett. P), non essendosi pronunciato sui restanti 5 manufatti.</h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>a) Si premette che, in linea teorica, una pronuncia parziale sulla domanda di sanatoria non costituisce di pe sé un vizio del provvedimento e la P.A. resta tenuta a pronunciarsi sulla restante parte della domanda.</h:div><h:div>b) Comunque nel caso di specie il Comune si è pronunciato sulle istanze di sanatoria che sono state frazionate in più domande per scelta della ricorrente, sicché il Comune ha avviato due distinti procedimenti che hanno portato all’adozione di altrettanti provvedimenti finali di diniego:</h:div><h:div>- quello del 13.9.2022 (impugnato con i primi motivi aggiunti) che ha respinto l’istanza di sanatoria paesaggistica per gli immobili A, N e P, mentre l’ha accolta per la recinzione e il cancello;</h:div><h:div>- quello del 20.12.2022 n. 29717 che ha stata respinto la sanatoria paesaggistica per i restanti manufatti abusivi.</h:div><h:div>c) Va precisato, infine, che il silenzio rigetto formatosi sulla pratica edilizia riguarda tutti i manufatti di cui è stata richiesta la sanatoria, mancando ovviamente qualsiasi precisazione in senso contrario.</h:div><h:div>6.3) La soc. River deduce anche l’illegittimità del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia perché sarebbe mancata l’inerzia assoluta del Comune il quale avrebbe compiuto una minima attività. La ricorrente sostiene, infatti, che avendo presentato in data 28.10.2022 congiuntamente l’istanza di sanatoria paesaggistica e quella edilizia, il Comune avrebbe posto in essere un procedimento unitario, con la conseguenza che l’attività di valutazione paesaggistica (obiettivamente effettuata) avrebbe escluso l’inerzia anche per quella edilizia.</h:div><h:div>La doglianza è infondata in quanto l’autonomia dei due procedimenti (edilizio e paesaggistico) è indiscutibile ed è fondata sia sul diverso quadro normativo applicabile che sul diverso bene protetto (il corretto assetto del territorio e la salvaguardia del paesaggio). </h:div><h:div>Né tale autonomia può venire meno per il fatto che il richiedente formuli contestualmente entrambe le domande di sanatoria, giacché il Comune dovrà comunque scindere i due procedimenti, modalità che è stata correttamente seguita nel caso di specie.</h:div><h:div>6.4) La ricorrente lamenta inoltre l’illegittimità del silenzio rigetto sulla pratica edilizia formato prima della conclusione di quella paesaggistica, mentre l’autorizzazione paesaggistica dovrebbe costituire il presupposto del rilascio del titolo edilizio con la conseguenza che non si potrebbe formare il silenzio rigetto sul procedimento edilizio prima della conclusione di quello paesaggistico.</h:div><h:div>La deduzione non merita accoglimento.</h:div><h:div>L’autorizzazione paesaggistica costituisce effettivamente un atto presupposto del titolo abilitativo edilizio sicché il titolo abilitativo edilizio rilasciato prima dell’autorizzazione paesaggistica è inefficace (non illegittimo o nullo).</h:div><h:div>Senonché il caso di specie è diverso dalla dinamica sopra prospettata perché il titolo edilizio (in sanatoria) è stato negato sicché non vi è alcuna ragione di attendere la conclusione del procedimento di valutazione paesaggistica la quale non potrà influire sulle preclusioni che hanno autonomamente portato al rigetto del titolo edilizio.</h:div><h:div>6.5) E’ stata dedotta anche l’incompatibilità tra la nota del 19.9.2022 qualificata come avviso di avvio procedimentale e il silenzio-rigetto della sanatoria edilizia, quasi che il preavviso di rigetto fosse riferito al provvedimento tacito di rigetto.</h:div><h:div>La doglianza è infondata.</h:div><h:div>In realtà la nota del 19.9.2022 (doc 31 della ricorrente) ha un oggetto plurimo:</h:div><h:div>- da un lato costituisce effettivamente la comunicazione dell’avvio del procedimento di emanazione del provvedimento ingiuntivo della demolizione; </h:div><h:div>- ma d’altro canto contiene anche l’ulteriore ed autonoma attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio rigetto sulla sanatoria edilizia, affermando chiaramente “<corsivo>che sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 … si è formato il silenzio rigetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Quindi la nota in questione non costituisce un preavviso del silenzio rigetto, ma attesta la già avvenuta definitiva formazione di tale silenzio significativo.</h:div><h:div>Di tale duplice portata era be consapevole anche la ricorrente che, infatti, ha tempestivamente impugnato la nota in questione nella parte in cui attesta la formazione del silenzio significativo.</h:div><h:div>6.6) Secondo la ricorrente il rigetto della sanatoria edilizia sarebbe illegittimo perché le opere sarebbero state realizzate anteriormente all’approvazione dell’attuale PRG e, comunque, sarebbero conformi all’attuale destinazione “F” del vigente PRG a “<corsivo>Sistema Spazi Aperti e Attrezzature Sportive</corsivo>”.</h:div><h:div>La doglianza è infondata.</h:div><h:div>a) L’affermazione secondo cui le opere siano state realizzate prima dell’approvazione del PRG del 1992 è indimostrata e, comunque, irrilevante perché in assenza di titolo abilitativo edilizio, il mantenimento in sanatoria dei manufatti implicherebbe comunque la necessità della conformità anche rispetto all’assetto urbanistico vigente al momento di presentazione della relativa domanda ex art 36 del TU edilizia (che nel caso in questione è costituita dalle previsioni del PRG del 1992).</h:div><h:div>b) Ebbene sulla conformità con il vigente PRG dei manufatti abusivi realizzati dalla ricorrente si rileva che questi - come attestato dal certificato di destinazione urbanistica del 21.7.2021 (doc. n. 33 della ricorrente, pagina 69) su un’area urbanisticamente classificata:</h:div><h:div>- in parte in area agricola (zona E3 del PRG):</h:div><h:div>- nella restante parte in area di PRG “<corsivo>F2 -  zone per servizi pubblici generali art. 58 Nta PRG</corsivo>” (cfr. il suddetto certificato di destinazione urbanistica allegato alla domanda di sanatoria in doc. n. 33 della ricorrente, pagina 69).</h:div><h:div>Ebbene gli impianti sportivi non sono installabili:</h:div><h:div>-  né in zona agricola E3;</h:div><h:div>- né in zona F2 la quale, ai sensi dell’art. 58 delle NTA, è destinata a <corsivo>servizi pubblici di interesse generale </corsivo>tra cui sono ammesse unicamente le “<corsivo>attrezzature di interesse urbano, attrezzature sanitarie, attrezzature per la protezione civile e l’ordine pubblico, zone cimiteriali, impianti tecnici e tecnologici</corsivo>” alle quali non sono in alcun modo assimilabili gli impianti sportivi e gli altri manufatti privati realizzati dalla Soc. River.</h:div><h:div>L’incompatibilità tra la destinazione di zona e le opere realizzate è così evidente che lo stesso tecnico della ricorrente, nella propria relazione allegata all’istanza di sanatoria (ancora il doc 33 della ricorrente) ha dovuto ipotizzare un errore di trascrizione della destinazione nella cartografia di Piano, postulando che si dovesse trattare, invece, della zona F1 (aree per servizi pubblici e di quartiere). </h:div><h:div>Senonché tale ipotesi, oltre che totalmente indimostrata, appare anche inverosimile.</h:div><h:div>Resta il fatto che la ricorrente non ha mai impugnato il Prg del 1992, né ha rilevato alcun errore di trascrizione in occasione delle precedenti contestazioni degli abusi avvenute nel 2001 e nel 2003, con la conseguenza che i manufatti realizzati sono urbanisticamente incompatibili con la destinazione della zona.</h:div><h:div>6.7) Con riguardo ai singoli abusi la ricorrente sostiene che taluni di essi sarebbero irrilevanti urbanisticamente, mentre altri sarebbero sanabili,</h:div><h:div>Tale deduzione non merita accoglimento.</h:div><h:div>a) Con riguardo alla “…<corsivo>copertura di due campi da tennis co palloni pressostatici sorretti da struttura reticolare metallica…</corsivo>”  (indicata con le lettere L e M nell’istanza di sanatoria doc 26) la ricorrente ne afferma il carattere urbanisticamente e paesaggisticamente irrilevante in quanto opere stagionali con permanenza non oltre i 180 giorni all’anno.</h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>Le opere stagionali sono urbanisticamente irrilevanti (art. 6, comma 1, lett. e-bis del TU Edilizia) solo quando, ai sensi della prima parte del comma 1 del medesimo art. 6, la loro realizzazione non contrasti con le “<corsivo>prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali</corsivo>” e con le “<corsivo>disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs n. 42/2004</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie invece la tensostruttura:</h:div><h:div>- contrasta con la destinazione F2 del Prg che non ammette tale tipologia di manufatti, specie se ad uso privato;</h:div><h:div>- in ragione della tipologia e delle ragguardevoli dimensioni (m 35 x m 20 con altezza di m 7) risulta paesaggisticamente rilevante e soggetta ad autorizzazione ex art 146 del D.lgs n. 42/04.</h:div><h:div>b) Il campo da calcetto, sebbene sia privo di consistenza volumetrica, tuttavia le sue dimensioni e la presenza di un basamento in calcestruzzo ha un impatto sul territorio e sul paesaggio tale da richiedere il titolo abilitativo edilizio (cfr. Cons Stato, Sez. V, 28.6.2018 n. 3990). </h:div><h:div>Anche tale opera risulta incompatibile con la destinazione di zona del vigente Prg del 1992, quindi non sanabile.</h:div><h:div>c) Le opere costituite rispettivamente dalla platea e dal battuto di calcestruzzo, sia per le dimensioni ragguardevoli indicate in atti, sia per il materiale utilizzato (cemento) particolarmente impattante sul terreno e non amovibile, costituiscono manufatti soggetti a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>Risultano, inoltre, in contrasto con la destinazione di zona che ammette solo opere per “<corsivo>servizi pubblici generali</corsivo>” alle quali non sono riconducibili le opere <corsivo>de quibus</corsivo>.</h:div><h:div>Inoltre sotto il profilo della non sanabilità paesaggistica tali opere hanno realizzato una nuova “<corsivo>superficie utile</corsivo>” avendo comportando la trasformazione del suolo naturale in una superficie impermeabile artificializzata  (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26.2.2019, n. 1389; id Sez. VIII n.3663 del 31.5.2021;T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 giugno 2019, n. 1319) con la conseguenza che tale creazione di superficie utile ai sensi dell’art. 167 del D.lgs n. 42/04 è ostativa alla sanatoria paesaggistica al pari della creazione di nuovi volumi.</h:div><h:div>d) Con riguardo alla “<corsivo>copertura del tetto nella Palazzina servizi</corsivo>” la ricorrente afferma che si tratterebbe di una tenda accessoria ad un volume regolarmente assentito, quindi priva di consistenza volumetrica e assolutamente smontabile, quindi sotto il profilo edilizio qualificabile tra le attività di edilizia libera e paesaggisticamente irrilevante ai sensi delle ipotesi A10, A16 e A17.</h:div><h:div>L’assunto non è condivisibile.</h:div><h:div>In realtà dalla relazione istruttoria comunale del 6.5.2021 ed anche dalle fotografie allegate dalla stessa ricorrente si evince che la copertura della palazzina servizi non è precaria né mobile, ma è costituita da una consistente struttura in alluminio fissata alla muratura.</h:div><h:div>Si tratta di un manufatto dalle notevoli dimensioni che ha determinato creazione di un nuovo e considerevole volume e avente una superficie utile di 100 mq. ed un'altezza di 4 m.</h:div><h:div>Tali caratteristiche strutturali e dimensionali del manufatto lo assoggettano all’autorizzazione (edilizia e) paesaggistica ex art. 146 del D.lgs n. 42/04.</h:div><h:div>Non sussistono, invero, le invocate ipotesi di esenzione ai sensi del D.p.r. n. 31/2017 perché:</h:div><h:div>- le ipotesi di esclusione A.10 non contemplano la tipologia di manufatto realizzato;</h:div><h:div>- le ipotesi A.16 riguardano “<corsivo>manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione</corsivo>” mentre nel caso di specie il manufatto non è realizzato per lo svolgimento di una manifestazione ma costituisce ampliamento della palazzina servizi;</h:div><h:div>- le ipotesi A.17 menzionano le strutture <corsivo>facilmente amovibili</corsivo> e <corsivo>prive di strutture stabilmente ancorate al suolo</corsivo>, mentre il manufatto in questione è fissato ai muri e, lungi dal costituire una “<corsivo>struttura leggera</corsivo>” ha una dimensione tale da non poter rientrare nelle ipotesi di esenzione paesaggistica.</h:div><h:div>7) Con il SECONDO MOTIVO la ricorrente deduce l’illegittimità di rigetto della sanatoria paesaggistica del 13.9.2022.</h:div><h:div>7.1) Si deve premettere che tale atto è “plurimotivato” in quanto fondato su tre profili motivazionali, ciascuno dei quali è idoneo a sorreggere il <corsivo>decisum</corsivo> del provvedimento, con la conseguenza che il ricorrente ha l’onere di contestare tutte le ragioni giustificatrici del provvedimento, pena l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse perché il provvedimento – anche in caso di accoglimento delle doglianze dedotte - rimarrebbe comunque efficace sulla base dei profili non impugnati.</h:div><h:div>In particolare l’atto impugnato è fondato sui seguenti profili motivazionali:</h:div><h:div>a) i manufatti abusivi hanno comportato o un aumento di superficie utile (i campi da <corsivo>paddle</corsivo>) o di volume (la copertura della terrazza) con conseguente improcedibilità della domanda di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs n. 42/2004;</h:div><h:div>b) il contrasto con la disciplina del PTCP;</h:div><h:div>c) l’incompatibilità con il vincolo paesaggistico imposto a tutela del “<corsivo>complesso pesistico del fiume Magra</corsivo>”. </h:div><h:div>Ebbene, come eccepito nelle difese del Comune, la ricorrente con il motivo in esame ha omesso di censurare il primo profilo motivazionale, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di interesse. </h:div><h:div>7.2) Per completezza si rileva che il motivo è comunque infondato.</h:div><h:div>La ricorrente afferma che il diniego di sanatoria paesaggistica impugnato sarebbe viziato;</h:div><h:div>a)  per violazione della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 per avere ritenuto che i manufatti abusivi:</h:div><h:div>- siano “<corsivo>incoerenti rispetto al contesto ambientale di riferimento</corsivo>” mentre esso sarebbe già destinato ad uso sportivo e ricreativo; </h:div><h:div>- altererebbero “<corsivo>il quadro naturale dell'ambiente incontaminato</corsivo>” che invece sarebbe stato da lungo tempo urbanizzato con impianti ad uso sportivo e ricreativo.</h:div><h:div>b) per difetto di una motivazione “attendibile e convincente” in merito agli impatti antropici sull’ambiente/paesaggio ed in merito:</h:div><h:div>- alle trasformazioni dello stato dei luoghi;</h:div><h:div>- all’effettiva destinazione pianificatoria </h:div><h:div>- al puntuale tenore delle disposizioni di PTCP – art. 44, art. 49, art. 13.2, art. 21.2, art. 22, i quali, da un lato consentono un incremento “insediativo”, dall'altro, escludono l'ammissibilità dei soli interventi, che siano in grado di stravolgere le “forme insediative attuali”. </h:div><h:div>Tali assunti sono infondati.</h:div><h:div>a) In primo luogo si rileva che la realizzazione dei manufatti abusivi comporta una significativa modificazione del territorio per la cementificazione di ampie aree di terreno naturale situato in fascia fluviale e per la realizzazione di strutture alte anche fino a 7 metri che ostacolano la visuale della zona paesaggisticamente protetta;</h:div><h:div>b) il fatto che dal 1971 esista un complesso sportivo con alcuni campi da tennis non rende di per sé ambientalmente irrilevante la realizzazione di altri plurimi e impattanti impianti giacché la tutela dell’ambiente opera anche per zone in cui vi sia già stato un impatto edificatorio, per le quali la normativa ambientale impone di valutare la conservazione dell’ambiente anche se vi è stato un impatto antropico e di preservarlo da ulteriori attività edificatorie;</h:div><h:div>c) la corretta esegesi della Convenzione sul paesaggio del 2000 e della L. 14/2006 non consente di includere nella tutela del paesaggio qualsiasi opera umana, ma solo quelle trasformazioni antropiche del territorio e del paesaggio che abbiano un connotato testimoniale di un percorso storico, sociale e culturale di un aggregato umano, situazione certamente non ravvisabile nel caso degli impianti sportivi realizzati nel 1971 dalla ricorrente.</h:div><h:div>d) Sull’omessa motivazione in ordine all’effettiva destinazione pianificatoria si rileva che, come detto sopra, la destinazione urbanistica non consente l’insediamento di ulteriori impianti sportivi.</h:div><h:div>8) Con il TERZO MOTIVO la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 10-bis della L. n. 241/90 e il difetto dei presupposti in relazione al procedimento di accertamento di conformità edilizia.</h:div><h:div>8.1) In primo luogo la ricorrente insiste nel qualificare come “non significativo” il silenzio formatosi sull’istanza di sanatoria edilizia, adducendo a supporto di tale tesi la mera indicazione degli estremi della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12.1.2022, n. 297.</h:div><h:div>La doglianza è manifestamente infondata sia perché genericamente dedotta, sia perché in contrasto con la costante giurisprudenza contraria (menzionata sopra con riguardo al primo motivo, cui si rinvia), sia perché fondata unicamente sulla pronuncia del T.A.R. capitolino n. 297/22.</h:div><h:div>In merito a tale richiamo si rileva che tale sentenza riguarda la questione totalmente diversa del silenzio inadempimento in materia di riconoscimento di abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero ai sensi del D.lgs n. 206/2007 che prevede il termine finale di conclusione del procedimento senza, tuttavia, qualificare l’inerzia come rifiuto come avvien nell’art. 36 del TU Edilizia. </h:div><h:div>Ebbene proprio la qualificazione come rifiuto del silenzio comporta la conseguenza che “<corsivo>alla mancanza di un formale provvedimento, la disposizione citata riconduce effetti giuridici equivalenti ad un provvedimento di rigetto dell’istanza … che consuma il potere di provvedere dell’amministrazione a differenza di quanto avviene in caso di silenzio – inadempimento</corsivo>” (Cons Stato, Sez.  VI, n. 4671 del 9.5.2023; cfr. anche C. Cost. n. 42/2023).</h:div><h:div>8.2) In secondo luogo la ricorrente ha criticato la mancata comunicazione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241/90 in relazione al provvedimento tacito di rigetto della sanatoria edilizia.</h:div><h:div>La deduzione è infondata atteso che la comunicazione dei motivi ostativi è incompatibile con la totale l’inerzia che conduce al silenzio significativo.</h:div><h:div>9) Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI la ricorrente ha impugnato:</h:div><h:div>- l'ordinanza di demolizione del 19.11.2022 relativa all’ingiunzione di demolizione del campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto (A), del campo da <corsivo>paddle</corsivo> scoperto (N) e della copertura della terrazza della palazzina servizi (P);</h:div><h:div>- l'ordinanza di demolizione n. 2 del 18.11.2022 relativa alle opere eseguite sulla proprietà della ricorrente e in parte in area demaniale di cui al F. 3, mappali 169- 173-542.</h:div><h:div>9.1) Nei suddetti motivi aggiunti la ricorrente afferma che “<corsivo>il campo da paddle coperto (A) sia stato completamente smantellato</corsivo>” sicché i motivi che riguardano tale manufatto risultano improcedibili.</h:div><h:div>10) Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente deduce plurime doglianze.</h:div><h:div>a) La ricorrente innanzitutto censura i provvedimenti in relazione al campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto le quali, tuttavia, devono essere dichiarate improcedibili in ragione della dichiarata demolizione di tale manufatto.</h:div><h:div>b) Inoltre si lamenta della sanabilità del campo da paddle scoperto e della copertura della terrazza della Palazzina Servizi in ragione della destinazione urbanistica della zona.</h:div><h:div>L’assunto è irricevibile perché tale doglianza riguarda il diniego di sanatoria del 13.9.2022 (cfr. sopra punto 7.1) e, comunque, infondato stante l’incompatibilità dei manufatti in questione con la destinazione F2 della zona (cfr. sopra al punto 6.5).</h:div><h:div>c) E’ stata dedotta inoltre l’illegittimità degli atti sanzionatori impugnati perché adottati in pendenza della domanda di sanatoria riferita ad altri manufatti abusivi realizzati nel compendio.</h:div><h:div>Tale questione, invero, è infondata perché il Comune ha respinto il procedimento di sanatoria per alcuni manufatti abusivi e, quindi, ha legittimamente proceduto all’ingiunzione della loro demolizione.</h:div><h:div>Per tali opere alla data di adozione degli atti sanzionatori impugnati non era pendente alcun procedimento di sanatoria, con conseguente irrilevanza della giurisprudenza citata riguardante l’illegittimità dell’ordine demolitorio emanato prima della definizione del procedimento di accertamento di conformità.</h:div><h:div>A tale data era pendente, invece, il parallelo procedimento di sanatoria relativo a diverse opere abusive, ma ciò non rileva per le opere di cui ora si tratta.</h:div><h:div>Si consideri infine che la duplicazione dei procedimenti è dovuta al frazionamento delle domande di sanatoria presentate dalla ricorrente nonché al fatto che taluni manufatti ricadono in parte in area privata ed in parte in area demaniale, soggette a regimi repressivi edilizi diversi (art. 31 e art 35 del TU Edilizia).</h:div><h:div>11) Con il SECONDO MOTIVO la ricorrente ripropone censure già dedotte con i primi motivi aggiunti (natura parziale del provvedimento di rigetto della sanatoria e del conseguente ordine di demolizione, natura di silenzio “inadempimento” sull’istanza di sanatoria edilizia, rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio, compatibilità urbanistica dei manufatti sanandi) le quali sono infondate per le argomentazioni già illustrate ai punti da 6.1 a 6.7.</h:div><h:div>11.1) <corsivo>Ad abundantiam</corsivo> si aggiunge che:</h:div><h:div>a) L’affermazione secondo cui non vi sarebbe stata un’inerzia assoluta del comune sulla pratica di sanatoria edilizia con conseguente mancata formazione del silenzio rigetto è irricevibile e comune irrilevante.</h:div><h:div>E’ irricevibile perché tale doglianza doveva essere fatta valere tempestivamente in sede di impugnazione del provvedimento tacito di rigetto della sanatoria edilizia del 19.9.2022.</h:div><h:div>E’ comunque irrilevante perché le integrazioni sono state chieste in seguito alla presentazione della prima istanza di sanatoria dell’1.10.2021 che, tuttavia, è stata archiviata. </h:div><h:div>Successivamente la ricorrente ha presentato un’ulteriore nuova istanza in data 28.10.2021 sulla quale si è formato il silenzio rigetto.</h:div><h:div>b) Anche le deduzioni relative alla sanabilità degli abusi sono irricevibili perché dovevano essere dedotte in sede di contestazione del rigetto della sanatoria edilizia.</h:div><h:div>12) Con il TERZO MOTIVO la ricorrente ripropone inammissibilmente censure che sono rivolte contro l'atto presupposto di diniego di senatoria senza che siano stati dedotti vizi propri del provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Trattandosi comunque di argomentazioni già scrutinate nel senso della loro infondatezza, si rinvia alle argomentazioni esposte ai punti da 7 a 7.2.</h:div><h:div>13) Anche con il QUARTO MOTIVO relativo alla ritenuta violazione degli artt. 2 e 10-bis L. n. 241/90 la ricorrente deduce nuovamente tali doglianze contro il diniego di sanatoria, con conseguente irricevibilità per tardività di tali doglianze (peraltro già esaminate nel merito con esito repulsivo ai punti da 8 a 8.2).</h:div><h:div>14) Con i TERZI MOTIVI AGGIUNTI sono stati impugnati:</h:div><h:div>- la nota del 20.12.2022 n. 29717 di rigetto dell'istanza di sanatoria paesaggistica per le opere realizzate su aree demaniali;</h:div><h:div>-  la diffida ex art. 35 del TUA del 20.12.2022 a demolire le opere abusive realizzate su aree demaniali.</h:div><h:div>Entrambi gli atti impugnati hanno ad oggetto la parte del campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto (A), la parte di battuto in calcestruzzo (E) e la platea rialzata in calcestruzzo (H).</h:div><h:div>Anche per questa impugnazione valgono le considerazioni sopra espresse per cui, avendo dichiarato la ricorrente di avere demolito il campo da <corsivo>paddle</corsivo> coperto (A), sono improcedibili le doglianze relative a tale manufatto.</h:div><h:div>E’ stata inviata anche la nota 20.12.2022 di avvio del procedimento di demolizione delle medesime opere per la parte ricadente su area privata di cui è stata respinta la sanatoria con il provvedimento dello tesso 20.12.2022 (che la ricorrente ha definito “<corsivo>inutile</corsivo>” a pag. 14 perché riferita ad opere sulle quali l’amministrazione comunale “<corsivo>si è già pronunciata</corsivo>” pag. 15 del ricorso per motivi aggiunti in esame.</h:div><h:div>15) Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente ha lamentato:</h:div><h:div>a) che alcune opere oggetto degli atti impugnati sono le stesse contemplate nel diniego di sanatoria paesaggistica del 13.9.2022;</h:div><h:div>b) la platea e il battuto di cemento sarebbero sanabili paesaggisticamente perché non creerebbero nuovo volume e sarebbero urbanisticamente compatibili;</h:div><h:div>c) l’ordine di demolizione ha natura parziale e sarebbe stato adottato in pendenza di un procedimento di sanatoria.</h:div><h:div>Le doglianze sono infondate considerando che:</h:div><h:div>15.i) le opere oggetto dell’impugnata demolizione sono state sanzionate per la parte in cui sono ubicate su aree demaniali, con conseguente attivazione del procedimento ai sensi dell’art. 35 del TU Edilizia;</h:div><h:div>15.ii) la platea e il battuto in calcestruzzo sono state ritenute paesaggisticamente non sanabili per le ragioni già esposte al pinto 6.7, cui si rinvia; in questa sede si rileva inoltre che tali manufatti sono stati ritenuti paesaggisticamente incompatibili anche per contrasto con le previsioni del PTCP e con il contesto ambientale della fascia fluviale paesaggisticamente vincolata;</h:div><h:div>15.iii) il provvedimento impugnato riguarda solo alcuni dei manufatti abusivi realizzati dalla ricorrente a causa del più volte rilevato frazionamento delle istanze di sanatoria;</h:div><h:div>15.iv) non sussiste alcuna inversione procedimentale per le ragioni esposte già sopra al punto 6.4;</h:div><h:div>15.v) come già rilevato non risulta pendente alcun procedimento di sanatoria per gli immobili in questione.</h:div><h:div>16) Con il SECONDO MOTIVO la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi.</h:div><h:div>a) Gli atti impugnati sarebbero viziati per errore del Comune che, da un lato con la nota del 19.9.2022, ha comunicato che il procedimento di sanatoria edilizia si è concluso con il silenzio rigetto, mentre con nota del 20.12.2022 n. 28747, avrebbe riaperto il procedimento di sanatoria in relazione alle medesime opere edilizie.</h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>Invero la citata nota di preavviso di rigetto del 20.12.2022 ha chiaramente indicato “<corsivo>che sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. si è formato il silenzio rigetto</corsivo>”, così non ponendosi in alcun modo in contrasto con la precedente comunicazione.</h:div><h:div>b) Non si sarebbe formato il silenzio rigetto sulla sanatoria edilizia perché non vi sarebbe stata inerzia assoluta del Comune il quale avrebbe chiesto alcune integrazioni documentali.</h:div><h:div>Il profilo impugnatorio non merita accoglimento per le ragioni già esposte al puto 11.1) cui si rinvia.</h:div><h:div>c) La ricorrente ripropone ancora la doglianza per cui sarebbe illegittimo il rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia perché adottato in data anteriore al rigetto della sanatoria paesaggistica. </h:div><h:div>Anche tale doglianza è infondata per le ragioni già illustrate sopra al punto 6.4).</h:div><h:div>d) Le opere per le quali respinta la sanatoria (edilizia e paesaggistica) sarebbero invece sanabili, per ragioni già esposte con i primi motivi aggiunti. </h:div><h:div>Anche tale profilo impugnatorio non può essere accolto per le ragioni esposte sopra al punto 6.7 che qui si richiamano.</h:div><h:div>e) La ricorrente afferma che su alcuni manufatti il Comune non avrebbe ancora definito il procedimento di sanatoria.</h:div><h:div>Tale assunto è infondato in quanto con gli atti impugnati con i primi, i secondi e i terzi motivi aggiunti risultano definiti tutti i procedimenti di sanatoria edilizia e paesaggistica con esito negativo, salvo che per la recinzione ed il cancello ritenuti paesaggisticamente sanabili.</h:div><h:div>17) Con il TERZO MOTIVO la ricorrente ha denunciato i vizi del diniego di sanatoria paesaggistica del 20.20.2022 ritenendolo illegittimo per difetto di presupposto e travisamento.</h:div><h:div>Invero il provvedimento appare legittimo in ragione delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>17.1) E’ corretto il profilo motivazionale secondo cui le opere realizzate “<corsivo>si configurano come trasformazione di suolo naturale in superficie impermeabile artificializzata, determinando creazione di superficie utile. Interventi (A) (E) (H), non ammesse dall'art. 167 del Codice dei Beni Architettonici e del Paesaggio</corsivo>”.</h:div><h:div>In effetti sia il campo da <corsivo>paddle</corsivo> che la pozione di battuto in cemento e la platea in calcestruzzo, come indicato nella relazione istruttoria del Comune del 6.5.2021 (doc 6 del Comune) hanno una superficie rispettivamente di:</h:div><h:div>- 200 mq il campo da <corsivo>paddle</corsivo>;</h:div><h:div>- la platea in cemento di circa 100 mq;</h:div><h:div>- il battuto di cemento di circa 37 mq.</h:div><h:div>Tali dimensioni risultano decisamente impattanti per un’area soggetta a vincolo paesaggistico, anche considerando che ha inciso su un terreno naturale.</h:div><h:div>Inoltre tutti i citati manufatti sono realizzati con una gettata di calcestruzzo di circa 15 cm di spessore che risulta particolarmente pregiudizievole per terreno, oltre che non amovibile.</h:div><h:div>Per tali ragioni i citati basamenti in cemento hanno creato una “superficie utile” ai sensi dell’art. 167 codice dei beni culturali (preclusiva della sanatoria paesaggistica), avendo comportando la trasformazione del suolo naturale in superficie impermeabile artificializzata destinata all’uso antropico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26.2.2019, n. 1389; id Sez. VIII n.3663 del 31.5.2021; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 giugno 2019, n. 1319).</h:div><h:div>Correttamente, dunque, l’atto impugnato ha rilevato in primo luogo l’inammissibilità della sanatoria paesaggistica in ragione della creazione di superfici utili.</h:div><h:div>17.2) La legittimità di tale profilo motivazionale, stante la natura di atto plurimotivato del provvedimento impugnato, determina l’improcedibilità delle ulteriori doglianze relative alla fondatezza dei motivi di merito dell’impugnato provvedimento di rigetto.</h:div><h:div>17.3) Per completezza si rileva che la deduzione è comunque infondata nel merito, anche sotto il ritenuto difetto di motivazione, per le considerazioni di cui al punto 7.2.</h:div><h:div>18) Con il QUARTO MOTIVO la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 10-bis L. n. 241/90 e il difetto dei presupposti.</h:div><h:div>La ricorrente ha censurato la legittimità del silenzio rigetto sulla sanatoria edilizia già comunicata con nota del 19.9.2022, ritenendo insussistenti i presupposti del silenzio rigetto e qualificando il silenzio come “inadempimento” ex art. 2 L. n. 241/90 e non come rigetto.</h:div><h:div>La doglianza è irricevibile per tardività essendo scaduti i termini di impugnazione atteso che i terzi motivi aggiunti sono stati notificati in data 19.1.2023 e comunque è infondata per le ragioni esposte al punto 6.1.</h:div><h:div>19) Conclusivamente le impugnazioni di cui in epigrafe sono infondate e devono essere rigettate.</h:div><h:div>20) La complessità della vicenda consente di ritenere sussistenti giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui tre atti di motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Avv. Franca Antenucci</h:div><h:div>Marcello Bolognesi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>