<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="detenzione armi reati ostativi" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20200044320230723102127257" id="20200044320230723102127257" modello="3" modifica="23/07/2023 21:45:17" pdf="2" ricorrente="Luigi Santi" stato="4" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00443"/><fascicolo anno="2023" n="00745"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2021" n="00198"/></descrittori><file>20200044320230723102127257.xml</file><wordfile>20200044320230723102127257.docm</wordfile><ricorso NRG="202000443">202000443\202000443.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Genova\Sezione 1\2020\202000443\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Caruso</firma><data>23/07/2023 21:45:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Caruso</firma><data>23/07/2023 21:44:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202100198">202100198\202100198.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Referendario</h:div><h:div>Marcello Bolognesi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 443 del 2020:</h:div><h:div>del provvedimento della Questura di Genova prot. n. -OMISSIS-/Div. P.A.S., in data 17 giugno 2020, di diniego del rilascio al ricorrente di porto di fucile, uso tiro a volo;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 198 del 2021:</h:div><h:div>del provvedimento della Prefettura di Genova - Area I bis - Ordine e Sicurezza Pubblica avente prot. n.-OMISSIS-, in data 7 dicembre 2020, che vieta al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, a qualsiasi titolo posseduti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 443 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno - Questura Genova, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;</h:div><h:div>Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2023 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto notificato il 14 luglio 2020 e depositato il 24 luglio 2020 (R.G. n. 443/2020), il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-/ Div. P.A.S., in data 17 giugno 2020) con il quale il Questore di Genova rigetta la sua istanza di rilascio di porto di fucile, uso tiro a volo.</h:div><h:div>Deduce i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>I) Violazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.</corsivo></h:div><h:div>L’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto ostativa al rilascio del porto di fucile ad uso tiro a volo, richiesto dal ricorrente, una condanna dal medesimo riportata in data 26 ottobre 2006, per fatto risalente al 2001, in assenza di intervenuta riabilitazione. Ciò evidenzierebbe <corsivo>“come l’istruttoria sia mancata o sia stata assolutamente lacunosa riverberandosi, tale mancanza, sul provvedimento adottato il quale è, di conseguenza, illegittimo”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>II) Violazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.</corsivo></h:div><h:div>L’impugnato diniego non sarebbe vincolato per legge. L’amministrazione avrebbe dovuto motivare la decisione assunta, estrinsecando <corsivo>“le ragioni che l’hanno indotta a ritenere l’interessato non affidabile (nel caso di specie sarebbe inaffidabile a seguito di fatti commessi 19 anni or sono, senza alcuna istruttoria sulla personalità e sulla condotta ventennale del ricorrente)”</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>III) Violazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifeste. Sviamento.</corsivo></h:div><h:div>L’amministrazione avrebbe completamente obliterato le articolate osservazioni presentate dal ricorrente in sede di istruttoria, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenerle non condivisibili.</h:div><h:div>Il ricorrente formula, infine, domanda di risarcimento danni.</h:div><h:div>Con successivo atto, notificato l’11 marzo 2021 e depositato il 18 marzo 2021 (R.G. n. 198/2021), il sig. -OMISSIS- impugna, poi, il provvedimento della Prefettura di Genova - Area I bis - Ordine e Sicurezza Pubblica prot. n.-OMISSIS-, in data 7 dicembre 2020, che gli vieta di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, a qualsiasi titolo posseduti.</h:div><h:div>Deduce i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>IV) Violazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. </corsivo></h:div><h:div>Con una prima nota di avvio del procedimento (prot. n. -OMISSIS- in data 1.06.2020) al ricorrente è  contestata la mancata produzione di certificazione medica di idoneità alla detenzione di armi, mentre, successivamente (nota prot. n. -OMISSIS- in data 11.09.2020) gli si addebita la sussistenza di una condanna per furto aggravato del 2006. Dunque, l’avvio del procedimento di divieto detenzione armi è dipeso dal ritiro cautelativo delle armi, avvenuto in data 23.07.2018 da parte dei Carabinieri di Sestri Levante, determinato dall’assenza di una certificazione medica già richiesta al momento del sequestro e successivamente ottenuta e prodotta. Il successivo riferimento alla sentenza di condanna della Corte di appello di Genova del 26 ottobre 2006 concernerebbe fatti ormai risalenti nel tempo, che non avrebbero alcun rilievo sullo stato attuale del Signor -OMISSIS-, che dopo l’episodio del 2001 <corsivo>“non hai più avuto a che fare con gli organi di giustizia essendosi sempre comportato in maniera esemplare”</corsivo>. Secondo il sig. -OMISSIS-, dunque, <corsivo>“l’amministrazione, con il provvedimento gravato, con grave difetto di istruttoria e con evidente contraddizione, ha ritenuto il ricorrente inaffidabile sul presupposto di un unico episodio negativo, risalente a 20 anni fa, ancorato a situazione clamorosamente risalente e che, anche con riferimento all’attualità non ha nulla a che vedere”.</corsivo>
			</h:div><h:div><corsivo>V) Violazione degli artt. 11 e 39 del R.D. n. 773/1931, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge n 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste.</corsivo></h:div><h:div>Nel caso di specie, nessuna circostanza legittimerebbe il gravato provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, posto che l’unico episodio negativo risale al 2001. Il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione, assolutamente necessaria, trattandosi di atto latamente discrezionale.</h:div><h:div><corsivo>VI) Violazione degli artt. 11 e 39 del R.D. n. 773/1931, in relazione agli artt. 1, 2, 3 e 7 della Legge  n. 241/1990. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifeste. Sviamento.</corsivo></h:div><h:div>Le determinazioni assunte dalla Prefettura sarebbero conseguenza di <corsivo>“un’istruttoria inadeguata confermata dall’utilizzo di formule di stile da parte dalla medesima a riscontro delle osservazioni presentate dal ricorrente”</corsivo>, con improprio richiamo al precedente provvedimento questorile di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile, uso tiro a volo.  </h:div><h:div>In entrambi i ricorsi, per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato e ne ha sostenuto – con articolate contro deduzioni – l’infondatezza.</h:div><h:div>I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 21 luglio 2023, in occasione della quale è stata respinta l’istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente, in attesa di definizione del rinnovato procedimento di riabilitazione attivato, in data 13 marzo 2023, presso il giudice competente, trattandosi di circostanza comunque inidonea a riverberarsi sulla legittimità dei provvedimenti anteriormente assunti, oggetto del presente giudizio.</h:div><h:div>1. In via preliminare i ricorsi in esame, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti.</h:div><h:div>2. Con il ricorso R.G. n. 443/2020 si contesta il provvedimento della Questura di Genova (prot. n. -OMISSIS-/Div. P.A.S., in data 17 giugno 2020), di diniego del rilascio al ricorrente di porto di fucile, uso tiro a volo.</h:div><h:div>Il gravame è inaccoglibile, giacché le censure avanzate da parte ricorrente si infrangono su prescrizioni di legge che escludono, in ogni caso, la possibilità di rilascio del chiesto porto di fucile.</h:div><h:div>Ed invero, come rilevato dalla difesa dello Stato, l’art. 43 comma. 1 lett. a), del R.D. n. 773/1931, prevede che <corsivo>“oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.”</corsivo>. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 43, cit., <corsivo>“la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”</corsivo>.</h:div><h:div>In assenza di riabilitazione, dunque, l’autorità di P.S. non può rilasciare licenza di porto d’armi ai soggetti che hanno riportato condanne per i reati, assolutamente ostativi, indicati dal comma 1 dell’art. 43, cit. </h:div><h:div>Ciò posto, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, il Questore di Genova ha correttamente applicato tali prescrizioni nei confronti del ricorrente, giacché la Corte di appello di Genova, con sentenza del 26 ottobre 2006, ha condannato lo stesso per il reato di furto aggravato in concorso, a cinque mesi di reclusione e 180,00 euro di multa, senza che sia sopravvenuta riabilitazione (peraltro successivamente negata, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova n. 2022/647 del 2/7 marzo 2022, a seguito della quale l’interessato ha formulato una nuova istanza, in data 13 marzo 2023).</h:div><h:div>Il ricorso R.G. n. 443/2020 si appalesa, pertanto, infondato e va rigettato.</h:div><h:div>3. Con il ricorso R.G. n. 198/2021, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento della Prefettura di Genova - Area I bis - Ordine e Sicurezza Pubblica prot. n.-OMISSIS-, in data 7 dicembre 2020, che gli vieta di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, a qualsiasi titolo posseduti.</h:div><h:div>Il relativo procedimento trae origine dal fatto che, in data 23 luglio 2018, i Carabinieri della Stazione di Sestri Levante hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi del ricorrente in quanto quest’ultimo, sebbene già diffidato, decorsi tre anni dalla scadenza del termine, non aveva ancora prodotto il certificato medico di idoneità ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 121/2013 (<corsivo>“Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente”). </corsivo></h:div><h:div>Ne discende la piena legittimità dell’avvio del procedimento di divieto detenzione armi, ex art. 39 del R.D. n. 773/1931. La successiva produzione del certificato in questione, del resto, non vizia la prosecuzione dell’istruttoria, che è conseguita agli ulteriori elementi acquisiti dalla Prefettura e – segnatamente – alla sussistenza a carico del Sig. -OMISSIS- di una condanna penale assolutamente ostativa al rilascio di licenza di porto d’armi, giustamente oggetto di ulteriore comunicazione istruttoria all’interessato. Né appare incongruo il rilievo riconosciuto dall’amministrazione ad una circostanza ostativa che il legislatore ritiene, in assoluto, tanto grave da escludere alla radice, senza necessità di valutazioni concernenti il singolo caso, la possibilità per l’interessato di ottenere un porto d’armi.</h:div><h:div>Vanno pertanto disattese le censure avanzate con il IV) motivo.</h:div><h:div>Vanno, analogamente, disattese le doglianze di difetto di motivazione e di istruttoria, avanzate con il V) e il VI) motivo.</h:div><h:div>Non può, infatti, ritenersi manifestamente incongrua – e dunque soggetta al sindacato del giudice della legittimità - una valutazione discrezionale di inidoneità alla detenzione di armi che l’amministrazione di P.S. ha operato, nel caso di specie, in coerenza con quanto direttamente disposto dal legislatore, nel ritenere inaffidabili al porto delle armi i soggetti che, come il ricorrente, hanno subito condanne per determinati reati ”ostativi”, senza aver ottenuto la riabilitazione.</h:div><h:div>E sarebbe d’altronde singolare che, per il medesimo soggetto, alla valutazione ostativa <corsivo>“iuris et de iure”</corsivo> operata dalla legge per il “porto” d’armi facesse riscontro una opposta valutazione discrezionale dell’amministrazione, favorevole alla “detenzione” delle armi stesse.</h:div><h:div>Anche il ricorso n. 198/2021 va, conseguentemente, rigettato.</h:div><h:div>4. Le spese di giudizio possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) rigetta, previa riunione, i ricorsi in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/07/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Nadia Varvaro</h:div><h:div>Giuseppe Caruso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>