<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200027220200523114557653" descrizione="mascherine genova" gruppo="20200027220200523114557653" modifica="5/23/2020 3:44:18 PM" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00272"/><fascicolo anno="2020" n="00147"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200027220200523114557653.xml</file><wordfile>20200027220200523114557653.docm</wordfile><ricorso NRG="202000272">202000272\202000272.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Genova\Sezione 1\2020\202000272\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Caruso</firma><data>23/05/2020 15:44:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Giuseppe Caruso</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza sindacale in data 17.5.2020, n. 109, avente ad oggetto “ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e sanità pubblica a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 272 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Alessandra Parodi, Gianna Vittoria Orengo, Matteo Sacchetti, Laura Nicoletta D'Ostino e Francis Pavesio, rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Rosso e Isabella Pileri, con elezione di domicilio fisico presso lo studio del primo in Genova, via A. Cecchi, 2/16, scala sinistra, e digitale come segue: sebastiano.rosso@ordineavvgenova.it;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Genova, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Caterina Chiesa, con elezione di domicilio fisico in Genova, presso la sede dell’Avvocatura civica, via Garibaldi, 9, e digitale come segue: mariapaola.pessagno@ordineavvgenova.it; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Atteso che il ricorso in esame contesta l’ordinanza impugnata <corsivo>“nella sola parte in cui si discosta dalla previsione dell’art. 3, secondo comma, DPCM 17.5.2020 e dall’ordinanza regionale n. 30/2020 in punto obbligo incondizionato dell’utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree di proprietà”</corsivo> privata;</h:div><h:div>Considerato che la precedente ordinanza sindacale n. 106/2020 prevedeva il necessario utilizzo delle mascherine in <corsivo>“parchi; giardini comunali; ville pubbliche; cimiteri; passeggiate per attività motoria; locali privati ad uso pubblico; locali adibiti ad attività commerciali; mezzi di trasporto pubblico”</corsivo>, mentre l’impugnata ordinanza n. 109/2020 lo contempla <corsivo>“nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva”</corsivo>, oltre che <corsivo>“all’interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico”</corsivo>;</h:div><h:div>Rilevato che le prescrizioni dettate con l’ordinanza n. 109/2020 non prendono più in specifica considerazione le <corsivo>“passeggiate”</corsivo>, ma estendono l’obbligo di indossare le mascherine a tutte le ipotesi di circolazione in aree non di proprietà privata, senza che con ciò appaia sostanzialmente modificata la situazione precedente, nella quale era già imposto l’uso delle mascherine nell’ipotesi più rilevante di circolazione in area pubblica (<corsivo>“passeggiate”</corsivo>);</h:div><h:div>Ritenuto, in ogni caso, che - tenuto conto dell’esigenza di prevenire il più possibile, nell’ambito del territorio comunale, le occasioni di contagio determinate dall’allentamento delle misure restrittive che caratterizzavano la c.d. fase 1 – l’obbligo di utilizzo delle mascherine, per come prescritto nell’ordinanza impugnata, a tutela della salute pubblica, non possa considerarsi né incongruo, né particolarmente gravoso.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Rigetta la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie. </h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 giugno 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso il giorno 23 maggio 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>