<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190092220200109151627677" descrizione="" gruppo="20190092220200109151627677" modifica="1/9/2020 4:20:14 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00922"/><fascicolo anno="2020" n="00004"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190092220200109151627677.xml</file><wordfile>20190092220200109151627677.docm</wordfile><ricorso NRG="201900922">201900922\201900922.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2019\201900922\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Pupilella</firma><data>09/01/2020 16:20:14</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angelo vitali</firma><data>09/01/2020 15:34:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Peruggia,	Consigliere</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento FILSE del 26/11/2019, con il quale il R.U.P. ha determinato «di procedere alla esclusione del concorrente Studio Legale Associato Lavatelli dalla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del codice, per la stipula di n. 3 (tre) accordi quadro aventi ad oggetto servizi legali nell’ambito della gestione di bandi, strumenti e procedimenti in favore di imprese, privati ed Enti pubblici.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 922 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Associazione professionale "Studio Legale Lavatelli", e dagli avvocati Ernesto Lavatelli, Pier Paolo Traverso, Alessandro Arvigo e Vittorio Corradi, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Trebiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FILSE s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Genova, piazza Dante 9/14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Roberto Nicola Cassinelli, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FILSE s.p.a.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara imponeva che la presentazione della garanzia fideiussoria e della dichiarazione di impegno fossero prodotte, alternativamente, in originale, in copia autentica, o su documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; </h:div><h:div>Considerato come la clausola in questione sia posta a garanzia, oltre che della validità dell’impegno contrattuale del garante, anche della certezza della data della sua sottoscrizione (art. 2704 cod. civ.), che, a tutela della <corsivo>par condicio</corsivo>, dev’essere anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; </h:div><h:div>Rilevato che il file con la garanzia provvisoria prodotto in gara, benché attesti che il documento è stato firmato dal garante in forma digitale, non contiene la firma digitale del garante, ma solo quella olografa del contraente;</h:div><h:div>Considerato come in sede di soccorso istruttorio il ricorrente, anziché produrre il documento informatico nativo con la firma digitale del garante, ha prodotto copia della polizza con firma olografa del garante, la cui data (4.4.2019) non può però considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi (art. 2704 cod. civ.);</h:div><h:div>Considerato che l’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 - disposizione posta a tutela dell’interesse pubblico alla speditezza dell’attività amministrativa - e che il soccorso istruttorio va a buon fine - e l'operatore può restare in gara - solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, in quanto, diversamente opinando (cioè, ove fosse consentita ad un concorrente la presentazione di una cauzione provvisoria di data non certa e computabile riguardo ai terzi) sarebbe violata la par condicio (Cons. di St., V, 4.12.2019, n. 8296); </h:div><h:div>Ritenuto pertanto che il ricorso non appaia assistito da sufficienti profili di fumus;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), </h:div><h:div>Rigetta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese della fase cautelare compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angelo Vitali</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>