<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190082820200205114923224" descrizione="" gruppo="20190082820200205114923224" modifica="2/14/2020 3:42:33 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Teknoservice S.r.l." versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00828"/><fascicolo anno="2020" n="00125"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190082820200205114923224.xml</file><wordfile>20190082820200205114923224.docm</wordfile><ricorso NRG="201900828">201900828\201900828.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2019\201900828\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Peruggia</firma><data>14/02/2020 15:42:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angelo vitali</firma><data>05/02/2020 14:09:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Peruggia,	Presidente FF</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Enrico Basilico,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>degli atti della procedura aperta, indetta dal Comune di Imperia ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale e, segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 1282 del 7 ottobre 2019, di aggiudicazione alla controinteressata società De Vizia Transfer s.r.l..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 828 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Teknoservice s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>De Vizia Transfer s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri e Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Barra in Genova, via Macaggi 21/5; </h:div><h:div>Docks Lanterna s.p.a., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia e di De Vizia Transfer s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 7.11.2019 e depositato il successivo 22.11.2019 la società Teknoservice s.r.l. ha impugnato gli atti della procedura aperta, indetta dal Comune di Imperia ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale e, segnatamente, la determinazione dirigenziale n. 1282 del 7 ottobre 2019, di aggiudicazione alla controinteressata società De Vizia Transfer s.l.r..</h:div><h:div>A sostegno del gravame la società, classificatasi in quinta ed ultima posizione, ha dedotto due motivi di gravame, come segue.</h:div><h:div>1. Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Eccesso di potere (errore di fatto; omessa considerazione dei presupposti; sviamento).</h:div><h:div>Lamenta che la stazione appaltante, avendo rilevato che la piattaforma informatica di gestione della procedura aveva operato la parametrazione dei punteggi tecnici attribuiti alle imprese in maniera difforme da come previsto dal disciplinare di gara, avrebbe illegittimamente effettuato una seconda riparametrazione, allorquando però erano già conosciute le offerte economiche, in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica </h:div><h:div>2. Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere (errore di fatto; omessa considerazione dei presupposti; sviamento).</h:div><h:div>Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica, e di solo 10 punti per l’offerta economica, sicché difetterebbe un’adeguata ponderazione dei criteri, del tutto sbilanciati.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il comune di Imperia e la controinteressata De Vizia Transfer s.p.a., controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è palesemente infondato, sotto entrambi i profili dedotti.</h:div><h:div>1. Premesso che la ricorrente non svolge alcuna censura circa le corrette modalità di riparametrazione del punteggio tecnico, è dirimente il rilievo che la stazione appaltante non ha in alcun modo modificato le valutazioni dell’offerta tecnica ed i punteggi attribuiti discrezionalmente dai commissari, ma che la seconda riparametrazione si è sostanziata in un’operazione aritmetica di rideterminazione dei punteggi sulla base della formula all’uopo prevista nel disciplinare.</h:div><h:div>Ne consegue che non è stato violato il principio che impone di operare le valutazioni discrezionali prima della conoscenza dell’offerta economica.</h:div><h:div>2. Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, <corsivo>“La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”</corsivo>.</h:div><h:div>Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l’offerta economica, ma non per quella tecnica.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la ponderazione operata dall’amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea con il chiaro <corsivo>favor</corsivo> legislativo per gli elementi qualitativi dell'offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità o irragionevolezza.</h:div><h:div>Donde l’infondatezza del ricorso.  </h:div><h:div>Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Fiorenzo Minnelli</h:div><h:div>Angelo Vitali</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>