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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170076720171124114424426" descrizione="" gruppo="20170076720171124114424426" modifica="11/24/2017 2:52:51 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Nuha Ceesay" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00767"/><fascicolo anno="2017" n="00872"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170076720171124114424426.xml</file><wordfile>20170076720171124114424426.docm</wordfile><ricorso NRG="201700767">201700767\201700767.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2017\201700767\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Pupilella</firma><data>24/11/2017 14:52:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Morbelli</firma><data>24/11/2017 12:25:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/11/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luca Morbelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione dell’esecuzione, </h:div><h:div>del provvedimento della Prefettura della Spezia 12 ottobre 2017 prot. 0045894, di revoca delle misure di accoglienza.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 767 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Nuha Ceesay, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Angelicchio, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Il signor Ceesay Nuha, cittadino gambiano richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento 12 ottobre 2017 prot. 0045894, con il quale la Prefettura della Spezia gli ha revocato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza disposte in suo favore, a motivo del fatto che lo stesso sarebbe stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di spaccio di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 6 d.p.r. 309/90 e 110 c.p..</h:div><h:div>Il ricorso è manifestamente fondato avuto riguardo alla violazione dell’art. 7 l. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, dedotta con il primo motivo.</h:div><h:div>Deve rilevarsi come l’amministrazione abbia omesso la comunicazione di avvio del procedimento assumendo l’operatività nella fattispecie della causa di non annullabilità di cui all’art. 21 – octies l. 241/90. </h:div><h:div>Tale modus procedendi è illegittimo. La revoca delle misura di accoglienza costituisce un provvedimento altamente discrezionale onde l’operatività della causa di non annullabilità è circoscritta al processo come fatto palese dal testo dell’art. 21 – octies, comma 2 seconda parte, l. 241/90 che stabilisce: “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.</h:div><h:div>La norma, pertanto, esclude che l’amministrazione procedente possa invocare tale norma per giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. </h:div><h:div>Da altro punto di vista il fatto che sia la stessa amministrazione ad evidenziare come la posizione del ricorrente sia ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, la circostanza che la perquisizione operata dai Carabinieri abbia dato esito negativo e che gli stessi operanti abbiano deferito il ricorrente all’AG in stato di libertà, laddove gli altri concorrenti erano stati tratti in arresto, induce a ritenere che l’interlocuzione procedimentale avrebbe potuto consentire un diverso esito al procedimento. </h:div><h:div>Deve, infatti, rilevarsi come non rilevi il mero deferimento all’AG quanto piuttosto il concreto comportamento di concorso nello spaccio. </h:div><h:div>Per completezza di esposizione occorre rilevare come il precedente della sezione sia inconferente rispetto alla fattispecie oggi sub iudice. </h:div><h:div>In quella fattispecie, infatti, il ricorrente era stato trovato in possesso di 4 sacchetti contenenti sostanza stupefacente onde la incontrovertibilità della commissione dello spaccio. </h:div><h:div>In conclusione il ricorso deve essere accolto. </h:div><h:div>Le spese possono essere compensate.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/11/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Morbelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>