<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="risarcimento danno - decadenza - ne bis in idem - presupposti" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20170038020220301192103317" id="20170038020220301192103317" modello="2" modifica="3/3/2022 1:30:22 PM" pdf="0" ricorrente="Framura Camping S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00380"/><fascicolo anno="2022" n="00180"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170038020220301192103317.xml</file><wordfile>20170038020220301192103317.docm</wordfile><ricorso NRG="201700380">201700380\201700380.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Liliana Felleti</firma><data>03/03/2022 09:08:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere</h:div><h:div>Liliana Felleti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la condanna</h:div><h:div>dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa provvedimentale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 380 del 2017, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- (ora -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l.), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Corsica 10/4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Roma 11/1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 31 maggio 2017 e depositato l’8 giugno 2017 -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- (ora -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l.) ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di -OMISSIS- al risarcimento dei danni ingiusti a lei arrecati per attività provvedimentale illegittima.</h:div><h:div>La società ricorrente espone, in sintesi, che:</h:div><h:div>- dagli anni 2003 e 2006 è titolare di due concessioni demaniali marittime funzionali al mantenimento di una scogliera a protezione dell’antistante terrazzamento fronte mare di sua proprietà e del parco vacanze ivi collocato, perché l’azione erosiva delle mareggiate rende necessari interventi manutentivi con cadenza annuale;</h:div><h:div>- nel 2012 l’Amministrazione civica ha rigettato le richieste di -OMISSIS- -OMISSIS- intese ad ottenere l’autorizzazione al ricarico dei massi frangiflutti, emanando due provvedimenti di ripulsa impugnati avanti a questo Tribunale;</h:div><h:div>- nel 2013 l’esponente ha domandato il rinnovo dei titoli concessori, ma l’ente intimato ha subordinato il rilascio delle c.d.m. a condizioni ingiuste e, nel 2014, ha respinto l’istanza, con atti gravati giudizialmente dalla società;</h:div><h:div>- l’11-12 gennaio 2016 una violenta mareggiata ha asportato parte della scogliera, provocato il crollo del muro di scarpata che contiene i manufatti del campeggio e cagionato l’apertura di una voragine nell’entrostante terrapieno;</h:div><h:div>- a quel punto il Comune, con provvedimento contingibile e urgente, ha ordinato alla deducente di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza dell’area; peraltro, il 9 febbraio 2016, nelle more dell’assenso dell’Amministrazione al progetto di sistemazione, un secondo evento meteomarino ha aggravato i danni;</h:div><h:div>- i giudizi radicati da -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati definiti con sentenze di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e di cessazione della materia del contendere;</h:div><h:div>- la società ha ripristinato tutte le strutture danneggiate, subendo un pregiudizio economico quantificabile in non meno di € 240.000,00.</h:div><h:div>Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione e la tardività del ricorso, nonché sostenendo, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’azione risarcitoria. </h:div><h:div>Con ordinanza n.-OMISSIS- il Tribunale ha disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 67 c.p.a.</h:div><h:div>Il C.T.U. ha depositato la relazione conclusiva in data 12 giugno 2021 e, con separata nota, ha chiesto la liquidazione delle competenze spettanti per l’espletamento dell’incarico, indicandole in € 15.187,22 per onorario ed in € 4.495,42 per rivalutazione monetaria, oltre accessori di legge e rimborso delle spese sostenute per € 1.139,40.</h:div><h:div>Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. L’ente resistente ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo> e per mancata richiesta, nei precedenti giudizi, di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori <corsivo>ex</corsivo> art. 34, comma 3, c.p.a.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I) <corsivo>I fatti di causa</corsivo></h:div><h:div>1. Per una migliore comprensione della fattispecie, è opportuno esporre gli snodi fattuali e procedimentali della vicenda in esame.</h:div><h:div>La società ricorrente è proprietaria di un complesso turistico-ricettivo adibito a parco vacanze, denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-”, ubicato nel comune di -OMISSIS- in località “La Spiaggetta”.</h:div><h:div>Le strutture del campeggio sono collocate su un terrapieno prospiciente la costa, contenuto da un muro di sostegno eretto sopra una scarpata degradante sul litorale sottostante (v. figure nn. 10-11-12-13 e fotografie nn. 21-22-23-24 inserite nella relazione peritale). </h:div><h:div>Per proteggere il villaggio vacanze ed i suoi fruitori dalle violente mareggiate che si abbattono sulla costa, specialmente durante la stagione invernale, l’impresa turistica deducente provvede da molti anni alla manutenzione di opere di difesa, costituite da una scogliera di massi poggiata su una parte cementata e dall’antistante muro di contenimento (v. figure nn. 12-13 e fotografie nn. 21-24 inserite nella relazione peritale).</h:div><h:div>In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che dal 1992 al 2011 -OMISSIS- -OMISSIS- ha effettuato periodicamente il ripristino dei blocchi di pietra erosi o asportati dai marosi ed il ripascimento dell’arenile: dapprima in forza di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione civica (cfr. doc. 4 ricorrente); in seguito, sulla base delle concessioni nn. 1/2003 e 4/2006, con le quali la Comunità Montana della Riviera Spezzina ha assentito (per sei e per quattro anni) l’occupazione di aree demaniali marittime di 1.257 mq. e di 658 mq. per “<corsivo>realizzare e mantenere opere necessarie per la manutenzione della scogliera a protezione del -OMISSIS- -OMISSIS-</corsivo>” (docc. 2-3 ricorrente), nonché in virtù di appositi titoli abilitativi comunali (doc. 4 ricorrente); indi, negli anni 2010 e 2011, senza atti di assenso (doc. 5 ricorrente).</h:div><h:div>2. Il 3 febbraio 2012 l’esponente ha chiesto al Comune di essere autorizzata al ricarico della massicciata protettiva, ma l’ente ha rigettato le istanze con due provvedimenti in data 17 febbraio 2012 (docc. 6-7 ricorrente).</h:div><h:div>Segnatamente, l’Amministrazione ha opposto a -OMISSIS- -OMISSIS- sia di non avere domandato il rinnovo delle concessioni <corsivo>medio tempore</corsivo> scadute, sia che la Procura aveva sequestrato l’area, perché la società aveva eseguito interventi abusivi sul bene demaniale (sul procedimento penale si rinvia a quanto si dirà <corsivo>infra</corsivo>, nel § 3), facendo altresì presente che non erano ancora stati pagati i conguagli del canone per gli anni 2007, 2008 e 2009.</h:div><h:div>La deducente è insorta avverso i prefati dinieghi, instaurando avanti a questo T.A.R. i giudizi R.G. nn. -OMISSIS-. </h:div><h:div>Con successiva domanda, inoltrata il 21 gennaio 2013, -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto all’ente municipale di regolarizzare, per il passato, l’occupazione delle aree demaniali marittime già oggetto delle concessioni del 2003 e del 2006 e di rilasciare, per il futuro, una nuova c.d.m. per il mantenimento della scogliera frontistante il parco vacanze (doc. 8 ricorrente). </h:div><h:div>L’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per l’assentimento del titolo, che è stato caratterizzato dalle seguenti scansioni:</h:div><h:div>- dopo alcune riunioni in conferenza di servizi con gli altri soggetti pubblici coinvolti (Regione, Capitaneria di Porto e Agenzia del Demanio) (docc. 10-11 resistente), con nota del 17 luglio 2013 l’ente procedente ha prospettato a -OMISSIS- -OMISSIS- l’accoglibilità dell’istanza, previa pubblicazione per consentire le osservazioni degli interessati, subordinatamente al pagamento di un conguaglio di € 23.613,69 a titolo di canoni e imposta regionale per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2012 (€ 15.501,12 per l’area di cui alla concessione n. 1/2003 ed € 8.112,57 per l’area di cui alla concessione n. 4/2006) (doc. 9 ricorrente);</h:div><h:div>- con missiva del 9 settembre 2013 il legale della società avv. Damonte ha contestato la suddetta condizione, ritenendola ingiusta e gravatoria, ed ha al contempo segnalato l’estrema urgenza dei lavori di manutenzione della scogliera (doc. 10 ricorrente), ma il Comune e le altre Amministrazioni hanno concordato di mantenere ferma la propria posizione (docc. 14-15-16-17 resistente); </h:div><h:div>- il 21 ottobre 2013 -OMISSIS- -OMISSIS- ha notificato alla resistente un atto di diffida, ribadendo che “<corsivo>l’occupazione dell’area di proprietà demaniale è essenziale al fine di realizzare gli imprescindibili interventi manutentivi e di ricarico della scogliera necessari per evitare seri rischi di crolli del soprastante campeggio dovuti all’azione erosiva delle mareggiate</corsivo>”, che “<corsivo>i lavori di manutenzione della scogliera rivestono carattere di somma urgenza</corsivo>” e che “<corsivo>gli inevitabili crolli esporrebbero a sicuro pericolo l’incolumità di cose e persone e cagionerebbero ingenti danni alle strutture della -OMISSIS- -OMISSIS- (danni per il ristoro dei quali ci si riserva di agire nelle competenti sedi)</corsivo>” (doc. 11 ricorrente); </h:div><h:div>- con nota del 18 febbraio 2014 l’ente locale ha comunicato a -OMISSIS- -OMISSIS- i motivi ostativi <corsivo>ex</corsivo> art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990 (doc. 12 ricorrente), a fronte dei quali la deducente ha presentato una memoria di osservazioni in data 18 marzo 2014 (doc. 13 ricorrente);</h:div><h:div>- con provvedimento in data 5 luglio 2014 (doc. 14 ricorrente) il Comune ha rigettato l’istanza di concessione, adducendo le seguenti motivazioni: le condizioni prescritte non si sono avverate; -OMISSIS- -OMISSIS- non è titolare di un diritto di insistenza, essendo necessaria una procedura comparativa per assegnare la concessione demaniale; la legale rappresentante dell’impresa turistica è sottoposta a procedimento penale per i reati di abusiva occupazione ed esecuzione di opere non autorizzate sul demanio marittimo <corsivo>ex</corsivo> art. 1161 cod. nav. e di lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica <corsivo>ex</corsivo> art. 181 del d.lgs. n. 42/2004, mentre l’intervenuta revoca del sequestro penale delle aree è irrilevante, in quanto avvenuta “<corsivo>solo per la mancanza del periculum in mora (non aggravabilità del reato) e non sotto il profilo del fumus commissi delicti che è apparso invece pienamente confermato</corsivo>” (sul punto v. <corsivo>infra</corsivo>, § 3).</h:div><h:div>L’esponente ha impugnato la nota del 17 luglio 2013 con ricorso R.G. n. -OMISSIS-e l’atto di ripulsa con ricorso R.G. n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Dopo circa un anno e mezzo e, precisamente, nella notte fra l’11 e il 12 gennaio 2016 una forte mareggiata ha quasi completamente asportato un tratto dell’esigua striscia di scogliera ancora presente <corsivo>in loco</corsivo>, distrutto parte del muro di contenimento del campeggio e creato una voragine nel terreno (v. fotografie sub doc. 15 ricorrente).</h:div><h:div>In seguito alla diffida notificata dall’odierna ricorrente immediatamente dopo la burrasca marina (doc. 20 resistente), il 18 gennaio 2016 il Sindaco di -OMISSIS- ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente, ingiungendo alla società di mettere in sicurezza il sito, previa verifica dell’idoneità delle opere da parte dell’ufficio tecnico (doc. 16 ricorrente).</h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS- ha fatto presente la necessità di ripristinare immediatamente i massi del basamento della scogliera (v. pec in data 23.1.2016 e in data 25.1.2016, sub doc. 17 ricorrente) e di ricostruire, subito dopo, il muro ed il terrapieno franati (v. pec in data 2.2.2016 con il progetto dei lavori, sub doc. 19 ricorrente).</h:div><h:div>Il 29 gennaio 2016 la Regione Liguria ha trasmesso l’autorizzazione di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 152/2006 (doc. 18 ricorrente).</h:div><h:div>Con nota del 9 febbraio 2016 il Comune ha comunicato la procedibilità delle opere ricadenti nella proprietà privata (doc. 21 ricorrente). Dopo vari solleciti dell’avvocato e della stessa -OMISSIS- -OMISSIS- (docc. 20, 22 e 24 ricorrente), con note del 16 e del 18 febbraio 2016 (docc. 30, 32 e 33 resistente) l’Amministrazione civica ha dato il proprio nulla osta anche agli interventi sul demanio, previa produzione del verbale di dissequestro di 2/3 metri lineari di scogliera ancora formalmente sottoposti a misura cautelare (<corsivo>infra</corsivo>, § 3).</h:div><h:div>Nel marzo-aprile 2016 -OMISSIS- -OMISSIS- ha, quindi, proceduto al ricarico della scogliera con massi di adeguata pezzatura, alla ricostruzione del muro ed al riempimento del terreno retrostante con materiale di riporto (docc. 25-26 ricorrente e doc. 40 resistente).</h:div><h:div>In seguito, l’esponente ha presentato un progetto per la risistemazione ed il rinforzo della scogliera, che, dopo una lunga ed approfondita istruttoria (docc. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 resistente), è stato approvato dalla Regione con decreto del 30 marzo 2017 (doc. 52 resistente). I lavori, regolarmente eseguiti negli anni 2018 e 2019, hanno subito un rallentamento nel 2020, a causa della pandemia da covid-19, che ha spinto -OMISSIS- -OMISSIS- a chiedere una proroga per il completamento delle opere (docc. 54-55 resistente).</h:div><h:div>Nel frattempo, nel settembre 2015 la società aveva richiesto al Comune di predisporre un conteggio aggiornato dei canoni demaniali dovuti, dettagliando criteri e modalità di computo.</h:div><h:div>A fronte della comunicazione dell’ente in data 11 gennaio 2016, recante la sostanziale conferma dei calcoli posti a base della gravata nota del 17 luglio 2013 e delle precedenti richieste di pagamento (cfr. doc. 27 ricorrente), l’avvocato dell’impresa ha contestato la suddetta quantificazione, riferendo che la Regione si era espressa in senso favorevole alle ragioni della sua assistita (doc. 23 resistente).</h:div><h:div>Con nota del 10 febbraio 2016 l’Amministrazione municipale ha allora domandato all’Agenzia del Demanio ed all’ente regionale un parere in merito alla natura dei presidi di difesa approntati dalla concessionaria sul bene demaniale e, segnatamente, se potessero considerarsi di agevole rimozione, come sostenuto da -OMISSIS- -OMISSIS-, o se, invece, dovessero ritenersi difficilmente amovibili, come preteso dal Comune, al fine del conteggio dei canoni (doc. 26 resistente). </h:div><h:div>Entrambi gli enti hanno risposto che le opere necessarie per la manutenzione della scogliera protettiva vanno qualificate di facile rimozione (cfr. doc. 37 resistente). </h:div><h:div>Indi, nell’aprile 2016 l’Amministrazione civica ha ricalcolato le somme dovute a titolo di conguaglio per gli anni 2007-2015, determinandole in € 4.600,74 per la concessione n. 1/2003 ed in € 2.429,07 per la concessione n. 4/2006, ed ha trasmesso i conteggi a -OMISSIS- -OMISSIS- (doc. 28 ricorrente), che ha immediatamente saldato il dovuto (doc. 29 ricorrente).</h:div><h:div>Infine, nel maggio 2016 l’ente locale ha richiesto alla concessionaria il pagamento dei canoni relativi all’anno 2016 (docc. 30 e 32 ricorrente), che l’esponente ha regolarmente corrisposto (docc. 31 e 33 ricorrente).</h:div><h:div>3. Per quanto riguarda il procedimento penale a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS- -OMISSIS- all’epoca dei fatti, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue. </h:div><h:div>Il 12 gennaio 2012 i Carabinieri di Deiva Marina si sono accorti che due autobetoniere scaricavano calcestruzzo sulla scogliera antistante il campeggio (doc. 1 resistente). </h:div><h:div>In seguito alla segnalazione della Capitaneria di Porto, il 19 gennaio 2012 i funzionari dell’Agenzia del Demanio hanno ispezionato i luoghi ed accertato l’avvenuta realizzazione di alcune opere in assenza e in difformità dai titoli concessori (installazione di una piazzola con un prefabbricato, posa di una recinzione costituita da rete metallica e paletti in ferro e calcestruzzo, costruzione di pilastri in cemento armato a sostegno del cancello di ingresso, riversamento non autorizzato di calcestruzzo e riporto di roccia di cava sulla scogliera: v. doc. 2 resistente).</h:div><h:div>Il Comandante dell’Ufficio Marittimo di Levanto ha, quindi, denunciato la signora -OMISSIS- all’autorità giudiziaria (doc. 8 resistente) e l’area demaniale è stata sottoposta a due sequestri penali preventivi.</h:div><h:div>Segnatamente, una prima misura cautelare reale, disposta il 30 gennaio 2012, ha riguardato una striscia di circa 2/3 metri lineari di scogliera, che, tuttavia, poco tempo dopo è stata inghiottita dal mare (v. doc. 34 resistente). Il 25 febbraio 2016 il G.I.P. ha comunque ordinato formalmente il dissequestro del bene, onde consentire a -OMISSIS- -OMISSIS- di provvedere alla messa in sicurezza del sito (docc. 35-36 resistente).</h:div><h:div>Il secondo sequestro, emesso dal G.I.P. il 4 febbraio 2013, è stato revocato con ordinanza del Tribunale del riesame in data 23 febbraio 2013, perché i reati contestati (abusiva occupazione di spazio demaniale, innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo ed esecuzione di opere senza titolo paesistico) apparivano in concreto connotati da scarsa gravità e/o prescritti (in particolare, la piazzola insisteva sullo spazio demaniale per soli 16 mq., sì che l’utilizzazione del bene risultava compatibile con gli interessi tutelati dal vincolo; la recinzione ed i pilastri in c.a. erano risalenti nel tempo, con conseguente prescrizione dei reati, ed erano in ogni caso privi di carico urbanistico: v. doc. 35 ricorrente).</h:div><h:div>4. Da ultimo, in seguito alla comunicazione del richiamato verbale ispettivo dell’Agenzia del Demanio (doc. 3 resistente), il Comune ha adottato due provvedimenti sanzionatori a carico dell’impresa.</h:div><h:div>In particolare, con ordinanza n. 5 del 6 marzo 2012 il Comune ha ingiunto a -OMISSIS- -OMISSIS- di pagare l’importo complessivo di € 9.082,48 a titolo di indennizzo <corsivo>ex</corsivo> art. 8 del d.l. n. 400/1993, conv. in l. n. 494/1993 (doc. 6 resistente).</h:div><h:div>La società esercente il campeggio ha impugnato il provvedimento in questione con ricorso R.G. n. -OMISSIS-. Il giudizio è stato definito con sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la deducente contestato anche la demanialità dell’area occupata, presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>Inoltre, con ordinanza n. 22 del 9 settembre 2013 l’ente ha disposto la demolizione delle opere in parola. Questo Tribunale ha respinto il gravame di -OMISSIS- -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, avverso la quale la società ha interposto appello, tuttora pendente.</h:div><h:div>II) <corsivo>Sulle eccezioni pregiudiziali</corsivo></h:div><h:div>5. In via preliminare, occorre scrutinare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa pubblica. </h:div><h:div>5.1. L’eccezione di carenza di giurisdizione è priva di pregio.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto argomentato dalla resistente, -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa provvedimentale, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., consistente, nella prospettazione attorea, nei due dinieghi dell’autorizzazione al ricarico della scogliera in data 17 febbraio 2012, nella nota del 17 luglio 2013 impositiva di condizioni per il rinnovo delle concessioni demaniali e nel provvedimento reiettivo in data 5 luglio 2014 (<corsivo>supra</corsivo>, § 2).</h:div><h:div>Inconferente si appalesa, pertanto, il richiamo all’ordinanza delle S.U. della Cassazione n. 8236/2020, la quale ha affermato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in un caso di lesione dell’affidamento ingenerato dalla condotta ondivaga di un’Amministrazione locale, che, dopo aver indicato ad un’impresa di presentare un’istanza di permesso di costruire in deroga, aveva procrastinato per tre anni la decisione mediante continue richieste di integrazioni e di pareri. Invero, diversamente dalla fattispecie in esame, in quell’ipotesi il danno era stato cagionato da un comportamento che l’attrice assumeva difforme dai canoni civilistici di correttezza e buona fede, privo di collegamento, anche solo mediato, con l’esercizio (mai attuato) del potere amministrativo. </h:div><h:div>5.2. Risulta inaccoglibile anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. </h:div><h:div>L’art. 30 c.p.a. stabilisce le seguenti regole per l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi (qual è quella esperita da -OMISSIS- -OMISSIS-, anche se in materia soggetta alla giurisdizione esclusiva del G.A.):</h:div><h:div>- deve essere proposta, di norma, entro il termine di centoventi giorni decorrente dal momento in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3);</h:div><h:div>- eccezionalmente, nel caso in cui il provvedimento sia stato gravato con azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio demolitorio, oppure con ricorso autonomo sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (comma 5). </h:div><h:div>Come noto, con le richiamate regole il codice del processo ha posto fine all’annosa <corsivo>querelle</corsivo> fra il Consiglio di Stato, che subordinava la tutela risarcitoria al previo annullamento dell’atto lesivo da parte del giudice amministrativo (c.d. pregiudiziale amministrativa), e la Corte di Cassazione, che considerava l’azione in parola proponibile entro il termine prescrizionale di cinque anni <corsivo>ex</corsivo> art. 2947 cod. civ., indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento. </h:div><h:div>In sostanza, il legislatore ha adottato una soluzione di compromesso, giacché in linea generale ha sottoposto l’azione risarcitoria autonoma ad un breve termine decadenziale, decorrente dall’evento dannoso (o dalla conoscenza del provvedimento, se direttamente produttivo del danno); tuttavia, ne ha consentito il successivo esperimento nei casi in cui sia stata proposta domanda giudiziale di annullamento, perché la tutela impugnatoria, pur non costituendo il presupposto necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima.</h:div><h:div>Orbene, nel caso in esame è vero che, come obiettato dal Comune, il danno si è prodotto l’11-12 gennaio 2016. Tuttavia, a quella data erano pendenti i quattro ricorsi con i quali -OMISSIS- -OMISSIS- aveva chiesto la caducazione dei provvedimenti di diniego dei titoli per intervenire sul bene demaniale.</h:div><h:div>Tali giudizi sono stati definiti con le sentenze nn. -OMISSIS- luglio 2016, con cui sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi avverso i due provvedimenti del 17 febbraio 2012 (R.G. n. -OMISSIS-e R.G. n. -OMISSIS-), e con le decisioni nn. -OMISSIS- ottobre 2016, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle impugnazioni della nota del 17 luglio 2013 e del provvedimento in data 5 luglio 2014 (R.G. n. -OMISSIS-e R.G. n. -OMISSIS-).</h:div><h:div>Pertanto, come controdedotto dalla ricorrente, poiché le pronunzie in questione non sono state notificate, il presente giudizio risulta tempestivamente introdotto entro il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a.</h:div><h:div>5.3. Non merita condivisione nemmeno la contestazione relativa alla violazione del divieto di <corsivo>bis in idem</corsivo>, per due ordini di ragioni. </h:div><h:div>5.3.1. Anzitutto, nella presente sede -OMISSIS- -OMISSIS- non ha riproposto le medesime richieste risarcitorie formulate nei precedenti giudizi, ma ha avanzato una domanda nuova sotto il profilo dei danni patiti.</h:div><h:div>Infatti, l’odierna istanza di ristoro mira ad ottenere la riparazione pecuniaria per i pregiudizi conseguenti agli eventi dannosi (mareggiate) occorsi nel 2016, dovuti, nella prospettazione ricorsuale, all’omesso ricarico della scogliera (impedito dai dinieghi del Comune).</h:div><h:div>Di diverso contenuto erano, invece, le precedenti domande di risarcimento, giacché:</h:div><h:div>- con i ricorsi R.G. n. -OMISSIS-e R.G. n. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- aveva allegato e chiesto il ristoro di un danno “<corsivo>in re ipsa</corsivo>” (v. pag. 21 del ricorso R.G. n. -OMISSIS-e pag. 23 del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, sub docc. 60-61 resistente);</h:div><h:div>- con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-non era stata esperita alcuna azione risarcitoria (doc. 62 resistente);</h:div><h:div>- con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- era stato domandato il danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale, con particolare riferimento al costante timore di pericoli per il campeggio e per i suoi ospiti (v. pagg. 17-21 del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, sub doc. 63 resistente).</h:div><h:div>5.3.2. In ogni caso, la ripresentazione delle domande risarcitorie proposte da -OMISSIS- -OMISSIS- nei giudizi demolitori in un nuovo contesto processuale non risulta preclusa.</h:div><h:div>Ciò in quanto, come emerge dalle istanze di dichiarazione di improcedibilità e di c.m.c. depositate nelle cause precedenti (docc. 42-43-44 ricorrente), la società deducente non ha manifestato la volontà di abbandonare definitivamente le pretese risarcitorie sostanziali (unica rinuncia che potrebbe ostare alla riproposizione delle domande: cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 22 agosto 2018, n. 5014; Cons. St., sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058). Peraltro, non vi è stata nemmeno una “implicita” rinuncia agli atti dei giudizi, non avendo il difensore la necessaria procura speciale <corsivo>ex</corsivo> art. 306, comma 2, c.p.c. (cfr. le procure alle liti a margine dei ricorsi, sub docc. 60-63 resistente).</h:div><h:div>5.4. Infine, il Collegio non ritiene di accogliere nemmeno l’eccezione di inammissibilità per mancata richiesta, nelle cause precedenti, dell’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. </h:div><h:div>5.4.1. I giudizi R.G. n. -OMISSIS-e R.G. n. -OMISSIS- si sono conclusi con declaratorie di cessata materia del contendere, perché -OMISSIS- -OMISSIS- ha ottenuto il bene della vita agognato e perseguito con le impugnative. </h:div><h:div>Infatti, come illustrato dalla ricorrente nell’istanza di c.m.c. in data 14 settembre 2016 (doc. 42 ricorrente), il Comune si è rideterminato in senso conforme alla richiesta del 21 gennaio 2013, avendo regolarizzato l’occupazione del bene demaniale finalizzata agli interventi di manutenzione della scogliera protettiva, sulla base di canoni ricalcolati in misura di gran lunga inferiore a quella originariamente pretesa. </h:div><h:div>Ora, recependo l’elaborazione pretoria formatasi sul previgente art. 23, comma 7, della legge n. 1034/1971, l’art. 34, comma 5, c.p.a. ha inserito la sentenza di cessata materia del contendere tra le decisioni di merito, connettendola al pieno soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio. Diversamente, la pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse sopravvenuto nel corso del processo costituisce una sentenza di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.</h:div><h:div>Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “<corsivo>La differente natura giuridica (di merito o di rito) delle sentenze in commento discende dal diverso accertamento sotteso alla loro emissione: la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031); l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente</corsivo>” (così Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2021, nn. 2223-2224; nello stesso senso cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2022, n. 573; Cons. St., sez. III, 7 giugno 2021, n. 4341). Tanto è vero che la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere è “<corsivo>idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio</corsivo>” (Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224, cit.).</h:div><h:div>Sulla scorta della valenza di pronuncia di merito della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza ha evidenziato che l’illegittimità dei provvedimenti impugnati può essere desunta indirettamente dal riconoscimento della spettanza del bene della vita oggetto del giudizio da parte della stessa Amministrazione. Di conseguenza, a seguito della sentenza di c.m.c., la parte può “<corsivo>proporre un’azione risarcitoria sul presupposto dell’esistenza dell’elemento oggettivo costituito dalla condotta illegale, senza necessità di evocare il citato art. 34, comma 3</corsivo>”, precisandosi anzi che “<corsivo>l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., è possibile soltanto per evitare una sentenza che dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse</corsivo>” (così Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824). </h:div><h:div>In altre parole, come evidenziato in dottrina, la cessazione della materia del contendere – per sua stessa natura – non necessita di essere “integrata” dall’accertamento di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. Pertanto, per instaurare un successivo giudizio risarcitorio, il ricorrente non ha bisogno di un’ulteriore indagine giudiziale sull’illegittimità degli atti, rinvenendosi il presupposto oggettivo della illiceità della condotta pubblica nell’accertamento sostanziale implicito alla pronuncia in questione.</h:div><h:div>Onde l’omessa richiesta <corsivo>ex</corsivo> art. 34, comma 3, c.p.a. da parte di -OMISSIS- -OMISSIS- non spiega alcun effetto preclusivo rispetto alla presente azione di risarcimento.</h:div><h:div>5.4.2. Per quanto riguarda, invece, i due ricorsi R.G. n. -OMISSIS-e R.G. n. -OMISSIS-, definiti con sentenze di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, si rileva quanto segue.</h:div><h:div>L’ambito applicativo dell’accertamento di cui all’art. 34, comma 3 c.p.a. concerne effettivamente i casi di carenza sopravvenuta di interesse, giacché la relativa pronuncia di mero rito nulla indica, nemmeno implicitamente, in merito al rapporto sostanziale sotteso al ricorso e, dunque, all’eventuale illegittimità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824, cit.).</h:div><h:div>È tuttavia controverso se, quando l’azione di annullamento divenga improcedibile, la domanda risarcitoria debba essere proposta o prospettata (con istanza generica o con l’allegazione degli elementi costitutivi) nell’ambito del medesimo giudizio, oppure possa essere direttamente avanzata con un autonomo ricorso (stante la sussistenza di indirizzi contrastanti, la IV Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 945 del 9 febbraio 2022, ha deferito la ricostruzione della fattispecie all’Adunanza Plenaria).</h:div><h:div>Nella specie, in base al consolidato principio della ragione più liquida (Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), il Collegio ritiene di soprassedere alla disamina della questione in parola, non ravvisando comunque l’illegittimità dei due provvedimenti del 17 febbraio 2012. </h:div><h:div>Come si è visto, infatti, nel gennaio 2012 un tratto di scogliera era stato sottoposto a sequestro penale e l’Agenzia del Demanio aveva rilevato la presenza di opere erette in assenza e in difformità dai titoli concessori (<corsivo>supra</corsivo>, § 3). Pertanto, correttamente in tale momento l’Amministrazione ha negato a -OMISSIS- -OMISSIS- l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di ricarico.</h:div><h:div>III) <corsivo>Sui presupposti dell’azione di risarcimento dei danni conseguenti alla nota del 17 luglio 2013 ed al provvedimento in data 5 luglio 2014</corsivo></h:div><h:div>6. Posto che la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa va ricondotta nel paradigma aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), nella specie ricorrono tutti i presupposti dell’illecito, vale a dire: l’illegittimità degli atti adottati dal Comune nel 2013 e nel 2014; l’elemento soggettivo; il danno ingiusto; il nesso di causalità.</h:div><h:div>6.1. Il primo requisito è stato implicitamente riconosciuto dalle sentenze nn. -OMISSIS-16, che, come si è detto, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché le nuove determinazioni dell’Amministrazione hanno assegnato a -OMISSIS- -OMISSIS- il bene della vita al quale aspirava.</h:div><h:div>In effetti, la nota del 17 luglio 2013 aveva subordinato l’assenso alla regolarizzazione ed al rinnovo delle concessioni al versamento di conguagli errati ed esorbitanti, tanto che nell’aprile 2016 il Comune li ha ricalcolati con notevole riduzione degli importi.</h:div><h:div>Privi di fondamento erano anche i motivi sui quali poggiava il provvedimento di ripulsa del 5 luglio 2014.</h:div><h:div>Infatti, le aree in discussione non risultavano più sottoposte a sequestro penale sin dalla fine del febbraio 2013: la porzione di 2/3 metri lineari di massicciata oggetto della misura del 30 gennaio 2012 era stata quasi subito asportata dal mare, mentre il resto della scogliera era stato dissequestrato con ordinanza del 23 febbraio 2013. </h:div><h:div>Inoltre, contrariamente a quanto indicato nel diniego del 5 luglio 2014, il Tribunale del riesame si era chiaramente espresso nel senso che la piazzola di 70 mq. ricadeva sul demanio marittimo per soli 16 mq. e che gli altri reati contestati alla signora -OMISSIS- erano estinti per prescrizione. Tanto è vero che, nella nota del 17 luglio 2013, la stessa Amministrazione non aveva considerato la pendenza del procedimento penale come un ostacolo al rilascio dei titoli concessori, limitandosi a pretendere il versamento dei canoni negli importi dalla medesima quantificati.</h:div><h:div>Infine, come riconosciuto dalla stessa difesa civica, le concessioni in parola non rientrano tra quelle con finalità turistico-ricreative contendibili tra operatori economici, giacché sono funzionali al mantenimento di opere di difesa del litorale e della soprastante struttura ricettiva, insistente sulla proprietà privata di -OMISSIS- -OMISSIS-. In ogni caso, in quegli anni le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo erano state prorogate dall’art. 01, comma 2, del d.l. n. 400/1993, dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 e dall’art. 34-<corsivo>duodecies</corsivo> del d.l. n. 179/2012.</h:div><h:div>6.2. In secondo luogo, sussiste in capo alla resistente la colpa per aver emanato gli atti illegittimi di cui si discute. </h:div><h:div>Gli errori commessi dal Comune appaiono infatti rimproverabili e non scusabili, perché l’ente, da un lato, ha omesso di apprezzare la concreta situazione di fatto, trascurando sia le peculiari caratteristiche delle concessioni, finalizzate alla manutenzione di presidi di difesa della costa e del parco vacanze contro la violenza dei fenomeni meteomarini, sia le considerazioni svolte dall’autorità giudiziaria penale in merito alla limitata entità delle opere abusive ed alla prescrizione dei reati; dall’altro lato, ha ostinatamente ignorato le segnalazioni di -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’avv. Damonte in merito all’ingravescente pericolosità dei luoghi in assenza di interventi di ricarico della scogliera (v. lettera 9.9.2013 avv. Damonte, atto di significazione e diffida 21.10.2013 -OMISSIS- -OMISSIS-, memoria di osservazioni in data 18.3.2014).</h:div><h:div>Né l’eventuale concorso di colpa delle Amministrazioni che hanno partecipato alle sedute della conferenza dei servizi, invocato dalla difesa civica, potrebbe spiegare effetti esimenti o limitativi della responsabilità del Comune nei confronti dell’impresa turistica. Nella materia degli illeciti extracontrattuali vige, infatti, la regola della solidarietà fra i soggetti danneggianti, per cui – anche qualora fosse ravvisabile una corresponsabilità degli altri enti pubblici che hanno preso parte al procedimento – la società danneggiata può senz’altro agire nei confronti della sola Amministrazione procedente, rimanendo salva l’azione di regresso di quest’ultima nei rapporti interni con i coobbligati (art. 2055 cod. civ.).</h:div><h:div>6.3. Ricorre altresì l’ingiustizia del danno, in quanto arrecato in assenza di cause di giustificazione (<corsivo>non iure</corsivo>) e lesivo di una posizione sostanziale di vantaggio della ricorrente meritevole di tutela (<corsivo>contra ius</corsivo>), consistente nell’interesse legittimo pretensivo all’ottenimento dei titoli concessori legittimanti gli interventi manutentivi della scogliera protettiva, dietro versamento di canoni demaniali adeguati. </h:div><h:div>Segnatamente, per le ragioni illustrate <corsivo>supra</corsivo>, nel § 6.1, può senz’altro formularsi un giudizio prognostico favorevole circa la spettanza del bene della vita (già) nel momento in cui gli atti illegittimi erano stati emanati.</h:div><h:div>6.4. Sussiste, infine, il doppio nesso causale materiale, che lega la condotta all’evento lesivo, e giuridico, che lega l’evento predetto alle conseguenze dannose risarcibili.</h:div><h:div>6.4.1. In proposito si rammenta che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, in sede di giudizio civile ed amministrativo la causalità materiale è regolata dai medesimi criteri di stampo penalistico enunciati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., salvo il differente standard probatorio necessario per addivenire all’accertamento del rapporto eziologico, che consiste nella regola della “preponderanza dell’evidenza” (o del “più probabile che non”) anziché in quella dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” utilizzata nel sistema della responsabilità penale (in argomento cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2021, n. 2734; Cons. St., sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5388; Cons. St., sez. V, 9 luglio 2019, n. 4790; T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 56; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 10 luglio 2020, n. 7941; nonché, fra le pronunzie del giudice civile, Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13872; Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12445).</h:div><h:div>Nel caso in esame, dopo avere dettagliatamente descritto i danni causati dalle due mareggiate (collasso della scogliera e del muro di contenimento, svuotamento del terrapieno retrostante con pregiudizi agli impianti ivi allocati, danneggiamento del muretto di sostegno dei bungalow: cfr. pagg. 64-69 della relazione peritale), il C.T.U. ha espresso le seguenti considerazioni tecniche:</h:div><h:div>- dall’analisi dei valori del moto ondoso, registrati dalle boe ondametriche posizionate sui fondali della zona, si evince sia che la mareggiata dell’11-12 gennaio 2016, che ha causato la rovina, “<corsivo>è stato un evento intenso, ma non estremo</corsivo>”, sia che “<corsivo>negli anni precedenti gli eventi di mareggiata che si sono presentati devono avere avuto caratteristiche analoghe</corsivo>” (pag. 75 della relazione peritale);</h:div><h:div>- “<corsivo>l’assenza di attività manutentiva di ripascimento e ripristino della scogliera porta ad una chiara esposizione dell’opera di sostegno del piazzale all’azione marina…il degrado della scogliera di protezione è avvenuto proprio nell’area in cui si è poi verificato il collasso</corsivo>” (pag. 76 della relazione);</h:div><h:div>- “<corsivo>la serie storica degli eventi illustra che anche con una manutenzione della scogliera, probabilmente minimale, essa era in grado di proteggere l’area…La presenza della parte in calcestruzzo in effetti limita la dissipazione energetica dell’onda impattante e crea un effetto di sovrapressione nella superficie della mantellata non esposta, tuttavia la ricarica con massi vari, non necessariamente ciclopici, mitiga l’effetto della sovrappressione grazie al loro peso e aumenta la dissipazione energetica</corsivo>” (pag. 50 della relazione).</h:div><h:div>Alla luce di ciò, il perito d’ufficio ha riconosciuto sussistente il nesso di causalità materiale, reputando che, secondo il criterio del “più probabile che non”, un’adeguata azione manutentiva della massicciata di protezione avrebbe evitato sia che la burrasca marina di gennaio 2016 provocasse il collasso del muro di sostegno, del terrapieno retrostante e della stessa scogliera, sia che la successiva mareggiata di febbraio peggiorasse la situazione nella zona maggiormente colpita dal primo evento (ha, invece, escluso che gli altri danni della seconda tempesta siano maggiori di quelli usualmente derivanti dai forti marosi: cfr. pagg. 41 e 76 della relazione).</h:div><h:div>Le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, confermano l’assunto di parte ricorrente, secondo cui gli interventi di ripascimento e ricarico della scogliera avrebbero plausibilmente impedito alle mareggiate di cagionare i gravi danni verificatisi.</h:div><h:div>Non risulta invece fondata l’obiezione della difesa municipale secondo cui mancherebbe la prova che, ove l’Amministrazione avesse acconsentito al rinnovo delle c.d.m., il consolidamento delle opere di difesa avrebbe effettivamente scongiurato gli effetti lesivi delle burrasche. </h:div><h:div>Invero, grazie a fotografie aeree conservate nell’archivio regionale, l’ausiliario del giudice ha accuratamente ricostruito la morfologia e lo stato dei luoghi a partire dal 1974: per quanto qui interessa, nel fotogramma del 2003 la massicciata presenta una conformazione ben delineata, che rimane tale almeno fino al 2008; nella ripresa del 2010 i blocchi di pietra appaiono leggermente diminuiti; infine, nell’immagine del 2015 la scogliera risulta impoverita e palesemente carente nella parte di levante (cfr. pagg. 58-64 della relazione). </h:div><h:div>Come evidenziato dal C.T.U., ciò dimostra che gli interventi annuali di mantenimento della scogliera e ricarico dei massi frangiflutti erano sufficienti per espletare un’azione protettiva, mentre nel 2016, in assenza di manutenzione, due mareggiate di intensità analoga a quelle degli anni precedenti hanno sortito effetti devastanti (cfr. pag. 50 della relazione). </h:div><h:div>6.4.2. Sussiste, infine, il nesso di condizionamento giuridico tra l’evento e le conseguenze dannose risarcibili, in base ai criteri dell’art. 1223 cod. civ. (richiamato dall’art. 2056 cod. civ. in materia di responsabilità aquiliana), che limita il ristoro ai danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’illecito.</h:div><h:div>Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale formula recepisce la teoria della c.d. causalità adeguata, per la quale sono ristorabili i danni-conseguenza riconducibili all’illecito secondo principi di regolarità causale che fanno applicazione del criterio dell’<corsivo>id quod plerumque accidit </corsivo>e, quindi, anche quelli mediati e indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457; Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2015, n. 24850; Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2012, n. 6474; Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274).</h:div><h:div>Nella specie è indiscutibile che, con il diniego delle concessioni demaniali, si è precluso alla ricorrente di effettuare i necessari interventi di mantenimento della scogliera a protezione del campeggio dalle tempeste marine, così come è innegabile che i pregiudizi arrecati dalle mareggiate del gennaio e febbraio 2016 discendano dagli atti illegittimi quali conseguenze ordinarie, ancorché indirette (tant’è vero che più volte -OMISSIS- -OMISSIS- ed il suo legale avevano rappresentato al Comune i rischi della mancata manutenzione: <corsivo>supra</corsivo>, § 2).</h:div><h:div>Priva di pregio si appalesa, invece, la tesi della resistente secondo cui, da un lato, la società avrebbe potuto effettuare il consolidamento dei presidi di protezione senza necessità di atti autorizzativi, trattandosi di attività libera sotto il profilo edilizio e costituente lo scopo espresso delle concessioni demaniali; dall’altro lato, la competenza ad approvare gli interventi per la difesa della costa spettava alla Regione, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 13/1999, nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>.</h:div><h:div>I titoli concessori erano, infatti, scaduti nel 2009-2010, con conseguente impossibilità per -OMISSIS- -OMISSIS- di operare sul bene demaniale, a prescindere sia dal regime giuridico dell’intervento edilizio, sia dal fatto che l’autorizzazione delle opere in parola spettasse all’Amministrazione regionale (questione, peraltro, non pacifica, giacché, in base all’art. 5 della L.R. n. 13/1999, già all’epoca dei fatti il Comune era competente per gli interventi stagionali “minori” di ripascimento e per quelli in materia di difesa degli abitati dall’erosione marina). </h:div><h:div>Del resto, come si è visto (<corsivo>supra</corsivo>, § 3), all’inizio del 2012 la legale rappresentante della società era stata sottoposta a procedimento penale (anche) per abusiva occupazione del demanio marittimo, onde non appare seriamente sostenibile che la stessa, sia pure per evitare danni alla sua proprietà, in una simile situazione dovesse comunque procedere alla manutenzione della scogliera, rischiando di incorrere in un’ulteriore imputazione. </h:div><h:div>IV) <corsivo>Sulla quantificazione dei danni</corsivo>
			</h:div><h:div>7. Il C.T.U. ha stimato l’entità dei danni plausibilmente evitabili con un’idonea manutenzione della scogliera e, quindi, ha verificato la congruità degli esborsi risultanti dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente.</h:div><h:div>In proposito, il perito ha rilevato che:</h:div><h:div>- in base ai prezziari della Regione Liguria per l’anno 2016 e (per quanto non ivi indicato) per l’anno 2014, i lavori di ricostituzione di circa 26 metri lineari di terrapieno, muro e massicciata presentano un valore di € 139.201,21 oltre I.V.A., cui vanno aggiunte le spese tecniche di € 13.920,12 più I.V.A., per un importo complessivo di € 153.121,33 oltre I.V.A.;</h:div><h:div>- -OMISSIS- -OMISSIS- ha prodotto sub doc. 46 tredici fatture concernenti le opere in parola ed i relativi servizi intellettuali: tre fatture per lavori di ripristino della scogliera e del terrapieno, nonché per forniture di calcestruzzo, pietrisco e sabbia, per un importo complessivo di € 60.817,40 oltre I.V.A. (v. fatture Queirolo Roberto s.r.l. n. 24 del 14.4.2016, Liguria Calcestruzzi s.r.l. del 31.3.2016 e Cave di Frisolino s.r.l. n. 253 del 30.4.2016); dieci fatture per servizi di ingegneria e per la relazione geologica, per un importo complessivo di € 12.366,67 oltre accessori di legge (v. fatture Planning &amp; Management s.r.l. nn. 73 del 28.4.2016, 133 del 21.7.2016, 205 del 17.10.2016, 79 del 12.4.2017, 243 del 12.12.2017, 35 del 28.2.2018, 46 del 28.2.2019 e 389 del 15.11.2019, fattura studio associato di geologia Canepa &amp; Robbiano n. 24 dell’11.5.2016, fattura arch. Debellis n. 15 del 2.10.2018);</h:div><h:div>- le altre fatture depositate dalla ricorrente riguardano attività manutentiva successiva alla ricostruzione (cfr. pagg. 77-79 della relazione).</h:div><h:div>7.1. Ciò posto, si osserva che, mentre le spese tecniche fatturate corrispondono quasi interamente alla stima operata dal C.T.U., l’importo per le lavorazioni ed i materiali risultante dai documenti contabili si appalesa notevolmente inferiore a quello calcolato dal perito d’ufficio. </h:div><h:div>Pertanto, il Collegio ritiene di determinare il <corsivo>quantum</corsivo> risarcibile sia nell’importo documentato di € 89.880,74 (€ 74.197,23, comprensivo di I.V.A., per lavori e materiali + € 15.683,51, comprensivo di cassa previdenziale, I.V.A. e ritenuta d’acconto, per i servizi tecnici), sia, in via equitativa <corsivo>ex</corsivo> art. 1226 cod. civ., nell’ulteriore somma di € 78.383,81 (€ 139.201,21 - € 60.817,40), non maggiorata di I.V.A., per la ricostruzione della scogliera, del terrapieno e del muro crollati, alla luce del fatto incontroverso che la società ha eseguito le opere in questione e, quindi, sostenuto i relativi costi.</h:div><h:div>7.2. Deve, tuttavia, rammentarsi che lo strumento risarcitorio ha una finalità essenzialmente riparatoria e compensativa, ossia è volto a reintegrare la sfera giuridica del danneggiato, ponendo il suo patrimonio, in attuazione del c.d. principio di indifferenza, nella situazione in cui si sarebbe trovato senza il fatto illecito. Per tale ragione la giurisprudenza ha elaborato la regola della <corsivo>compensatio lucri cum damno</corsivo>, in base alla quale, nella liquidazione del risarcimento, si riconosce il danno espresso dal c.d. saldo differenziale, vale a dire scomputando dai pregiudizi le conseguenze vantaggiose causate dall’illecito ed inerenti allo stesso interesse leso.</h:div><h:div>Nel caso in esame, in applicazione di tale criterio, il danno risarcibile deve essere diminuito dei costi che -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe affrontato per gli agognati interventi manutentivi sul tratto di scogliera interessato dal crollo e che ha, invece, “risparmiato” in virtù degli atti illegittimi. </h:div><h:div>In proposito, esaminando i giustificativi delle spese sostenute negli anni 2009-2011 e 2017-2020, il consulente tecnico ha stabilito che gli oneri annui medi concernenti la zona collassata ammontano ad € 1.473,34 oltre I.V.A. (cfr. pagg. 78-81 della relazione).</h:div><h:div>Pertanto, poiché l’Amministrazione ha illegittimamente negato il rilascio dei titoli concessori per i tre anni 2013, 2014 e 2015, il risparmio per l’impresa turistica è stimabile in € 5.392,42.</h:div><h:div>7.3. Infine, come eccepito dalla difesa civica, va considerato che in nessuno dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali -OMISSIS- -OMISSIS- ha avanzato istanze cautelari.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo c.p.a. e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., su colui che propone una domanda risarcitoria grava un preciso onere di reagire all’attività illegittima dell’Amministrazione con tutto l’armamentario messo a disposizione dall’ordinamento, al fine di escludere o limitare le conseguenze dannose del provvedimento lesivo (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 62; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 febbraio 2017, n. 113).</h:div><h:div>Nel caso di specie, -OMISSIS- -OMISSIS- ha ripetutamente segnalato al Comune (in sede procedimentale ed extra-processuale) la necessità di manutenzione della scogliera e, successivamente, ha esperito l’azione demolitoria, ma non ha attivato la tutela cautelare. La scelta di non utilizzare tale strumento – pur non recidendo il nesso eziologico tra la condotta colposa dell’ente e l’evento dannoso – ha comunque influito sulla possibilità di ottenere interinalmente l’autorizzazione per le opere più urgenti, il cui compimento avrebbe evitato o mitigato i danni.</h:div><h:div>Il che giustifica un’ulteriore riduzione del 50% dell’importo sopra determinato (€ [89.880,74 + € 78.383,81 - € 5.392,42] / 2), dovendosi pertanto condannare il Comune di -OMISSIS- a pagare alla società ricorrente la somma complessiva di € 81.436,06 (ottantunomilaquattrocentotrentasei//06).</h:div><h:div>La somma suddetta, avente natura di debito di valore, deve essere aumentata, a decorrere dal 2016, della rivalutazione monetaria (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat) e degli interessi compensativi determinati in via equitativa nella misura legale (calcolati sul capitale rivalutato anno per anno, secondo il criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).</h:div><h:div>Sull’importo complessivo, divenuto debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale, spettano gli interessi di natura corrispettiva al tasso legale <corsivo>ex</corsivo> art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.</h:div><h:div>V) <corsivo>Sull’esito del giudizio</corsivo>
			</h:div><h:div>8. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso si appalesa fondato, nei termini precisati in motivazione, e va dunque accolto, con conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- al risarcimento del danno, quantificato come sopra esposto.</h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div><h:div>10. Gli oneri della C.T.U. vanno posti a carico del Comune di -OMISSIS- e si liquidano nei seguenti importi: </h:div><h:div>- € 1.139,40 per spese: € 1.039,40 per esborsi documentati (affitto laser scanner e <corsivo>software</corsivo> “Scene”, indennità chilometrica e pedaggio autostradale); € 100,00 per costi vivi di studio; </h:div><h:div>- € 14.970,93 oltre accessori per onorari: € 1.700,11 per il primo e per il secondo quesito, somma correttamente computata dal perito secondo il metodo delle vacazioni (quantificandone duecentosette, numero che risulta congruo in relazione alla durata dell’incarico, alla natura delle indagini, nonché alla coerenza delle fasi di ricerca, analisi ed elaborazione dettagliate in parcella con il risultato esposto nella relazione peritale); € 13.270,82 per i quesiti terzo e quarto, da considerare unitariamente, cifra calcolata a percentuale <corsivo>ex</corsivo> art. 11 del D.M. 30 maggio 2002, con riguardo al valore della controversia (indicato da parte ricorrente in € 240.000,00: cfr. pag. 14 del ricorso), ed aumentata del 60%, ai sensi dell’art. 52 del d.p.r. n. 115/2002, in ragione della particolare complessità della perizia, che ha impegnato il C.T.U. in maniera massiva (€ 8.294,26 + € 4.976,56).</h:div><h:div>Non può essere riconosciuto l’importo di € 4.495,42 esposto dal consulente a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 30 maggio 2002, data di adozione del D.M. recante le tabelle per il calcolo dei compensi spettanti agli ausiliari dell’autorità giudiziaria. Ciò in quanto, in mancanza dell’adeguamento della misura degli onorari secondo il meccanismo di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 115/2002, non è consentito un intervento in via sussidiaria del singolo giudice investito della richiesta di liquidazione (Corte cost., 15 maggio 2020, n. 89).</h:div><h:div>Si precisa che la somma liquidata al C.T.U. comprende l’acconto di € 1.500,00 oltre accessori posto provvisoriamente a carico della ricorrente con ordinanza n. 987 del 2020, che, ove effettivamente versato, dovrà essere rimborsato dall’Amministrazione a -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di -OMISSIS- a corrispondere a -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. la somma di € 81.436,06 (ottantunomilaquattrocentotrentasei//06), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidandole forfettariamente nell’importo di 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>Pone a carico del Comune di -OMISSIS- le spese della C.T.U., che liquida in favore dell’ing. Enrico Sterpi negli importi di € 1.139,40 (millecentotrentanove//40) per spese e di € 14.970,93 (quattordicimilanovecentosettanta//93) per onorari, oltre accessori di legge, con detrazione di quanto eventualmente già percepito come acconto.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Il Funzionario Laura Montanari</h:div><h:div>Liliana Felleti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>