<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170016520230201104132968" descrizione="demolizione e ricostruzione ruderi edifici diruti" gruppo="20170016520230201104132968" modifica="2/15/2023 10:46:40 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00165"/><fascicolo anno="2023" n="00228"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00167" anno="2017"/></descrittori><file>20170016520230201104132968.xml</file><wordfile>20170016520230201104132968.docm</wordfile><ricorso NRG="201700165">201700165\201700165.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\876 Giuseppe Caruso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Salvatore Gatto Costantino</firma><data>15/02/2023 10:46:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/02/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="201700167">201700167\201700167.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Belfiori,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 165 del 2017:</h:div><h:div>del provvedimento del Comune di Rapallo prot. 67330, datato 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “<corsivo>diniego di intervento di demolizione di edificio diruto ai sensi dell'art. 6 della L. R. 49/2009 e s.m.i. in Località Arbocò </corsivo>(fg.2, mapp. 865 sub 2) <corsivo>e di demolizione di manufatto sito in  Via Savagna </corsivo>(fg. mapp. 1595)<corsivo> e ricostruzione di volumetria ad uso abitativo (fuori sito)”</corsivo> e per l'annullamento di ogni altro atto precedente e presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, nessuno escluso, ed in particolare dello sconosciuto parere della Commissione Edilizia del Comune di Rapallo del 1 dicembre 2016.</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 167 del 2017:</h:div><h:div>per l'annullamento del provvedimento del Comune di Rapallo - Ripartizione VII - Gestione del Territorio prot. n. 67329 datato 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “<corsivo>diniego alla realizzazione dell'intervento di realizzazione dell'intervento di demolizione di edificio diruto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 49/2009 e s.m.i in Località Arbocò (Fg. 2 mapp. 865 sub. 2) e ricostruzione di volumetria ad uso abitativo in Località Savagna (NCT Fg. 21 mapp. 1998 9 fuori sito)</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 165 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Marco Campodoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rapallo, in persona del Sindaco, legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Ardo Arzeni, Antonella Canessa, con domicilio eletto presso lo studio Ardo Arzeni in Genova, via Corsica, 8/7 (Studio Vassallo); </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in ciascun giudizio del Comune di Rapallo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 167 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Marco Campodoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Rapallo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ardo Arzeni, Antonella Canessa, con domicilio eletto presso lo studio Ardo Arzeni in Genova, via Corsica, 8/7 (Studio Vassallo); </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Signor Campodoni è proprietario, per acquisto a rogito Notaio Pierpaolo Verde, rep n. 11.204, racc. n. 6.773 del 13/4/2016, del compendio immobiliare ubicato in Rapallo, località Arbocò, censito, parte, al C.U. ed al C.T. al Fg. 2 mappale n. 865; altra parte al C.T., Fg. 1 mappale n. 186 e Fg. 1 mappale n. 223. Il suddetto compendio è costituito, fra l’altro, dal fabbricato (mappale n. 865, subalterno 2) consistente in un edificio in pietra in parte diruto. </h:div><h:div>Il ricorrente è altresì proprietario del manufatto ubicato in Via Savagna distinto al C.U. al Fg. 21 mapp. n. 1595 (costituito, come da relazione depositata sub all. 14 del 15.12.2022, nel giudizio nr. rg. 201700165 da una “<corsivo>struttura monoblocco prefabbricata utilizzata in origine quale baracca di cantiere</corsivo>” in profili di acciaio laminati con pareti in pannelli di lamiera modulatri, di dimensioni di 2.50x3.60 m).</h:div><h:div>2. In entrambi i ricorsi in epigrafe espone di aver sottoposto agli uffici comunali di Rapallo una domanda di rilascio dei titoli abilitativi (edilizi e paesaggistici) per l’assentimento di un intervento ricostruttivo meglio oltre precisato, corredata dei necessari documenti, tra i quali una specifica relazione tecnica comprovante la “<corsivo>suscettibilità di riqualificazione urbanistica e architettonica</corsivo>” degli edifici di che trattasi. Nel ricorso nr. 165/2017, precisa che la domanda aveva ad oggetto il rilascio dei titoli edilizi necessari all’assentimento di un intervento di demolizione del corpo di fabbrica di cui al mappale n. 865 sub 2, con ricostruzione, fuori sito, di nuovo volume da adibire a fini residenziali ex art. 6 della LR Liguria n. 49/2009.</h:div><h:div>3. Il Comune di Rapallo, con la note, rispettivamente, prot. n. 51784 datata 5/10/2016 e 51791, del 4/10/2016, emetteva preavviso di diniego poiché il fabbricato di Località Arbocò (distinto al C.U. Fg. 2 mappale n. 865 sub. 2) “<corsivo>non può definirsi un volume edilizio suscettibile di riqualificazione urbanistica di cui agli artt. 6 – 7 della L.R. n. 49/2009 e s.m.i</corsivo>”; analogamente, quanto al manufatto esistente sul mappale 1595, riteneva che non fossero presenti i connotati minimi per definirlo come un edificio. </h:div><h:div>4. Le osservazioni del ricorrente, versate nel procedimento, con le quali veniva illustrata la sussistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 49/2009 anche in presenza di edifici diruti, rimaneva senza esito, perché il Comune emetteva, nei rispettivi procedimenti, il provvedimento di diniego prot. n. 67330 datato 21 dicembre 2016 (oggetto del ricorso nr. 165/2017) e prot. n. 67329, di pari data (oggetto del ricorso nr. 167/2017) affidandolo alle medesime argomentazioni comunicate ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, cui ne aggiungeva anche di nuove.</h:div><h:div>Avverso tale diniego, in diritto, il ricorrente lamenta i seguenti motivi di censura.</h:div><h:div>(I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. in relazione agli artt. 6 e 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49. Difetto di presupposto. Carenza di motivazione ed istruttoria.</h:div><h:div>Solo nel provvedimento finale e dunque in aggiunta a quanto preannunciato nell’avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/90 il Comune rappresentava che:</h:div><h:div>1. dalla stessa relazione e dalle fotografie allegate si evince che “<corsivo>non vi è più traccia di volumetrie esistenti ovvero l’inesistenza di un fabbricato su cui intervenire</corsivo>”; 2. dalle poche pietre rimaste “<corsivo>si ritiene non possano considerarsi in primo luogo un edificio, in aggiunta un edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica</corsivo>”; 3. l’inadeguatezza del fabbricato alle norme tecniche del D.M. 14.01.2008 “<corsivo>non è di per se sufficiente per l’applicazione dei ridetti art. 6 e 7</corsivo>”; 4. i calcoli attestanti la volumetria esistente sarebbero fatti “<corsivo>non sulla volumetria esistente …ovvero sulle poche pietre rimaste in piedi ma su quello che il progettista attesta come preesistente</corsivo>”; 5. la volumetria non sarebbe risultata esistente alla data del 30.06.2009. </h:div><h:div>(II)  Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 in relazione all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Difetto di presupposto. Illogicità. Carenza di motivazione ed istruttoria.</h:div><h:div>Sostiene l’Ente che “<corsivo>il manufatto – oggetto della demolizione - non sia suscettibile di riqualificazione urbanistica. […] Il secondo manufatto che si intende demolire, sito in Via Savagna, individuato catastalmente al NCEU al Fg. 21 Mapp. 1595 è una piccolissima baracca in lamiera, di cui si è mandata a questa amministrazione pochissima documentazione e di cui non è stato argomentato che il manufatto non sia suscettibile di riqualificazione urbanistica</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo il ricorrente, gli artt. 6 (in caso di edifici preesistenti a destinazione residenziale) e 7 (per quelli a destinazione diversa dalla residenziale) della L.R. n. 49/2009 consentirebbero interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale incremento volumetrico nel limite del 35% del volume preesistente in presenza di una serie di condizioni che articolatamente disamina sostenendone la sussistenza nel caso di specie e che ricondurrebbero il fabbricato nella categoria degli edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica ex art. 2 della L.R. n. 49/2009.</h:div><h:div>III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 in relazione all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. Grave difetto di motivazione e di istruttoria. Sarebbe stata immotivatamente disattesa la perizia allegata al progetto presentato dal ricorrente la quale riporta una dettagliata analisi tecnico strutturale ed un preciso calcolo del volume esistente a comprova dell’evidente sussistenza delle condizioni prescritte dagli artt. 6 e 7 per la realizzazione dell’intervento edilizio ai sensi del piano casa.</h:div><h:div>IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 lett. b), 6 e 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49. Difetto di presupposto. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. </h:div><h:div>Il Comune ha denegato l’intervento in parola poiché asserisce che dalla documentazione fotografica assunta in atti si evincerebbe che il manufatto sia riconducibile alla categoria di edifici diruti, pertanto finalizzato alla sola applicazione degli artt. 3 e 4 e non anche degli artt. 6 e 7 della stessa legge relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento.</h:div><h:div>Secondo il Comune, nel provvedimento impugnato,  la L.R. 49/2009 e s.m. avrebbe equiparato gli edifici diruti a quelli esistenti, ma ciò al solo fine di consentire la loro ristrutturazione edilizia accompagnata da ampliamento e non invece per poter usufruire della possibilità di realizzare su di essi interventi di sostituzione edilizia previsti dai ridetti articoli 6 e 7 ed ammissibili esclusivamente nei confronti di edifici previamente qualificati come “<corsivo>edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica , e/o ambientale …</corsivo>” in base alle specifiche condizioni di cui alla citata “<corsivo>lettera c) art. 2</corsivo>”. Dette asserzioni sarebbero errate, perché le disposizioni premiali richiamate individuerebbero, quale unico limite in tal senso, la riconducibilità della preesistenza (diruta o meno che sia) alle ipotesi di “<corsivo>Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale</corsivo>” ai sensi dell’art. 2 piano casa. La promozione degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento premiale del 35% della volumetria esistente prevista dalla L.R. n. 49/2009 sarebbe volta a riqualificare il patrimonio edilizio migliorando la qualità architettonica e l’efficienza energetica degli edifici, riducendone l’esposizione a rischio idraulico ed idrogeologico e promuovendo l’adeguamento dei requisiti antisismici. L’applicabilità delle disposizioni degli artt. 6 e 7 sarebbe da riconoscersi, dunque, in funzione di quegli “edifici” (e tra essi anche quelli diruti, qualificati come “edifici” dalla stessa lett. b) dell’art. 2) suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale secondo i criteri previsti dalla lett. c) del prefato art. 2 (nella fattispecie in esame risulterebbe dimostrato <corsivo>per tabulas</corsivo> l’esistenza delle condizioni per cui l’edificio in parola è suscettibile di riqualificazione urbanistica). </h:div><h:div>Secondo parte ricorrente, un “edificio” (diruto o meno che sia), se suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, può accedere alle disposizioni privilegiate di cui ai citati art. 6 e 7. D’altro canto, quanto meno nella gran parte dei casi, non si comprenderebbe come un edificio diruto, proprio in quanto diruto, possa essere oggetto di ampliamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 senza previa demolizione delle porzioni non crollate ma che presumibilmente si presenteranno in condizioni precarie (specie sotto i profili statico-strutturali, cfr. relazione tecnica di incongruità). Al contempo un edificio diruto (è per esempio il caso di specie) è “suscettibile” di quella riqualificazione (anzitutto sotto i profili statico, strutturale e tipologico) richiesta dagli art. 6 e 7 della L.R. n. 49/2009. </h:div><h:div>Inoltre, parte ricorrente si sofferma sui singoli aspetti motivazionali del provvedimento impugnato in relazione ai contenuti della relazione tecnica che sarebbe stata immotivatamente disattesa.</h:div><h:div>Sostiene anche non rileverebbe il parere n. 160 del 6/10/2011 dell’Ufficio Affari Giuridici della Regione Liguria, richiamato nel provvedimento impugnato, poiché i pareri regionali non possono integrate (e ampliare l’interpretazione) della prescrizione normativa. </h:div><h:div>Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, resiste al ricorso in entrambi i giudizi, eccependone inammissibilità ed infondatezza.</h:div><h:div>Con successive memorie, evidenzia l’Ente come l’intervento in parola sia stato proposto ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 49/2009 (cd. “Piano casa”), il quale disciplina la “<corsivo>demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale presenti nel territorio comunale</corsivo>”; dall’ambito di applicazione di detta norma sarebbero esclusi i ruderi illeggibili nel loro inviluppo come quello oggetto di causa, tanto da non possedere neppure i requisiti minimi per rientrare nella definizione di “edificio diruto” di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) della citata legge regionale (il fabbricato d’interesse consisterebbe nei “<corsivo>resti di una costruzione, priva in larga parte dei muri perimetrali, delle strutture orizzontale e della copertura</corsivo>”); in assenza di ulteriori certi elementi documentali nella specie non forniti dal proponente  l’intervento, non sarebbe consentito in alcun modo di “<corsivo>documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione</corsivo>” così come l’art. 2, comma 1, lett. b, ultimo capoverso impone relativamente agli “edifici diruti”. La stessa “relazione di incongruità” inviata dal richiedente, testualmente riconosce che: “<corsivo>non sono più presenti gli orizzontamenti e l’edificio è in buona parte crollato</corsivo>”. Le fotografie allegate alla suddetta relazione confermerebbero l’assenza di volumetrie esistenti o, tanto meno, di un “fabbricato” su cui intervenire. Lo stesso sarebbe a dirsi quanto al manufatto insistente sul mappale n. 1595, Fg. 21, N.C.E.U. di cui, parimenti, si propone la demolizione al fine di trasferirne la volumetria in altro sito, trattandosi di una piccolissima baracca in lamiera, relativamente alla quale non sarebbe stata fornita all’Amministrazione alcun elemento idoneo ad attestarne la suscettibilità alla riqualificazione urbanistica, così come normativamente previsto. </h:div><h:div>L’Ente deduce circa la necessità di poter documentazione l’originario “inviluppo volumetrico” e la originaria configurazione tipologica; l’utilizzo da parte della norma del verbo “documentare” escluderebbe la rilevanza di una semplice ricostruzione mediante inferenze più o meno attendibili, ed imporrebbe la presenza di documenti probanti degli aspetti rilevanti contemplati dalla norma stessa (inviluppo volumetrico e configurazione tipologica originaria), come si dovrebbe ritenere in forza dell’art.9, comma 1-bis D.P.R. n. 380 del 2001 introdotto dal D.L. n. 76 del 2020.</h:div><h:div>Quanto, infine, alla doglianza, anch’essa rinvenibile nel motivo di ricorso in commento, secondo cui il provvedimento definitivo non conterrebbe alcun riscontro delle controdeduzioni del ricorrente al preavviso di diniego, la sua infondatezza si evincerebbe dalla mera lettura dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Sul quarto motivo di ricorso, la censura sarebbe inammissibile per carenza di interesse, avendo il provvedimento impugnato negato il rilascio del titolo sulla base dell’assorbente ragione dell’attuale inesistenza di un fabbricato suscettibile di riqualificazione e della carenza di dimostrazione delle sue preesistenti consistenza e tipologia, risultando quindi irrilevante il tema della possibilità, o meno, di sua delocalizzazione, appunto connesso all’ammissibilità di sostituzione edilizia in luogo della semplice ristrutturazione.</h:div><h:div>Le parti hanno scambiato memorie e repliche.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza straordinaria del 26 gennaio 2023, sentiti i procuratori delle parti, le due cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, va disposta la riunione dei due procedimenti essendo evidente il rapporto di connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi.</h:div><h:div>Riuniti i giudizi, osserva preliminarmente il Collegio che la tesi sostenuta dall’Amministrazione circa la necessità che dell’edificio diruto sia fornita – ai fini dell’istituto in esame – una “documentazione” analoga a quella di cui all’art. 9, comma 1-bis D.P.R. n. 380 del 2001 introdotto dal D.L. n. 76 del 2020, non è condivisibile.</h:div><h:div>Invero, la norma nazionale è stata introdotta successivamente alla formulazione della legge regionale nr. 49/2009, la quale è improntata a richiedere, quale “documentabilità” del volume “diruto”, non già (esclusivamente) una prova documentale, bensì una “leggibilità” anche di tipo tecnico o architettonico, ossia elementi di fatto che siano idonei, in base alla scienza ed alla tecnica, nonché ai criteri di comune esperienza, a disvelare l’impianto originario dell’edificio diroccato.</h:div><h:div>A tale conclusione induce sia la formulazione letterale della norma (cfr. oltre in ordine al rapporto tra le lettere “a” e “b” del comma 1 dell’art. 2), sia la funzione dell’istituto della demolizione e ricostruzione di edifici diruti, come introdotta – a modifica dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 - dall’art. 30, comma 1, lett. “a” del DL 21 giugno 2013, nr. 69, conv. in l. 2 agosto 2013, n. 98 ed elaborata dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. , Bologna , sez. I , 18 agosto 2021 , n. 756; TAR, Milano, II, 2 agosto 2021, nr. 1875, secondo cui la disciplina della l. n. 98/2013 cit. “<corsivo>ha allargato il concetto di ristrutturazione all'ipotesi di edificio che non esiste più, ma di cui si rinvengono resti sul territorio e di cui si può ricostruire la consistenza originaria con un'indagine tecnica, le cui conclusioni possono concorrere a meglio inquadrare tale funzione</corsivo>”, potendosi svolgere l’indagine mediante “<corsivo>riscontri documentali od altri elementi certi e verificabili</corsivo>”), chiaramente improntata a garantire il massimo contenimento del consumo di suolo, valorizzando anche presenze materiali risalenti, ma ancora capaci (in quanto espressive di una cubatura sia pure dismessa o solo in parte sopravvissuta allo scorrere del tempo e degli elementi) di impegnare il terreno.</h:div><h:div>Sotto il profilo letterale della formulazione della Legge regionale, si osserva che il comma 1 dell’art. 2 distingue tra “Edificio rurale di valore testimoniale” (lett. a) ed “Edificio diruto”, richiedendo, nel primo caso, che esso (oltre al rapporto diretto o funzionale con fondi agricoli) presenti “<corsivo>una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati</corsivo>”; nel secondo caso, si definisce “diruto” quell’”edificio” di cui “<corsivo>parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione”</corsivo>.</h:div><h:div>Appare evidente, nell’esegesi sinottica delle due definizioni (e tenendo presente l’istituto di cui all’art. 30 del DL nr. 69/2013), come nel primo caso si richieda un “quid pluris” rispetto al secondo, essendo necessario che lo “stato originario” non sia stato “irreversibilmente alterato”; nel secondo, deve sussistere una condizione di perdita di “parti anche significative e strutturali”, ma che sia possibile “documentare” ai fini della ricostruzione del fabbricato stesso.</h:div><h:div>In entrambi i casi la norma si riferisce ad una condizione di fatto, che costituisce il necessario presupposto logico-funzionale della identificazione del volume ai fini della sua ricostruzione (nei limiti ed agli scopi di cui agli artt. 6 e 7, ossia residenziali o non residenziali con le conseguenti discipline).</h:div><h:div>Sotto un diverso profilo, deve quindi esaminarsi se, nel caso di specie, l’edificio “diruto” di cui si discute presenti caratteri minimi sufficienti a determinarne la “leggibilità” del volume originario, ferme ed impregiudicate le successive valutazioni in ordine all’assentibilità dell’intervento, sulle quali l’Ente non si è espresso (ritenendole assorbite nell’accertata inesistenza del manufatto originario).</h:div><h:div>Avendo riguardo alla relazione tecnica che parte ricorrente ha prodotto, si osserva che al punto 1) della motivazione del diniego, il Comune asserisce che “non vi è più traccia di volumetrie esistenti ovvero l’inesistenza di un fabbricato su cui intervenire”. Dallo stato degli atti e dalla documentazione fotografica, si evince invece che è visibile il muro a ridosso della scarpata sovrastante l’immobile, parte dei muri perimetrali in adiacenza all’edificio accanto e sul lato opposto, nonché parte del fronte strada, sufficiente a definire l’area d’impianto.</h:div><h:div>Da qui, il tecnico ha sviluppato un calcolo di possibile volume che, dunque, il Comune avrebbe dovuto riscontrare e che, invece, è rimasto del tutto disatteso.</h:div><h:div>La definizione di “edificio diruto” non implica un parametro quantitativo assoluto di quanto dev’essere ancora rimasto della struttura originaria, bensì introduce un parametro funzionale: deve cioè, essere possibile ricostruire il volume, inferendone la dimensione dall’esistente.</h:div><h:div>Quando, pertanto, sussiste una prova di altezza e profondità del fabbricato, come nel caso di specie, la ricostruzione del volume è certamente possibile, così come invero ha prospettato l’odierna parte ricorrente, con la conseguenza che l’Ente è tenuto a svolgere l’istruttoria nei termini conseguenziali e determinarsi in conformità.</h:div><h:div>Per il manufatto ricadente sul mappale n. 1595, Fg. 21,N.C.E.U., osserva il Collegio che erroneamente l’Ente ritiene che la consistenza d’origine sarebbe irrilevante o non comprovata (soltanto) in quanto l’edificio è composto da materiali precari.</h:div><h:div>Tale impostazione tralascia di considerare che ogni “nuova opera” che implichi trasformazione o uso del territorio implica la necessità di un permesso di costruire, purchè la relativa funzione non sia precaria o temporanea (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI , 17/08/2021 , n. 5911; T.A.R. , Roma , sez. II , 10/04/2021 , n. 4226, secondo cui “<corsivo>Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, non avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata”</corsivo>).</h:div><h:div>Anche stando alle caratteristiche del manufatto desumibili dalla documentazione versata negli atti di causa, a dispetto della povertà dei materiali usati per la sua edificazione, non può escludersi che la costruzione impegni attualmente un “volume” edilizio e pertanto non può escludersene a priori la rilevanza ai fini dell’istituto in esame senza un’adeguata disamina della sua tipologia e delle condizioni della sua realizzazione, che l’Ente, nel procedimento da ripetersi, potrà comunque ancora svolgere.</h:div><h:div>Resta dunque del tutto impregiudicato l’esito del procedimento, che dovrà essere ripetuto, quanto all’esatta individuazione del volume dell’edificio diruto ed alla natura (se precaria o meno) del manufatto prefabbricato; rimane inoltre impregiudicata ogni decisione dell’Ente rispetto alle questioni conseguenziali che sono dipendenti dalle prime, ossia quanto alla soluzione dell’ulteriore questione interpretativa della norma di riferimento relativa alla possibilità che l’edificio diruto si presti ad una ricostruzione solamente “in situ” oppure possa essere delocalizzato (aspetto che, dovendo ancora essere oggetto di procedimento non può venire scrutinato nella odierna sede di giudizio ex art. 34 c.p.a.).</h:div><h:div>In questi termini ed ai suddetti fini, gli odierni ricorsi vanno accolti, con l’annullamento degli atti impugnati ai fini del riesame e con salvezza di ogni motivato provvedimento dell’Autorità.</h:div><h:div>Sussistono evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie, per l’effetto con l’annullamento dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da condursi nei limiti e con le precisazioni di cui in parte motiva.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113),  con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Nadia Varvaro</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>