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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160053020160721121013138" descrizione="" gruppo="20160053020160721121013138" modifica="21/07/2016 14:19:47" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="00530"/><fascicolo anno="2016" n="00846"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160053020160721121013138.xml</file><wordfile>20160053020160721121013138.docm</wordfile><ricorso NRG="201600530">201600530\201600530.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Genova\Sezione 2\2016\201600530\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Pupilella</firma><data>21/07/2016 14:19:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Morbelli</firma><data>21/07/2016 14:01:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2016</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luca Morbelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’esecuzione, </h:div><h:div>provvedimento del Prefetto di Savona 25 marzo 2016 n. 8439/2016 avente ad oggetto revoca delle misure di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 530 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Samuel Echenim, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Salice, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del T.A.R. Liguria; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Prefettura di Savona-Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Savona-Ufficio Territoriale del Governo;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che, con ricorso notificato in data 31 maggio 2016 il signor Samuel Echenim, cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento 25.3.2016, prot. 8439/2016, con il quale la Prefettura di Savona gli ha revocato, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza disposte in suo favore, a motivo del fatto che il Comune di Pietra Ligure di Savona lo avrebbe segnalato quale soggetto dedito all’accattonaggio, in contrasto con le regole di condotta dei richiedenti asilo;</h:div><h:div>Rilevato come il ricorso si appalesi fondato, sotto il profilo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità;</h:div><h:div>Ritenuto infatti come il provvedimento in questione, attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere eminentemente discrezionale, e postuli pertanto una valutazione in concreto della singola fattispecie (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno contraddittorio procedimentale;</h:div><h:div>Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria  (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/07/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Morbelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>