<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150077920231127143159299" descrizione="" gruppo="20150077920231127143159299" modifica="27/11/2023 14:42:26" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Marina Porto Antico S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="00779"/><fascicolo anno="2023" n="00960"/><urn>urn:nir:tar.liguria;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150077920231127143159299.xml</file><wordfile>20150077920231127143159299.docm</wordfile><ricorso NRG="201500779">201500779\201500779.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\714 Luca Morbelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angelo vitali</firma><data>27/11/2023 14:42:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luca Morbelli,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Vitali,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Richard Goso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento </h:div><h:div>degli illeciti commessi nella gestione dello scarico a mare del rio Carbonara in area Morosini, nonché per la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno al bene demaniale ed alla concessionaria.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 779 del 2015, proposto da </h:div><h:div>Marina Porto Antico s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Mediterranea delle Acque s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Traverso e Alessandro Arvigo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via G. D' Annunzio 2/102; </h:div><h:div>il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Laura Burlando, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente in Genova, via Garibaldi 9; </h:div><h:div>la Città Metropolitana di Genova, già Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Genova, piazzale Mazzini n. 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Allianz s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fontana, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Fieschi 3/17; </h:div><h:div>di Aig Europe s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Cambieri e Daniela Olcese, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Genova, via Porta D'Archi 10/21; </h:div><h:div>di Iren Acqua e Gas s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Corradi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via G. D'Annunzio 2/102; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediterranea delle Acque s.p.a., del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova, di Allianz s.p.a., di Aig Europe s.p.a. e di Iren Acqua e Gas s.p.a.;; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso in riassunzione ex artt. 59 L. n. 69/2009 e 11 c.p.a., notificato in data 12-14.8.2015, la società Marina Porto Antico s.p.a., concessionaria di un compendio demaniale ubicato nel Porto Antico di Genova, in ambito Morosini, ha proposto dinanzi a questo Tribunale le domande originariamente avanzate nei confronti della società Mediterranea delle Acque s.p.a., del Comune di Genova e della Provincia di Genova dinanzi al Tribunale civile di Genova, concernenti l’accertamento della illiceità della gestione dello scarico a mare del rio Carbonara e delle relative immissioni, domanda sulla quale il Tribunale di Genova, II sezione, con sentenza 15.6.2015, n. 1911, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 104/2010.</h:div><h:div>Costituitesi in giudizio le parti resistenti, con ordinanza 21.1.2020, n. 51 la sezione ha sospeso il processo e sollevato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario, relativamente alla domanda di accertamento degli illeciti commessi nella gestione dello scarico a mare del rio Carbonara in area Morosini, nonché per la condanna degli enti convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.</h:div><h:div>Con ordinanza 20.10.2020, n. 23908 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo è stato poi effettivamente riassunto.</h:div><h:div>Stante il disposto dell’art. 59 comma 1 secondo periodo della legge 18/6/2009, n. 69 (<corsivo>“La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”</corsivo>), non resta dunque che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la società ricorrente aveva fin dall’inizio correttamente incardinato la controversia dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Montanari</h:div><h:div>Angelo Vitali</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>