<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250321120260526182905054" descrizione="" gruppo="20250321120260526182905054" modifica="09/06/2026 17:59:47" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03211"/><fascicolo anno="2026" n="01195"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250321120260526182905054.xml</file><wordfile>20250321120260526182905054.docm</wordfile><ricorso NRG="202503211">202503211\202503211.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\951 Roberto Maria Bucchi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Maria Bucchi</firma><data>05/06/2026 17:59:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Gisondi</firma><data>03/06/2026 10:49:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefania Caporali,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento notificato in data 22.10.2025, con il quale il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Patrimonio del Comune di Prato ha disposto per il 24.11.2025 lo sgombero e la consegna dell'area rappresentata al catasto fabbricati del Comune di Prato dal foglio n. 12, particella n. 243;</h:div><h:div>- del decreto del 30.03.2017, richiamato dal provvedimento indicato sub a), con il quale il Ministero dei Beni Culturali – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha dichiarato di interesse storico-artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, il bene “Complesso denominato presa del Cavalciotto sul fiume Bisenzio con i macchinari e la lapide”, rappresentato al catasto fabbricati dal foglio 12 – p.lle 175 e 243;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto, preliminare, connesso e/o conseguente, ancorché di contenuto incognito.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Valentina Fantugini, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Astorri, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Prato e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente impugna l’ordinanza di sgombero di cui in epigrafe avente ad oggetto un appezzamento di terreno inglobato in un resede interno alla sua proprietà che il comune di Prato ha ritenuto costituire area demaniale facente parte del sistema idraulico delle cd. “gore”.</h:div><h:div>Con il primo motivo la stessa lamenta che l’area individuata dal Comune sarebbe più ampia di quella effettivamente annessa al suo dominio.</h:div><h:div>Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto l’ordine di sgombero deve intendersi limitato all’area che effettivamente è nella disponibilità della ricorrente non potendo l’ordinanza produrre effetti per la parte asseritamente eccedente.</h:div><h:div>Con il secondo e terzo motivo vengono formulati diversi ordini di censure con le quali la Sig.ra Fantugni deduce la superficialità e l’incompletezza della istruttoria effettuata dal Comune ai fini dell’accertamento della demanialità dell’area di cui chiede la restituzione asserendo che la stessa non avrebbe mai fatto parte delle gore pratesi e che ove mai ciò fosse avvenuto in un passato remoto la natura demaniale del terreno di cui si discute sarebbe venuta meno in ragione della totale e definitiva perdita di ogni collegamento funzionale fra esso e tale sistema idraulico essendo divenute le antiche gore canali sotterranei che non interessano più la superficie. Trattandosi di terreno appartenente (in tesi) al patrimonio disponibile del Comune lo stesso sarebbe suscettibile di usucapione e, in effetti, sarebbe stato usucapito dalla Sig.ra Fantigni che avrebbe proposto la relativa azione di accertamento innanzi al g.o. </h:div><h:div>Tali censure sono inammissibili per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>In base all’orientamento prevalente a cui il Collegio presta adesione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti un provvedimento di sgombero di un'area che si assume demaniale perché rivendica la proprietà del bene e rileva l'illegittimità dello stesso per assenza delle caratteristiche di demanialità e di indisponibilità del bene conteso (Consiglio di Stato sez. I, 17/02/2023, n. 243).</h:div><h:div>Nei casi sopra specificati, infatti, difetta, secondo il petitum sostanziale azionato dal ricorrente,  la stessa potestà della amministrazione di disporre unilateralmente del possesso dell’area vertendosi in una situazione di totale difetto di attribuzione devoluta alla cognizione del  giudice ordinario.</h:div><h:div>Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non sarebbe supportato da alcuna motivazione sull’interesse pubblico perseguito dalla p.a. che pure costituirebbe un elemento essenziale della generale funzione di autotutela.</h:div><h:div>La censura è priva di fondamento atteso che una volta verificato che un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è adibito ad uso privato in difetto di un titolo idoneo, la P.A. legittimamente esercita, ai sensi dell'art. 823, secondo comma, c.c., il potere di autotutela possessoria il quale ha natura doverosa e vincolata non necessitando né della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, né di specifica motivazione sull’interesse perseguito (Consiglio di Stato sez. V, 8/01/2026, n. 140).</h:div><h:div>Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente impugna il vincolo apposto nel 2017 dall'Amministrazione dei beni culturali ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 il quale, secondo, l’Amministrazione comunale, concorrerebbe (in aggiunta a quanto già detto in ordine alla appartenenza dell’area al sistema delle acque) ad attribuire all’area natura demaniale.</h:div><h:div>La Sig.ra Fantugni lamenta che la porzione di cui si discute non apparterebbe al complesso storico denominato presa del Cavalciotto sul fiume Bisenzio che la Soprintendenza avrebbe inteso tutelare.</h:div><h:div>La censura è inammissibile e comunque priva di fondamento  in quanto l’Amministrazione dei beni culturali gode di ampia discrezionalità nella individuazione dei beni da sottoporre a tutela.</h:div><h:div>Nel caso di specie peraltro il giudizio della Soprintendenza prescinde del tutto dalla questione se l’area posseduta dalla ricorrente  all’attualità faccia parte del demanio idrico concretandosi lo stesso in  una valutazione di carattere storico identitario che ben può fare riferimento a situazioni del passato di cui si intende preservare la memoria storica.</h:div><h:div>Il ricorso, in conclusione, deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di interesse e di giurisdizione come da motivazione e in parte lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marianna Litterio</h:div><h:div>Raffaello Gisondi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>