<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250239220251220104239968" descrizione="" gruppo="20250239220251220104239968" modifica="23/12/2025 16:47:51" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02392"/><fascicolo anno="2025" n="02144"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250239220251220104239968.xml</file><wordfile>20250239220251220104239968.docm</wordfile><ricorso NRG="202502392">202502392\202502392.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\951 Roberto Maria Bucchi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Guido Gabriele</firma><data>23/12/2025 16:47:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Presidente</h:div><h:div>Stefania Caporali,	Referendario</h:div><h:div>Guido Gabriele,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Determinazione del Direttore di Area - Area Servizi, Beni Economali e Arredi - di ESTAR Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. 908 dell'11.07.2025, pubblicata sulla pagina web di ESTAR relativa alla gara il 15.07.2025 e sull'albo pretorio il 14.07.2025 e comunicata a mezzo PEC il 14.07.2025, avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi di information technology per la gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di prenotazioni on line delle prestazioni erogate dagli Enti del SS Regione Toscana” - Aggiudicazione” e dell'aggiudicazione della gara in questione alla Lutech S.p.A., unitamente a tutti gli atti e i verbali citati e allegati alla stessa, dichiarati quali parti integranti e sostanziali, tra cui: </h:div><h:div>- all. 1: verbale di apertura ed avvio verifica della documentazione amministrativa del 25/03/2025;</h:div><h:div>- all. 2: verbale seconda seduta verifica della documentazione amministrativa del 26/03/2025;</h:div><h:div>- all. 3: verbale di ammissione delle offerte amministrative datato 07/04/2025;</h:div><h:div>- all. 4: verbale di apertura delle offerte tecniche datato 13/05/2025;</h:div><h:div>- all. 5: verbale seconda seduta Commissione Giudicatrice datato 20/05/2025;</h:div><h:div>- all. 6: verbale terza seduta Commissione Giudicatrice datato 23/05/2025;</h:div><h:div>- all. 7: verbale seduta conclusiva della Commissione giudicatrice datato 27/05/2025 (comprensivo di allegato di valutazione delle offerte);</h:div><h:div>- all. 8: verbale della seduta di apertura delle offerte economiche datato 18/06/2025;</h:div><h:div>- all. 9: offerta economica aggiudicatario;</h:div><h:div>- all. 10: relazione di verifica dei prezzi di offerta;</h:div><h:div>- all. 11: verbale accesso agli atti ex art. 36 del D.Lgs. 36/2023;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e i verbali di gara, con particolare, ma non esclusivo, riguardo ai seguenti verbali:</h:div><h:div>il verbale di apertura delle offerte tecniche del 13.05.2025;</h:div><h:div>il verbale della seconda seduta della Commissione Giudicatrice del 20.05.2025;</h:div><h:div>il verbale della terza seduta della Commissione Giudicatrice del 23.05.2025;</h:div><h:div>il verbale della seduta conclusiva della Commissione giudicatrice del 27.05.2025 (comprensivo di allegato di valutazione delle offerte);</h:div><h:div>il verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 18.06.2025;</h:div><h:div>la relazione di verifica dei prezzi di offerta del 02.07.2025;</h:div><h:div>- per quanto occorrer possa, della legge di gara e, in particolare, del disciplinare di gara, art. 3, nella parte in cui prevede che “non devono essere indicati i costi della manodopera, trattandosi di servizi di natura intellettuale” qualificando i servizi oggetto di gara come “di natura intellettuale”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o conoscibili;</h:div><h:div>per il conseguente accertamento </h:div><h:div>dell'aggiudicazione della procedura di gara in questione in favore di TIM S.p.A., con conseguente condanna dell'amministrazione alla stipula del contratto con la ricorrente stessa;</h:div><h:div>per la declaratoria </h:div><h:div>di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con Lutech S.p.A. e conseguente subentro della ricorrente nel contratto medesimo;</h:div><h:div>per il risarcimento del danno </h:div><h:div>da disporsi in forma specifica mediante stipula del contratto di appalto posto a gara con la ricorrente e/o subentro della ricorrente nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, riservata la proposizione, in caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche solo parziale dell'appalto, di successivo giudizio volto ad ottenere il risarcimento per equivalente per le prestazioni eventualmente non eseguite dalla ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2392 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B5A83CFCDE, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della Lutech S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgia Romitelli e Roberta Moffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lutech S.p.A. e di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente partecipava alla “<corsivo>Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di information technology per la gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di prenotazioni on line delle prestazioni erogate dagli Enti del SS Regione Toscana</corsivo>”, gara indetta da Estar con D.D. del 10 febbraio 2025, n. 52.</h:div><h:div>In particolare, il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione fosse disposta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di punti 70 per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica.</h:div><h:div>All’esito della procedura evidenziale, la Tim conseguiva il punteggio di 66,69 (punti 41,75 per l’offerta tecnica e punti 24,94 per l’offerta economica), mentre la Commissione attribuiva alla controinteressata il punteggio complessivo di 67,00 (37 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica), con una differenza, tra le predette offerenti, di soli 0,31 punti.</h:div><h:div>In data 19 giugno 2025, Estar inviava alla controinteressata la richiesta dei giustificativi per la verifica di congruità e sostenibilità dell’offerta.</h:div><h:div>All’esito, Estar aggiudicava la gara alla controinteressata.</h:div><h:div>1.1 Avverso l’aggiudicazione e gli atti prodromici, la ricorrente ha prospettato tre motivi di ricorso.</h:div><h:div>1.1.1 Con il primo motivo, parte ricorrente ha censurato i giudizi della Commissione di gara comportanti l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica.</h:div><h:div>1.1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato la valutazione di congruità dell’offerta, sotto il profilo della sua sostenibilità economica.</h:div><h:div>1.1.3 Con il terzo motivo, la Tim spa ha lamentato la mancata esclusione dalla gara della controinteressata per non avere indicato nell’offerta gli oneri per la sicurezza cd. aziendali.</h:div><h:div>2. Si sono costituite in giudizio Estar e la controinteressata.</h:div><h:div>2.1 In via preliminare, le parti resistenti hanno sollevato eccezioni di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, perché, a loro dire, il relativo scrutinio determinerebbe una invasione della sfera di merito riservata all’amministrazione.</h:div><h:div>2.2 Nel merito, Estar e l’aggiudicataria hanno concluso per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>3. Previo scambio di memorie difensive, all’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è complessivamente infondato alla luce delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>5. Con il primo articolato mezzo di ricorso Tim censura, in forma analitica, le valutazioni delle offerte tecniche della Commissione in riferimento a ciascun criterio previsto dall’art. 18 del disciplinare di gara, attesa la differenza di soli 0,31 punti intercorrente in graduatoria tra i due operatori economici.</h:div><h:div>5.1 In via preliminare, il Collegio osserva che, in tema di sindacato giurisdizionale sui giudizi delle Commissioni di gara, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “<corsivo>La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità.</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 29 ottobre 2024, nr. 8621).</h:div><h:div>In sostanza, ad avviso della citata giurisprudenza “<corsivo>Il giudizio amministrativo – pena la sua inevitabile esondazione dall’alveo della legittimità e l’indebita invasione della sfera di merito riservata all’amministrazione – non può risolversi in una nuova attribuzione di punteggio e in un nuovo computo analiticamente svolto punto per punto per ciascun prodotto e per ciascun servizio contenuti nelle offerte tecniche delle imprese litiganti, e ciò in specie quando, nel quadro di un appalto caratterizzato da una particolare complessità degli elementi di valutazione, la critica si spinge fino a livelli, per così dire, atomistici nell’analisi dei contenuti delle forniture e dei servizi proposti. Per evitare lo sconfinamento nel campo del merito, il giudizio amministrativo deve invece concentrarsi sull’insieme unitario, sistemico delle offerte tecniche, e considerare esclusivamente in quest’ottica l’assenza di profili evidenti di eccesso di potere che minino la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, ad esempio quando non siano state rilevate macroscopiche differenze quali-quantitative dei prodotti offerti e il giudizio appaia nel suo complesso oggettivamente sbilanciato e sviato in favore di uno dei concorrenti a discapito dell’altro.</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 29 ottobre 2024, nr. 8621, citata).</h:div><h:div>Deve precisarsi che non si tratta di un sindacato giurisdizionale limitato, involgente, in quanto tale, profili di arretramento da parte del giudice amministrativo, ma di un sindacato volto a garantire la separazione dei poteri, che non consente al giudice stesso di sostituire le proprie valutazioni opinabili alle valutazioni del pari opinabili compiute dall’amministrazione, che comporterebbe uno sconfinamento dell’attività giurisdizionale nella sfera riservata dalla legge all’azione amministrativa.</h:div><h:div>5.1.1 Nella delineata prospettiva, come eccepito anche dalle parti resistenti, il motivo in scrutinio sembra esondare nel merito amministrativo, atteso che, con la sua articolazione, parte ricorrente ha rinnovato l’intero procedimento valutativo compiuto dalla Commissione di gara, suscitando, per tale via, un inammissibile sindacato giurisdizionale di tipo sostitutivo.</h:div><h:div>Tuttavia, entro i predetti limiti, il Collegio ritiene necessario esaminare le doglianze veicolate con il mezzo in esame, che risultano comunque infondate alla luce delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>5.2 In particolare, la ricorrente ha così di seguito articolato le censure in scrutinio.</h:div><h:div>5.2.1 Sul criterio A.1 (punteggio max 15 punti) – “<corsivo>Proposta dell’OE in merito alle risorse, strumenti e modalità operative in fase di subentro:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-presa in carico dei servizi, della manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva dei portali comprendente, per ciascun servizio e area tematica, la dettagliata composizione di figure professionali e competenze che dovranno essere operativi ad inizio fornitura</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- studio di soluzioni da adottare a garanzia della continuità alle attività evolutive, manutentive e correttive rispetto agli SLA richiesti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>– piano di trasferimento del Know how</corsivo>”.</h:div><h:div>Per il predetto criterio, la ricorrente ha conseguito un giudizio di “<corsivo>più che adeguato</corsivo>” con l’assegnazione del punteggio di 11,5, mentre la controinteressata ha conseguito un giudizio di “<corsivo>adeguato</corsivo>” con l’assegnazione di 7,5 punti.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, il predetto giudizio, con la conseguente assegnazione di punteggio, sarebbe manifestamente illogico.</h:div><h:div>In particolare, la censura si appunta sulla motivazione del predetto giudizio, secondo cui l’offerta della controinteressata presenterebbe un modello di subentro in n. 3 fasi, ben descritte ed adeguate, anche se non calate sulla specifica fornitura.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe illegittimamente valutato come “<corsivo>adeguata</corsivo>” l’offerta della controinteressata, atteso che l’offerta, per stessa ammissione dell’organo di valutazione, sarebbe non calibrata in relazione alla procedura.</h:div><h:div>5.2.2 La censura è infondata.</h:div><h:div>Anzitutto deve rilevarsi che la ricorrente ha estrapolato un singolo aspetto valutativo, pretendendo di desumere da esso una carenza del giudizio espresso dalla Commissione; per il vero, il medesimo giudizio dà conto del fatto che: “<corsivo>In merito alle soluzioni da adottare a garanzia della continuità delle attività MEV, MAC e correttive rispetto agli SLA, Lutech prevede 4 linee di azione che ap-paiono adeguate. Il piano di trasferimento del know-how appare esaustivo e ben documentato. Nella fase di transizione è previsto un coinvolgimento più operativo</corsivo>” e che “<corsivo>il riferimento al fatto che l’offerta non sia calata sulla specifica fornitura può costituire ragione per attribuire un punteggio inferiore, come in effetti accaduto</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, attraverso una verifica del giudizio nella sua globalità, non appare illogico né arbitrario il giudizio reso dalla Commissione per il criterio in esame, che ha peraltro visto attribuire alla ricorrente un punteggio superiore rispetto alla controinteressata.</h:div><h:div>Per il resto, la censura in esame si diffonde sulle qualità asseritamente superiori dell’offerta di Tim, in sostanza pretendendo che il giudice eserciti un inammissibile sindacato sostitutivo volto a rinnovare le operazioni di valutazione in sede processuale.</h:div><h:div>5.3 Sul criterio A.2 (punteggio max 15 punti) – “<corsivo>Manutenzione evolutiva: proposta sulla modalità di svolgimento del servizio realizzativi, sulla modalità di erogazione della garanzia annuale, tempi e messa a disposizione dei codici sorgente</corsivo>”.</h:div><h:div>Per il predetto criterio, la Commissione di gara ha valutato l’offerta della controinteressata come “<corsivo>più che adeguata</corsivo>”, con l’attribuzione del punteggio di 11,25, mentre essa ha valutato l’offerta di Tim “<corsivo>parzialmente adeguata</corsivo>”, attribuendole 3,75 punti.</h:div><h:div>La ricorrente ritiene la predetta valutazione manifestamente illogica e arbitraria.</h:div><h:div>5.3.1 La censura è infondata.</h:div><h:div>Anche in questo caso, infatti, la ricorrente estrapola singoli aspetti della motivazione posta dalla Commissione a supporto del singolo giudizio, senza quella necessaria valutazione d’insieme che di norma deve caratterizzare la valutazione di logicità dei giudizi tecnici.</h:div><h:div>Con riguardo alla motivazione attinente al giudizio dell’offerta dell’aggiudicataria, la Commissione ha evidenziato che “<corsivo>Lutech si impegna a fornire un code repository integrato nei sistemi di ESTAR/RT e conferma la volontà di instaurare una collaborazione trasparente e aperta, in cui il codice rimane un asset strategico sotto il diretto controllo di ESTAR/RT, senza limitazioni di accesso o restrizioni tecniche</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche in questo caso, poi, Tim procede secondo un inammissibile confronto a coppie delle offerte, che susciterebbe un altrettanto inammissibile sindacato di tipo sostituivo.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la deduzione circa il fatto che la Commissione abbia valutato con un giudizio favorevole l’offerta del tool <corsivo>SonarQube </corsivo>da parte della controinteressata in ordine al criterio A.2, mentre essa non ha proceduto alla medesima valutazione favorevole per l’offerta di Tim dello stesso tool con riguardo al criterio A.1, va rilevato che ben è possibile che il medesimo strumento possa essere valutato in modo diverso a seconda delle diverse finalità che con lo stesso si intendono traguardare.</h:div><h:div>In altre parole, non appare illogico che la Commissione abbia valutato con maggiore favore il <corsivo>tool </corsivo>offerto per il perseguimento delle finalità tecniche espresse dal criterio A.2 rispetto a quelle perseguite con il criterio A.1.</h:div><h:div>5.4 Sul criterio A.3 (punteggio max 10 punti) – “<corsivo>Flessibilità in fase di svolgimento del servizio: soluzione proposta per garantire il servizio sia nella gestione delle attività pianificabili (anche quelle con breve preavviso), sia in quelle non pianificabili dovute a situazioni di emergenza.</corsivo>”.</h:div><h:div>Con riferimento al predetto criterio, la Commissione ha espresso il giudizio di “<corsivo>adeguato</corsivo>” all’offerta di Lutech, con l’assegnazione di punti 5,00, mentre essa ha espresso il giudizio di “<corsivo>più che adeguato</corsivo>” all’offerta di Tim, con l’attribuzione di punti 7,5.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, il giudizio afferente alla controinteressata sarebbe manifestamente illogico, perché la Commissione, dopo aver ritenuto che “<corsivo>Lutech non affronta le tematiche inerenti l'esigenza di continuità di servizio anche durante le attività di software change/patching</corsivo>”, ha valutato l’offerta in riferimento al predetto criterio come “<corsivo>adeguata</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, ad avviso della ricorrente, la predetta carenza riscontrata dalla Commissione non avrebbe potuto condurre ad un giudizio di “<corsivo>adeguato</corsivo>” in relazione all’offerta dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>Per contro, l’offerta di Tim avrebbe dovuto conseguire un giudizio di “<corsivo>ottimo</corsivo>”.</h:div><h:div>5.4.1 Anche detta censura è infondata.</h:div><h:div>Infatti, la Commissione ha giudicato solo come “<corsivo>adeguata</corsivo>” l’offerta della controinteressata, con l’attribuzione di un punteggio di 5 sui 10 massimi assegnabili, in tal modo risultando che la medesima ha preso in considerazione la carenza riscontrata, ritenendo, in modo insindacabile perché non manifestamente irragionevole, di assegnare un punteggio pari a 5.</h:div><h:div>5.5 Sul criterio A.4 (punteggio max 12) – “<corsivo>Organizzazione dei servizi di assistenza, manutenzione (tranne evolutiva) e correlato supporto specialistico: dettagliata relazione sulle modalità con cui si intende dare svolgimento al servizio.</corsivo>”.</h:div><h:div>Con riferimento al predetto criterio, la Commissione ha espresso il giudizio “<corsivo>adeguato</corsivo>” per l’offerta della controinteressata, con l’assegnazione del punteggio di 6, mentre la stessa Commissione ha giudicato “<corsivo>più che adeguata</corsivo>” l’offerta di Tim, assegnandole il punteggio di 9.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, anche le predette valutazioni sarebbero manifestamente illogiche.</h:div><h:div>In particolare, la Commissione ha così motivato il giudizio espresso sull’offerta dell’aggiudicataria: “<corsivo>Lutech descrive sinteticamente il servizio di manutenzione e assistenza, senza trattare in dettaglio i processi delle manutenzioni correttive ed adeguative</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente ritiene che detto giudizio esprima una valutazione di incompletezza e genericità dell’offerta di Lutech da parte della Commissione, che, pertanto, non avrebbe potuto esprimere il giudizio di “<corsivo>adeguato</corsivo>” con riferimento alla medesima.</h:div><h:div>5.5.1 La censura è infondata.</h:div><h:div>Infatti, la descrizione “<corsivo>sintetica</corsivo>” del servizio di manutenzione e il non aver trattato “<corsivo>in dettaglio</corsivo>” i servizi di manutenzione correttiva e adeguativa non comporta che l’offerta di Lutech sia parziale e generica e, pertanto, il giudizio di “<corsivo>adeguato</corsivo>” non risulta manifestamente illogico, perché, anche in questo caso, dette caratteristiche dell’offerta sono state tenute in debito conto dalla Commissione con l’attribuzione alla controinteressata del punteggio di soli 6 punti sui 12 punti massimi conseguibili.</h:div><h:div>Per il resto, la censura in esame si riferisce a pretese carenze nell’offerta di Lutech singolarmente considerate e poste a raffronto con l’offerta di Tim, il cui scrutinio determinerebbe l’esercizio da parte del giudice di un sindacato sostitutivo.</h:div><h:div>5.6 Sul criterio A.5 (punteggio max 8) – “<corsivo>Strumenti di controllo: individuazione degli strumenti di controllo e monitoraggio, della corretta registrazione degli interventi di manutenzione correttiva rispetto a quelli in garanzia.</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente il medesimo giudizio di “<corsivo>parzialmente adeguato</corsivo>” espresso in relazione sia alla sua offerta che a quella presentata dall’aggiudicataria, con l’attribuzione di un punteggio di 2 ad entrambe, sarebbe manifestamente illogico.</h:div><h:div>5.6.1 Anche in questo caso, la ricorrente procede con un metodo tendente a riproporre il confronto competitivo nel processo; tuttavia, ritiene il Collegio che anche detta censura sia infondata, perché, da un lato, è evidente che la Commissione non ha valutato favorevolmente l’offerta di Lutech, come risulta dalla corrispondente motivazione; mentre, dall’altro, per l’offerta della ricorrente la Commissione ha ritenuto non irragionevolmente che la stessa, pur essendo completa, non abbia indicato le soluzioni “<corsivo>che intende utilizzare</corsivo>”, in tal modo ritenendola solo “<corsivo>parzialmente adeguata</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, nel giudizio della Commissione non risultano elementi tali da far ritenere sussistente quella macroscopica illogicità dovuta al travisamento dei fatti, unica in grado di determinare l’illegittimità delle valutazioni operate dalla Commissione.</h:div><h:div>5.7 Sul criterio A.6 (punteggio massimo 7) – “<corsivo>Tracciabilità del processo: messa a disposizione di reportistica dati periodici e tempestivi di dettaglio</corsivo>”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il prefato criterio, la Commissione ha espresso un medesimo giudizio di “<corsivo>più che adeguato</corsivo>” alle offerte di Tim e di Lutech, con corrispondente assegnazione del punteggio di 5,25.</h:div><h:div>Assume la ricorrente che, con riferimento agli strumenti di reportistica, l’attribuzione del medesimo punteggio per il criterio in esame sarebbe manifestamente illogico, perché la Lutech avrebbe presentato una documentazione “<corsivo>in misura inferiore</corsivo>” rispetto a quella presentata da Tim, che avrebbe invece proposto tutti i tipi di reportistica utilizzabili.</h:div><h:div>5.7.1 La censura è infondata.</h:div><h:div>Infatti, dal giudizio espresso dalla Commissione per l’offerta di Lutech emerge che essa “<corsivo>Propone inoltre la possibilità di un accesso immediato e autonomo alle KPI di servizio attraverso l’assegnazione di alcune utenze (N°10, eventualmente ampliabili) dedicate agli stakeholder cardine di progetto che avranno la possibilità di esplorare i dati in modo indipendente, senza dover attendere la generazione di report periodici.</corsivo>”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda l’offerta di Tim anch’essa è stata giudicata “<corsivo>più che adeguata</corsivo>”, perché “<corsivo>propone un Portale di Erogazione, che comprende il sistema di Trouble Ticketing e Project e Change Management, dal quale i dati possono essere estratti ed elaborati in forma tabellare, tabelle pivot, grafici, consentendo autonomia di accesso e analisi a RT/Estar/AS</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, dalle predette motivazioni risulta che la Commissione, in modo non illogico, ha valutato proposte, differenti per soluzioni, emettendo, all’esito, un medesimo giudizio in relazione alla loro capacità di traguardare le finalità richieste dal criterio stesso, senza che emergano profili di arbitrarietà o di travisamento dei fatti.</h:div><h:div>5.8 In secondo luogo, la società ricorrente ritiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver offerto un servizio essenziale e imprescindibile; in particolare, ad avviso della ricorrente, difetta nell’offerta della controinteressata “<corsivo>l’indicazione di fornitura del servizio di assistenza nel sabato dalle 9.00 alle 13.00, in violazione del Capitolato tecnico (art.6 p.5 Capitolato), secondo cui “Il servizio di assistenza dovrà essere attivo tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8;00 alle ore 20;00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00</corsivo>”.</h:div><h:div>5.8.1 La censura è infondata.</h:div><h:div>Invero, come correttamente rilevato dalla controinteressata, il servizio di Help Desk è garantito anche in detto ambito temporale, come risulta dalla relazione tecnica laddove si assume che: “<corsivo>Con specifico riferimento alla presente Fornitura, il Servizio di Assistenza di Lutech sarà caratterizzata dalle seguenti peculiarità:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>( il Servizio di Help Desk sarà erogato da un Team di Operatori opportunatamente dimensionato così da garantire il rispetto dello SLA di riferimento …</corsivo>”, con ciò offrendo garanzia di espletamento del servizio anche nella giornata del sabato, agli orari stabiliti.</h:div><h:div>Peraltro, la medesima censura risulta infondata anche nella prospettiva del monte orario offerto, che, per inferenza logica, attesterebbe, nella prospettazione attorea, la mancata offerta del predetto servizio.</h:div><h:div>In realtà, la controinteressata dimostra le modalità di allocazione dei relativi costi nell’ambito dei giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia dell’offerta, dimostrando in quella sede che il servizio viene garantito con il sistema della reperibilità, oggetto, in quella sede, di ulteriori contestazioni da parte della ricorrente.</h:div><h:div>5.9 Infine, ad avviso della ricorrente, costituirebbe sintomo dell’illogicità delle valutazioni compiute la circostanza secondo cui la commissione non ha attribuito il giudizio “<corsivo>ottimo</corsivo>” ad alcun partecipante; nella prospettazione attorea, “<corsivo>Il preconcetto e lo sviamento della Commissione nell’utilizzare tutto il range dei giudizi e conseguente dei punteggi (strettamente legati in misura proporzionale e predefinita ai giudizi) ha di fatto determinato una sterilizzazione del peso del punteggio tecnico pari almeno al 25% (atteso la differenza di coefficiente di 0,25 tra più che adeguato e ottimo) e una manifesta violazione della legge di gara che, invece, aveva stabilito un rapporto di 70 a 30 tra offerta tecnica ed economica. È intuitivo, inoltre, che così facendo, si attua un’ingiusta, illogica e illegittima sopravalutazione del peso economico dell’offerta economica.</corsivo>”.</h:div><h:div>5.9.1 La censura è infondata, perché essa si risolve in una illazione congetturale, del tutto priva di supporto probatorio; in altre parole, il fatto che la Commissione non abbia attribuito mai il giudizio di “<corsivo>ottimo</corsivo>” è, in difetto di ulteriori elementi, circostanza del tutto neutra e priva di significati invalidanti.</h:div><h:div>6. Con il secondo articolato motivo di ricorso, la Tim censura gli esiti della valutazione dell’anomalia dell’offerta della aggiudicataria con riferimento all’offerta economica presentata dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>6.1 In prima battuta, la ricorrente censura il provvedimento di verifica positiva di congruità e sostenibilità dell’offerta della controinteressata per difetto di motivazione, atteso che il RUP ha semplicemente preso atto della esaustività dei giustificativi presentati da Lutech.</h:div><h:div>6.1.1 La censura è infondata alla luce della condivisibile giurisprudenza secondo cui “<corsivo>l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n.6209/2020 cit.; 24/02/2020, n.1347)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8442; in terminis, Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2020, n. 6209).</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 8 aprile 2025, n. 2980).</h:div><h:div>6.2 Nello specifico, poi, la ricorrente appunta le sue censure su tre aspetti in particolare.</h:div><h:div>6.2.1 Essa ritiene che i giustificativi esprimerebbero calcoli erronei determinanti un margine negativo di commessa in relazione al costo del personale e all’aumento del canone in caso di SLA H24; inoltre, la ricorrente ritiene che la controinteressata non avrebbe corredato la propria offerta economica con l’indicazione separata degli oneri per la sicurezza cd. aziendali.</h:div><h:div>6.3 Deve premettersi che, anche con il mezzo in esame, la ricorrente procede ad una contestazione parcellizzata delle risultanze emergenti dai giustificativi resi da Lutech nell’ambito del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, <corsivo>id est</corsivo> secondo un metodo che viene stigmatizzato dalla condivisibile giurisprudenza nei seguenti termini: “<corsivo>Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (C.d.S, V, 19.8.2025, n. 7077).</corsivo>” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 7 ottobre 2025, n. 7819; e, in senso conforme ed <corsivo>ex multis</corsivo>: Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 11 marzo 2025, n. 1998).</h:div><h:div>Altresì deve rilevarsi che: “<corsivo>Nelle gare ad evidenza pubblica il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, senza estensione ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, nel senso che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica e non può risolversi in una caccia all’errore mirando ad accertare se, in concreto, l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Ne consegue che la valutazione di congruità di un’offerta di gara deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, perché ciò che occorre accertare è se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o meno (Cons. Stato, V, n. 6462 del 2020).</corsivo>” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 6 marzo 2025, n. 1892).<corsivo/></h:div><h:div>6.4 Nel delineato perimetro va, pertanto, scrutinato il motivo in esame ed esso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>6.5 Quanto al primo profilo (costo del personale per l’esecuzione), anzitutto, la ricorrente ritiene che sia stato erroneamente calcolato il costo attinente al “<corsivo>canone annuale di manutenzione correttiva/evolutiva + help desk</corsivo>”, riferito alla durata quadriennale della commessa e costituente la maggiore voce dell’offerta economica.</h:div><h:div>6.5.1 In primo luogo, Tim ritiene che sia erroneo il calcolo attinente al costo totale del canone di manutenzione, perché nei giustificativi si fa riferimento nell’ultima colonna, “<corsivo>Totale costo</corsivo>”, ad A*B*C, il cui svolgimento, tuttavia, porterebbe ad importi diversi da quelli dichiarati.</h:div><h:div>6.5.2 Su tale aspetto, sia Estar che la controinteressata hanno dedotto come si sia trattato di un mero errore materiale, atteso che gli importi totali sono la risultante esclusivamente di B*C, cioè del rapporto tra il numero totale dei giorni per i 48 mesi contrattualizzati per il costo giornaliero del personale.</h:div><h:div>Trattasi, all’evidenza, di un mero errore materiale, evincibile <corsivo>ictu oculi</corsivo>, per cui la censura è infondata, considerato che, moltiplicando gli elementi B e C, si giunge agli importi dichiarati. </h:div><h:div>6.5.3 In secondo luogo, la ricorrente deduce l’erronea indicazione del numero di giornate offerte per la commessa.</h:div><h:div>6.5.4 Tuttavia, la controinteressata deduce correttamente che la colonna B è stata redatta tenendo conto della “<corsivo>quota</corsivo>” di effettivo utilizzo previsto rispetto al valore totale erogabile nei 48 mesi di fornitura, calcolati in 880 giorni; trattasi di calcoli previsionali, in linea con quanto ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza, secondo cui “<corsivo>la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile” (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 5626).</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 18 aprile 2025, n. 3401).</h:div><h:div>6.5.5 In terzo luogo, Tim ritiene erronea la determinazione del costo di reperibilità.</h:div><h:div>In sostanza la predetta censura è identica a quella già scrutinata e proposta avverso la valutazione della Commissione per il criterio A/4 e, pertanto, vale, in senso reiettivo, quanto già osservato al punto 5.8.</h:div><h:div>6.5.6 Inoltre, parte ricorrente ritiene che la determinazione del costo medio del lavoro sia stato erroneamente determinato dalla controinteressata.</h:div><h:div>In sostanza, ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria:</h:div><h:div>- avrebbe applicato retribuzioni tabellari non aggiornate;</h:div><h:div>- avrebbe applicato parametri di calcolo incongrui;</h:div><h:div>- avrebbe sottostimato gli oneri assistenziali e formativi.</h:div><h:div>6.5.7 In realtà, come correttamente rilevato dalle parti resistenti, Tim confonde i trattamenti salariali minimi con il costo medio del lavoro desumibile dalle Tabelle ministeriali.</h:div><h:div>In detta prospettiva, la censura è infondata perché, dall’applicazione delle tabelle ministeriali del 2025, risulta un costo medio del lavoro pari ad euro 34,03 e, pertanto, esso è inferiore a quello indicato da Lutech in euro 34,73.</h:div><h:div>6.6 Con riguardo al secondo profilo, attinente all’aumento del canone in caso di SLA H24, le corrispondenti censure sono del pari infondate.</h:div><h:div>6.6.1 In sostanza, ad avviso della ricorrente, Lutech avrebbe confuso il servizio in esame con un servizio di reperibilità, per il quale avrebbe destinato risorse incapienti per il suo corretto espletamento, tanto da consentirle di offrire un ribasso del 65%.</h:div><h:div>In realtà, osserva il Collegio come il servizio in esame costituisca un servizio opzionale per il quale Lutech ha formulato un’offerta coerente, tenendo conto della propria organizzazione aziendale, che le consente di erogare il predetto servizio con i costi rappresentati.</h:div><h:div>È chiaro, infatti, che trattasi di stime previsionali che non consentono di ritenere incongrua l’offerta economica proposta da Lutech.</h:div><h:div>6.7 Per quanto attiene al terzo profilo relativo alla mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali, esso costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso e, pertanto, sarà delibato separatamente, sulla base delle considerazioni che seguiranno, trattandosi di profilo involgente la stessa utile partecipazione alla gara della controinteressata.</h:div><h:div>6.8 In conclusione, parte ricorrente non ha provato che l’offerta è inattendibile, atteso che, dai superiori rilievi, risulta comunque salvaguardato un margine positivo di commessa e, pertanto, vale nel caso di specie il principio secondo cui: “<corsivo>al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l’impresa dall’essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine (Cons. Stato, V, 27 settembre 2017, n. 4527; 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242; III, 3 novembre 2016, n. 4671).</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 8 aprile 2025, n. 2980).</h:div><h:div>6.9 In definitiva, il secondo motivo di ricorso è complessivamente infondato.</h:div><h:div>7. Come anticipato, con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha censurato gli atti di gara, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per la mancata indicazione degli oneri aziendali della sicurezza cd interni.</h:div><h:div>7.1 Premette il Collegio che la censura involge la <corsivo>lex specialis</corsivo>, atteso che l’art. 3 del disciplinare di gara ha previsto che: “<corsivo>L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 trattandosi di servizio erogato esclusivamente presso la sede del Fornitore. Non devono essere indicati i costi della manodopera, trattandosi di servizi di natura intellettuale.</corsivo>”.</h:div><h:div>La prefata disposizione richiama, pertanto, l’art. 108, comma 9, che espressamente esclude la necessità di indicare gli oneri per la sicurezza per i servizi di natura intellettuale, nonché l’art. 110, comma 4, lett. b), del medesimo d. lgs. n. 36/2023, che prevede che: “<corsivo>Non sono ammesse giustificazioni … in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2 Deve subito rilevarsi che parte ricorrente ha formulato nel motivo in scrutinio espressa domanda di nullità della predetta disposizione del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la censura proposta possa essere apprezzata solo al fine di determinare la validità o meno della previsione del disciplinare, con conseguente caducazione di tutti gli atti susseguenti in caso di sua fondatezza, perché non sarebbe possibile riconoscere un effetto invalidante riferibile alla sola aggiudicazione rispetto ad una illegittimità che colpisce direttamente una previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> a cui gli operatori economici si sono (doverosamente) attenuti.</h:div><h:div>Nella delineata prospettiva, infatti, l’aggiudicataria non ha indicato i costi per la sicurezza in conformità alla divisata disposizione del disciplinare di gara e, dunque, occorre verificare se, nella specie, ricorra l’ipotesi derogatoria prevista dall’art. 108, comma 9, del d. lgs. n. 36/2023, e cioè se nel caso in esame, ci si trovi al cospetto di un servizio di natura intellettuale, per ciò solo sottratto all’obbligo di indicazione dei costi aziendali per la sicurezza.</h:div><h:div>7.3 Il motivo in esame, così come perimetrato, è infondato sulla base delle seguenti ragioni.</h:div><h:div>7.4 In via generale, si osserva che ricorre l’ipotesi del servizio di natura intellettuale allorché il servizio oggetto di affidamento richieda, per il suo espletamento, l’erogazione di prestazioni professionali aventi ad oggetto l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente, in ciò distinguendosi dalle attività standardizzate; in sostanza, mentre per queste ultime prevale l’aspetto organizzativo del servizio, per le prestazioni di servizi di natura intellettuale prevale l’aspetto ideativo e personalizzante della prestazione.</h:div><h:div>In sostanza, ricorre il servizio di natura intellettuale nel caso in cui “<corsivo>…</corsivo>
				<corsivo>il contenuto normale e quindi assolutamente prevalente delle prestazioni oggetto del servizio affidato presenti un carattere non standardizzato che richiede l’elaborazione di soluzioni personalizzate e diversificate caso per caso, costituendo una tale elaborazione una eventualità di carattere secondario e non la normalità</corsivo>” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 31 dicembre 2024, n. 10547).</h:div><h:div>7.4.1 Nel caso di specie, il servizio oggetto di affidamento è previsto già nella sua intestazione come: “<corsivo>Servizi di information Technology per la gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di prenotazioni on line delle prestazioni erogate dagli Enti del SS Regione Toscana</corsivo>”, cioè già l’oggetto della gara evoca prestazioni intellettuali di sviluppo dei software per la gestione dei centri di prenotazione delle aziende sanitarie della Toscana, quale oggetto precipuo e assolutamente prevalente della prestazione da erogare.</h:div><h:div>Peraltro, la previsione di svolgimento di attività materiali di per sé non esclude il carattere intellettuale del servizio, atteso che anche la citata giurisprudenza fa riferimento al criterio della prevalenza laddove si tratti di verificare la ricorrenza del servizio di natura intellettuale, sottratto al regime dichiarativo degli oneri della sicurezza aziendale.</h:div><h:div>7.5 Pertanto, anche il motivo in esame è infondato.</h:div><h:div>8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.</h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Estar e di Lutech spa, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre oneri di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Guido Gabriele</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>