<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250027220250731180850355" descrizione="autorizzazione impianto telecomunicazioni, silenzio assenso, una sola integrazione" gruppo="20250027220250731180850355" modifica="02/08/2025 12:21:15" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00272"/><fascicolo anno="2025" n="01462"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250027220250731180850355.xml</file><wordfile>20250027220250731180850355.docm</wordfile><ricorso NRG="202500272">202500272\202500272.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\807 Silvia La Guardia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia De Felice</firma><data>02/08/2025 12:00:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/08/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvia La Guardia,	Presidente</h:div><h:div>Silvia De Felice,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Davide De Grazia,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della nota del 22.11.2024 con cui il Dirigente dell’U.O Suap del Comune di Pisa, in merito alla Conferenza di Servizi sincrona convocata con Determina n. 1334 del 4.9.2024 per l’esame dell’istanza di autorizzazione di impianto per telecomunicazioni (PI133 Via Bigattiera) in via Marina di Pisa snc, ha comunicato la sospensione dei termini procedimentali in attesa del parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno; </h:div><h:div>- della successiva e conclusiva determinazione della Conferenza di Servizi sincrona, prot. n. 3281 del 09.01.2025;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: </h:div><h:div>a. il parere negativo reso dalla Direzione D09 Edilizia Produttiva del Comune di Pisa; </h:div><h:div>b. il parere negativo successivamente reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno; </h:div><h:div>d) per quanto e ove possa occorrere dell’art. 1.5.7. delle n.t.a. del Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, laddove dovesse essere ritenuto, nei commi 7/8, neppure indicati dall’Ente, tale da imporre un divieto assoluto di installazione di impianti di tlc su siti sensibili o su loro pertinenze; </h:div><h:div>e per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e del conseguente diritto di Wind Tre di procedere con le lavorazioni per il posizionamento dell’impianto di telecomunicazioni.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege </corsivo>dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.</h:div><h:div>Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e del Comune di Pisa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il 5 giugno 2024 la società Wind Tre ha presentato al Comune di Pisa un’istanza di autorizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base, da collocare sulla strada provinciale 44, località Marina di Pisa, in area di proprietà privata, sottoposta a vincolo paesaggistico.</h:div><h:div>Dopo avere tempestivamente indetto la conferenza di servizi asincrona per l’approvazione del progetto, con nota del 25 giugno 2024, il Comune ha chiesto alla società di integrare la documentazione presentata a corredo dell’istanza e, a partire da tale data, ha sospeso i termini per il rilascio del titolo (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).</h:div><h:div>In data 25 luglio 2024, nel termine indicato dall’Amministrazione, la società ha inviato parte della documentazione richiesta (cfr. doc. 17 di parte ricorrente) e con nota del 31 luglio 2024 il Comune ha reso perciò noto che dal giorno 29 luglio 2024 - pur rimanendosi in attesa di ulteriore documentazione - doveva intendersi ripresa la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio e che i lavori della conferenza di servizi si sarebbero pertanto dovuti concludere entro il 26 agosto 2024 (cfr. doc. 19 di parte ricorrente).</h:div><h:div>In data 9 agosto 2024 la Wind Tre ha inviato la documentazione mancante (cfr. doc. 21 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Il 27 agosto 2024, la Direzione Edilizia Produttiva del Comune di Pisa ha trasmesso proprio parere contrario all’intervento, per un presunto contrasto dell’opera con l’art. 11 della L.R.T. n. 49/2011 e con l’art. 1.5.7 delle n.t.a. del regolamento urbanistico; l’Ufficio segnalava, in particolare, che per l’immobile interessato dall’intervento - di proprietà della Croce Rossa -  sarebbe stata depositata una scia finalizzata alla realizzazione di una residenza per persone diversamente abili ed anziani a ridotta capacità motoria, nei pressi della quale non sarebbe consentita l’installazione di impianti di telecomunicazioni e telefonia (cfr. doc. 27 di parte ricorrente). Nel parere medesimo si facevano comunque salve “eventuali diverse valutazioni da parte degli uffici competenti (Direzione Ambiente del Comune di Pisa, Agenzia ARPAT, Azienda USL) rispetto ai criteri di cui all’articolo 11 comma 2 della Legge n. 49/2011”.</h:div><h:div>Con determina n. 1334 del 4 settembre 2024, è stata quindi attivata la conferenza di servizi in modalità sincrona, per l’esame contestuale degli interessi coinvolti al fine, in particolare, “di acquisire i pareri degli Uffici/Enti sopra indicati (Direzione Ambiente del Comune di Pisa, Agenzia Arpat, Azienda Usl) in merito ai criteri di cui all’art. 11 comma 2 legge 49/2011, al fine di poter superare la contrarietà espressa dall’Ufficio Urbanistica, o al contrario corroborarne la posizione contraria attraverso il riesame approfondito degli elementi in questione” (cfr. docc. 28 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Nella seduta del 25 settembre 2024 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), il Comune ha ribadito che i proprietari dell’area avrebbero presentato una richiesta di intervento in deroga al piano urbanistico al fine di destinare una pertinenza della proprietà a struttura socio-assistenziale per persone diversamente abili.</h:div><h:div>La Soprintendenza, dal suo canto, “evidenziando quale aspetto critico la localizzazione dell’impianto”, ha sollecitato a Wind Tre l’effettuazione “di uno studio specifico volto a verificare l’esistenza di aree alternative idonee alla struttura”.</h:div><h:div>La società è stata pertanto invitata, ancora una volta, ad integrare la documentazione a corredo dell’istanza.</h:div><h:div>Le restanti Amministrazioni hanno confermato i pareri favorevoli resi in precedenza.</h:div><h:div>In data 10 ottobre 2024 la ricorrente ha trasmesso quanto richiesto, compresa, in particolare, la relazione sulle aree alternative sollecitata dalla Soprintendenza (cfr. docc. 32 e 33 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Con atto del 22 novembre 2024, il Comune di Pisa ha nuovamente sospeso il procedimento “in attesa dell’espressione del parere di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Senza avere ricevuto il suddetto parere, con determina prot. 3281 del 9 gennaio 2025, il Comune ha infine concluso con esito negativo la fase sincrona della conferenza di servizi, richiamando da un lato il parere contrario del 27 agosto 2024, espresso dalla Direzione Edilizia Produttiva, e dall’altro la posizione assunta dalla Soprintendenza di Pisa in occasione della riunione sincrona del 25 settembre 2024 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).</h:div><h:div>2. Avverso i suddetti provvedimenti è insorta la ricorrente, per ottenerne l’annullamento; la stessa ha chiesto anche di accertare e dichiarare il silenzio assenso formatosi sulla propria domanda di autorizzazione, per decorso del termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 44, comma 10 del d.lgs. n. 259/2003, e il suo diritto a realizzare l’opera progettata.</h:div><h:div>2.1. Con una prima censura si lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione del 22 novembre 2024 e del provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi, per violazione dell’art. 44, commi 6 e 10, del d.lgs. n. 259/2003, poiché all’epoca di adozione di tali atti, il titolo abilitativo relativo all’istanza di autorizzazione presentata dalla società si sarebbe oramai formato tacitamente, per silenzio assenso; lo stesso, inoltre, non sarebbe mai stato annullato dall’Amministrazione in via di autotutela, nel rispetto degli stringenti presupposti previsti dall’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> della l. n. 241/1990.</h:div><h:div>2.2. Con una seconda censura si lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione del 22 novembre 2024, motivato, come detto, sulla necessità di attendere il parere paesaggistico della Soprintendenza, per contrasto con le previsioni di cui all’art. 44, commi 7 e 10 del d.lgs. n. 259/2003, secondo cui le domande di autorizzazione alla installazione di impianti per le telecomunicazioni devono intendersi accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.</h:div><h:div>2.3. Con una terza censura si lamenta l’illegittimità del provvedimento finale di diniego per violazione dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> in combinato disposto con l’art. 14 <corsivo>bis</corsivo>, comma 5 della l. n. 241/1990, che sanciscono l’obbligo dell’Amministrazione procedente di comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, prima di adottare un provvedimento negativo definitivo.</h:div><h:div>2.4. Con una quarta censura, fermo restando quanto dedotto nei precedenti motivi di ricorso, si evidenzia l’illegittimità, anche nel merito, della determinazione conclusiva negativa, prot. n. 3281 del 9 gennaio 2025. </h:div><h:div>Sostiene infatti la ricorrente che la stessa sarebbe fondata su un primo ed errato presupposto, ossia che l’impianto debba essere realizzato a ridosso di una residenza sanitaria assistenziale, in contrasto con quanto previsto dall’art. 1.5.7. delle n.t.a. del regolamento urbanistico del Comune di Pisa. Tale assunto, tuttavia, non troverebbe alcun riscontro oggettivo e non sarebbe stato provato dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>In ogni caso, la ricorrente evidenzia di avere fornito all’Amministrazione comunale - che sul punto non ha svolto alcuna contestazione - una relazione tecnica e radioelettrica atta a dimostrare la necessità, ineludibile, di realizzazione dell’impianto nell’area indicata, per esigenze di copertura capillare della zona, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.T. n. 49/2011, che in taluni casi ammette deroghe al divieto di installazione sui siti sensibili (cfr. docc. 21 e 33 di parte ricorrente).</h:div><h:div>2.5. Con una quinta censura si lamenta la carenza motivazionale della nota del 27 agosto 2024 della Direzione Edilizia Produttiva, nella quale viene genericamente invocato il contrasto con l’art. 1.5.7. delle n.t.a. del regolamento urbanistico del Comune di Pisa, senza precisare quale, tra le sue molteplici disposizioni, sia da ritenersi violata.</h:div><h:div>La ricorrente deduce, in ogni caso, l’illegittimità dell’art. 1.5.7., comma 8, che parrebbe il più coerente con la fattispecie di cui si discute, ove lo stesso dovesse essere interpretato nel senso di imporre un divieto assoluto di installazione di impianti per le telecomunicazioni nei siti sensibili; l’art. 11, comma 2 della L.R.T. n. 49/2011, infatti, anche in tali luoghi, consentirebbe deroghe nei casi in cui detta localizzazione permetta di minimizzare l’esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche.</h:div><h:div>2.6. Con una sesta censura si contesta l’ulteriore motivazione posta a sostegno del diniego impugnato, consistente nel parere paesaggistico negativo che avrebbe espresso la Soprintendenza nella seduta della conferenza di servizi in modalità sincrona del 25 settembre 2024.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente, infatti, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non avrebbe espresso un vero parere - né tanto meno lo avrebbe corredato di adeguata motivazione - ma si sarebbe limitata ad evidenziare la mancanza di uno studio specifico volto a verificare l’esistenza di aree alternative idonee per la realizzazione della struttura e a contestare l’applicazione, anche alla Soprintendenza, dei termini per la formazione del silenzio assenso <corsivo>ex</corsivo> art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003.</h:div><h:div>2.7. Con una settima censura si deduce, infine, la violazione dell’art. 14 <corsivo>ter</corsivo>, comma 7 della l. n. 241/1990, in base al quale la determinazione conclusiva della conferenza di servizi dovrebbe essere assunta dall’Amministrazione procedente “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti”; per negare la realizzazione dell’impianto progettato da Wind Tre non sarebbe stato dunque sufficiente richiamare la posizione espressa dalla Soprintendenza e il parere negativo della Direzione Edilia Produttiva del Comune di Pisa, trascurando completamente i pareri favorevoli espressi dall’ARPAT, dall’USL, dai Vigili del Fuoco e dalla commissione comunale per il paesaggio.</h:div><h:div>3. Il Comune di Pisa si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Si sono costituiti anche, con memoria di mero stile, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.</h:div><h:div>4. All’udienza del 3 luglio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondate, nei termini di seguito precisati.</h:div><h:div>Occorre preliminarmente ricordare che in base all’art. 43, comma 4 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. </h:div><h:div>Inoltre, secondo l’art. 51, comma 1 del medesimo Codice “Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.</h:div><h:div>Il legislatore nazionale, per questa tipologia di impianti ed infrastrutture, ha quindi previsto un peculiare procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, disciplinato dagli artt. 44 e seguenti del Codice, improntato a criteri di semplificazione e di celerità, proprio in ragione della natura delle opere e delle finalità di interesse pubblico che si intendono perseguire attraverso la creazione di una rete capillare sull’intero territorio nazionale.</h:div><h:div>Oltre ad avere scandito i vari passaggi procedimentali in modo puntuale, imponendo alle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli tempistiche stringenti, il legislatore ha previsto anche l’operatività dello strumento del silenzio assenso. </h:div><h:div>L’art. 44, comma 6 <corsivo>bis</corsivo> prevede infatti che “salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.</h:div><h:div>Per il caso, invece, in cui si debba attivare la conferenza di servizi, il comma 10 della stessa norma stabilisce che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.</h:div><h:div>La normativa applicabile esprime dunque un particolare <corsivo>favor</corsivo> per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.</h:div><h:div>1.1. Tutto ciò premesso, nel caso di specie si osserva, innanzi tutto, che alla domanda presentata da Wind Tre in data 5 giugno 2024 era allegata ampia documentazione, corrispondente a quanto richiesto dalla normativa di settore.</h:div><h:div>Assieme ad altra documentazione, erano presenti, in particolare, il progetto architettonico con descrizione dell’impianto e delle aree circostanti, l’analisi di impatto elettromagnetico (c.d. AIE) e la richiesta di autorizzazione paesaggistica, corredata da apposita relazione (cfr. docc. 7-11 di parte ricorrente).</h:div><h:div>La domanda era pertanto da ritenersi corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A. e ciò consentiva il formarsi dell’assenso tacito. </h:div><h:div>Come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, infatti, “La formazione di un provvedimento implicito di assenso in ragione del mero decorrere del tempo dalla data di presentazione dell'istanza non comporta alcuna deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione competente, che deve ugualmente svolgere, proprio come nell'ipotesi in cui fosse obbligata all'adozione di un provvedimento espresso, una puntuale ed esaustiva istruttoria al fine di verificare se sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione del bene richiesto.</h:div><h:div>Peraltro, l'amministrazione pubblica competente, effettuati i dovuti e necessari accertamenti, può decidere, in luogo dell'adozione di un provvedimento espresso, di far formare un provvedimento tacito.</h:div><h:div>Tale è la fisiologia del procedimento amministrativo ove sia presentata un'istanza a carattere pretensivo per la quale, decorso il termine normativamente previsto, si forma il silenzio assenso.</h:div><h:div>Viceversa, l'omesso o l'incompleto svolgimento dell'istruttoria da parte dell'amministrazione competente - fermo restando che, con la precisazione che si dirà, il decorso del tempo comporta comunque, a tutela dell'affidamento del richiedente, la formazione dell'atto tacito - costituisce una situazione patologica.</h:div><h:div>Per molti aspetti l'istituto del silenzio-assenso, che come noto ha accompagnato la nascita della legge n. 241 del 1990, dimostra e conferma l'intuizione dottrinale secondo la quale, delle fasi in cui si scompone convenzionalmente il procedimento amministrativo, quella centrale è data proprio dall'istruttoria, di cui la fase decisoria - che sia tacita oppure espressa - rappresenta piuttosto un precipitato e una conseguenza logica.</h:div><h:div>Va da sé tuttavia che, per l'espletamento di una efficace istruttoria, l'istanza debba essere corredata da tutti gli elementi necessari a consentire l'accertamento della spettanza del bene della vita, per cui il silenzio assenso può formarsi solo in tale ipotesi, nel qual caso l'eventuale discrasia della fattispecie rispetto al modello legale di riferimento determina l'illegittimità dell'atto tacito, ma non ne impedisce il venirne ad esistenza.</h:div><h:div>L'opzione ermeneutica più idonea alla tutela degli interessi in conflitto, in altri termini, deve essere individuata nel fatto che l'assenso tacito si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A., sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento.</h:div><h:div>Diversamente, ove l'istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l'amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell'istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un'ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità.</h:div><h:div>In tale direzione, militano sia la <corsivo>ratio</corsivo> del sistema, atteso che, come sottolineato, il concetto di semplificazione amministrativa non coincide con quello di deresponsabilizzazione amministrativa, ma, anzi ne è l'esatto contrario, tutelando l'esigenza di certezza delle posizioni giuridiche dei cittadini, ma non facendo affatto venire meno l'obbligo per l'amministrazione di accertare in fase istruttoria la presenza dei presupposti e requisiti di legge necessari all'attribuzione del bene, sia il dato normativo letterale, in quanto l'art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dispone che, con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.</h:div><h:div>Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 5 dell'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, secondo cui "il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta", atteso che la norma si riferisce evidentemente ad una documentazione prodotta che necessita di essere integrata, non già ad una documentazione totalmente carente o carente in una sua parte rilevante, di cui l'Amministrazione può ignorare l'esistenza al momento della presentazione della domanda.</h:div><h:div>Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve ritenersi che l'istanza idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso sia solo ed esclusivamente quella corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione.</h:div><h:div>In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell'Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita.</h:div><h:div>In definitiva, il silenzio assenso è un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria.</h:div><h:div>Nondimeno, se l'interessato ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il procedimento possa essere dall'amministrazione compiutamente e correttamente svolto, il silenzio significativo si forma ugualmente, non potendo l'inerzia dell'amministrazione ridondare in danno della parte istante pienamente diligente, con conseguente omissione di atti d'ufficio dell'amministrazione che, pur essendo stata messa nelle condizioni di poter procedere, non ha svolto la propria attività” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, sez. n. 11203).</h:div><h:div>1.2. A quanto sopra si aggiunga che l’art. 44, comma 6 del d.lgs. n. 259/2003 prevede espressamente che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale”. </h:div><h:div>In base al chiaro tenore letterale della norma, l’Amministrazione non può formulare molteplici e illimitate richieste di integrazione; la stessa deve, piuttosto, sincerarsi della presenza di eventuali carenze istruttorie non appena riceve la domanda dell’interessato e richiedere il completamento della documentazione prodotta una sola volta, entro i 15 giorni successivi; attraverso la violazione del termine stringente indicato nella norma e attraverso la parcellizzazione delle istanze rivolte al privato si determinerebbe infatti un inammissibile aggravamento e l’allungamento dell’<corsivo>iter </corsivo>abilitativo puntualmente disciplinato da legislatore - in netto contrasto con le finalità semplificative e acceleratorie perseguite dallo stesso - oltreché, in ultima istanza, l’elusione del meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 44 cit. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 8 ottobre 2024, n. 2779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21 ottobre 2020, 4652; Cons. Stato, sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 1050; C.G.A.R.S., 19 luglio 2021, n. 725; Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189).</h:div><h:div>Ebbene, nel caso in esame, la prima sospensione dei termini di conclusione del procedimento è stata disposta in data 25 giugno 2024, quando era ormai scaduto il termine di 15 giorni previsto dall’art. 44, comma 6. La stessa, pertanto, in base all’insegnamento della giurisprudenza appena richiamata, non poteva ritenersi idonea a interrompere o anche solo sospendere il termine di 60 giorni previsto dal successivo comma 10 per la formazione del silenzio assenso.</h:div><h:div>Quanto appena detto vale, a maggior ragione, per le richieste di integrazione successive, formulate dal Comune in data 3, 5, 31 luglio e 25 settembre 2024 (cfr., rispettivamente, docc. 13, 14, 19 e 5 cit.). </h:div><h:div>Da quanto precede discende che il termine per la formazione del silenzio assenso, nel caso di specie, non potendo ritenersi operante alcuna legittima sospensione, si è consumato il giorno 4 agosto 2024. </h:div><h:div>A tutto ciò si aggiunga che la società ricorrente, nel corso del procedimento, ha comunque prestato la propria collaborazione, producendo la documentazione richiesta con un duplice invio, in data 25 luglio 2024 e in data 9 agosto 2024 (cfr. docc. 17 e 21 cit.). </h:div><h:div>La stessa Amministrazione, con nota del 31 luglio 2024, ha inoltre comunicato all’interessata che il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione avrebbe ripreso a decorrere dal giorno 29 luglio 2024 (cfr.  doc. 19 cit.) e - fino al 22 novembre 2024 - non è stata disposta alcuna ulteriore sospensione del procedimento (cfr. doc. 2 cit.).  </h:div><h:div>Pertanto, anche a volere - per mera ipotesi - ritenere efficace la prima sospensione, disposta dall’Amministrazione in data 25 giugno 2024, e pur volendo considerare quale data di ripresa della decorrenza dei termini quella del 29 luglio 2024 indicata dalla stessa Amministrazione, o quella coincidente con l’ultima integrazione documentale spontaneamente posta in essere dalla ricorrente, risalente al giorno 9 agosto 2024, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 44, comma 10 del d.lgs. n. 259/2003 per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione sarebbe venuto a scadere, al massimo, il giorno 18 settembre 2024 </h:div><h:div>Ebbene, entro le date suddette non è stata adottata la determinazione decisoria negativa della conferenza di servizi (che è del 9 gennaio 2025), né è stato espresso il parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (ARPAT ha in realtà espresso il proprio parere favorevole già in data 5 luglio 2024, cfr. doc. 15 di parte ricorrente, e lo ha tacitamente confermato nella fase sincrona della conferenza di servizi) o il dissenso, congruamente motivato, da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali (anzi sul punto si è espressa favorevolmente la commissione comunale per il paesaggio con parere del 9 agosto 2024, cfr. doc. 23 di parte ricorrente), come espressamente richiesto dall’art. 44, comma 10 del d.lgs. n. 259/2003 per impedire la formazione del titolo abilitativo <corsivo>per silentium</corsivo> (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2981; T.A.R. Toscana, sez. I, 9 luglio 2024, n. 848).</h:div><h:div>Non è quindi intervenuto alcuno degli atti o dei pareri cui la norma in esame ha espressamente attribuito efficacia ostativa al decorso del termine di formazione del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1050/2022 cit.).</h:div><h:div>1.3. Fermo restando quanto precede, occorre peraltro precisare che il parere trasmesso in data 27 agosto 2024 dalla Direzione Edilizia Produttiva del Comune di Pisa (sottoscritto e pervenuto oltre il termine per la conclusione della conferenza di servizi indicato dalla stessa Amministrazione procedente nella nota del 31 luglio 2024, cfr. doc. 19 cit.) era assolutamente inidoneo ad impedire il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso o, in ogni caso, a giustificare il diniego finale disposto dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Lo stesso, infatti, oltre ad essere stato espresso tardivamente e a non essere propriamente riconducibile ad uno degli atti cui l’art. 44, comma 10 cit. attribuisce efficacia impeditiva del decorso del termine di 60 giorni per la formazione del silenzio assenso, non era comunque supportato da una motivazione “congrua”, come espressamente richiesto dall’art. 44, comma 10 cit..</h:div><h:div>Ed invero, si osserva, sotto un primo profilo, che nel citato parere era evidenziato solo un possibile contrasto con l’art. 11 della L.R.T. n. 49/2011 e con l’art. 1.5.7. del regolamento urbanistico, stante l’asserita intenzione della proprietaria dell’area interessata dall’intervento di realizzarvi una residenza per persone diversamente abili ed anziani a ridotta capacità motoria.</h:div><h:div>Di tale pratica edilizia non si indicavano tuttavia gli estremi e l’esatto contenuto; tanto meno si citavano i titoli abilitativi eventualmente rilasciati dall’Amministrazione per la realizzazione dell’intervento. Questi documenti, peraltro, non sono stati prodotti dal Comune né in conferenza di servizi, nonostante le puntuali contestazioni della ricorrente, né nel corso del presente giudizio. A ciò si aggiunga che la proprietaria dell’area non risulta avere mai revocato l’assenso alla realizzazione dell’impianto di Wind Tre in ragione della diversa destinazione da imprimere all’area e ai manufatti su di essa insistenti (cfr. doc. 32 cit.). </h:div><h:div>Sotto un secondo profilo, si evidenzia che il parere della Direzione Edilizia Produttiva del 27 agosto 2024 rimetteva le valutazioni definitive sulla compatibilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 11 della L.R.T. n. 49/2011, ad ARPAT e alla USL; in esso si legge infatti che “si rilascia parere di competenza contrario in quanto l’intervento risulta in contrasto con l’articolo 1.5.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico fatto salvo eventuali diverse valutazioni da parte degli uffici competenti (Direzione Ambiente del Comune di Pisa, Agenzia ARPAT, Azienda USL) rispetto ai criteri di cui all’articolo 11 comma 2 della Legge n. 49/2011” (cfr. doc. 27 cit.).</h:div><h:div>E proprio per acquisire i pareri di queste ultime Amministrazioni è stata convocata la conferenza di servizi in modalità sincrona, come evidenziato nella determina n. prot. 1334 del 4 settembre 2024, citata in premessa (cfr. doc. 28 cit.).</h:div><h:div>Nel parere, quindi, non veniva in realtà evidenziata l’esistenza di un radicale ed insuperabile contrasto dell’intervento con la normativa regionale e regolamentare invocata dal Comune, ma si palesavano solo potenziali profili di criticità, che hanno indotto l’Amministrazione all’avvio della conferenza di servizi in modalità sincrona per l’espletamento di ulteriori approfondimenti istruttori. </h:div><h:div>A quanto sopra si aggiunga, infine, che nella conferenza di servizi in modalità sincrona la ricorrente ha nuovamente prodotto la propria relazione tecnica, per evidenziare la necessità dell’intervento per la copertura del servizio; ARPAT e USL, per parte loro, hanno tacitamente confermato i pareri favorevoli rilasciati in precedenza, senza evidenziare alcunché sull’eventuale contrasto dell’impianto rispetto ai criteri localizzativi di cui all’art. 11 della legge regionale. </h:div><h:div>Le circostanze appena evidenziate, non solo non potevano impedire la formazione dell’assenso <corsivo>per silentium</corsivo>, ma avrebbero dovuto comunque indurre l’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento finale, a ritenere superato il parere della Direzione Edilizia Produttiva del 27 agosto 2024 e ad autorizzare l’intervento.</h:div><h:div>1.4. Analoghe considerazioni valgono per la posizione assunta dalla Soprintendenza nella seduta della conferenza di servizi in modalità sincrona del 25 settembre 2024 che, oltre ad essere tardiva, nella sostanza non poteva certamente configurare quel dissenso congruamente motivato previsto dall’art. 44, comma 10 cit. quale atto ostativo alla formazione del silenzio assenso; né avrebbe potuto comunque giustificare il diniego conclusivo alla realizzazione dell’intervento, ove anche non fosse stato tardivo.</h:div><h:div>Nel verbale, infatti, si legge soltanto che “Per la Soprintendenza interviene l’arch. Lattarulo evidenziando quale aspetto critico la localizzazione dell’impianto, per la quale chiede se sia stato effettuato uno studio specifico volto a verificare l’esistenza di aree alternative idonee alla struttura. A ciò aggiunge la richiesta di verificare il contenuto dell’art. 44, c. 10 del Codice delle Telecomunicazioni, rispetto al cui dettato sembra limitativo il termine di 45 giorni dato alla Soprintendenza per esprimersi in merito, quando il Codice dei beni culturali e la legge sul procedimento amministrativo indicano come termine quello dei 90 giorni” (cfr. doc. 5 cit.). </h:div><h:div>Si tratta, a ben vedere, di una semplice istanza di integrazione istruttoria (peraltro inammissibile, per le ragioni che si sono evidenziate al paragrafo 1.2. della motivazione), finalizzata ad acquisire ulteriori elementi, utili a valutare la situazione nel suo complesso e ad esprimere il parere di competenza, mai pervenuto. </h:div><h:div>E comunque, anche a volere astrattamente ammettere che quello espresso dalla Soprintendenza nella seduta del 25 settembre 2024 fosse un parere in senso stretto, lo stesso sarebbe risultato assolutamente carente di motivazione, atteso che in esso non si fa alcun riferimento al contesto di inserimento dell’impianto e all’incidenza dell’opera rispetto ai valori paesaggistici protetti mediante il vincolo (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2023, n. 10877; id., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6511; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11 agosto 2023, n. 4790; T.A.R. Toscana, sez. III, 13 febbraio 2023, n. 145). </h:div><h:div>Peraltro, nonostante la società ricorrente in data 10 ottobre 2024 abbia inviato la relazione tecnica tesa a dimostrare l’inesistenza di siti alternativi nei quali installare l’impianto (cfr. docc. 32 e 33 cit.), come richiesto, la Soprintendenza non ha svolto alcuna contestazione sul tema. </h:div><h:div>1.5. In ultimo, occorre evidenziare che il Comune non ha mai provveduto ad annullare il titolo formatosi tacitamente, mediante l’esercizio dei poteri di autotutela che gli sono propri, come invece sarebbe stato necessario. </h:div><h:div>Difatti, per pacifica giurisprudenza, una volta formatosi il provvedimento tacito, l’Amministrazione, quando non sussistono le condizioni per l'adozione dell'atto e per il conseguimento del bene, può intervenire in via di autotutela, così come il terzo controinteressato può esperire in sede giurisdizionale l'azione di annullamento del silenzio assenso dotato di carattere provvedimentale. “Se, infatti, il decorso del tempo senza che l'amministrazione abbia provveduto rende possibile l'esistenza di un provvedimento implicito di accoglimento dell'istanza presentata dal privato cittadino, nondimeno, perché tale provvedimento sia legittimo, occorre che sussistano tutte le condizioni, normativamente previste, per la sua emanazione, non potendosi ipotizzare, come già sottolineato, che, attraverso il silenzio, possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile ottenere mediante l'esercizio espresso del potere da parte dell'amministrazione” (cfr. per tutte Cons. Stato, sentenza n. 11203/2023 cit.).</h:div><h:div>2. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso è fondato e, previo assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura, deve essere accolto.</h:div><h:div>Per l’effetto, il provvedimento di sospensione del 22 novembre 2024 e il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi adottato il 9 gennaio 2025 vanno annullati.</h:div><h:div>Deve inoltre essere dichiarata la formazione del titolo autorizzatorio richiesto dalla ricorrente per silenzio assenso, stante il decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.</h:div><h:div>3. Le spese del giudizio - da liquidare nella misura di cui al dispositivo e da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario - vanno poste a carico del Comune di Pisa, secondo il criterio della soccombenza.</h:div><h:div>Le stesse possono invece essere compensate nei riguardi del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, che si sono costituite con memoria di stile.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Pisa alla refusione delle spese di lite nei riguardi di Wind Tre S.p.A., liquidandole in complessivi € 4.000,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite nei riguardi del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eleonora Scarso</h:div><h:div>Silvia De Felice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>