<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250008220250128164503961" id="20250008220250128164503961" modello="3" modifica="30/01/2025 10:02:26" pdf="0" ricorrente="Salvatore Ronga S.r.l." stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00082"/><fascicolo anno="2025" n="00157"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250008220250128164503961.xml</file><wordfile>20250008220250128164503961.docm</wordfile><ricorso NRG="202500082">202500082\202500082.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\978 Riccardo Giani\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>30/01/2025 10:02:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Giani,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1. del provvedimento di esclusione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Firenze ad oggetto “Procedura negoziata di cui all’art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, svolta con modalità telematica, per l’affidamento dei lavori denominati “Miglioramento sismico edifici scolastici: -OMISSIS-”. Codici opera -OMISSIS-. CUP -OMISSIS-. CIG -OMISSIS-. Provvedimento di esclusione di un concorrente” (Importo lavori: € 879.190,26, Iva esclusa), comunicato con nota dell’-OMISSIS-;</h:div><h:div>2. della nota dell’-OMISSIS- di comunicazione dell’esclusione adottata ai sensi dell’art. 90 comma 1 let. D) del D.Lgs. 36/2023 a firma del Dirigente Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici - Comune di Firenze;</h:div><h:div>3. dei verbali di gara, ivi compresi verbali del -OMISSIS- contenente proposta al RUP d procedere ad esclusione dalla gara ex art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dell’impresa -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l.;</h:div><h:div>4. della nota del -OMISSIS- del Comune di Firenze - Dirigente Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici (ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico edifici scolastici: -OMISSIS-”. Codici opera -OMISSIS- - CUP -OMISSIS- - CIG -OMISSIS-. Riscontro Vs. Istanza di autotutela (ns. prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-)”) di rigetto dell’istanza in autotutela di riesame;</h:div><h:div>5. di ogni ulteriore atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, compresi ignoti pareri anche istruttori ed ogni altra ignota nota e/o comunicazione ove lesiva.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 82 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS--OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lopiano, Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con gli atti meglio specificati in epigrafe, il Comune di Firenze disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo e relativa ai lavori di “miglioramento sismico edifici scolastici: Scuola dell’infanzia -OMISSIS- ed altre” (CUP -OMISSIS- - CIG -OMISSIS-); in particolare, si tratta di esclusione (ribadita anche dopo un’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente) determinata da un grave infortunio verificatosi in un cantiere di Torino che ha visto il ferimento di un lavoratore irregolare, l’apertura di un procedimento penale e l’intervento di un verbale (n. -OMISSIS-) dell’A.S.L. della Città di Torino che ha rilevato la sussistenza di plurime violazioni in materia di tutela dei lavoratori e sicurezza sul lavoro.</h:div><h:div>Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>Per quello che riguarda la censura relativa alla natura non definitiva dell’accertamento operato dall’A.S.L. di Torino risulta del tutto sufficiente rilevare come l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara sia stata effettuata ai sensi della previsione di cui all’art. 95, 1° comma lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) che richiede la sussistenza di “gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro”, senza prevedere espressamente il requisito della definitività dell’accertamento (in questo senso, sotto il vigore del  codice abrogato, si veda Cons. Stato sez. V, 6 luglio 2020, n. 4304, citata dall’Amministrazione resistente) ritenuto necessario da parte ricorrente.</h:div><h:div>Del tutto insuscettibile di accoglimento è poi il tentativo di parte ricorrente di ricostruire l’accaduto in termini diversi da quanto verbalizzato dall’A.S.L. e di minore gravità, in presenza di un verbale fidefacente (Cass. civ. sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23252), non contestato con querela di falso che evidenzia la presenza di più lavoratori in posizione irregolare (violazione direttamente rilevata dagli ispettori), la pacifica violazione di plurime norme in materia di sicurezza sul lavoro e, comunque, una serie di violazioni che non possono non essere considerate gravi, avendo portato al ferimento di un lavoratore soprattutto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come “il requisito della gravità …(debba) essere riconosciuto tutte le volte in cui la fattispecie delittuosa sia consistita nella lesione della salute dei dipendenti da parte dell'impresa, che non abbia apprestato tutti i mezzi e gli strumenti imposti dalla normativa volta a prevenire gli infortuni suoi luoghi di lavoro (Cons. Stato, V, 12 aprile 2007, n. 1723)” (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1935).</h:div><h:div>Del resto, anche il tentativo della ricorrente di ricostruire la fattispecie nei termini di un subappaltatore in sopralluogo in cantiere repentinamente coinvolto nell’infortunio risulta del tutto sfornito di un qualche elemento di prova e resta completamente non dimostrato; a ben vedere, si tratta poi di un tentativo di ricostruire diversamente l’accaduto che risulta praticamente irrilevante essendo indubbiamente tenuta l’impresa a garantire la sicurezza anche di tutti i soggetti presenti nell’area e non dei soli prestatori di lavoro.</h:div><h:div>Del pari, completamente non dimostrata in sede procedimentale risulta poi l’adozione di misure di <corsivo>self-cleaning </corsivo>(la stessa ricorrente ha, infatti, dichiarato nel D.G.U.E. ed in sede di soccorso istruttorio di non aver adottato misure correttive) diverse dallo smontaggio del ponteggio (del tutto insufficiente, al fine di dimostrare la successiva affidabilità del concorrente).</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla corresponsione all’Amministrazione resistente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>