<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240018420240220112206822" descrizione="" gruppo="20240018420240220112206822" modifica="22/02/2024 11:35:37" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00184"/><fascicolo anno="2024" n="00120"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240018420240220112206822.xml</file><wordfile>20240018420240220112206822.docm</wordfile><ricorso NRG="202400184">202400184\202400184.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>22/02/2024 11:35:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Flavia Risso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento del Direttore area Acquisti e servizi generali di Acque s.p.a., del 22 gennaio 2024, di aggiudicazione a favore di Vie Sotterranee s.r.l. relativo all'appalto n. 2626_rdo_3948, avente ad oggetto: 'Accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato - zona Pisa – CIG A014D85B71 – cup F37J22000010007';</h:div><h:div>- della comunicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 di aggiudicazione a favore di Vie Sotterranee s.r.l., del 22 gennaio 2024, notificata in pari data;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta aggiudicazione;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di esclusione della società controinteressata e del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, nonché per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n.104/2010, nonché per l'accoglimento della domanda di subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, in conseguenza dell'esclusione della controinteressata e della conseguente aggiudicazione alla ricorrente </h:div><h:div>in via meramente subordinata, laddove non venisse conseguita l'aggiudicazione, nelle subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero, nell'ipotesi in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidata solo una parte dei lavori oggetto di gara:</h:div><h:div>- per la declaratoria del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell'art. 124, comma 1, c.p.a.;</h:div><h:div>- per la conseguente condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto o dell'importo delle attività non eseguite (di cui il 10% per lucro cessante e il 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, o che sarà ritenuta di giustizia, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 184 del 2024, proposto da </h:div><h:div>F.Lli Fegatilli s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A014D85B71, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Bargellini, Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Firenze, via degli Arazzieri, 4; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Vie Sotterranee s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acque s.p.a. e di Vie Sotterranee s.r.l. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato:</h:div><h:div>- che appare sostanzialmente assente, nella fattispecie, il requisito del <corsivo>periculum in mora </corsivo>indispensabile per la concessione della tutela cautelare, in considerazione della natura di accordo quadro del rapporto negoziale posto a base della procedura, dei tempi di realizzazione dell’intervento e del finanziamento dello stesso con risorse P.N.R.R.;</h:div><h:div>-che, anche per quello che riguarda il <corsivo>periculum in mora</corsivo>, l’unico motivo di ricorso risulta <corsivo>prima facie</corsivo> infondat,o alla luce della necessità di interpretare sistematicamente la previsione di cui alla lettera A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (che, a prima vista, evidenzia due previsioni improntate a contrastanti principi) in termini omogenei con le successive previsioni di cui alle lettere B e C dell’Allegato citato (che risultano inequivocabilmente orientate per la necessità di escludere le sole offerte caratterizzate da un ribasso superiore alla soglia di anomalia).</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio 2024.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>