<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230113520240220163421215" descrizione="" gruppo="20230113520240220163421215" modifica="20/02/2024 16:39:48" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Md Mahzufur Rahman" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01135"/><fascicolo anno="2024" n="00198"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230113520240220163421215.xml</file><wordfile>20230113520240220163421215.docm</wordfile><ricorso NRG="202301135">202301135\202301135.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 4\2023\202301135\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>riccardo giani</firma><data>20/02/2024 16:39:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>riccardo giani</firma><data>20/02/2024 16:39:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Giani,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Fenicia,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div/><h:div>-dell''ordinanza sindacale del Comune di Pisa, n. 17 dell'11.10.2023;</h:div><h:div>-dell''ordinanza sindacale del Comune di Pisa, n. 19 del 20.10.2023;</h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché sconosciuto al ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Md Mahzufur Rahman, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Santinelli e Andrea Pertici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Santinelli in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - Il ricorrente, titolare di ditta individuale che svolge attività di vendita di generi alimentari e bevande, evidenzia di ricavare una rilevante quota di fatturato dalla vendita di alcolici e impugna l’ordinanza sindacale del giorno 11 ottobre 2023, in parte successivamente emendata, con la quale il Sindaco di Pisa ha vietato in parte dell’area adiacente alla stazione «<corsivo>1. la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei c.d. mini market, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici; 2. la detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo</corsivo>», tutto ciò sette giorni su sette e per l’intero arco della giornata, in via sperimentale per un arco temporale di sei mesi.</h:div><h:div>2 - Il ricorrente impugna le ordinanze, come meglio in epigrafe indicate, formulando nei loro confronti le seguenti censure:</h:div><h:div>- contesta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 54, comma 4, TUEL, mancando il requisito dell’urgenza di provvedere, giacché la situazione di degrado e il verificarsi di episodi delinquenziali nell’area della stazione di Pisa non costituiscono fatti nuovi, improvvisi, non prevedibili ed eccezionali, ma si protraggono da ormai diversi anni, come risulta dalla stampa e come ammesso dalla stessa ordinanza che richiama vicende del 2022 e del 2023; </h:div><h:div>- rileva come la tutela della tranquillità e del riposo delle persone, poste a base degli atti gravati, non rientri tra le finalità individuate dall’art. 54, commi 4 e 4 <corsivo>bis,</corsivo> mentre è prevista dall’art. 50, comma 5, TUEL; l’omesso richiamo all’art. 50, comma 5, del testo unico e la menzione del solo art. 54, comma 4, non costituisce un mero errore formale, poiché nelle due previsioni diversa è la funzione esercitata dal Sindaco e diversi sono i presupposti;</h:div><h:div>- le ordinanze gravate sono illegittime anche per la loro <corsivo>genericità </corsivo>e <corsivo>indeterminatezza </corsivo>che si traduce nella violazione di fondamentali principi generali dell’ordinamento richiamati dall’art. 54, comma 4, T.U.E.L, quale limite all’esercizio del potere di ordinanza; </h:div><h:div>- evidenzia l’ampiezza dell’area coinvolta e la mancata adeguata esplicitazione delle ragioni che hanno portato all’inclusione o meno di una via o di una parte di essa nell’area di inibizione;</h:div><h:div>- contesta che le ordinanze impugnate prevedono che le prescrizioni ivi contenute trovino applicazione dal giorno 15 ottobre 2023 al giorno 14 aprile 2024 (compresi), per l’intera durata della settimana e della giornata, evitando di ricorrere a un sistema di fasce orarie; la previsione di un arco di tempo semestrale costituisca una palese violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione ha inteso configurarlo come “periodo sperimentale”; la mancanza di limitazione a giorni o fasce orarie prestabilite viola il principio di necessario bilanciamento tra contrapposti interessi; </h:div><h:div>- le ordinanze impugnate sono altresì illegittime in relazione al divieto di detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo. Tale divieto, per le ragioni già esposte, ha un contenuto generico e indeterminato, di talché si presta ad accertamenti sostanzialmente arbitrari da parte delle autorità preposte a garantire il rispetto;</h:div><h:div>- possibile illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, TUEL se inteso in un certo senso. </h:div><h:div>3 – Il Comune di Pisa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. </h:div><h:div>4 – Con ordinanza n. 504 del 2023 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, sul rilievo che “<corsivo>alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenza della Seconda Sezione n. 153 del 2020) e con particolare riferimento alla mancanza di proporzionalità (stante l’estendersi del divieto contestato all’intera giornata e per l’ampio periodo di sei mesi)</corsivo>”.</h:div><h:div>5 – Alla pubblica udienza del giorno 15 febbraio 2024, uditi i difensori comparsi, come da verbale, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>6 – Come anticipato in sede cautelare, il Collegio reputa fondato il ricorso con specifico riferimento alla violazione del principio di proporzionalità. L’area intorno alla stazione di Pisa viene descritta come connotata da situazione di degrado, con il frequente verificarsi di episodi di criminalità, il che richiede certamente l’attivarsi dei pubblici poteri per fronteggiare tale difficile e non accettabile situazione. L’amministrazione comunale ha tuttavia deciso di affrontare la situazione con una misura, costruita come sperimentale, che risulta molto pregiudizievole per una categoria specifica di operatori e che grava in modo eccessivo e sproporzionato sugli stessi. Con l’atto gravato si dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto da parte dei minimarket e degli esercizi di vicinato di una determinata area territoriale, nonché il divieto di detenzione di contenitori di vetro ai fini dell’immediato consumo di bevande. La suddetta misura è prevista come destinata ad applicarsi in un ambito limitato, per la durata di sei mesi ed estesa all’intera giornata (24 ore su 24) e all’intero arco della settimana (sette giorni su sette). Si tratta quindi di previsione particolarmente pregiudizievole, che rischia di essere esiziale per gli esercizi coinvolti, che assume peraltro anche carattere discriminatorio, colpendo alcune tipologie di operatori e non altri, senza che neppure l’amministrazione sia certa della sua efficacia, come dimostra la qualificazione in termini di sperimentalità. Essa va ben oltre quanto previsto in altri contesti urbani, nei quali la vendita di alcolici è stata prevista per certe fasce orarie, ad esempio tardo serali o notturne, di minore presenza di persone, più difficile controllo da parte delle forze dell’ordine e più facile presenza criminale. Risulta quindi violato il principio di proporzionalità, che richiede il perseguimento del pubblico interesse con il sacrificio minore possibile degli altri interessi coinvolti e presuppone quindi un’attenta ponderazione e bilanciamento tra le contrapposte esigenze che si fronteggiano nella vita delle città.</h:div><h:div>7 - Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la delicatezza e problematicità della vicenda esaminata. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. </h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/02/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Gozzoli</h:div><h:div>Riccardo Giani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>