<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230018320230306103923184" descrizione="" gruppo="20230018320230306103923184" modifica="3/8/2023 11:22:01 AM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00183"/><fascicolo anno="2023" n="00268"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230018320230306103923184.xml</file><wordfile>20230018320230306103923184.docm</wordfile><ricorso NRG="202300183">202300183\202300183.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>08/03/2023 11:22:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del Dirigente Edilizia Ing. Gianni Paolo Cianchi, comunicato in data 23.1.2023, che ha disposto l'esclusione della Varvarito Lavori s.r.l. dalla gara per l'affidamento dei “Lavori di rimozione dei rifiuti nell'ambito della realizzazione delle nuovi sedi degli Istituti Meucci-Galilei in Via del Filarete a Firenze” (CIG 9472505E66, CUP B17H21006640003) del valore a base d'asta di euro 2.574.797,96; del verbale di procedura aperta del 18.1.2023 in cui la Commissione di gara ha attestato la non conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara dell'offerta della ricorrente, rimettendo al responsabile del procedimento per l'approvazione e gli adempimenti conseguenti;  della nota prot. n. 61054 del 29.12.2022 con la quale l'Amministrazione ha preannunciato l'esclusione della ricorrente per i motivi ivi meglio specificati, invitandola a presentare eventuali chiarimenti entro il 4.1.2023; del provvedimento di aggiudicazione che l'Amministrazione avesse già adottato o dovesse eventualmente adottare nelle more del giudizio, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto in ipotesi stipulato con l'aggiudicatario; di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché ignoto.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Varvarito Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Zama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Firenze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso, il Consorzio ricorrente contesta la propria esclusione dalla procedura di gara, indetta dalla Città Metropolitana di Firenze ed avente ad oggetto l’affidamento dei “lavori di rimozione dei rifiuti nell’ambito della realizzazione delle nuovi sedi degli Istituti Meucci-Galilei in Via del Filarete a Firenze” (CIG 9472505E66, CUP B17H21006640003); in particolare, a base dell’esclusione era posta la mancata allegazione alla documentazione di gara della volontà della partecipante di subappaltare i lavori di cui alle categorie  OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) e OS30 (impianti elettrici).</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>Il riferimento operato da parte ricorrente all’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5447; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14 settembre 2022, n. 2005) che ha considerato legittima la previsione del ricorso obbligatorio al subappalto necessario con riferimento alle cd. “categorie superspecialistiche”, solo ove i relativi lavori superino la soglia del 10% dell’importo totale dei lavori prevista dall’art. 89, 11° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risulta, infatti, pianamente inapplicabile alla fattispecie, alla luce degli stessi precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente.</h:div><h:div>La già citata decisione del Consiglio di Stato sopra richiamata ha, infatti, avuto modo di precisare che “l’obbligo di subappalto necessario integrale è previsto unicamente per le categorie c.d. S.I.O.S. (nel caso di specie rappresentate dai lavori rientranti in OS18-A, OS18-B e OS25), come risulta dalla lettura congiunta dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, cit. (vigente ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. nn), del Codice dei contratti pubblici) e del decreto del Ministero delle Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 (recante il regolamento per la «individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», applicabile alla fattispecie in forza della previsione dell’art. 216, comma 27-<corsivo>octies</corsivo>, secondo cui nelle more dell’adozione di un regolamento unico, continuano ad applicarsi «le linee guida e i decreti adottati in attuazione […] dell’art. 89, comma 11» e quindi anche dell’art. 105, comma 5, che a quest’ultima disposizione rinvia). Segnatamente, il decreto ministeriale citato ha confermato l’elenco delle strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.), in quanto connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico (elenco di cui al citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, secondo cui «si considerano strutture, impianti e opere speciali […] le opere corrispondenti alle categorie individuate […] con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30»), aggiungendo a tale elenco le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno). Ne consegue che le lavorazioni classificate in categorie diverse da quelle elencate possono essere realizzate direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata come categoria prevalente, oppure subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (cfr. anche l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 47/2014 cit.)” (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5447; analoga precisazione è al punto n. 20 di T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14 settembre 2022, n. 2005).</h:div><h:div>Nel caso di specie, le categorie OS 13 e OS30, a differenza  dell’OS32 esaminata da T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14 settembre 2022, n. 2005, risultano soggette alla previsione di cui all’art. 12, 1° comma del d.l.  28 marzo 2014, n. 47 (conv. in l. 23 maggio 2014, n. 80) che  prevede che non possano “essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, …….relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”</h:div><h:div>Con riferimento alle dette categorie OS 13 e OS30 è pertanto prevista la necessità della qualificazione per effetto della stessa natura delle lavorazioni ed in maniera del tutto indipendente da un qualche riferimento all’incidenza percentuale dei lavori sul complesso dei lavori, trattandosi di differenziazione espressamente prevista dalla normativa primaria e giustificata dalle particolarità tecnologiche delle relative prestazioni.</h:div><h:div>Ne discende che la chiara previsione di bando relativa alla necessità della dichiarazione di subappalto risulta esattamente rispondente alla disciplina normativa di settore, con conseguente impossibilità di applicare la previsione di cui all’art. 83, 8° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e piena legittimità dell’esclusione disposta dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla corresponsione alla Città Metropolitana di Firenze, a titolo di spese del giudizio, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>