<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220096320230601091923759" descrizione="" gruppo="20220096320230601091923759" modifica="6/8/2023 9:10:44 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00963"/><fascicolo anno="2023" n="00644"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220096320230601091923759.xml</file><wordfile>20220096320230601091923759.docm</wordfile><ricorso NRG="202200963">202200963\202200963.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>08/06/2023 09:10:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Flavia Risso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>-del decreto n. 1703 del 7/7/2022 della Centrale Unica di committenza Val di Cecina e Val di Fine presso il Comune di Rosignano Marittimo, con cui è stato escluso il Consorzio Leonardo Servizi e La-vori dalla “gara europea a procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizi cimiteriali nei comuni di Rosignano Marittimo (LI) e Cecina (LI), articolato in n. 2 lotti: lotto 1 Comune di Rosignano M.mo: CIG 9253417147. Lotto 2 Comune di Cecina: CIG 9253604B95” e della relativa comunicazione di esclusione inviata via pec dal Comune di Rosignano Marittimo in data 7/7/22;</h:div><h:div>-di tutti i verbali della procedura e segnatamente dei Verbali n. 1 del 28 giugno 2022 e del Verbale n. 2 del 29 giugno 2022, e del Verbale n. 3 di determinazione di esclusione del 5 luglio 2022;</h:div><h:div>-di tutti gli atti di gara, ivi compresi il Bando ed il Disciplinare di gara, in particolare, del punto 5;</h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto, connesse e consequenziale, ancorché non noto, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni;</h:div><h:div/><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/10/2022: </h:div><h:div>-del provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Cecina con determina n. 755 del 26/07/2022, pubblicata in data 8/8/2022, in favore dell'operatore economico Sant'Elena Service Group S.r.l. con sede legale in Saviano (NA) - 80030 via Stefano Corsi n. 5 - P.I. 08331371214 per l'importo di Euro 109.853,65, a conclusione della gara svolta tramite la CUC Val di Cecina e Val di Fine ad oggetto l'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali -Lotto 2- CIG 9253604B95, per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna del servizio, comunicato al ricorrente Consorzio ai sensi dell'art. 76 d.lgs 50/2016 con nota del 4 agosto 2022;</h:div><h:div>-di tutti gli ulteriori ed eventuali provvedimenti impliciti relativi alla conferma dell'aggiudicazione in favore della Sant'Elena Service Group S.r.l. e per il risarcimento danni;</h:div><h:div/><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14/10/2022: </h:div><h:div>-del provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Rosignano Marittimo con determina n. 855 del 30/09/2022, comunicata in data 11/10/2022, in favore dell'operatore economico Sant'Elena Service Group S.r.l. con sede legale in Saviano (NA) - 80030 via Stefano Corsi n. 5 - P.I. 08331371214 a conclusione della gara svolta tramite la CUC Val di Cecina e Val di Fine ad oggetto l'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali -Lotto 1 Comune di Rosignano Marittimo CIG 9253417147, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione, comunicato al ricorrente Consorzio ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 50/2016 con nota del 11.10.2022;</h:div><h:div>-di tutti gli ulteriori ed eventuali provvedimenti impliciti relativi alla conferma dell'aggiudicazione in favore della Sant'Elena Service Group S.r.l. e per il risarcimento danni.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 963 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Leonardo Servizi e Lavori società cooperativa consortile stabile, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rosignano Marittimo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Gualersi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Cecina, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Librasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>U.T.G. - Prefettura di Pistoia, Comune di Rosignano Marittimo, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sant'Elena Service Group a r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rosignano Marittimo e di Comune di Cecina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Consorzio ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di committenza Val di Cecina e Val di Fine (con a capofila il Comune di Rosignano Marittimo) con bando pubblicato in G.U.U.E. n. 105 del 1° giugno 2022 ed avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, dei servizi cimiteriali nei Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina, articolata in 2 lotti (il lotto 1 per il Comune di Rosignano Marittimo, il lotto 2 per il Comune di Cecina).</h:div><h:div>Con determinazione 7 luglio 2022, n. 1703 del Dirigente il Settore Risorse e Controllo U.O. Gare – C.U.C. Provveditorato del Comune di Rosignano Marittimo, era disposta l’esclusione del Consorzio ricorrente dalla procedura, con riferimento ad ambedue i lotti, per mancato possesso del requisito di cui all’art. 5 del disciplinare di gara, costituito dall’iscrizione nella cd. <corsivo>white list</corsivo> tenuta dalla Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; in particolare, si trattava di un requisito pacificamente in possesso delle due consorziate indicate per l’esecuzione della prestazione (per il lotto 1, la Manutencoop Società Cooperativa di Lavoro, e per il lotto 2, la Cooperativa di Facchinaggio L. Morelli), ma non in possesso del Consorzio che si era visto rigettare, nel 2015, l’istanza di iscrizione presentata alla Prefettura di Pistoia.</h:div><h:div>Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal Consorzio ricorrente, sulla base di unica censura di violazione dell’art. 1, commi 52 e 53 della legge n. 190/2012, dell’art. 83 del d.lgs 159/2011, del principio di massima partecipazione, dei principi e delle finalità mutualistiche dei Consorzi stabili, del principio del legittimo affidamento, dell’art. 83, co. 8 del d.lgs. 50/2016, nullità del punto 5 del disciplinare di gara se interpretato nel senso preteso dalla stazione appaltante, sviamento, incompetenza; con il ricorso erano altresì richiesti la riammissione del Consorzio in gara, la declaratoria del contratto eventualmente stipulato con le Amministrazioni aggiudicatrici, il subentro negli atti negoziali ed il risarcimento, per equivalente o in forma specifica, dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione (poi non quantificati in giudizio in alcun modo).</h:div><h:div>Nel frattempo la procedura di gara era aggiudicata alla Sant’Elena Service Group s.r.l., per quello che riguarda il lotto n. 2, dalla determinazione 26 luglio 2022 n. 755 del Settore Servizi alla Comunità e Sviluppo del Comune di Cecina e, per quello che riguarda il lotto n. 1, dalla determinazione 30 settembre 2022, n. 855 del Settore Servizi alla persona ed all’impresa del Comune di Rosignano Marittimo; ambedue le determinazioni di aggiudicazione erano impugnate dal Consorzio ricorrente, con due distinte serie di motivi aggiunti, depositate in data 14 ottobre 2022 e basate solo su censure di illegittimità derivata dalle censure già proposte avverso la propria esclusione dalla procedura.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio i Comuni di Rosignano Marittimo (in qualità di capofila della Centrale Unica di committenza Val di Cecina e Val di Fine) e Cecina, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione, per effetto della mancata notificazione del ricorso proposto avverso l’esclusione dalla procedura ai Comuni interessati all’aggiudicazione (essendo stato notificato solo alla C.U.C.).</h:div><h:div>Con ordinanza 27 ottobre 2022, n. 613, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e le due serie di motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese dell’incidente cautelare.</h:div><h:div>Dopo il diniego di tutela cautelare, era disposta la consegna d’urgenza del servizio e la controinteressata stipulava quindi i contratti 14 febbraio 2023 Rep. 13617, con il Comune di Rosignano Marittimo e 2 maggio 2023, con il Comune di Cecina.</h:div><h:div>Il ricorso e le due serie di motivi aggiunti depositate in data 14 ottobre 2022 devono essere, in parte, dichiarati irricevibili per tardività ed in parte, respinti, come già sostanzialmente anticipato dalla Sezione con l’ordinanza 27 ottobre 2022, n. 613, emessa in sede cautelare.</h:div><h:div>La pacifica irricevibilità e infondatezza del ricorso esclude poi ogni necessità di esaminare l’eccezione preliminare sollevata dalle difese dei Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina, che comunque risulta sostanzialmente superata dall’espressa notificazione dell’impugnazione principale anche alle due Amministrazioni comunali.</h:div><h:div>Non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra le due vicende, non può poi trovare accoglimento la richiesta di rinvio in attesa della definizione del giudizio pendente in sede di appello avverso T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259 che, pur scaturendo da una vicenda sostanzialmente analoga, attiene a vicenda completamente autonoma dal contenzioso che oggi ci occupa.</h:div><h:div>Già in sede cautelare, è stato rilevato come la previsione di cui all’art 5-Requisiti generali del disciplinare di gara risultasse “assolutamente chiara nel riferire l’obbligo di iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> a tutti gli “operatori economici” partecipanti alla gara e non ai soli operatori destinati ad eseguire la prestazione” (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 27 ottobre 2022, n. 613); del resto e come sottolineato anche da T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259 in contenzioso sostanzialmente analogo (e che ha interessato lo stesso Consorzio ricorrente), non occorre dimenticare che “il Consorzio assume il ruolo, prima, di “concorrente” e, poi, di “parte contrattuale” con la PA (se ottiene l’aggiudicazione)” con conseguenziale riconoscimento, a pieno titolo, della qualità di “operatore economico partecipante alla gara” soggetto ai controlli di cui all’art. 80, 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel caso di specie, obbligatoriamente sostituiti dall’iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>).</h:div><h:div>Al di là della generica contestazione proposta da parte ricorrente, risulta pertanto chiaro come si trattasse di previsione dal contenuto molto chiaro e sostanzialmente vincolato che deve trovare inquadramento nella categoria delle cd. clausole immediatamente escludenti che, per un’univoca giurisprudenza (ribadita da Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), devono costituire oggetto di immediata impugnazione da parte del ricorrente (che peraltro risultava ben a conoscenza della mancanza del requisito da lungo tempo), non essendo possibile differire l’impugnazione della clausola della <corsivo>lex specialis </corsivo>della procedura all’intervento del provvedimento di esclusione dalla gara.</h:div><h:div>Per quello che riguarda l’individuazione delle clausole di bando caratterizzate da una sicura portata escludente, il punto 16.5 del già citato intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, infatti, richiamato l’ormai tradizionale elaborazione giurisprudenziale (precedente e successiva a Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4) che ha attribuito portata immediatamente escludente a:</h:div><h:div>“a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);</h:div><h:div>b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l'Adunanza plenaria n. 3 del 2001);</h:div><h:div>c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);</h:div><h:div>d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);</h:div><h:div>e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);</h:div><h:div>f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.);</h:div><h:div>g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421)” (Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’imposizione all’”operatore economico” dell’iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> tenuta dalla Prefettura competente veniva ad integrare la sicura previsione di un requisito di partecipazione non in possesso del Consorzio ricorrente e pertanto veniva ad integrare un ostacolo alla partecipazione alla procedura che doveva essere immediatamente contestato, non sussistendo alcuna necessità di attendere un successivo provvedimento di esclusione dalla gara che assumeva carattere puramente vincolato; le censure proposte dal Consorzio ricorrente avverso le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> che prevedevano il requisito immediatamente escludente devono pertanto essere dichiarate irricevibili per tardività (come sostanzialmente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo e rilevato dalla Sezione nella già citata ordinanza cautelare 27 ottobre 2022, n. 613, che assume il ruolo anche di espressa contestazione<corsivo> ex</corsivo> art. 73, 3° comma della causa di irricevibilità).</h:div><h:div>Sostanzialmente consapevole della tardività delle contestazioni articolate avverso la previsione del requisito escludente, la difesa di parte ricorrente prospetta anche la possibile considerazione di detta previsione in termini di nullità <corsivo>ex</corsivo> art. 83, 8° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ritenendo che si trattasse di “prescrizion(e) a pena di esclusione divers(a) da quelle previste dal codice stesso o dalla legge”; come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 27 ottobre 2022, n. 613), si tratta però di prospettazione completamente infondata e quindi impraticabile, risultando evidente come la previsione di cui all’art. 5 del disciplinare di gara costituisca sostanziale riproduzione delle previsioni di cui all’art. 1, 52° e 53° comma della l. 6 novembre 2012, n. 190 (che, nella formulazione attualmente vigente, considerano “maggiormente espost(i) a rischio di infiltrazione mafiosa …(i) servizi funerari e cimiteriali” con conseguenziale obbligo di iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>)  e come pertanto non possa assolutamente trovare accoglimento una lettura della detta clausola in termini di imposizione di requisiti di partecipazione non previsti dalla legge (in questo senso, si veda oggi anche la recente T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 28 febbraio 2023, n. 3385).</h:div><h:div>Le residue censure proposte da parte ricorrente con riferimento all’applicazione della previsione escludente risultano poi infondate nel merito e devono pertanto essere rigettate.</h:div><h:div>Al proposito, con riferimento alla tesi fondamentale relativa alla possibilità, per il Consorzio, di mutuare e valersi delle iscrizioni alla <corsivo>white list</corsivo> possedute dalle due Consorziate indicate per l’esecuzione delle prestazioni, risulta del tutto sufficiente il richiamo di quanto rilevato dalla Seconda Sezione del T.A.R. Sardegna in fattispecie del tutto analoga e riferita allo stesso Consorzio ricorrente: “l’aspetto della moralità è garantito sia dalla mancanza di precedenti penali, sia dall’iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>, con necessità di sussistenza dei requisiti, sia da parte del “concorrente-consorzio”, sia da parte (ovviamente) della consorziata esecutrice.</h:div><h:div>Senza che sia possibile ipotizzare “un riverbero” favorevole (in termini di “ultrattività”) dalla consorziata al Consorzio, in quanto il Consorzio non può avvalersi di requisiti morali di altri soggetti.</h:div><h:div>…La difesa di Consorzio Stabile Leonardo… è pienamente condivisibile per tutta la prima parte, ove si afferma che il Consorzio si può avvalere dei requisiti delle Consorziate (indicate o non come esecutrici dei lavori) indicando una propria Consorziata (in questo caso la Luppu), che ha una SOA con soglia inferiore rispetto a quella richiesta dal Bando</h:div><h:div>E ciò proprio in relazione della specifica posizione e ruolo con doverosa applicabilità del c.d. “cumulo alla rinfusa” (come il legislatore ha previsto per i requisiti tecnico-economici).</h:div><h:div>Ma non è condivisibile la tesi nella sua seconda parte, ritenuta “consequenziale”, ove si ritiene che sussistendo la relazione peculiare fra Consorzio e consorziata (con possibilità di far transitare il requisito, morale, dalla seconda al primo):</h:div><h:div>- la mancanza in capo al Consorzio dell’iscrizione alla <corsivo>white list, </corsivo>prevista a pena di esclusione, non è ostativa alla partecipazione,</h:div><h:div>- potendo il Consorzio, ai fini della qualificazione alla procedura di gara, “mutuare il requisito dalle consorziate esecutrici”, in questo caso, proprio dalla consorziata …. indicata quale esecutrice della commessa.</h:div><h:div>Nessun meccanismo consequenziale può dirsi sussistente trattandosi di requisiti, strutturalmente diversi, che si pongono a livelli radicalmente distinti: natura di requisiti tecnico economici, da un lato, e requisiti morali dall’altro, connotati da irrinunciabili elementi soggettivi.</h:div><h:div>Molto interessante è la decisione assunta da ANAC, in sede di parere, con la delibera n. 1049 del 2 dicembre 2020, che ha esaminato un contenzioso ove, a carico di un Consorzio stabile, era sopraggiunta, in fase di esecuzione, una Interdittiva antimafia.</h:div><h:div>ANAC ha ritenuto che l’operato della Stazione appaltante fosse conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di consorzi stabili e interdittive antimafia, legittimando la revoca dell’affidamento al Consorzio stabile, con rigetto dell’istanza di prosecuzione nell’esecuzione e di sostituzione nella titolarità del contratto d’appalto avanzata dalla società consorziata …</h:div><h:div>La motivazione posta a sostegno del parere definisce alcuni principi applicabili anche al caso in esame, in particolare per quanto concerne la precisazione del “rapporto sussistente fra Consorzio e consorziata indicata come esecutrice”.</h:div><h:div>L’Autorità ha evidenziato che:</h:div><h:div>“il consorzio stabile STIPULA IL CONTRATTO IN NOME PROPRIO – ANCHE SE PER CONTO DELLE CONSORZIATE ALLE QUALI AFFIDA I LAVORI – sicché, in dipendenza di tale circostanza, L'ATTIVITÀ COMPIUTA DALL'IMPRESA consorziata SI IMPUTA AL CONSORZIO, qualificandosi questo come soggetto giuridico autonomo che:</h:div><h:div>- OPERA IN BASE AD UNO STABILE RAPPORTO ORGANICO CON LE IMPRESE CHE NE FANNO PARTE e che, conseguentemente, È IL CONSORZIO E NON IL SINGOLO CONSORZIATO L'INTERLOCUTORE CONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE ED UNICO SOGGETTO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO, &lt;ANCHE QUANDO ESEGUE LE PRESTAZIONI NON IN PROPRIO MA AVVALENDOSI DELLE IMPRESE CONSORZIATE&gt; (Cons. di Stato, n. 1112 del 22 febbraio 2018);</h:div><h:div>- il modulo associativo del “consorzio stabile”, già delineato dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e attualmente disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, CHE OPERA IN BASE AD UNO STABILE RAPPORTO ORGANICO CON LE IMPRESE ASSOCIATE.</h:div><h:div>In forza di tale rapporto, sia nel previgente che nell’attuale quadro normativo, è previsto che detto Consorzio POSSA GIOVARSI, SENZA DOVER RICORRERE ALL’AVVALIMENTO, DEGLI STESSI &lt;REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E FINANZIARIA&gt; DELLE CONSORZIATE STESSE, SECONDO IL CRITERIO del c.d. “CUMULO ALLA RINFUSA” (art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 ancora applicabile in forza della previsione contenuta nel combinato disposto dell’art. 216, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 81 del dPR n. 207/2010) cosicché il medesimo può scegliere di provare IL POSSESSO DEI REQUISITI MEDESIMI CON ATTRIBUZIONI PROPRIE E DIRETTE OPPURE CON QUELLE DEI CONSORZIATI;</h:div><h:div>- pertanto, NEL CASO IN CUI IL CONSORZIO DESIGNI UNA CONSORZIATA QUALE IMPRESA ESECUTRICE, TALE DESIGNAZIONE &lt;È UN ATTO MERAMENTE INTERNO AL CONSORZIO&gt;, CHE NON VALE AD INSTAURARE UN RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LA CONSORZIATA E LA STAZIONE APPALTANTE;</h:div><h:div>-a norma dell’art. 47, comma 2 «I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) ESEGUONO LE PRESTAZIONI O CON LA PROPRIA STRUTTURA O TRAMITE I CONSORZIATI indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, FERMA LA &lt;RESPONSABILITÀ SOLIDALE&gt; DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.”</h:div><h:div>Quindi, da un lato, si possono cumulare i requisiti tecnico-professionali, per favorire l’attività del consorzio stabile e delle singole consorziate (titolari di SOA inferiori e insufficienti per eseguire il contratto autonomamente).</h:div><h:div>Ma, dall’altro, il requisito morale del concorrente è imprescindibile proprio in considerazione del ruolo del Consorzio, che si pone, partecipando, non in una posizione secondaria o defilata, ma quale principale protagonista, nel ruolo di “concorrente” a pieno titolo (anche quando non esegue direttamente le opere), a prescindere, cioè, dalla scelta imprenditoriale di non realizzare, in proprio, i lavori affidandoli alle sue consorziate.</h:div><h:div>Il riscontro del requisito morale, compresa la <corsivo>white list</corsivo>, è obbligatorio e non può essere “prestato” da una consorziata al Consorzio (come è legittimo per i requisiti tecnico-professionali-operativi).</h:div><h:div>Il Consorzio può cumulare (per imputazione), ai fini della partecipazione alle gare, gli importi-soglie delle consorziate (con le singole SOA), con l’effetto di consentire l’esecuzione dei lavori da parte della consorziata “indicata” come esecutrice, pur titolare di una SOA ridotta (non sufficiente per la partecipazione individuale).</h:div><h:div>Il Consorzio stabile è e rimane l’unico “concorrente” (con responsabilità solidale in caso di eventuali carenze inefficienze dell’esecutrice, per garantire la stazione appaltante alla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori).</h:div><h:div>Con necessità di “propria” <corsivo>white list</corsivo> (non suscettibile di acquisizione/avvalimento, tramite ultrattività di quella della consorziata indicata)” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259, oggi richiamata anche da T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-<corsivo>ter</corsivo>, 28 febbraio 2023, n. 3385).</h:div><h:div>In buona sostanza, si tratta pertanto sempre di quel riconoscimento al Consorzio stabile del ruolo normativamente riconosciutogli di contraente con l’Amministrazione che ha portato alla formulazione della già citata previsione di cui all’art. 5 del disciplinare di gara nei corretti termini riferiti all’”operatore economico” partecipante alla gara (e non al solo soggetto deputato ad eseguire la prestazione), ovvero a quella strutturazione di gara che è già stata richiamata in sede di esame della problematica relativa alla tardività delle censure proposte avverso la previsione escludente.</h:div><h:div>Anche a livello interpretativo, non sussiste pertanto alcuna possibilità di interpretare la previsione di cui all’art. 5 del disciplinare di gara in termini di possibilità, per il Consorzio, di giovarsi delle iscrizioni alla <corsivo>white list</corsivo> in possesso delle due consorziate incaricate di eseguire la prestazione. </h:div><h:div>Manifestamente irrilevante risulta poi l’argomentazione della ricorrente tendente a prospettare la possibilità di un diverso controllo del rispetto della normativa antimafia, in presenza di previsioni normative (i già citati commi 52 e 53 dell’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190) che prevedono, per i servizi in discorso, l’obbligatoria iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> tenuta dalla Prefettura competente e non forme equipollenti di verifica.</h:div><h:div>Del pari, manifestamente irrilevante risulta poi il riferimento operato dal Consorzio ricorrente al rigetto della propria domanda di iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo> emanato, nell’ormai lontano 2015, dalla Prefettura di Pistoia; a prescindere da ogni considerazione relativa alla mancata impugnazione di detto provvedimento di diniego ed ai mutamenti interpretativi nel frattempo intervenuti (che hanno peraltro portato, nelle more della decisione del ricorso, all’iscrizione del Consorzio ricorrente alla <corsivo>white list </corsivo>della Prefettura di Pistoia), risulta, infatti, evidente come si tratti di argomentazione manifestamente irrilevante, alla luce della stessa formulazione della previsione dell’art. 5 del disciplinare di gara che, in conformità con gli orientamenti interpretativi del Ministero dell’Interno, riteneva sufficiente, ai fini dell’integrazione del requisito, anche la sola presentazione della “domanda di iscrizione al predetto elenco”.</h:div><h:div>Al di là del rigetto intervenuto nel 2015, risultava pertanto del tutto sufficiente presentare una nuova domanda di iscrizione per poter partecipare alla gara e non averlo fatto è sicuramente da ascrivere all’autoresponsabilità del Consorzio ricorrente e non ad inesistenti illegittimità degli atti di gara.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso e le due serie di motivi aggiunti depositate in data 14 ottobre 2022 devono, in parte, essere dichiarati irricevibili per tardività ed in parte, respinti, in quanto infondati nel merito; le spese seguono la soccombenza e devono pertanto essere liquidate, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sulle due serie di motivi aggiunti depositate in data 14 ottobre 2022, in parte, li dichiara irricevibili per tardività ed in parte, li respinge, come da motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Consorzio ricorrente alla corresponsione al Comune di Rosignano Marittimo, a titolo di spese del giudizio, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti.</h:div><h:div>Condanna il Consorzio ricorrente alla corresponsione al Comune di Cecina, a titolo di spese del giudizio, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>