<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210158420220110163138847" descrizione="" gruppo="20210158420220110163138847" modifica="1/12/2022 1:08:19 PM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Bolina Ingegneria S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01584"/><fascicolo anno="2022" n="00031"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210158420220110163138847.xml</file><wordfile>20210158420220110163138847.docm</wordfile><ricorso NRG="202101584">202101584\202101584.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>12/01/2022 13:08:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione Dirigenziale della Provincia di Arezzo prot. n. 1567 del 26.10.2021, notificata in data 3.11.2021, avente ad oggetto: “Concorso a procedura aperta a due gradi per la progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano. Approvazione graduatoria definitiva e aggiudicazione a FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. – CUP I12C20000210001 – CIG 86214440A9”; annullamento, in parte qua, del provvedimento della Provincia di Arezzo denominato “Verbale n. 3 – Esito Soccorso Istruttorio” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1567/2021; annullamento, altresì, dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi al II grado di concorso resi nelle sedute del 30.08.2021, 15.09.2021, 18.09.2021, 20.09.2021 e 22.09.2021; annullamento, infine, di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro del RTP Bolina Ingegneria S.r.l. in ragione della manifestata e dichiarata disponibilità per la sua esecuzione.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Bolina Ingegneria s.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo del R.T.P. costituendo con Abacus s.r.l., Equi Bridges s.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Povelato, Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Jannuzzi, Simona Campolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Fhecor Ingenieros Consultores s.a., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Arezzo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>In accoglimento dell’eccezione preliminare articolata dalla difesa dell’Amministrazione provinciale di Arezzo, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.</h:div><h:div>In linea con la prevalente giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839; Cons. Stato, Sez IV, 14 aprile 2015, n. 1896; T.A.R. Piemonte Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1149; TAR Lazio, Roma, sez. III-<corsivo>bis</corsivo>, 13 marzo 2014 n. 2836), anche la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 settembre 2018 n. 1209, relativa al rito dell’accesso, ma pienamente estensibile anche al rito speciale che ci occupa) ha, infatti, concluso per l’inapplicabilità del prolungamento del termine ad impugnare previsto dall’art. 41, 5° comma c.p.a. per l’ipotesi in cui debbano eseguirsi notifiche all’estero, ai riti speciali che risultano evidentemente caratterizzati da particolari esigenze di celerità processuale; risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata: “nell'ambito dei riti speciali, in quanto connotati da peculiari esigenze di tempestività, e in particolare nell'ambito del "rito appalti", non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 41 comma 5 c.p.a.; la giurisprudenza ha, infatti, sul punto a più riprese affermato che "il prolungamento del termine ordinario a ricorrere, previsto dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. con riferimento alla notifica a soggetto estero, non può trovare applicazione ai riti speciali, che risultano oggetto di una disciplina specifica del termine a ricorrere, organizzata su particolari esigenze di celerità e che non presenta particolari modulazioni derivanti dalla residenza all'estero di qualcuna delle parti" (TAR Piemonte Sez. I, n. 1149 del 18 novembre 2019) e che "nelle controversie aventi ad oggetto l'affidamento di pubblici appalti, l'aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l'impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto: a) l'art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 41 c.p.a. (....)" (Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1896; negli stessi termini anche TAR Lazio, Roma, sez. III-<corsivo>bis</corsivo>, 13 marzo 2014 n. 2836; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 1209)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839).</h:div><h:div>Nel caso di specie, anche nell’ipotesi in cui si dovesse aderire alla prospettazione della ricorrente (comunque contestata dall’Amministrazione resistente) che riporta la decorrenza del termine a ricorrere al 3 novembre 2021 (ovvero alla data di comunicazione della delibera di aggiudicazione), non si potrebbe non concludere per l’irricevibilità per tardività del ricorso che risulta notificato via PEC all’Amministrazione resistente in data 3 dicembre 2021 (quindi nell’ultimo giorno utile), ma consegnato per la notificazione al controinteressato solo il successivo 16 dicembre, quando il termine a ricorrere era ormai decorso.</h:div><h:div>Sostanzialmente irrilevante ai fini che ci occupano risulta poi la presentazione di un’istanza di accesso da parte della ricorrente (desumibile dal doc. n. 10 del relativo deposito che testimonia l’opposizione della controinteressata alla cognizione di alcuni aspetti dell’offerta) che sembra investire profili non interessati dalla presente impugnazione che, del resto, risulta essere stata proposta indipendentemente ed in mancanza della documentazione richiesta in sede di accesso.</h:div><h:div>Del pari irrilevante risulta poi il riferimento articolato dalla difesa della ricorrente nel corso della camera di consiglio del 12 gennaio 2022 ad un presunto “effetto sanante” derivante dal fatto che la (sola) notifica alla Stazione appaltante risulterebbe tempestiva; al proposito deve, infatti trovare applicazione il tradizionale principio (oggi espresso dalla previsione di cui all’art. 41, 2° comma c.p.a.) che ritiene necessario che, entro il termine di decadenza, il ricorso sia inviato in notificazione, non solo all’Amministrazione che ha emanato l’atto, ma anche ad almeno un controinteressato (tra le tante, si vedano:  T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 dicembre 2017, n. 12698; Cons. Stato sez. IV, 17 marzo 2017, n. 1198).</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività, come da motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di giudizio tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marianna Litterio</h:div><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>