<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210112020220317111411690" descrizione="" gruppo="20210112020220317111411690" modifica="3/24/2022 11:05:01 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Travex S.r.l. Unipersonale" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01120"/><fascicolo anno="2022" n="00465"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210112020220317111411690.xml</file><wordfile>20210112020220317111411690.docm</wordfile><ricorso NRG="202101120">202101120\202101120.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>24/03/2022 11:05:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/04/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante in data 6 agosto 2021, nell'ambito della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli, con il quale il RUP ha approvato l'operato della Commissione di gara e rigettato l'istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla ricorrente – con cui era stata chiesta l'esclusione dell'ATI Edil Legno e la rideterminazione della graduatoria provvisoria – opponendo sul punto l'applicazione del principio di “invarianza” o “immodificabilità delle graduatorie” ed escludendo anche ogni futura determinazione in senso favorevole alla ricorrente;</h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi alla determinazione assunta dal RUP, ivi compreso il verbale di gara, di estremi ignoti, relativo alla seduta di gara del 22 luglio 2021 – nella parte in cui la Stazione Appaltante ha omesso di disporre l'esclusione dell'offerta economica irregolare e inattendibile presentata dal concorrente ATI Edil Legno, falsando il confronto concorrenziale e assegnando in modo errato i relativi punteggi – nonché la relativa graduatoria provvisoria formatasi;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento ad essi consequenziale, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione che medio tempore dovesse essere adottato;</h:div><h:div>e per la condanna dell'Amministrazione intimata ad adottare il provvedimento di esclusione nei confronti dell'ATI Edil Legno, nonché a disporre la retrocessione del procedimento di gara al momento della valutazione delle offerte economiche, ordinando alla stessa Amministrazione di provvedere al ricalcolo dei relativi punteggi, con conseguente rideterminazione della graduatoria e collocazione della ricorrente al primo posto della stessa;</h:div><h:div>nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati ed in conseguenza dell'illegittimo esercizio del potere da parte dell'Amministrazione intimata;</h:div><h:div/><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2021: </h:div><h:div>a) della Determinazione adottata dal Comune di Montespertoli n. 804 del 18/11/2021 (doc. 15), comunicata alla ricorrente in data 22/11/2021 (doc. 16), con la quale è stata disposta l'esclusione per asserita anomalia dell'offerta presentata dalla medesima ricorrente Travex srl (seconda classificata) nell'ambito della procedura di affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione Nuovo Polo della Salute di Montespertoli;</h:div><h:div>b) del relativo verbale di valutazione dell'anomalia delle offerte, recante le date del 05/10/2021 e del 16/10/2021, nella parte in cui è stata affermata la pretesa anomalia dell'offerta della società ricorrente;</h:div><h:div>c) della medesima Determinazione n. 804 del 18/11/2021 nella parte in cui è stata contestualmente disposta l'aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTI Campigli srl, in luogo della sua doverosa esclusione per carenza dei requisiti di idoneità professionale di uno dei mandanti;</h:div><h:div>d) dei verbali di gara relativi alle sedute  pubbliche  di valutazione  della documentazione  amministrativa e della Determina n. 274 del 07.5.2021 nelle parti in cui l'RTI Campigli è stato illegittimamente ammesso alla Gara, nonché gli eventuali atti ad essi collegati;</h:div><h:div>e) di ogni altro atto e provvedimento ad essi connesso e consequenziale, </h:div><h:div>e per la condanna dell'Amministrazione intimata</h:div><h:div>- a rettificare il giudizio di anomalia reso nei confronti della ricorrente, confermando la sostenibilità e congruità complessiva dell'offerta presentata dalla Travex;</h:div><h:div>- a disporre l'esclusione dell'RTI Campigli per la carenza dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis e a procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente Travex, seconda classificata; ovvero,</h:div><h:div>- in via subordinata, una volta rettificato il giudizio di anomalia reso nei confronti della ricorrente, a disporre la retrocessione del procedimento di gara al momento della valutazione delle offerte economiche al fine di provvedere al ricalcolo dei relativi punteggi, alla luce dell'irregolarità o comunque dell'anomalia dell'offerta terza classificata dell'ATI Edil Legno, con conseguente rideterminazione della graduatoria e collocazione della ricorrente al primo posto della stessa;</h:div><h:div>nonché,</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del Contratto eventualmente medio tempore stipulato e/o per l'accertamento del diritto della ricorrente al subentro nel Contratto al quale nelle more fosse dato avvio, anche con efficacia retroattiva;</h:div><h:div>in ulteriore subordine,</h:div><h:div>per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo esercizio del potere da parte dell'Amministrazione intimata.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Travex s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Fiume 17; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montespertoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Mammana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Campigli s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Alberti 16; </h:div><h:div>Edil Legno s.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montespertoli e di Campigli s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La società ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta dal Comune di Montespertoli con determinazione a contrarre 29 dicembre 2020, n. 979 ed avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo della Salute; all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, si classificava in seconda posizione con 88,136 punti, mente il R.T.I. con mandataria Campigli s.r.l. si classificava in prima posizione (con 88,256 punti) ed il R.T.I. con mandataria Edil Legno s.r.l. in terza posizione (con 86,580 punti).</h:div><h:div>Ritenendo che il R.T.I. con mandataria Edil Legno s.r.l. dovesse essere immediatamente escluso dalla procedura (avendo formulato un’offerta meramente simbolica con riferimento ai costi della progettazione esecutiva), indirizzava alla Stazione appaltante l’istanza 28 luglio 2021 avente ad oggetto l’immediata esclusione del R.T.I. terzo classificato dalla procedura e la riparametrazione di tutti i punteggi; l’istanza era riscontrata dalla nota 6 agosto 2021 del R.U.P. che sostanzialmente rinviava “ogni considerazione inerente la congruità economica delle offerte … al subprocedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte, in corso di svolgimento”.</h:div><h:div>Detta nota e tutti gli atti della procedura di gara fino a quel momento intervenuti erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione dell’art. 25.3 del Disciplinare di gara, nonché violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, anche in relazione all’art. 26-<corsivo>bis</corsivo> e 34-<corsivo>bis</corsivo> del CSA e all’art. 6 dello Schema di Contratto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata esclusione dell’offerta economica dell’ATI Edil Legno, irregolare per contrasto con la legge di Gara e priva di un elemento essenziale; 2) violazione dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla manifesta incongruità ed inaffidabilità dell’offerta e correlativo onere di esclusione.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Montespertoli, sollevando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, non essendosi ancora conclusa la fase di valutazione della non anomalia dell’offerta del R.T.I. con mandataria la  Edil Legno s.r.l. e dell’offerta della ricorrente e non essendo ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara.</h:div><h:div>Con ordinanza 21 ottobre 2021, n. 610, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, non sussistendo “i presupposti per la concessione della tutela cautelare, in considerazione della mancata conclusione del procedimento di verifica della non anomalia di due delle partecipanti alla procedura (compresa la ricorrente) e della mancanza di un provvedimento di aggiudicazione che venga a cristallizzare la volontà finale dell’amministrazione in ordine all’esito della gara” e condannando la stessa alle spese del procedimento cautelare.</h:div><h:div>Nel frattempo si era concluso il procedimento di valutazione della non anomalia delle offerte, con la rilevazione dell’anomalia delle offerte del R.T.I. con a mandataria la Edil Legno s.r.l. e della ricorrente (come da verbale del 5 ottobre 2021 del R.U.P.) e pertanto la procedura di gara era definitivamente aggiudicata al R.T.I. con mandataria la Campigli s.r.l., con la determinazione 18 novembre 2021 n. 804 del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Servizi tecnici del Comune di Montespertoli, che contestualmente disponeva l’esclusione dalla procedura dei due concorrenti che avevano formulato un’offerta anomala.</h:div><h:div>Anche i due atti sopra richiamati erano impugnati dalla sola ricorrente (dagli atti del giudizio non risulta, infatti, che la Edil Legno s.r.l. abbia contestato giurisdizionalmente la propria esclusione dalla procedura) con i motivi aggiunti depositati in data 15 dicembre 2021, che risultano affidati a censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 D.lgs. 50/2016, eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e arbitrarietà del giudizio espresso in relazione alla valutazione di non congruità dell’offerta ricorrente; 2) illegittimità del provvedimento di aggiudicazione della Gara per insussistenza in capo all’affidatario dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare per la progettazione, violazione e/o falsa applicazione del punto 14.1 del Disciplinare di Gara, violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per difetto di istruttoria; 3) illegittimità del provvedimento di aggiudicazione della Gara in via derivata rispetto alle censure dedotte con ricorso principale, violazione dell’art. 25.3 del Disciplinare di gara, nonché violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, anche in relazione all’art. 26-<corsivo>bis</corsivo> e 34-<corsivo>bis</corsivo> del CSA e all’art. 6 dello Schema di Contratto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata esclusione dell’offerta economica irregolare dell’ATI Edil Legno; 4) Violazione dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla manifesta incongruità ed inaffidabilità dell’offerta e correlativo onere di esclusione; con i motivi aggiunti erano altresì richiesti la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore </corsivo>stipulato, l’accertamento del diritto della ricorrente al subentro nel contratto, anche con efficacia retroattiva ed in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e <corsivo>patiendi </corsivo>dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti gravati (danni poi non quantificati in giudizio in alcun modo).</h:div><h:div>Dopo la proposizione dei motivi aggiunti, la difesa dell’Amministrazione comunale di Montespertoli integrava le proprie difese, controdeducendo sul merito della nuova impugnazione ed articolando eccezione di inammissibilità ed irricevibilità dei motivi aggiunti, sotto plurimi profili; si costituiva altresì in giudizio la Campigli s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione.</h:div><h:div>Con ordinanza 14 gennaio 2022, n. 59, la Sezione respingeva anche la nuova istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, per difetto del requisito del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> e condannava la ricorrente alla corresponsione alle controparti delle spese del procedimento cautelare; il diniego di tutela cautelare diveniva poi definitivo per effetto di Cons. Stato, sez. III, ord. 25 febbraio 2022, n. 902 che respingeva l’appello cautelare proposto dalla ricorrente (con motivazione sostanzialmente analoga a quella del Giudice di primo grado) e la condannava alle spese del procedimento; nel frattempo, era peraltro intervenuta la determinazione 29 dicembre 2021, n. 992 del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Servizi tecnici del Comune di Montespertoli che aveva dichiarato la definitiva efficacia dell’aggiudicazione della procedura alla controinteressata.</h:div><h:div>La palese improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso esime la Sezione dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Montespertoli.</h:div><h:div>Come già anticipato nella parte in fatto della sentenza, i successivi sviluppi della procedura di gara hanno, infatti, portato all’esclusione dalla procedura di gara delle due offerte della ricorrente e della Edil Legno s.r.l., ritenute anomale dalla Stazione appaltante ed una simile circostanza porta sicuramente alla declaratoria dell’improcedibilità sopravvenuta delle censure proposte con il ricorso, sia perché non residua (una volta, ovviamente, ritenute inaccoglibili le censure proposte dalla ricorrente avverso la propria esclusione dalla procedura) un qualche interesse della stessa alla contestazione degli esiti di una gara che non la vede più nel novero dei partecipanti, sia in quanto l’interesse fondamentale all’esclusione dalla procedura della Edil Legno s.r.l. risulta definitivamente soddisfatto dall’esclusione della stessa dalla procedura di gara disposta dalla Stazione appaltante, residuando solo l’eventuale interesse alle conseguenti rettifiche del punteggio presidiato dal terzo motivo aggiunto, destinato ad operare (in via ovviamente teorica) nell’ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il primo motivo aggiunto (destinato a contestare l’esclusione della ricorrente dalla procedura) e contestualmente non dovesse trovare accoglimento il secondo dei motivi aggiunti (più satisfattivo per la ricorrente, essendo finalizzato a contestare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura).</h:div><h:div>I motivi aggiunti depositati in data 15 dicembre 2021 devono poi essere, in parte, respinti, in quanto infondati nel merito ed in parte, dichiarati inammissibili per difetto di interesse.</h:div><h:div>In particolare, deve essere respinto in quanto infondato nel merito il primo motivo di ricorso essenzialmente finalizzato a contestare l’esclusione della ricorrente dalla procedura a seguito della rilevazione (come già rilevato operata con il verbale del 5 ottobre 2021 del R.U.P.) dell’evidente anomalia dell’offerta relativa alla (sola) progettazione esecutiva dell’opera in discorso, secondo una valutazione separata delle due prestazioni poste a base della procedura di gara che trova sicure radici nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e nella stessa ricostruzione proposta dalla ricorrente con il ricorso.</h:div><h:div>A questo proposito, la Sezione non può non rilevare come si tratti di censura che deve trovare considerazione alla luce del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come, “nelle gare pubbliche, il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisc(a) espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, peraltro, non …(possa) essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 25 febbraio 2019, n. 2487; tra le tante, si vedano anche T.A.R. Piemonte, sez. II,  7 febbraio 2019, n. 155; Cons. Stato sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689).</h:div><h:div>In questa prospettiva, la Sezione ha già rilevato, con la seconda ordinanza emessa in sede cautelare come risulti “assolutamente congruo …il giudizio di anomalia articolato dalla Stazione appaltante con riferimento, sia ai costi orari della progettazione (che si discostano in maniera veramente significativa dai costi previsti dal d.m. 17 giugno 2016), che al numero di ore destinato alla progettazione esecutiva (che si discostano in maniera altrettanto significativa dalle ore destinate alla progettazione definitiva dell’opera)” (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 14 gennaio 2022, n. 59); ed in effetti, si tratta di conclusione che deve essere mantenuta anche nello spirito di maggior approfondimento proprio della fase della decisione del ricorso nel merito.</h:div><h:div>Il parametro posto a base della verifica della congruità dei costi orari delle singole figure di progettazione operata dalla Stazione appaltante risulta essere costituito dal d.m. Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione), che è stato utilizzato dalla Stazione appaltante nella “versione”  della “parcella a percentuale” per la stima iniziale dei costi di progettazione e della “stima tabellare a base oraria” di cui all’art. 6, 2° comma del decreto, ai fini della valutazione della congruità del compenso a base oraria utilizzato dalle due serie di giustificativi della non anomalia dell’offerta presentati da parte ricorrente; ed in effetti, si tratta di una scelta necessitata dallo stesso criterio a base oraria utilizzato dalla ricorrente nelle due serie di giustificativi della non anomalia dell’offerta e che non risulta essere stato tempestivamente contestato dalla stessa, se non con il riferimento (finale) alla necessità di utilizzare le tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro nel settore edile  sviluppato nella memoria conclusionale, ma che rimane sostanzialmente estraneo al tema del contendere, trattandosi di integrazione tardiva del motivo non contenuta in atto notificato alle controparti.</h:div><h:div>La censura fondamentale articolata dalla ricorrente con riferimento alla valutazione del costo a base oraria delle diverse figure di progettazione attiene al fatto che la Stazione appaltante non avrebbe considerato che i costi indicati nelle due serie di giustificazioni presentate in sede procedimentale sarebbero al netto delle maggiorazioni per imprevisti (5%), costi generali (15%) e utile d’impresa (10%), mentre gli importi orari desunti di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 darebbero da ritenere comprensivi del compenso e degli oneri accessori di cui all’art. 5 del decreto; al contrario, la Stazione appaltante eccepisce che anche i corrispettivi di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sarebbero da integrare con gli accessori del già richiamato art. 5 (o con gli altri accessori applicati nel caso di specie).</h:div><h:div>A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sia caratterizzato da una serie di imperfezioni lessicali che ne rendono ardua l’interpretazione e che, soprattutto, potrebbero legittimare l’interpretazione proposta da parte ricorrente che tende a valorizzare il fatto che la previsione di apertura di cui all’art. 1, 2° comma del decreto ministeriale rechi una definizione di “corrispettivo …costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli” che dovrebbe portare a riferire l’espressa definizione di “corrispettivi a base di gara” utilizzata dall’art. 6, 2° comma al compenso spettante al progettista maggiorato degli accessori e non al solo “compenso netto” spettantegli.</h:div><h:div>A ben guardare, si tratta però di un’interpretazione della previsione che non regge all’interpretazione sistematica e, soprattutto, all’esame dell’art. 5 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 che reca una quantificazione delle “spese e oneri accessori” organizzata su una struttura a scaglioni (precisamente, il 25% per opere di importo fino a euro 1.000.000,00, il 10% per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e la percentuale determinata per interpolazione lineare per lo scaglione superiore) che risulta strutturalmente incompatibile con la strutturazione “fissa” per tipologia di prestazione di progettazione (da 50,00 a 75,00 euro/ora per il professionista incaricato, da 37,00 a 50,00 euro/ora per l’aiuto iscritto e da 30,00 a 37,00 euro/ora per l’aiuto di concetto) prevista dal già citato art. 6, 2° comma del d.m.</h:div><h:div>Considerare gli importi previsti dall’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 come comprensivi anche delle “spese e oneri accessori” (come, a prima, vista, sembrerebbe necessario fare, sulla base della terminologia indicata) vorrebbe dire pertanto annullare completamente la strutturazione a scaglioni previsti dall’art. 5 del decreto e, quindi, la chiara scelta del d.m. per un sistema di determinazione dei corrispettivi da corrispondere ai progettisti tesa a remunerare con una tariffa oraria maggiore le “piccole” opere di progettazione ed in misura, via via minore, le grosse prestazioni di progettazione.</h:div><h:div>Si tratterebbe pertanto di interpretazione che scardinerebbe del tutto l’architettura del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 e risulta pertanto necessario privilegiare l’interpretazione sistematica che necessariamente deve riportare il riferimento ai “corrispettivi” operato dall’art. 6, 2° comma del d.m. (a questo punto, utilizzata in maniera atecnica) alla definizione di compenso di cui all’art. 1, 2° comma del decreto, quindi ad un compenso da maggiorarsi delle ulteriori voce accessorie, con conseguente piena fondatezza del criterio di valutazione utilizzato dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Del resto, si tratta di conclusione non infirmata, né dal riferimento a T.A.R. Veneto, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 149 (che richiama genericamente la struttura dei corrispettivi di cui d.m. Giustizia 17 giugno 2016 e non affronta specificamente la problematica che ci occupa), né dal parere dell’Ordine degli Ingeneri di Perugia del 18 febbraio 2022 (che si basa su affermazioni meramente apodittiche e del tutto sfornite di motivazione) </h:div><h:div>In questa prospettiva, il notevole dislivello tra gli importi delle ore di progettazione indicati nelle due serie di giustificazioni presentate dalla ricorrente nella procedura e quelli previsti dal d.m. Giustizia 17 giugno 2016, risulta di immediata evidenza, ove ovviamente si operi una comparazione tra dati omogenei (ovvero tra dati al lordo o al netto degli oneri accessori) e pertanto risulta di immediata evidenza la correttezza della soluzione prospettata dalla Stazione appaltante, così come risulta evidente l’ulteriore insufficienza delle giustificazioni prospettate dalla ricorrente radicata sull’inammissibile considerazione in termini di figure secondarie (ovvero nei termini dell’”aiuto iscritto” di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016) di figure centrali nella progettazione di singoli aspetti dell’opera.</h:div><h:div>Del tutto inaccoglibile risulta poi il riferimento ad una presunta dimostrazione delle “speciali ragioni”  che portano all’abbattimento dei costi orari di progettazione che sarebbe (presuntamente) desumibile dalle due serie di giustificazioni presentate nel procedimento; non si comprende, infatti, in che modo l’elencazione di precedenti prestazioni di progettazione effettuate, il riferimento  alle certificazioni di qualità in possesso della ricorrente o all’uso dei mezzi informatici possano abbassare il costo orario della progettazione, trattandosi di riferimento che potrebbe, al massimo, aumentare la produttività delle ore lavorate, ma non certamente abbassarne il costo orario “base” o giustificare una corresponsione di un compenso minore di quello “ordinariamente2 corrisposto ai progettisti su base orario.</h:div><h:div>Discorso sostanzialmente analogo per il secondo punto problematico relativo alle ore da destinare alla progettazione esecutiva; al di là dell’apodittica ed indimostrata presunta minore necessità di ore necessarie alla progettazione esecutiva rispetto alla progettazione esecutiva (riferimento che si presenta comunque in contrasto con la particolare importanza e delicatezza della progettazione esecutiva), risulta, infatti, evidente come la prospettazione della ricorrente tenda ad “accorpare” alla progettazione aspetti (come la “comunicazione e qualità”; la consulenza pedagogica; ecc.) che ben poco hanno a che fare con la vera e propria prestazione di progettazione.</h:div><h:div>Sostanzialmente giustificata appare quindi la scelta del R.U.P., da un lato, di utilizzare a parametro le ore già precedentemente destinate da altro progettista alla progettazione definitiva e, dall’altro, di considerare solo il monte orario specificamente destinato ad attività di progettazione esecutiva; in questa prospettiva, il divario tra le ore di progettazione della fase della progettazione definitiva rispetto alle ore destinate alla progettazione esecutiva dalla ricorrente risulta talmente ampio da portare a ritenere sostanzialmente irrilevante anche la mancata considerazione delle ore relative a figure professionali (come, ad es., il geologo) indubbiamente necessarie ad una corretta programmazione esecutiva.</h:div><h:div>In definitiva, il primo motivo aggiunto risulta infondato e deve pertanto essere respinto; come sostanzialmente già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 14 gennaio 2022, n. 59), il respingimento del primo dei motivi aggiunti (ovvero delle censure relative all’esclusione della ricorrente dalla procedura, a seguito della rilevazione dell’anomalia dell’offerta)  esime la Sezione dall’esame delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente (che si presentano logicamente subordinate all’accoglimento delle censure relative all’esclusione dalla procedura di gara in discorso e dalla conseguente riammissione della ricorrente nel novero dei soggetti ammessi alla procedura), che devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse, non sussistendo alcun interesse della ricorrente (ormai definitivamente esclusa dalla procedura) a contestare (con il secondo motivo aggiunto) l’ammissione dell’aggiudicataria, l’ammissione della terza classificata o, comunque, i risultati di aggiudicazione.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 15 dicembre 2021:</h:div><h:div>a) dichiara il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;</h:div><h:div>b) in parte, respinge ed in parte, dichiara inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti depositati in data 15 dicembre 2021, come da motivazione.</h:div><h:div> Condanna parte ricorrente alla corresponsione all’Amministrazione resistente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla corresponsione alla controinteressata costituita della somma di €</h:div><h:div>3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>