<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210062420211025153010300" descrizione="" gruppo="20210062420211025153010300" modifica="10/25/2021 3:57:06 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A R.L. Anche Ati Cieffe S.A.S" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00624"/><fascicolo anno="2021" n="01385"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210062420211025153010300.xml</file><wordfile>20210062420211025153010300.docm</wordfile><ricorso NRG="202100624">202100624\202100624.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni ricchiuto</firma><data>25/10/2021 15:57:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della Determinazione reg. gen. n. 138 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto "Realizzazione della nuova scuola media consortile G. Garibaldi, annullamento della determinazione 43/2020 di aggiudicazione in attesa di efficacia alla R.T.I. costituendo CO.AR.CO. CIEFFE S.a.s.. Scorrimento graduatoria. Aggiudicazione in attesa di efficacia alla RTI costituendo GECOS S.r.l C.A.A. S.r.l.", comunicata all'impresa ricorrente il 7 aprile 2021 con nota Prot. 0002828 (anch'essa impugnata);</h:div><h:div>della segnalazione ex art. 80, comma 12 del Codice, di estremi ncogniti perché non comunicata alla ricorrente;</h:div><h:div>e per quanto occorrer possa</h:div><h:div>dei verbali delle sedute pubbliche del 30 e 31 dicembre 2020 e 20 gennaio 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 624 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Co.Ar.Co. - Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A R.L. – e l’Ati Cieffe S.A.S, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Alberti 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Capolona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gecos S.r.l. e R.T.I. C.A.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>C.A.A. S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capolona e della società Gecos S.r.l., unitamente all’R.T.I. C.A.A. S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso le società CO.AR.CO. (Consorzi artigiani costruttori società consortile a r.l.), e l’ATI Cieffe s.a.s. hanno impugnato la determinazione (reg. gen. n. 138) del 7 aprile 2021, avente ad oggetto l’annullamento del precedente provvedimento n.43/2020 di aggiudicazione, disposto nei confronti del raggruppamento tra le stesse CO.AR.CO. e CIEFFE al fine di eseguire i lavori di realizzazione della nuova scuola media consortile G. Garibaldi.</h:div><h:div>Con detto provvedimento il Comune di Capolona ha motivato l’annullamento dell’aggiudicazione sul rilievo che "i contenuti delle annotazioni e la loro recidività tali da rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore economico CO.AR.CO Consorzio Artigiani costruttori Soc. consortile a.r.l. ad eseguire e portare a termine la specifica attività che lo stesso verrebbe chiamato a svolgere".	 </h:div><h:div>Con lo stesso provvedimento la Stazione Appaltante ha stabilito:	 </h:div><h:div>a) di disporre, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.lgs. 50/2016 l’escussione della cauzione provvisoria;	 </h:div><h:div>b) di effettuare le segnalazioni dell’irregolarità all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.	 </h:div><h:div>Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti motivi:</h:div><h:div>1. la violazione degli artt. 80, comma 5, 10-bis e 12 e 93 d.lgs. n. 50/2016, oltre alla violazione degli artt. 2, 8 13 e 17 del disciplinare di gara, del principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza di cui all'art. 97 della cost., in quanto nessuna disposizione del disciplinare di gara attribuirebbe alla stazione appaltante il potere di rivalutare in fase di controllo post-aggiudicazione il requisito dell'affidabilità morale del concorrente;</h:div><h:div>2. la violazione degli artt. 80, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà; a parere dei ricorrenti risulterebbe erroneo il riferimento al mancato pagamento dei dipendenti contestato dal Comune nel provvedimento di esclusione, in quanto sarebbe stato assunto senza aver svolto alcuna istruttoria.</h:div><h:div>Nel ricorso così proposto si è costituito il Comune di Capolona e la società Gecos (in qualità di controinteressata), eccependo l’inammissibilità del gravame, in quanto la compagnia di assicurazione aveva provveduto ad annullare la polizza fidejussoria in precedenza sottoscritta, senza che gli attuali ricorrenti avessero provveduto ad una sua sostituzione.</h:div><h:div>A parere delle parti resistenti l’art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, allorché elenca le fattispecie escludenti, non indica in quale fase della procedura di gara l’Amministrazione deve accertare l’affidabilità dell’operatore economico, ben potendo adottare, conseguentemente, il provvedimento espulsivo anche dopo aver posto in essere una prima verifica sulla base delle dichiarazioni presentate.</h:div><h:div>A seguito della camera di consiglio del 9 giugno 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare (ordinanza n. 331/2021).</h:div><h:div>All’udienza del 6 Ottobre 2021 il ricorso è passato in decisione sulla base degli atti depositati, così come richiesto dalle parti costituite.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In primo luogo va evidenziato come la manifesta infondatezza di entrambe i motivi alla base del ricorso, consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.</h:div><h:div>1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni alla base del primo e del secondo motivo con il quale si sostiene che, in sede di partecipazione, la CO.AR.CO. avrebbe adempiuto correttamente ai propri doveri di informazione, avendo dichiarato la sussistenza di risoluzioni contrattuali in suo danno, potenzialmente concretizzanti la causa di esclusione facoltativa ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.</h:div><h:div>1.2 A parere dei ricorrenti l’ammissione dei ricorrenti avverrebbe sulla base delle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici in merito alle condizioni di partecipazione, in quanto sussisterebbe un obbligo delle Stazioni appaltanti di sottoporre ad una prima verifica tali dichiarazioni. </h:div><h:div>L’Amministrazione sarebbe obbligata a valutare, solo in quel momento, la concreta operatività della fattispecie espulsiva, non potendo rimandare detto adempimento alla fase di verifica vera e propria, successiva all'aggiudicazione della gara.</h:div><h:div>1.3 Dette argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte.</h:div><h:div>1.4 A tal fine è necessario premettere che l’annullamento dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore della CO.AR.CO. è stato determinato dall’avvenuto accertamento, tramite l’apposito servizio ANAC “Annotazioni Riservate”, circa l’esistenza di precedenti risoluzioni per inadempimenti contrattuali dovute a carenze tecniche, produttive, organizzative”, ritardi e mancato pagamento dei contributi e degli stipendi agli operai.</h:div><h:div>1.5 La stazione appaltante ha, altresì, considerato “che dall’ultima vicenda caratterizzata dalle inadempienze è trascorso un termine relativamente breve, tale da non consentire, nemmeno astrattamente, di ritenere che l’operatore economico abbia riconquistato piena affidabilità ed efficienza per affrontare la consistenza delle obbligazioni che andrebbe ad assumere nel caso di specie”.</h:div><h:div>1.6 Ciò premesso è evidente, sia l’assenza di profili di difetto di motivazione e di istruttoria sia, soprattutto, come la stazione appaltante risultasse sostanzialmente obbligata a disporre la risoluzione, una volta che aveva accertato i precedenti relativi all’affidabilità dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>1.7 Si consideri, inoltre, come non sia condivisibile la tesi dei ricorrenti laddove sostiene che il provvedimento di esclusione ex art. 80, co. 5, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016 avrebbe dovuto essere adottato dalla Stazione appaltante, soltanto nella fase di ammissione dei concorrenti alla procedura di gara e non anche nella fase di verifica dei requisiti successiva all’aggiudicazione. </h:div><h:div>1.8 L’art. 80, co. 5, allorché elenca le fattispecie escludenti, non indica in quale fase della procedura di gara l’Amministrazione debba accertare l’esistenza dei presupposti di esclusione e adottare, conseguentemente, il provvedimento espulsivo.</h:div><h:div>1.9 Lo stesso art. 80, quanto agli obblighi dichiarativi posti a carico del partecipante alla procedura di gara, ha un carattere aperto, in grado di comprendere tutti quei fatti riguardanti l'operatore economico, di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, qualificabili come gravi illeciti professionali e, quindi, possibili oggetti della valutazione di incidenza sulla sua affidabilità professionale. </h:div><h:div>2. Si consideri, inoltre, come anche l’art. 32 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare le “fasi delle procedure di affidamento”, precisa che “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” (co. 7) e fa comunque “salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”, anche dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace (co. 8).</h:div><h:div>2.2 E’ allora evidente che, nella disciplina del procedimento di gara, la fase preliminare relativa all’ammissione dei concorrenti è caratterizzata da un riscontro meramente estrinseco delle domande di partecipazione e della documentazione allegata, sulla base dei profili formali della documentazione, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti di idoneità della domanda.</h:div><h:div>Sulla base dello stesso art. 32 permane sempre in capo alla stazione appaltante la doverosa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione - quale condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima - e fino alla stipula del contratto (Cons. Stato, V, 18.3.2019, n. 1730; TAR Sicilia, III, 30.7.2020, n. 1673)” (TAR Liguria, Sez. II, 30.09.2020, n. 670; ma anche, ancor più di recente, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Giurisd., 02.02.2021, n. 70).</h:div><h:div>Si è, infatti, avuto modo di precisare “che la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione. Pertanto, il fatto che l’efficacia dell’aggiudicazione soggiacia alla condizione sospensiva del positivo esito di dette attività, non costituisce motivo di illegittimità dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato, Sez. III, 23/02/2021 n. 1576 e T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. IIIa, 21 giugno 2018, n. 528).</h:div><h:div>2.3 E’ evidente che, a prescindere dalla fase in cui si accerti l’esistenza di una causa di esclusione, sussista l’obbligo della stazione appaltante di procedere all’esclusione, nel rispetto dei principi di imparzialità e della correttezza della procedura di gara.</h:div><h:div>2.4 Nemmeno risulta di rilievo l’argomentazione diretta a sostenere l’assenza di un contraddittorio in merito agli illeciti professionali alla base dell’annullamento dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>2.5 Anche qui è sufficiente richiamare precedenti pronunce che hanno evidenziato che l’esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già necessariamente a conoscenza” (TAR Puglia, Bari, 08/03/2018 n. 298; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2450/2016).</h:div><h:div>2.6 Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente non ha dedotto alcun profilo di censura in ordine ai presupposti sostanziali del provvedimento, né al quomodo in cui la Stazione appaltante ha esercitato, nella fattispecie concreta, la propria discrezionalità.</h:div><h:div>2.7 In conclusione l’infondatezza delle censure proposte consentono di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in 4.000,00 (quattromila//00) per ciascuna parte resistente costituita, per complessivi euro 8.000,00 (ottomila//00), oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marianna Litterio</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>