<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210046320211012100951375" descrizione="" gruppo="20210046320211012100951375" modifica="10/25/2021 9:03:10 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sicurezza e Ambiente S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00463"/><fascicolo anno="2021" n="01395"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210046320211012100951375.xml</file><wordfile>20210046320211012100951375.docm</wordfile><ricorso NRG="202100463">202100463\202100463.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\4 Roberto Pupilella\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>25/10/2021 09:03:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Pupilella,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'attuazione</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Toscana, I Sezione, 8/10/2020 n. 1193, non impugnata </h:div><h:div>       e/o per l'annullamento:</h:div><h:div>1) dell'atto dirigenziale del Responsabile di P.O. del Comune di Siena n. 696 del 18/3/2021, recante la ri-aggiudicazione definitiva a favore di Interventa s.c.p.a. della gara per l'affidamento del "servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali"; </h:div><h:div>2) della nota PEC del 31/3/2020, di comunicazione di detta aggiudicazione;</h:div><h:div> 3) dell'atto del 16/2/2021, con il quale "il Segretario Comunale nominava la Commissione Tecnica per la valutazione dell'incidenza del venire meno di due BLO sulla valutazione effettuata dalla Commissione di gara relativamente al parametro di valutazione A1 previsto dal bando"; </h:div><h:div>4) del verbale del 23/2/2021, con il quale la Commissione Tecnica, in falsa applicazione della cennata sentenza TAR Firenze 1193/2020, "procedeva alla riassegnazione dei punteggi agli operatori economici partecipanti alla gara come risulta nelle griglie allegate e parte integrante del presente atto"; </h:div><h:div>5) del bando di gara e del Capitolato  d'oneri;  </h:div><h:div>6) della nota del RUP del 4/2/2020 di conclusione del procedimento "di annullamento del punteggio finale raggiunto dalla Ditta Interventa s.c.p.a. e di tutti gli atti conseguenti finalizzati all'aggiudicazione";</h:div><h:div>7) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque, connesso;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato;</h:div><h:div>l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara <corsivo>de qua</corsivo>;</h:div><h:div>il conseguente subentro, <corsivo>ex tunc </corsivo>o quantomeno <corsivo>ex nunc</corsivo>, nel contratto in corso d'esecuzione;</h:div><h:div>in via gradata, il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti illegittimi / nulli impugnati;</h:div><h:div>anche a seguito dei motivi aggiunti presentati il 6/5/2021.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 463 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Sicurezza e Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra, Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Siena, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli, Nadia Anselmi, Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Interventa s.c.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Passini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Siena e di Interventa s.c.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta dal Comune di Siena ed avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”; all’esito delle operazioni di gara si classificava in seconda posizione con punti 71,13, mentre la controinteressata Interventa s.c.p.a. si classificava al primo posto con 77,75 punti.</h:div><h:div>Veniva instaurato (con nota 23 dicembre 2019 prot. 1816 del R.U.P.) un subprocedimento di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata nel procedimento che però si concludeva con la nota 4 febbraio 2020 prot. 2059, sempre del R.U.P,. che risultava assistita dalla seguente motivazione: “le illegittimità individuate dal sottoscritto ed attinenti ad aspetti della relazione tecnica ed in particolare la dubbia disponibilità delle strutture operative ivi indicate, <corsivo>re melius perpensa</corsivo>, non appaiono, infatti, rilevabili nell'attuale fase procedimentale e pubblicistica e per l'effetto potranno, se del caso, essere valutate come inadempimenti contrattuali nella fase privatistica e negoziale successiva all'aggiudicazione”; con determinazione 20 febbraio 2020 n. 404 della Direzione Affari Generali e Amministrativi, Servizio Stazione Unica Appaltante, gare, controllo unico acquisti del Comune di Siena, la procedura era quindi definitivamente aggiudicata alla controinteressata.</h:div><h:div>Con sentenza 8 ottobre 2020, n. 1193, la Sezione accoglieva però il ricorso R.G. n. 432/2020 proposto dalla ricorrente ed annullava tutti gli atti del procedimento di aggiudicazione, a partire dalla nota 4 febbraio 2020 prot. 2059 del R.U.P., sostanzialmente rilevando come si trattasse di “circostanze che non possono essere superate dal riferimento generico ad un “ripensamento” (&lt;&lt;<corsivo>re melius perpensa</corsivo>&gt;&gt;) contenuto nella nota 4 febbraio 2020 prot. 2059 del R.U.P., così come del tutto errato si presenta il riferimento alla necessità di riportare l’accertamento delle dette circostanze alla fase di esecuzione del contratto, trattandosi di evenienze che &lt;&lt;potranno, se del caso, essere valutate come inadempimenti contrattuali nella fase privatistica e negoziale successiva all'aggiudicazione&gt;&gt;; non si tratta, infatti, di problematiche attinenti alla fase esecutiva, ma di circostanze che insistono sulla stessa veridicità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata nel procedimento e che pertanto devono trovare considerazione ai sensi del combinato disposto delle previsioni degli artt. 80, 5° comma lett. c-<corsivo>bis </corsivo>e f-<corsivo>bis </corsivo>e 95, 1° comma del d.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50 in termini di possibile causa di esclusione dalla procedura”; la sentenza della Sezione non era impugnata dalle parti soccombenti e passava pertanto in giudicato.</h:div><h:div>Con relazione 29 gennaio 2021, il nuovo R.U.P. della procedura dava inizio alle operazioni di rinnovazione rese necessarie dalla sentenza della Sezione, concludendo già per la necessità di mantenere in gara la controinteressata, stralciando solo le due B.L.O. (Basi Logistico Operative) di Strada di Cerchiaia e Sovicille Pian dei Mori (che pacificamente risultavano non nella disponibilità dell’aggiudicataria) e rinviando alla Commissione le conseguenti operazioni di valutazione, tenendo conto “esclusivamente dell’incidenza del minori numero di BLO di Interventa sulla valutazione dell’elemento A1 (si ricorda che, al netto delle due BLO espunte, il numero di BLO offerte da Interventa è di 8-…- mentre quello di Sicurezza e Ambiente è di 7…con una differenza ridotta tra le due offerte su detto elemento)”; la nuova Commissione di gara nominata con la nota 16 febbraio 2021 del Segretario Generale del Comune di Siena, si riuniva e, con verbale del 23 febbraio 2021, confermava l’aggiudicazione alla controinteressata, anche se sulla base di un ridotto divario di punteggio (alla controinteressata erano, infatti, attribuiti 77,75 punti, mentre alla ricorrente 76,15); con determinazione 18 marzo 2021 n. 696 del P.O. Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti del Comune di Siena, la procedura era pertanto nuovamente aggiudicata alla ricorrente.</h:div><h:div>Con il ricorso, la ricorrente chiedeva pertanto alla Sezione di ordinare al Comune di Siena di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza 8 ottobre 2020, n. 1193 e l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad <corsivo>acta</corsivo> e la concessione delle cd. penalità di mora<corsivo> ex</corsivo> art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.; era altresì richiesto, in via alternativa, l’annullamento della nuova determinazione di aggiudicazione e degli atti presupposti, sulla base di censure di: 1) violazione di legge, violazione articolo 21<corsivo>septies</corsivo> l. 7/8/90 n. 241, nullità per violazione e/o elusione del giudicato, eccesso di potere, eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto d'istruttoria; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione artt. 80, comma 5, lettere c bis ed f bis e 95, comma 1, d.lgs. 50/2016, violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, falsità dei presupposti; con il ricorso erano altresì richiesti la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara <corsivo>de qua</corsivo>, il conseguente subentro<corsivo>, ex tunc</corsivo> o quantomeno <corsivo>ex nunc</corsivo>, nel contratto in corso d'esecuzione ed in via gradata, il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti illegittimi emanati dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Siena e la controinteressata, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando (la sola Amministrazione comunale di Siena) eccezione di inammissibilità del ricorso, proposto nelle forme congiunte dell’ottemperanza e dell’azione di annullamento.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 6 maggio 2021, la ricorrente impugnava altresì gli atti prodromici all’emanazione della determinazione di aggiudicazione (conosciuti solo in corso di giudizio), sulla base di ulteriori censure di: 1) illegittimità derivata; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione articolo 77, comma 11, d.lgs. 50/2016, eccesso di potere, eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria; 3) violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 80, comma 5, lett. c, c-<corsivo>bis</corsivo>, c-<corsivo>ter</corsivo>, f-<corsivo>bis</corsivo>, eccesso di potere, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, falsità dei presupposti, sviamento.</h:div><h:div>Con decreti monocratici 16 aprile 2021 n. 213 e 7 maggio 2021 n. 250 era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata con il ricorso; con ordinanza 19 maggio 2021, n. 289, la Sezione accoglieva poi l’istanza cautelare proposta con il ricorso e sospendeva l’esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div>In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Siena e tendente a ravvisare una qualche forma di inammissibilità nel fatto che la ricorrente abbia proposto, con lo stesso atto ed in via alternativa, le azioni di ottemperanza e di annullamento; il cumulo delle azioni, anche soggette a diverso rito, è, infatti, espressamente ammesso dalla previsione di cui all’art. 32, 1° comma del c.p.a. (che prevede che, in questo caso, il ricorso sia trattato nelle forme del rito ordinario) ed in particolare, la possibilità di proporre in unico ricorso e congiuntamente (ma, ovviamente, in via alternativa) le azioni di ottemperanza e di annullamento dei provvedimenti adottati in sede di rinnovazione costituisce una normale tecnica di tutela ormai ammessa da lungo tempo nel processo amministrativo (sul punto si vedano, espressamente, Cons. Stato sez. VI,  8 aprile 2016, n. 1402; 4 settembre 2007, n. 4632).</h:div><h:div>In maniera non dissimile dalla fattispecie decisa da Cons. Stato sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1402, la Sezione deve poi rilevare come, “nel caso di rinnovo della funzione amministrativa, in esito a un giudicato di annullamento di atti in precedenza emanati nell'esercizio della stessa funzione, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria …(debba necessariamente passare) attraverso l'individuazione della natura dei vizi dedotti, operazione questa particolarmente delicata nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata a discrezionalità; deve quindi ritenersi che, in caso di reiterazione, in esito a giudicato di annullamento, di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l'afflizione dell'attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni contenute (nel giudicato); invece, qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi di legittimità affliggenti tale attività, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria” (Cons. Stato sez. VI,  8 aprile 2016, n. 1402).</h:div><h:div>Del tutto analogamente, è quindi possibile ravvisare la nullità per violazione o elusione del giudicato di cui all’art. 114, 4° comma lett. b) del c.p.a. in presenza di obblighi di comportamento “assolutamente puntual(i) e vincolat(i), così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza; in questi casi la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall'atto stesso rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire” (Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2016, n. 984; sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602; sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188).</h:div><h:div>Nel caso di specie, già il fatto che la parte finale di T.A.R. Toscana, sez. I, 8 ottobre 2020, n. 1193 di concludesse, al fine di respingere l’azione di accertamento della spettanza dell’aggiudicazione articolata dalla ricorrente, richiamando la “necessità di rinnovare il procedimento di verifica della dichiarazioni rese dalla controinteressata nel procedimento (o anche solo di rettificare il punteggio attribuito alla stessa in relazione all’offerta tecnica sulla base della verifica delle B.L.O. effettivamente nella sua disponibilità e concretamente utilizzabili ai fini dell’esecuzione della prestazione)” esclude ogni possibilità di ravvisare, nella fattispecie, quegli obblighi puntuali di comportamento suscettibili di considerazione in termini di azione di ottemperanza e di nullità per violazione del giudicato.</h:div><h:div>In buona sostanza, si trattava pertanto di rinnovare la valutazione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine alla disponibilità delle cd. B.L.O. (Basi Logistico Operative) necessarie per l’esecuzione del servizio, sulla base anche di documentazione di nuova acquisizione, ma dando applicazione ai chiari principi enunciati in sentenza che già delineavano compiutamente l’ambito valutativo riconosciuto all’Amministrazione e, soprattutto, chiarivano come alcune delle prospettazioni dedotte in giudizio dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata non risultassero suscettibili di accoglimento; in buona sostanza, una nuova valutazione discrezionale, adottata anche all’esito di una rinnovata istruttoria, ma da eseguirsi sulla base dei principi enunciati in sentenza e che non poteva basarsi sulla semplice riproposizione di tesi già ritenute inaccoglibili dalla Sezione.</h:div><h:div>Del resto, si trattava di una rinnovazione della valutazione amministrativa anche in ordine alla possibile falsa dichiarazione commessa dalla controinteressata che si presentava inevitabile alla luce del recente intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha escluso che tale valutazione possa “essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui il giudice non può pronunciare "con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"). Laddove invece svolta, operano per essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l'amministrazione sola è chiamata a fissare "il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente" [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità professionale espresso dall'amministrazione in relazione all'allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione” (Cons. Stato, ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, punto 15 della motivazione).</h:div><h:div>Piuttosto che procedere ad una rivalutazione delle problematiche circostanze di fatto già individuate nel subprocedimento di valutazione instaurato con la nota 23 dicembre 2019 prot. 1816 del primo R.U.P. sulla base dei principi enunciati in sentenza, la relazione 29 gennaio 2021 del nuovo R.U.P. della procedura che ha aperto il procedimento di rinnovazione successivo all’annullamento giurisdizionale ha però preferito, per un verso, “appiattirsi” sulla mera riproposizione delle tesi enunciate nel precedente giudizio dalla controinteressata, inserendole in un contesto che ha integralmente (ed illegittimamente) predeterminato le valutazioni della Commissione, chiamata a pronunciarsi solo su una rettifica del punteggio che non ammetteva sostanzialmente soluzioni alternative, vista la stretta predeterminazione degli elementi di valutazione del parametro A1 e la conclusione già raggiunta in ordine alla necessità di non escludere dalla procedura la controinteressata</h:div><h:div>Quanto sopra rilevato risulta immediatamente evidente ove si guardi alla problematica delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione resa dalla controinteressata in ordine alla disponibilità di due B.L.O. (quelle di Strada di Cerchiaia e Sovicille Pian dei Mori) che, in realtà, non erano per nulla a sua disposizione, non essendosi mai perfezionato alcun titolo negoziale in proposito, come chiarito dalla titolare delle due sedi (la Buferauto s.n.c.) nel corso della precedente istruttoria condotta dal primo R.U.P.</h:div><h:div>Con riferimento a detta circostanza, la precedente sentenza della Sezione aveva già concluso per l’impossibilità di considerare le dette B.L.O. nella disponibilità dell’aggiudicataria (mancando un qualsivoglia titolo contrattuale) e per la necessità di attribuire considerazione alla dichiarazione resa dalla controinteressata in ordine alla disponibilità delle stesse all’interno della previsione di cui all’art. 80, 5° comma lett. c-<corsivo>bis</corsivo> del d.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50: “per quello che riguarda le due B.L.O. “principali”, la dichiarazione depositata in giudizio dalle parti evidenzia, infatti, la sostanziale assenza di un rapporto contrattuale con la Buferauto s.n.c., che non può certo essere assicurato dall’accordo del 30 aprile 2015 che la stessa controinteressata qualifica in termini di mera lettera di intenti e che rinviava alla formalizzazione di specifico accordo relativo ad ogni singola gara, il sorgere del vero e proprio vincolo contrattuale; accordo che, nella fattispecie, sembra del tutto mancare (o almeno non risulta dimostrato in giudizio) e si tratta di circostanza certamente rilevante ai fini della veridicità della dichiarazione resa dalla controinteressata nella domanda di partecipazione, anche in considerazione del fatto che la previsione dell’art. 80, 5° comma lett. c-<corsivo>bis</corsivo> del d.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50 attribuisce rilevanza anche a dichiarazioni non rispondenti al vero rese per semplice &lt;&lt;negligenza&gt;&gt;” (T.A.R. Toscana, sez. I, 8 ottobre 2020, n. 1193).</h:div><h:div>A questo proposito, la relazione del nuovo R.U.P. del 29 gennaio 2021, ha ritenuto di poter (sbrigativamente) concludere per la buona fede della ricorrente, “sulla base dell’impegno scritto in suo possesso ed essendo la futura collaborazione a pagamento e remunerativa per Buferauto e quindi nel suo interesse, Interventa ha presumibilmente in buona fede dato per scontato il permanere e l’attualità del vincolo giuridico. A parere del sottoscritto pertanto la dichiarazione falsa non è stata resa con dolo o negligenza”.</h:div><h:div>La Sezione è tuttavia di diverso avviso.</h:div><h:div>Appare, infatti, molto difficile (se non impossibile) ravvisare una qualche forma di buonafede in un contesto in cui l’esistenza di un vincolo contrattuale è stata alternativamente desunta: a) da una lettera d’intenti del 30 aprile 2015, relativa ad una precedente gara, che operava un riferimento ad un preciso accordo mai formalizzato e che risulta del tutto mancante dei termini essenziali per la sussistenza di un qualche vincolo negoziale (prezzo; durata; caratteristiche del servizio da assicurare; ecc.); b) da un criptico scambio di mail recanti le caratteristiche tecniche di alcuni mezzi (docc. 2 e 3 del deposito della controinteressata) del tutto mancante di un qualche riferimento che possa riferirlo alla gara in discorso o evidenziare anche una qualche volontà <corsivo>in fieri </corsivo>della Buferauto di concludere un rapporto contrattuale con la controinteressata; c) da una richiesta risarcitoria della controinteressata alla Buferauto per un presunto comportamento scorretto che prospetta un vincolo negoziale sempre derivante dalla già citata lettera d’intenti del 30 aprile 2015 ovvero da un atto che, come già rilevato, non recava per nulla gli elementi costitutivi di un vincolo negoziale.</h:div><h:div>Alla luce dello stesso criterio di buona fede, risulta pertanto evidente l’inescusabile leggerezza della controinteressata che ha ritenuto come sussistente un rapporto contrattuale che, in realtà, era ben lungi dall’aver concluso e che è stato dato “per scontato”, pur in un contesto che, in realtà, non giustificava per nulla la conclusione in ordine alla conclusione del vincolo negoziale; del resto, la sussistenza di una qualche buona fede della ricorrente non può neanche essere desunta, come ritenuto dal R.U.P., dal fatto che si trattasse di un rapporto potenzialmente lucrativo per la Buferauto, trattandosi di una circostanza che, di per sé, non può servire a dimostrare la sussistenza di trattative in corso o rapporti negoziali, la cui dimostrazione è affidata, nel nostro sistema, ad altri e più significativi “indizi”.</h:div><h:div>Risulta pertanto evidente come si tratti di una fattispecie agevolmente riportabile alla previsione di cui all’attuale art. 80, 5° comma lett. c-<corsivo>bis </corsivo>del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede l’esclusione dalla procedura dell’”operatore economico (che) abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”; previsione che, come già rilevato dalla sentenza 8 ottobre 2020, n. 1193 della Sezione attribuisce, per di più, espressa rilevanza anche alle semplici false dichiarazioni rese per negligenza e non solo per dolo e che risulta, quindi, risulta strutturalmente (e facilmente) applicabile anche alla fattispecie che ci occupa.</h:div><h:div>Anche il giudizio finale in ordine alla sostanziale irrilevanza della falsa dichiarazione in discorso ai fini dell’aggiudicazione operato dal R.U.P. con la relazione del 29 gennaio 2021 appare poi manifestamente errato e non condivisibile; pur in un contesto in cui la Stazione appaltante mantiene un rilevante potere discrezionale in ordine alla rilevanza della falsa dichiarazione (Cons. Stato, ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, punto 15 della motivazione), risulta, infatti, evidente come l’irrilevanza della dichiarazione non possa essere desunta <corsivo>ex post</corsivo> dal fatto che, in concreto, l’offerta delle due B.L.O. in questione si sia poi dimostrata (potenzialmente) inidonea a cambiare l’esito della gara, ma debba essere valutata <corsivo>ex ante</corsivo> e riferita alla (possibile) rilevanza della dichiarazione al fine dell’individuazione dei contenuti essenziali dell’offerta da fissare, sia nei confronti dell’Amministrazione, che ai fini del confronto con gli altri concorrenti.</h:div><h:div>In questa prospettiva necessariamente <corsivo>ex ante</corsivo> risulta evidente come la falsa dichiarazione in ordine alla disponibilità di due B.L.O. risultasse assolutamente rilevante, innanzitutto, nei confronti del Comune di Siena che rischiava di concludere un contratto con un’aggiudicataria che, in realtà, non aveva la disponibilità di almeno due delle B.L.O. indicate in offerta; in questa prospettiva, risulta pertanto veramente paradossale che il giudizio in materia di irrilevanza del falso sia stato articolato dallo stesso R.U.P. che ovviamente assume una funzione di controllo e di garanzia delle dichiarazioni rese dai concorrenti che tutela, non solo l’integrità e correttezza della gara, ma anche l’interesse fondamentale della Stazione appaltante a che la prestazione corrisponda a quanto dichiarato in sede di gara e non sia decurtata o inquinata dalle false dichiarazioni relative a strutture, in realtà, che non risultano essere mai state nella disponibilità dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>In secondo luogo, si tratta di una falsa dichiarazione che non è risultata per nulla irrilevante anche nel confronto concorrenziale con gli altri partecipanti alla procedura, avendo determinato, almeno nella prima fase, l’aggiudicazione alla controinteressata della procedura di gara con un punteggio molto più ampio della più risicata differenza riconosciuta in sede di rinnovazione della procedura di aggiudicazione.</h:div><h:div>In definitiva, tutte le argomentazioni del R.U.P. in ordine all’irrilevanza del falso relativo alle due B.L.O. di Strada di Cerchiaia e Sovicille Pian dei Mori risultano illegittime e tutti gli atti della procedura di rinnovazione devono essere annullati, a partire dalla relazione del 29 gennaio 2021 del secondo R.U.P.; tutte le ulteriori censure articolate da parte ricorrente risultano poi assorbite dall’accoglimento della censura sopra richiamate e dalla conseguente attività di rinnovazione delle operazioni di gara, sulla base dei principi di seguito richiamati.</h:div><h:div>Quanto sopra rilevato in ordine alla completa infondatezza delle argomentazioni già articolate dalle parti in ben due contenziosi in ordine alla (presunta) esistenza di un vincolo contrattuale tra Buferauto s.n.c. e l’aggiudicataria ed all’irrilevanza della falsa dichiarazione rende poi evidente come un’ulteriore rinvio alla Stazione appaltante della questione relativa alla rilevanza del falso rischi di risolversi, pur in presenza dei principi enunciati da Cons. Stato, ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, in inutile spreco di attività amministrativa, non essendosi evidenziati, anche nel secondo procedimento, fatti o documenti idonei a ritenere sussistente il detto rapporto contrattuale o a dimostrare (effettivamente) la buona fede della dichiarante e la scusabilità della falsa dichiarazione.</h:div><h:div>In termini generali e con riferimento alla problematica della rinnovazione delle operazioni dopo un primo annullamento giurisdizionale, la Sezione ha poi già manifestato la propria adesione (con la sentenza 23 aprile 2020, n. 495) all’orientamento giurisprudenziale che ha affermato il principio del cd. <corsivo>one shot</corsivo> temperato “secondo il quale l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati (in tal senso Cons. Stato, sez. III, sentenze nn. 660 del 2017 e 5087 del 2017)” (T.A.R. Toscana, sez. III, 2 febbraio 2018, n. 183; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 ottobre 2019, n. 11596; sostanzialmente nello stesso senso, si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321).</h:div><h:div>Nella presente fattispecie, l’Amministrazione procedente e la controinteressata, neanche in sede di rinnovazione del provvedimento di verificazione della veridicità delle dichiarazioni rese dell’aggiudicataria in ordine al possesso delle due B.L.O. di Strada di Cerchiaia e Sovicille Pian dei Mori, sono state in grado di dimostrare la non falsità o la scusabilità delle dette dichiarazioni; risulterebbe pertanto eccessivamente non satisfattivo e defatigante per la ricorrente permettere una terza valutazione discrezionale i cui esiti potrebbero risultare sostanzialmente non diversi dai due precedenti.</h:div><h:div>La rinnovazione delle operazioni procedimentali dovrà pertanto partire dall’esclusione della controinteressata dalla garaper aver reso una dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 80, 5° comma lett. c-<corsivo>bis </corsivo>del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’aggiudicazione della procedura alla seconda classificata, ovvero alla ricorrente, previo controllo in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di legge.</h:div><h:div>Quanto sopra rilevato in ordine al contenuto necessario delle operazioni di rinnovazione assorbe poi l’azione di accertamento del diritto a conseguire l’appalto articolata dalla ricorrente; in considerazione della qualificazione della fattispecie in termini di rinnovazione discrezionale dell’attività amministrativa e non di violazione del giudicato, non possono poi trovare accoglimento le richieste relative alla nomina del Commissario ad<corsivo> acta </corsivo>ed alla concessione delle <corsivo>astreintes, </corsivo>articolate da parte ricorrente secondo un rapporto di stretta accessorietà con l’azione di ottemperanza proposta, in via alternativa; l’omessa sottoscrizione del contratto rende poi impossibile l’accoglimento delle azioni di inefficacia e subentro nel contratto, così come dell’azione risarcitoria, proposta in via subordinata alla piena soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 6 maggio 2021, li accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento di tutti gli atti impugnati a partire dalla relazione del 29 gennaio 2021 del secondo R.U.P. del procedimento.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione comunale di Siena alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Condanna la controinteressata alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>