<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210042920210420105331761" descrizione="" gruppo="20210042920210420105331761" modifica="4/21/2021 11:59:04 AM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Polistrade Costruzioni Generali Spa" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00429"/><fascicolo anno="2021" n="00222"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210042920210420105331761.xml</file><wordfile>20210042920210420105331761.docm</wordfile><ricorso NRG="202100429">202100429\202100429.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\732 Manfredo Atzeni\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>21/04/2021 11:59:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale n. 545 dell'8.3.2021 – pubblicata sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Firenze in data 10.3.2021 e trasmessa in pari data alla ricorrente, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, con PEC prot. n. 13073 del 10.3.2021, con cui è stata disposta l'aggiudicazione, in favore della controinteressata, della «Procedura aperta svolta con modalità telematica per l'appalto denominato S.R. 222 “Chiantigiana” variante in località Grassina – tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia – CUP B81B04000140009 – CIG 8332914A29»;</h:div><h:div>- di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi o conseguenti, ancorché ignoti alla ricorrente, tra cui in particolare ed in quanto occorra:</h:div><h:div>- i verbali di procedura aperta del 29, 30 luglio e 3 agosto 2020 ed il verbale di procedura aperta del 6 agosto 2020;</h:div><h:div>- l'atto dirigenziale n. 2097 del 11.8.2020, nella parte in cui ha disposto l'ammissione in gara dell'offerta della controinteressata;</h:div><h:div>- il verbale di procedura aperta del 15 settembre 2020;</h:div><h:div>- i verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 21 e 24 settembre 2020; del 1, 6, 20 e 28 ottobre 2020; del 3 e del 10 novembre 2020;</h:div><h:div>- il verbale della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 18 novembre 2020;</h:div><h:div>- dei provvedimenti mediante i quali è stata approvata, e pubblicata il 30 novembre 2020, la graduatoria provvisoria;</h:div><h:div>- di tutti gli atti del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta della controinteressata e dei successivi provvedimenti mediante i quali tale offerta è stata ritenuta non anomala;</h:div><h:div>nonché, in subordine </h:div><h:div>del Disciplinare di Gara (ed in particolare, delle disposizioni di cui ai paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3), nei termini ed ai fini di cui in narrativa; </h:div><h:div>per la conseguente declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto eventualmente stipulato nelle more con l'illegittima aggiudicataria</h:div><h:div>e per la condanna della Città Metropolitana di Firenze a risarcire in forma specifica il danno cagionato alla ricorrente, mediante aggiudicazione a favore della ricorrente medesima della commessa oggetto di affidamento e subentro della ricorrente nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 C.P.A., con riserva sin d'ora di agire anche in separato giudizio per il risarcimento per equivalente monetario del danno ingiusto derivante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 429 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Polistrade Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Narese, Fiore Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Narese in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Lucia De Luca, Francesca Zama, Giovanni Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Rosi Leopoldo s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bertini, Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Pilade Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83; </h:div><h:div>Consorzio Stabile Toscano S.C.A.R.L., Endiasfalti S.p.A., La Calenzano Asfalti S.p.A., Impresa Edile Stradale F.Lli Massai S.r.l. non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Impruneta, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio Corsinovi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Firenze e di Rosi Leopoldo s.p.a;</h:div><h:div>Viso l’atto di intervento <corsivo>ad opponendum </corsivo>di Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Impruneta;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato:</h:div><h:div>-che appare decisamente prevalente, nella ponderazione di interessi propria della fase cautelare, l’interesse della Stazione appaltante e delle collettività interessate alla realizzazione di un’opera essenziale ed urgente, rispetto all’interesse economico posto a base del ricorso, suscettibile di tutela anche nelle forme dell’azione risarcitoria già proposta dalla ricorrente;</h:div><h:div>-che, quanto sopra rilevato appare ancor più rilevante in un contesto che vede la fissazione dell’udienza di discussione del merito del ricorso con la presente ordinanza ed in cui le verifiche in ordine alla stessa fattibilità tecnica della soluzione migliorativa proposta dal R.T.I. controinteressato non si è ancora conclusa.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso udienza pubblica al 7 luglio 2021.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>