<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200122320210423170857073" descrizione="" gruppo="20200122320210423170857073" modifica="4/23/2021 6:26:55 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01223"/><fascicolo anno="2021" n="00601"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200122320210423170857073.xml</file><wordfile>20200122320210423170857073.docm</wordfile><ricorso NRG="202001223">202001223\202001223.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\732 Manfredo Atzeni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Gisondi</firma><data>23/04/2021 18:26:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- della lettera di invito (doc. del Comune d i Collesalvetti, trasmessa attraverso il portale START in data 17.09.2020 , avente ad oggetto “l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) d.l. n. 76 del 16/07/2020  della fornitura di software gestionale unico integrato e servizi connessi all’installazione, migrazione, formazione e assistenza del personale e manutenzione cig: 8413479E7F</h:div><h:div>- del chiarimento n. 2 (doc. pubblicato dalla S.A. in data 15/09/2020, relativamente al possesso del requisito richiesto a pagina 2 della lettera di invito all’art. 4 lett. c) Requisiti di idoneita' tecnico professionale: c.1) Iscrizione all’Albo dei Conservatori accreditati dall’AGID;</h:div><h:div>- de l verbale del seggio di gara n. 1 , (doc. del 25.09.2020, di ammissione alla gara degli offerenti Dedagroup Public Services s.r.l. e Apkappa s.r.l. nonché dei verbali d ella Commissione Giudicatrice n. 1, del 25.09.2020 , n. 2 del 01.10.2020, n. 3 del 14.10.2020, n. 4 del 16.10.2020 e n. 5 del 19.10.2020;</h:div><h:div>- del provvedimento di ammissione dei concorrenti e comunicazione da parte del Segretario Generale prot  PEC del 25 settembre 2020;</h:div><h:div>- del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 8 3 comma 9 D. Lgs n. 50/2016 , disposto dalla S.A. in favore di Dedagr oup Public Services s .r. l., in data 8/10/2020;</h:div><h:div>- della graduatoria concorsuale;</h:div><h:div>- della determinazione del responsabile Segretario Generale n . 11 del 23.10.2020 n. 800 registro generale con la quale il Comune di Collesalvetti ha disposto , in favore della società Dedagroup Public Services S.R.L., l aggiudicazione definitiva della gara per la Fornitura di software gestionale unico integrato e servizi connessi al l'installazione, migrazione, formazione assistenza del personale e manutenzione comunicata alla societa' APKAPPA srl in data 27 ottobre 2020;</h:div><h:div>- di ogni altro atto preordinato , anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto , presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ove occorrer possa, ivi compresa la lex di gara (bando, determina a contrarre o atto equivalente verbali di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale;</h:div><h:div>per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire il risarcimento in forma specifica,</h:div><h:div>mediante conseguimento dell’aggiudicazione e del relativo contratto d’appalto, ovvero mediante subentro nel contratto d’appalto eventualmente già stipulato con l'aggiudicataria Dedagroup Public Services S.R.L. (o comunque nel frattempo gia' stipulato dalla Stazione Appaltante ), previa dichiarazione di inefficacia de l medesimo;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna</h:div><h:div>della Stazione Appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica, in favore della ricorrente, nei termini sopra indicati:</h:div><h:div>nonche', in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; con riserva di successiva quantificazione in corso di causa:</h:div><h:div>e per la conseguente condanna</h:div><h:div>della Stazione Appaltante a disporre il risarcimento in favore della ricorrente nei termini sopra indicati”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Apkappa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Collesalvetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Germano Scarafiocca, Elena Regoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Dedagroup Public Services S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Abrate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Collesalvetti e di Dedagroup Public Services S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Società Apkappa, premesso di aver partecipato alla gara indetta dal comune di Collesalvetti per l’affidamento della fornitura del software gestionale unico e del connesso servizio di assistenza consulenza formazione e manutenzione, impugna la sua aggiudicazione a Dedagroup Public Services S.r.l.</h:div><h:div>A detta della ricorrete la aggiudicataria non sarebbe in possesso del requisito della iscrizione all’Albo dei Conservatori accreditati dall’AGID richiesto dalla lex specialis per poter espletare il servizio di  conservazione negli archivi digitali della documentazione prodotta dal comune.</h:div><h:div>La stessa, infatti, non sarebbe iscritta nel predetto albo né si sarebbe  associata o avvalsa di  società in possesso di tale qualifica.</h:div><h:div>Nell’ambito della offerta presentata dalla controinteressata la prestazione in oggetto verrebbe ad essere assolta da una società terza, Enerj, legata ad essa da un non meglio specificato accordo quadro riconducibile ai contratti continuativi di cooperazione previsti dall’art. 105 comma III, lett. C del codice dei contratti, istituto che, tuttavia, non potrebbe trovare applicazione qualora si tratti di prestazioni da rendere direttamente nei confronti della stazione appaltante, essendo limitato ad un mero approvvigionamento di risorse interno alla sfera dell’appaltatore.</h:div><h:div>Il contratto quadro sarebbe inoltre privo di data certa non potendosi perciò verificare il requisito della sua sottoscrizione in data anteriore alla indizione della procedura previsto dall’art. 105 cit. e la sua durata sarebbe inferiore a quella del contratto di appalto.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Non ha  innanzitutto pregio la affermazione secondo cui il servizio di conservazione non potrebbe essere svolto da imprese terze in forma di avvalimento.</h:div><h:div>La tesi è stata già smentita dalla giurisprudenza che ha avuto modo di chiarire che per lo svolgimento della attività in oggetto non è richiesta l'iscrizione in alcun albo, né alcuna particolare autorizzazione, in quanto l'accreditamento presso AgID costituisce solo una attestazione di "maggiore qualificazione nello svolgimento dell'attività", che non integra né l'iscrizione in un apposito albo professionale, né un'autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa (TAR, Milano, IV, 1632/2020; TAR Genova, II, 759/2019).</h:div><h:div>In secondo luogo non appare condivisibile la lettura restrittiva dell’art. 105 comma III, lett. C del codice dei contratti in base alla quale le prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo dovrebbero essere svolte nei confronti dell’affidatario del contratto e non – come avviene per il subappalto – direttamente a favore della stessa amministrazione aggiudicatrice.</h:div><h:div>Il Collegio non ignora che una parte della giurisprudenza del giudice d’appello ha fatto propria tale impostazione ermeneutica ma ritiene più aderente al dato normativo la diversa interpretazione data alla disposizione da altra parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Il Supremo consesso ha, invero, chiarito che la necessità di garantire l'effetto utile della menzionata  previsione non consente di attribuire ad essa, ai fini della delimitazione del suo perimetro applicativo, un significato tale da abbracciare prestazioni che, in mancanza della stessa, sarebbero state comunque acquisibili dal soggetto affidatario; e proprio a tale risultato si perverrebbe qualora si ritenesse di circoscrivere l'utilizzazione dell'istituto alle sole prestazioni "secondarie" e/o "sussidiarie", ovvero a quelle non direttamente rivolte alla stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto: prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione suindicata, sarebbero state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall'epoca di stipula dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante (Cons. Stato, V,  21/05/2020, n. 3211; Cons. Stato, III 18/07/2019, n. 5068).</h:div><h:div>La spendibilità del contratto di collaborazione in sede di gara non può poi essere inficiata nè dalla mancanza di data certa, atteso che la norma che li prevede non richiede che i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti “in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (Cons. di Stato, Sez. III, 29.1.2021, n. 879), né dalla durata inferiore a quella dell’appalto posto che si tratta di contratto rinnovabile.</h:div><h:div>Il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le incertezze giurisprudenziali sulle questioni controverse giustificano la compensazione della spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaello Gisondi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>