<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200028920241031170400376" descrizione="" gruppo="20200028920241031170400376" modifica="02/11/2024 10:53:16" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Associazione Grosseto al Centro" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00289"/><fascicolo anno="2024" n="01272"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200028920241031170400376.xml</file><wordfile>20200028920241031170400376.docm</wordfile><ricorso NRG="202000289">202000289\202000289.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\978 Riccardo Giani\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>riccardo giani</firma><data>02/11/2024 10:01:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni ricchiuto</firma><data>31/10/2024 17:22:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Giani,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 47 del 6 marzo 2020 emessa ai sensi dell’art. 54 comma 4 ed ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 per la tutela dell’incolumità pubblica e per superare una situazione di grave degrado del territorio inerente Viale Mascagni, nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, comunque connesso, presupposto o conseguente rispetto a quello sopra indicato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 289 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Associazione Grosseto al Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Barbieri e Marco Meconcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Niccolo' Antichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’Associazione Grosseto al Centro ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente n.47 del 6 marzo 2020 emessa, ai sensi dell’art. 54 comma 4 e dell’art. 50 comma 4 del D.lgs. 267/2000, per la tutela dell’incolumità pubblica e per superare una situazione di grave degrado del territorio inerente Viale Mascagni e, con la quale, si è ordinato l’abbattimento dei 52 pini che insistevano nella stessa area.</h:div><h:div>È stata proposta, altresì, una domanda risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione comunale per un importo poi quantificato in euro 20.000,00 (ventimila//00).</h:div><h:div>La Grosseto al Centro ha precisato di essere un’associazione del terzo settore costituita nel giugno 2016 ai sensi degli artt. 36 e ss c.c., con lo scopo di promuovere attività tendenti, tra le altre, alla salvaguardia dei beni comuni e dell’ambiente e sulla valorizzazione del patrimonio storico culturale.</h:div><h:div>A parere della ricorrente l’amministrazione comunale, nel tempo, non sarebbe mai intervenuta, per adottare diverse soluzioni finalizzate alla risoluzione del problema della “gibbosità” della sede stradale, determinando una vera e propria omissione dell’esercizio di poteri alternativi e ordinari.</h:div><h:div>In particolare e nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:</h:div><h:div>1. la violazione degli artt. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000, dei principi ordinamentali e del giusto procedimento, degli artt. 23 e 97 Cost., in quanto mancherebbero sia i presupposti della contingibilità ed urgenza, sia quelli volti ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;</h:div><h:div>2. l’eccesso di potere per grave travisamento dei fatti, per illogicità, per violazione del giusto procedimento, per contraddittorietà degli atti endoprocedimentali, per la violazione del principio del giusto procedimento, di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre alla violazione della Direttiva n. 2009/147/UE della Legge 157/92 e della LRT 30/2015, in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato soluzioni alternative che prevedessero il mantenimento delle alberature di pino e comunque il Comune avrebbe avuto a disposizione un considerevole periodo di tempo per disporre la messa in sicurezza del piano viabile;</h:div><h:div>3. la violazione degli artt. 30 e 32 del d.lgs. n. 50/2016 e l’incompetenza del Sindaco a disporre l’esecuzione anticipata del contratto di appalto, la cui competenza spetterebbe al RUP.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Grosseto che ha eccepito l’inammissibilità per mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto l’Associazione Grosseto al Centro non avrebbe fornito prova di essersi dotata di apposito riconoscimento da parte del Ministro dell’Ambiente, né di aver un’adeguata rappresentatività della collettività locale, essendo costituita solo da 52 soci su 80.000 abitanti.</h:div><h:div>Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.</h:div><h:div>In particolare con le ultime memorie il Comune di Grosseto ha rilevato che l’attività di taglio dei pini era stata oramai completata, circostanza quest’ultima che tuttavia determinava la ricorrente a confermare l’interesse alla decisione del presente ricorso, anche in ragione dell’esistenza di una domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>All’udienza del 24 ottobre 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In primo luogo è necessario premettere come la manifesta infondatezza consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.</h:div><h:div>1.1 Sono da respingere i primi due motivi con i quali si sostiene la violazione degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. per l’asserita mancanza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto completare l’iter ammnistrativo ordinario in relazione agli interventi di cui è causa.</h:div><h:div>Sempre a parere dell’associazione ricorrente l’Amministrazione non avrebbe valutato soluzioni alternative che prevedessero il mantenimento delle alberature di pino e, comunque, il Comune avrebbe avuto a disposizione un considerevole periodo di tempo per disporre la messa in sicurezza del piano viabile.</h:div><h:div>1.2 A al fine di dimostrare l’infondatezza delle sopra citate censure è necessario premettere che il Comune di Grosseto ha evidenziato che, a seguito dello svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, i lavori di rifacimento del tratto di via Mascagni erano stati affidati all’Impresa Tirreno Strade s.r.l. di Roma (in questo senso è il contratto rep. 9.655 del 20/02/2019).</h:div><h:div>Detti lavori, consegnati con il verbale del 15 aprile 2019, erano stati poi sospesi il 14 maggio 2019 per la presenza di alcune specie ornitiche in stagione riproduttiva.</h:div><h:div>1.3 All’esito degli ulteriori accertamenti, con ordinanza della Polizia Municipale n. 113/20, veniva disposta l’apertura del cantiere a partire dal 24 febbraio 2020, circostanza quest’ultima che determinava l’Associazione ricorrente a diffidare nuovamente l’Ente a non dare corso ai lavori, quantomeno fino alla conclusione del periodo di nidificazione, in osservanza della direttiva n. 2009/147/UE, della legge n. 157/1992 e della LRT n. 30/2015.</h:div><h:div>1.4 Nell’impossibilità di procedere nel più breve tempo possibile mediante le vie ordinarie ed in presenza di una situazione di pericolo della circolazione stradale, il Sindaco si era poi determinato ad emanare l’ordinanza n. 47/2020, contingibile ed urgente ora impugnata.</h:div><h:div>1.5 È necessario, altresì, premettere che l’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. </h:div><h:div>1.6 Sul punto un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente che, a loro volta, vanno individuati nell’esistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (T.A.R. Milano, sez. III, 16/05/2018 n. 1284; T.A.R. Toscana, Sezione Terza N. 01454/2019 del 29/10/2019; id. 01/04/2019 n. 00477/2019). </h:div><h:div>1.7 Si è, inoltre, precisato che l’ordinanza contingibile e urgente ben può essere adottata anche per situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo, in quanto l’esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 o 54 T.U.E.L., presuppone l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza. E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo, come peraltro è evidente nel caso di specie (vedi Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2019, n. 5150).</h:div><h:div>1.8 Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente la fondatezza del ricorso.</h:div><h:div>1.9 Dall’agosto 2019, dopo la sospensione dei lavori in precedenza appaltati, l’Amministrazione comunale aveva constatato, nel tratto oggetto di intervento di cui si tratta, il verificarsi di ulteriori 9 incidenti stradali (l’ultimo il 18.12.2019), alcuni con esito grave e, dei quali, almeno 5 riconducibili direttamente allo stato del piano viabile (perdita di controllo del veicolo), circostanze queste ultime che risultavano univoche nel dimostrare una situazione di grave incuria e degrado del territorio e un grave pericolo per l’incolumità pubblica a causa dell’aggravamento dello stato del manto stradale.</h:div><h:div>2. E’ altrettanto incontestato che Viale Mascagni costituisce una delle arterie di traffico principali della città e che il suo manto stradale risulta gravemente pregiudicato dalle radici delle alberature di pino, situate nello spartitraffico centrale che, a loro volta, invadono le corsie stradali creando ondulazioni un diffuso dissesto della strada.</h:div><h:div>2.1 Da successivi sopralluoghi posti in essere dall’Amministrazione era emersa la necessità di intervenire con un intervento risolutivo, prevendo la sostituzione dei pini presenti nell’aiuola spartitraffico centrale del tratto di strada interessato e l’asportazione delle radici emergenti con il successivo ripristino di tratti del sottofondo stradale.</h:div><h:div>2.2 L’Amministrazione comunale ha rilevato come non fossero perseguibili soluzioni alternative in quanto la strada in oggetto (viale Mascagni) rappresenta una via urbana ad alta intensità di traffico, di collegamento fra zone residenziali e il centro urbano e, ciò, con la conseguenza che l’eventuale limitazione delle carreggiate utilizzabili avrebbe determinato un probabile blocco del flusso di traffico, oltre che gravi problemi di accesso alla “Cittadella dello Studente”.</h:div><h:div>2.3 È peraltro noto che l’ordinanza contingibile e urgente ben può essere adottata anche per situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo e, ciò, considerando come sia sufficiente l’esistenza di una necessità e urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare.</h:div><h:div>2.4 Il requisito dell’urgenza, non solo è sufficiente, ma prescinde dalla prevedibilità e, soprattutto, dall’imputabilità della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. </h:div><h:div>2.5 In definitiva il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza. E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo, come peraltro è evidente nel caso di specie (in questo senso si veda Consiglio di Stato sez. V, 29/05/2019, n. 3580 e T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/12/2019, n. 13898).</h:div><h:div>2.6 Ne consegue che sussistevano i presupposti della contingibilità e dell’urgenza, in quanto la situazione complessiva della sicurezza stradale si era andata aggravando e, ancora, l’approssimarsi della stagione primaverile ed estiva fa emergere un pericolo ulteriore per l’incolumità pubblica ed in quanto l’intervento di messa in sicurezza, come già evidenziato, diviene urgente per evitare ulteriori gravi sinistri.</h:div><h:div>2.7 Altrettanto da respingere è il terzo motivo con il quale si sostiene l’incompetenza del Sindaco a disporre l’esecuzione anticipata del contratto di appalto, la cui competenza spetterebbe al RUP.</h:div><h:div>2.8 Non solo l’associazione ricorrente non ha chiesto l’annullamento degli atti relativi alla precedente aggiudicazione, ma sul punto è dirimente constatare che il Sindaco con l’ordinanza contingibile ed urgente ora impugnata, non ha richiesto l’esecuzione dei lavori già aggiudicati, bensì ha ordinato al Dirigente competente di far eseguire in urgenza quegli stessi lavori a cui il RUP aveva già dato esecuzione a seguito dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>2.9 In definitiva l’ordinanza sindacale ha inteso riferirsi solo alla tipologia dei lavori oggetto dell’affidamento, senza intervenire su una procedura di aggiudicazione che si era già conclusa.</h:div><h:div>3. L’infondatezza delle censure proposte consente di respingere anche la richiesta di risarcimento del danno in relazione al quale, peraltro, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro, senza dimostrare il nesso di causalità con le attività svolte dall’Associazione.</h:div><h:div>3.1 Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto, mentre la particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Gozzoli</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>