<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190118320191222163159763" descrizione="" gruppo="20190118320191222163159763" modifica="1/21/2020 9:34:00 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01183"/><fascicolo anno="2020" n="00087"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190118320191222163159763.xml</file><wordfile>20190118320191222163159763.docm</wordfile><ricorso NRG="201901183">201901183\201901183.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 1\2019\201901183\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>manfredo atzeni</firma><data>21/01/2020 09:34:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>15/01/2020 15:04:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 2981 del 19 luglio 2019, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei "servizi di supporto alle attività degli istituti culturali del Comune di Pietrasanta per 6 mesi" a CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto alla ricorrente, ed in particolare:</h:div><h:div>della Determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta, n. 3139 del 1 agosto 2019, con la quale è stata integrata la   Determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta, n. 2981 del 19 luglio 2019, e relativi allegati;</h:div><h:div>di tutti i verbali di gara, tra cui il verbale della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 15 luglio 2019 di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 15 luglio 2019 di valutazione delle offerte tecniche e attribuzioni dei relativi punteggi;</h:div><h:div>di tutti gli atti di gara ed in particolare, dell'art. 15 della lettera d'invito e dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l'adozione del provvedimento di aggiudicazione a CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.:</h:div><h:div>oltre che per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il controinteressato e l’Amministrazione comunale di Pietrasanta ed il subentro nel detto contratto.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Società Cooperativa Coopculture, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo</h:div><h:div>raggruppamento con Società Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche s.c.r.l. e , Società Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche s.c.r.l., in proprio ed in qualità di mandanti del costituendo</h:div><h:div>raggruppamento con Società Cooperativa Culture, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Grazzini, Agnese Da Vela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pietrasanta, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>B&amp;B Service Società Cooperativa, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pietrasanta e di Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Le società ricorrenti partecipavano in R.T.I. alla procedura di gara indetta dall’Amministrazione comunale di Pietrasanta, con determinazione dirigenziale 9 marzo 2019 n. 1018 ed avente ad oggetto l’affidamento dei &lt;&lt;servizi di supporto alle attività degli istituti culturali per sei mesi&gt;&gt;; all’esito delle operazioni di gara e della rettificazione dei punteggi operata dalla determinazione 1° agosto 2019, n. 3139, il R.T.I. costituendo tra le due ricorrenti si classificava in seconda posizione con 76,227, dietro al Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. con 79,80 punti, cui era aggiudicata la procedura.</h:div><h:div>Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalle ricorrenti, che articolavano censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (in particolare dell’art. 15.1 della lettera di invito e dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto) e dei principi generali dell’evidenza pubblica, eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo sintomatico dell’arbitrarietà, disparità di trattamento, illogicità ed irrazionalità manifeste, difetto e incongruenza della motivazione; 2) violazione e falsa applicazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e dei principi generali dell’evidenza pubblica, eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo sintomatico del difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irrazionalità manifeste; con il ricorso, erano altresì richiesti la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il controinteressato e l’Amministrazione comunale di Pietrasanta ed il subentro nel detto contratto.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Pietrasanta ed il Consorzio controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando (solo l’Amministrazione comunale di Pietrasanta) eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione delle previsioni dell’art. 15 della lettera d’invito e dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto &lt;&lt;se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l’adozione del provvedimento di aggiudicazione a CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.&gt;&gt;, enunciata nell’epigrafe del ricorso, ma poi non corroborata da specifiche censure.</h:div><h:div>Con ordinanza 10 ottobre 2019, n. 615, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e condannava le ricorrenti alle spese del procedimento cautelare.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>Con riferimento al primo motivo di ricorso (relativo alla valutazione dell’offerta tecnica del Consorzio controinteressato), deve preliminarmente  essere riaffermato il tradizionale indirizzo giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato come, &lt;&lt;nelle gare di appalto, qualora sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisc(a) espressione della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e, pertanto, non p(ossa) essere oggetto di sindacato, salvo che non sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta&gt;&gt; (tra le tante: T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 novembre 2018, n.1644; Cass. civ. sez. un., 25 settembre 2018, n.22755; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2018, n.135; Cons. Stato sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013).</h:div><h:div>In questa prospettiva di necessaria limitazione alla rilevazione di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste, le censure proposte da parte ricorrente non appaiono certo suscettibili di accoglimento, inerendo indubbiamente ad aspetti della valutazione tecnica delle due offerte in competizione che non appaiono certo caratterizzati da vizi sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa.</h:div><h:div>A questo proposito e senza particolari approfondimenti, appare del tutto sufficiente rilevare, con riferimento alla prima parte del primo motivo di ricorso, come le prime pagine dell’offerta tecnica del Consorzio controinteressato (pagg. 1-2 del documento n. 8 depositato dalla ricorrente) rechino un, sia pur sintetico, riferimento alla “storia” e ai precedenti servizi svolti dall’azienda consorziata (la B &amp; B. Service soc. coop.) destinata a svolgere il 100% del servizio e come appaia, pertanto, del tutto infondata in fatto la rilevazione relativa al fatto che l’offerta sia stata calibrata sulla capacità operativa dell’intero Consorzio e non dell’associato destinato a svolgere l’interezza della prestazione.</h:div><h:div>A livello logico, appare poi evidente come l’intera censura sia basata su un sostanziale fraintendimento; essendo destinata l’intera prestazione ad essere eseguita al 100% dalla sola B &amp; B. Service soc. coop. e non da altre consorziate, appare di immediata evidenza come l’interezza delle prestazioni debba essere implicitamente riferita all’unico esecutore e non ad altri e come pertanto debbano essere riferite alla detta struttura le capacità indicate nell’offerta tecnica che, del resto, la ricorrente non contesta in concreto, ma solo con generiche argomentazioni relative alla pretesa insufficienza del progetto tecnico.</h:div><h:div>A prescindere da ogni considerazione in ordine alla cd. “prova di resistenza”, appare poi evidente come l’offerta tecnica sia completa e calibrata sulla specificità delle prestazioni richieste (a mero titolo di esempio, si riporta l’attenzione sulle prestazioni accessorie, come letture animate e laboratori creativi, richiamate a pag. 18 dell’offerta tecnica), costituita dalla gestione delle istituzioni culturali del Comune di Pietrasanta; la valutazione di insufficienza articolata al proposito dalle ricorrente (che tende ovviamente a valorizzare la propria offerta) non viene pertanto ad integrare quell’illogicità evidente o quei travisamenti di fatto che possono essere rilevati dal Giudice amministrativo, in presenza di una valutazione marcatamente rientrante nel cd. merito amministrativo.</h:div><h:div>Anche l’ultima parte del primo motivo di ricorso appare poi frutto di evidente fraintendimento; il Consorzio controinteressato ha articolato un’offerta che tiene espressamente conto dell’obbligo previsto dall’art. 9 lett. D del Capitolato speciale d’appalto di &lt;&lt;assumere il personale già in servizio nelle precedenti gestioni&gt;&gt; ed in questa prospettiva, si è giovato anche dell’esperienza della Coordinatrice del servizio; il fatto che la detta Coordinatrice possa scegliere di preferire altre sistemazioni lavorative, non incide poi ovviamente sulla validità di un progetto di gestione tecnico che doveva essere ovviamente articolato sulla base dell’obbligo di assumere il personale già in servizio nelle precedenti gestioni di cui all’art. 9 lett. D del Capitolato speciale e non delle personali valutazioni delle ricorrenti in ordine alla necessità di un “progetto autonomo” di gestione.</h:div><h:div>Del resto, il Consorzio ricorrente si sarebbe attirato altra (e, sicuramente, più fondata censura), ove avesse articolato un diverso progetto tecnico che non avesse tenuto in alcun conto la cd. clausola sociale prevista dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>della procedura.</h:div><h:div>Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve poi essere richiamata la giurisprudenza della Terza Sezione di questo T.A.R. (pienamente condivisa dalla Sezione) che ha rilevato come, &lt;&lt;in forza di principi invalsi, e dai quali non vi è ragione di discostarsi, la violazione del divieto di commistione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica costituisce legittima causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Beninteso, il divieto non va inteso in senso assoluto, nell'offerta tecnica potendo anche essere inclusi singoli elementi economici, purché siano estranei all’offerta economica, ovvero ne rappresentino componenti isolate e marginali, la cui conoscenza non permetta di risalire all’offerta economica nel suo complesso: di esso, pertanto deve farsi un’applicazione in concreto, con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1530, e i numerosi precedenti ivi richiamati)&gt;&gt; (T.A.R. Toscana, sez. III, 23 luglio 2018, n. 1068; da ultimo, si vedano, in giurisprudenza: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 11594; Cons. Stato sez. V, 25 giugno 2019, n. 4342).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il riferimento contenuto a pag. 21 del progetto tecnico del consorzio controinteressato al &lt;&lt;riconoscimento all’Amministrazione comunale del 100% delle vendite sugli articoli di sua fornitura&gt;&gt; costituisce certamente elemento che, per la sua tenuità e aleatorietà (non sussiste alcuna certezza o stima della quantità di prodotti forniti dall’Amministrazione comunale possa essere, in concreto, venduta al <corsivo>bookshop</corsivo>), non vale a “svelare” l’interezza dell’offerta, oltre ad inserirsi del tutto congruamente nella parte del progetto tecnico relativo alla gestione del <corsivo>bookshop.</corsivo></h:div><h:div>Del resto, non sussistono particolari ragioni per concludere che la percentuale del 75% prevista dall’art. 3, ult. parte del Capitolato speciale non potesse costituire oggetto di proposta migliorativa (come sembrano prospettare le ricorrenti) e che l’attribuzione del punteggio di 11,5 punti assegnato al controinteressato con riferimento al parametro A.4-Proposta migliorativa gestione <corsivo>bookshop</corsivo> dipenda dal solo riconoscimento all’Amministrazione comunale del 100% delle vendite sugli articoli di sua fornitura e non da altre caratteristiche del progetto gestionale.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti alla corresponsione all’Amministrazione comunale di Pietrasanta della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla corresponsione al Consorzio controinteressato della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>