<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190108420200621110039261" descrizione="Conc.Decad.Proporz.Mot. manc." gruppo="20190108420200621110039261" modifica="7/14/2020 12:47:41 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01084"/><fascicolo anno="2020" n="00926"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190108420200621110039261.xml</file><wordfile>20190108420200621110039261.docm</wordfile><ricorso NRG="201901084">201901084\201901084.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 3\2019\201901084\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>saverio romano</firma><data>14/07/2020 12:47:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca bellucci</firma><data>23/06/2020 16:02:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Saverio Romano,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierpaolo Grauso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determina n. 1772 del 2 agosto 2019, con cui il Comune di Massa ha dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto della convenzione stipulata in data 18.10.2017 per la gestione del Parco di Ricortola.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Associazione Cerbaja Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Buffoni e Piero Fillioley, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Fillioley in Firenze, via delle Masse, n. 139; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 il dott. Gianluca Bellucci;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Comune di Massa, con determina del 4.8.2016, ha indetto una procedura aperta per la concessione di punti di ristoro e relativi parchi comunali, tra i quali il parco di Ricortola.</h:div><h:div>Il Comune, con determina datata 27.4.2017, ha affidato la gestione di quest’ultimo parco e del relativo punto di ristoro alla Associazione Cerbaja, e ha quindi stipulato la relativa convenzione in data 18.10.2017.</h:div><h:div>L’Associazione ricorrente ha rilasciato il proprio assenso alla concessione del parco in relazione a 3 manifestazioni (la sagra del Circolo gustoso, prevista per il periodo dal 22.6.2019 al 23.6.2019, la festa di Rifondazione Comunista dal 12.7.2019 al 21.7.2019, e la festa dell’Associazione Resistenza/Partito dei Carc dal 2.8.2019 al 4.8.2019).</h:div><h:div>Il Comune di Massa, con determina del 2.8.2019, ha dato atto dell’avvenuta risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi del relativo art. 10, e ha ordinato alla ricorrente di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni.</h:div><h:div>Ciò in quanto l’amministrazione aveva ritenuto violato l’art. 10.4 del regolamento sul patrimonio verde pubblico e privato, che prescrive apposita autorizzazione comunale per l’uso dell’area, nonostante l’avvenuta presentazione delle s.c.i.a. commerciali e il nulla osta del gestore del parco.</h:div><h:div>Avverso la suddetta determina la ricorrente è insorta deducendo varie censure.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Massa.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 579 del 19.9.2019 è stata accolta la domanda cautelare.</h:div><h:div>All’udienza del 17 giugno 2020 la causa è stata posta in decisione.  </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Comune di Massa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della convenzione per la gestione del parco di Ricortola, della quale la contestata determina costituirebbe esecuzione.</h:div><h:div>L’eccezione non ha pregio.</h:div><h:div>La ricorrente non si duole dell’illegittimità della convenzione, né deduce profili di illegittimità derivata dalla convenzione, ma incentra le sue doglianze sulla non corretta applicazione della normativa di riferimento, normativa che precluderebbe la risoluzione di diritto per come disposta con l’impugnata determina.</h:div><h:div>Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Il primo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>La censura è fondata.</h:div><h:div>La determina impugnata costituisce un provvedimento di decadenza della concessione, ovvero un provvedimento autoritativo rispetto al quale trovano applicazione le garanzie di partecipazione al procedimento introdotte dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, garanzie che non sono state assicurate nel caso di specie.</h:div><h:div>La difesa del Comune sostiene che l’art. 10 della convenzione prevede la risoluzione di diritto in caso di inosservanza del regolamento comunale del verde pubblico (richiamato dall’art. 2, lett. e, della convenzione), il quale impone, per gli eventi contestati, la previa autorizzazione comunale, nella fattispecie mancante; su tale premessa l’amministrazione invoca l’art. 21 octies della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio l’estrema conseguenza della decadenza o della risoluzione non può scaturire da qualsiasi violazione del regolamento o della convenzione, dovendo sussistere proporzionalità tra il provvedimento di estinzione del rapporto e l’inadempimento che lo giustifica, proporzionalità che deve emergere da circostanze puntualmente e preventivamente contestate alla parte concessionaria.</h:div><h:div>Parimenti, l’attività istruttoria che secondo l’Ente pubblico ha portato ad accertare la sussistenza dei presupposti della decadenza deve essere comunicata all’interessata preventivamente, in modo che quest’ultima possa opporre la sussistenza di elementi di segno contrario che potrebbero convincere l’amministrazione a mutare avviso.</h:div><h:div>La comunicazione di avvio del procedimento e il preventivo contraddittorio con la parte interessata erano tanto più necessari in quanto precedentemente, negli anni 2017 e 2018, lo svolgimento di sagre e altre manifestazioni sul terreno oggetto della concessione avveniva sulla sola base dell’inserimento nel calendario programma ex art. 45 della L.R. n. 28/2005 e della segnalazione certificata di inizio attività.</h:div><h:div>Con la seconda censura l’istante deduce la falsa applicazione dell’art. 10.4 del regolamento sul verde pubblico e sostiene che per un parco oggetto di concessione amministrativa non occorre l’autorizzazione del Settore Ambiente del Comune, trattandosi di area che non è nella disponibilità dell’Ente pubblico.</h:div><h:div>Il rilievo non è condivisibile.</h:div><h:div>L’art. 1.2.4 del predetto regolamento statuisce che “Il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione o di proprietà dell’Amministrazione comunale, nonché alle aree verdi private ed a quelle individuate come siti vegetali pregiati”. </h:div><h:div>Il richiamato regolamento pertanto si riferisce non solo alle aree gestite dal Comune, ma anche a quelle di cui il Comune è proprietario senza averne l’attuale disponibilità. Pertanto, per le aree oggetto di concessione, il concessionario può cedere l’uso temporaneo di porzioni di verde pubblico previa autorizzazione del Settore Ambiente dell’Ente pubblico, secondo quanto stabilito dall’art. 10.4 del regolamento in questione. </h:div><h:div>La terza censura si incentra sull’implicita acquisizione del necessario assenso del Comune.</h:div><h:div>La doglianza è fondata, nei sensi appresso precisati.</h:div><h:div>Per la festa di Rifondazione Comunista è stata presentata domanda di autorizzazione, cui il Comune (Settore ambiente, Suap, Mobilità) ha risposto con il rilascio dell’autorizzazione in deroga semplificata ai fini dell’esecuzione di intrattenimenti musicali in deroga ai limiti acustici, autorizzazione che di per sé presuppone l’assenso dell’Ente pubblico ad utilizzare l’area in cui sono previsti gli intrattenimenti.</h:div><h:div>Infatti, trattandosi di autorizzazione in deroga ricondotta al Settore ambiente come si evince dall’intestazione del provvedimento, ovvero ricondotta allo stesso Settore che, ai sensi dell’art. 10.4 del regolamento sul verde pubblico, è competente al rilascio dell’autorizzazione all’uso del verde pubblico, dall’autorizzazione in deroga stessa può desumersi l’implicita esistenza dell’autorizzazione prevista dal citato art. 10.4.</h:div><h:div>Inoltre la ricorrente ha presentato al Comune, con note del 10.6.2019, del 21.6.2019 e del 25.7.2019, il proprio parere favorevole o nulla osta allo svolgimento della sagra programmata per i giorni 23 e 24 giugno 2019 e alla festa di Rifondazione Comunista e di Riscossa popolare (documento n. 7 depositato in giudizio), talché l’Amministrazione è stata messa in condizione di opporre il proprio diniego allo svolgimento delle manifestazioni e, comunque, l’inoltro al Comune del nulla osta rilasciato dalla ricorrente dimostra la buona fede della stessa, con conseguente fondatezza della censura incentrata sull’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, la quale integra anche un’ipotesi di violazione del principio di proporzionalità.  </h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate. </h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate come indicato nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina n. 1772 del 2.8.2019. Condanna il Comune di Massa a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovan-mario Orsini</h:div><h:div>Gianluca Bellucci</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>