<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190100820200219145356139" descrizione="" gruppo="20190100820200219145356139" modifica="3/4/2020 8:02:58 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01008"/><fascicolo anno="2020" n="00288"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190100820200219145356139.xml</file><wordfile>20190100820200219145356139.docm</wordfile><ricorso NRG="201901008">201901008\201901008.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 1\2019\201901008\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>manfredo atzeni</firma><data>04/03/2020 20:02:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Viola</firma><data>26/02/2020 12:19:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa adozione delle opportune misure cautelari, </h:div><h:div>- della determina n. 682 del 27.6.2019, comunicata con nota prot. 13244 del 27.6.2019, con la quale il Comune di Sansepolcro ha disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione del RTI Castaldo e, per l'effetto, dell'aggiudicazione dei lavori in favore del RTI Conscoop di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti CIG: 7562549CD9;</h:div><h:div>- della delibera dell'ANAC n. 420 del 15.5.2019, comunicata con nota prot. 42793 del 28.5.2019, con cui l'Autorità ha ritenuto illegittima l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle Soc. Castaldo S.p.A. (in qualità di mandataria) e Lucos s.r.l./ Pype Lyne S.p.A. (in qualità di mandanti) in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire la presentazione dell'offerta economica sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento;</h:div><h:div>- della determinazione n. 465 del 17.7.2019, comunicata con nota prot. 7787 del 17.7.2019, con cui l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in qualità di Centrale Unica di Committenza ha aderito alle decisioni prese dal Comune di Sansepolcro con determina n. 682 del 27.6.2019, riconvocando la Commissione di gara per gli adempimenti conseguenti;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi inclusi, occorrendo: della nota prot. n. 0011842 del 7.6.2019 recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione di cui al verbale della commissione di gara del 09.01.2019 e della Determina n. 134 del 12.02.2019 di aggiudicazione della procedura di gara ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990; della nota prot. n. 6049 del 5.6.2019 con cui la CUC Valtiberina Toscana ha ritenuto di non essere più titolare del procedimento in oggetto e pertanto non ha più alcuna competenza per assumere qualsiasi provvedimento in merito all'istanza di parere precontenzioso proposto dal RTI Castaldo S.p.A.; </h:div><h:div>e per la condanna dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione del RTI Castaldo S.p.A. dalla procedura di gara e ripristino dell'aggiudicazione al RTI ricorrente e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro per equivalente monetario dei danni che dovesse patire il ricorrente in conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Andrea Grazzini, Francesco Vagnucci e Andrea Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Capecchi Studio Avv. Luca Capecchi E As in Firenze, via G. La Pira 17; </h:div><h:div>Comune di Sansepolcro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Fiume 17; </h:div><h:div>Comune di Anghiari, Comune di Badia Tedalda, Comune di Caprese Michelangelo, Comune di Monterchi, Comune di Sestino non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Firenze, via degli Arazzieri, 4; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Castaldo s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Alessandro Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76; </h:div><h:div>Lucos s.r.l., Pype Lyne s.p.a., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e di Comune di Sansepolcro e di Castaldo s.p.a. e di Autorità Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Consorzio ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 settembre 2018 dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, su mandato del Comune di Sansepolcro ed avente ad oggetto l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di&lt;&lt;realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti CIG: 7562549CD9&gt;&gt;.</h:div><h:div>Nel corso della seduta del 9 gennaio 2019, la Commissione di gara procedeva all’esclusione dalla procedura del R.T.I. costituendo tra Castaldo s.p.a. (mandataria), LUCOS s.r.l. e Pype Lyne s.p.a. (mandanti) che si era, fino a quel momento, collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, rilevando la violazione della previsione dell’art. 14 lett. C “Offerta temporale ed economica” del disciplinare di gara derivante dalla &lt;&lt;mancata sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte delle mandanti, ditte LUCOS S.r.l. e Pype Lyne S.p.A. del costituendo RTI&gt;&gt;; di conseguenza, la determinazione 12 febbraio 2019 n. 134 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sansepolcro (e non dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, come erroneamente sostenuto in ricorso) approvava gli atti di gara ed aggiudicava definitivamente la procedura alla ricorrente.</h:div><h:div>Con il parere di precontenzioso approvato con deliberazione 15 maggio 2019, n. 420 (richiesto dalla sola Castaldo s.p.a.), l’A.N.A.C. riteneva però &lt;&lt;illegittima l’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle Soc. Castaldo S.p.A. (in qualità di mandataria) e Lucos s.r.l./ Pype Lyne S.p.A. (in qualità di mandanti) in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire la presentazione dell’offerta economica sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento&gt;&gt;; all’esito di un procedimento di autotutela (che vedeva anche la presentazione di osservazioni da parte della ricorrente), il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sansepolcro, con determinazione 27 giugno 2019, n. 682, determinava l’annullamento ai sensi dell’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della l. 7 agosto 1990, n. 241 dell’esclusione dalla procedura del R.T.I. con a capo la Castaldo s.p.a., la riammissione del detto R.T.I. alla rinnovazione della gara e l’annullamento della precedente determinazione 12 febbraio 2019 n. 134 di aggiudicazione alla ricorrente; anche l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, con determinazione 17 luglio 2019 n. 565 del Responsabile del Settore Gestione e Ambiente, determinava poi di aderire &lt;&lt;alle decisioni prese dal Comune di Sansepolcro con Determina n. 682 del 27/06/2019&gt;&gt; e disponeva la rinnovazione delle operazioni di aggiudicazione a seguito della riammissione del R.T.I. Castaldo s.p.a., riconvocando la Commissione di gara.</h:div><h:div>Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 211, d.lgs. n. 50/2016, violazioni e/o falsa applicazione dei principi in materia di esercizio dello <corsivo>ius poenitendi,</corsivo> violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità, di buon andamento ed imparzialità <corsivo>ex</corsivo> art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, erronea presupposizione, irragionevolezza, abnormità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, incompetenza; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48 e 83, d.lgs. n. 50/2016, violazione e/o falsa applicazione dell’art- 14, lett. c) del disciplinare di gara, violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità, di buon andamento ed imparzialità <corsivo>ex</corsivo> art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, erronea presupposizione, irragionevolezza, abnormità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; con il ricorso era altresì richiesta la condanna degli Enti intimati al risarcimento del danno in forma specifica, &lt;&lt;mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione del RTI Castaldo S.p.A. dalla procedura di gara e ripristino dell’aggiudicazione al RTI ricorrente&gt;&gt;, con riserva di successiva richiesta del risarcimento del danno per equivalente.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio A.N.A.C. (che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione del parere di precontenzioso approvato con deliberazione 15 maggio 2019, n. 420), l’Amministrazione comunale di Sansepolcro, l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e la controinteressata Castaldo s.p.a. che controdeducevano sul merito del ricorso; la controinteressata Castaldo s.p.a. eccepiva altresì l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito nei confronti del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, per effetto dell’impugnazione congiunta del parere di precontenzioso reso da A.N.A.C..</h:div><h:div>Nelle more della decisione del ricorso, l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana deliberava, con la determinazione 1° agosto 2019, n. 500 del Responsabile del Settore Gestione e Ambiente, di rinviare la convocazione della Commissione di gara ad un momento successivo alla definizione del presente contenzioso e non intervenivano pertanto ulteriori atti di gara.</h:div><h:div>Con ordinanza 12 settembre 2019, n. 1234, la Sezione affermava la propria competenza territoriale a decidere del ricorso e disponeva incombenti istruttori a carico della Stazione appaltante (in particolare, l’esibizione della &lt;&lt;domanda di partecipazione alla procedura del R.T.I. controinteressato, comprensiva della documentazione amministrativa e dell’offerta economica&gt;&gt;); con la successiva ordinanza 24 ottobre 2019, n. 628 era poi respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso, per mancanza del &lt;&lt;requisito del <corsivo>periculum in mora</corsivo> indispensabile per la concessione della tutela cautelare, non essendo ancora la procedura pervenuta ad una nuova aggiudicazione al R.T.I. controinteressato e, pertanto essendo ancora ben lungi dal verificarsi il danno grave ed irreparabile derivante dalla sottoscrizione del contratto&gt;&gt; e fissata udienza per la discussione del ricorso nel merito al 26 febbraio 2020.</h:div><h:div>In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del parere di precontenzioso approvato con deliberazione 15 maggio 2019, n. 420 proposta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nell’interesse dell’A.N.A.C. </h:div><h:div>A questo proposito, merita certamente adesione l’orientamento giurisprudenziale che, anche in presenza di pareri di precontenzioso non vincolanti (come nella vicenda che ci occupa), ha ritenuto di poter concludere (così superando un precedente orientamento espresso anche da Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5317 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 maggio 2017, n. 5459) per l’impugnabilità del detto parere &lt;&lt;unitamente alla determinazione di autotutela della stazione appaltante, considerandosi che i contenuti del richiamato parere hanno individuato il vizio di legittimità, presupposto necessario per disporre l'annullamento della procedura di gara&gt;&gt; (Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622).</h:div><h:div>Con tutta evidenza, una simile conclusione non sposta poi la conclusione già raggiunta con l’ordinanza 12 settembre 2019, n. 1234 della Sezione in ordine alla competenza territoriale del T.A.R. per la Toscana, operando la previsione dell’art. 133, 1° comma lett. l) del c.p.a. (richiamata dall’art. 135, 1° comma lett. c) del codice, ai fini della competenza territoriale) un riferimento letterale ai soli &lt;&lt;provvedimenti&gt;&gt; adottati anche da varie Autorità amministrative indipendenti (tra cui oggi anche A.N.A.C.) e non all’impugnazione (peraltro solo come atto presupposto) di atti che non assumono valore provvedimentale, ma solo di apporto consultivo.</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è poi infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>Con riferimento al primo motivo di ricorso appare del tutto indubbio come il parere di precontenzioso approvato con deliberazione 15 maggio 2019, n. 420 dell’A.N.A.C. debba essere qualificato in termini di non vincolatività ai sensi dell’art. 211, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e 4, 1° comma della del.  9 gennaio 2019, n. 10 (regolamento in materia di pareri di precontenzioso) dell’A.N.A.C., essendo stato reso ad iniziativa della sola Castaldo s.p.a. e non avendo le altre parti &lt;&lt;acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito&gt;&gt;; del resto, si tratta di circostanza che è espressamente riconosciuta dalla stessa determinazione 27 giugno 2019, n. 682 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sansepolcro (che rileva giustamente come la natura non vincolante del parere non escluda che lo stesso possa legittimare l’esercizio dell’autotutela da parte della p.a.) e risulta sostanzialmente non contestata da tutte le parti del giudizio.</h:div><h:div>Le censure proposte da parte ricorrente avverso l’esercizio in concreto del potere di autotutela da parte del Comune di Sansepolcro con il primo motivo di ricorso appaiono poi ampiamente infondate e pertanto non possono trovare accoglimento.</h:div><h:div>Del tutto infondata risulta, infatti, la prima censura relativa ad un sostanziale (ed acritico) “appiattimento” dell’Amministrazione procedente sul contenuto del detto parere, sostanzialmente “trattato” come fosse vincolante, pur in presenza del chiaro riconoscimento del valore facoltativo dello stesso.</h:div><h:div>La motivazione apposta alla determinazione di annullamento d’ufficio evidenzia, infatti, chiaramente come, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali &lt;&lt;non del tutto omogene(i)&gt;&gt;, l’Amministrazione procedente abbia ritenuto di conformarsi alla soluzione prospettata da A.N.A.C. con il parere di precontenzioso sopra citato e da una parte della giurisprudenza amministrativa (tra cui anche quella della Sezione) citata dal parere.</h:div><h:div>Pur nell’assenza delle normali formule di rinvio utilizzate dalla prassi amministrativa, siamo pertanto sostanzialmente in presenza di una normale motivazione <corsivo>per relationem ex</corsivo> art. 3, 3° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 che non si vede per quale ragione non dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai pareri di precontenzioso resi dall’A.N.A.C. (in questo senso, si vedano, espressamente T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 novembre 2016, n. 10857; 15 settembre 2016, n. 9759).</h:div><h:div>La seconda parte della censura relativa alla presunta incompetenza dell’Amministrazione comunale di Sansepolcro ad adottare il provvedimento di autotutela risulta poi di impossibile accoglimento, non avendo parte ricorrente attribuito una qualche considerazione all’intervento della determinazione 17 luglio 2019 n. 565 del Responsabile del Settore Gestione e Ambiente dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana che ha espressamente deciso di aderire &lt;&lt;alle decisioni prese dal Comune di Sansepolcro con Determina n. 682 del 27/06/2019&gt;&gt;; ove una violazione dell’assetto delle competenze vi fosse stata, la stessa sarebbe quindi comunque convalidata dall’espressa adesione dell’organo fornito di competenza in materia (secondo ovviamente la prospettazione della stessa ricorrente, del tutto errata per quanto si dirà) con una determinazione che, pur inserita nel novero degli atti oggetto di impugnazione, non risulta sostanzialmente contestata sotto il profilo della convalida del vizio di incompetenza.</h:div><h:div>La censura risulta poi del tutto errata sotto il profilo ricostruttivo; trattandosi di potere di autotutela esercitato dopo che l’amministrazione comunale di Sansepolcro aveva approvato gli atti della procedura di gara (e, quindi, anche l’esclusione del R.T.I. Castaldo s.p.a.) con la determinazione 12 febbraio 2019 n. 134 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,  appare di immediata evidenza come la determinazione relativa all’annullamento dell’approvazione degli atti di gara e del primo provvedimento di aggiudicazione dovesse essere presa, per il principio del <corsivo>contrarius actus</corsivo>, dallo stesso organo che aveva adottato gli atti oggetto di annullamento e non dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente (probabilmente indotta in errore dall’aver precedentemente attribuito la determinazione 12 febbraio 2019 n. 134 all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e non all’Amministrazione comunale di Sansepolcro, come invece è).</h:div><h:div>L’atto di autotutela impugnato reca poi una precisa motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico legittimanti l’annullamento e<corsivo>x</corsivo> art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della l. 7 agosto 1990, n. 241 della precedente deliberazione di approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione della procedura; motivazione che, in un contesto caratterizzato dall’ampio rispetto (essendo decorsi solo quattro mesi dall’aggiudicazione) del termine massimo per l’esercizio del potere oggi previsto dal primo comma della disposizione e dalla mancata stipulazione del contratto, sono addirittura quantificate nella maggior spesa che sarebbe derivata all’Amministrazione dalla stipulazione del contratto alle condizioni previste dal secondo classificato e non dal primo e, comunque, nella differenza qualitativa tra le due prestazioni.</h:div><h:div>Appare pertanto sostanzialmente impossibile continuare a parlare di omessa considerazione dell’interesse pubblico all’annullamento in un contesto in cui l’interesse pubblico ha trovato una considerazione nei termini molto concreti sopra richiamati e non sulla base delle generiche considerazioni spesso poste a base di provvedimenti di autotutela non altrettanto ben ponderati sotto il profilo dell’interesse pubblico all’annullamento.</h:div><h:div>Del tutto insuscettibili di accoglimento risultano poi le considerazioni contenute nelle memorie conclusionali di controparte in ordine alla sussistenza di un qualche onere motivazionale “rafforzato” derivante dall’omessa impugnazione del primo provvedimento di aggiudicazione da parte del R.T.I. controinteressato; l’argomentazione risulta, infatti, già affrontata e risolta dallo stesso atto di autotutela impugnato che ha esattamente rilevato come la circostanza relativa all’omessa impugnazione dell’aggiudicazione non possa, in alcun modo, condizionare l’esercizio di un potere di autotutela giustificato (come si è già detto) dalla sussistenza di un interesse pubblico preminente sull’affidamento del privato.</h:div><h:div>Del resto, la tesi di parte ricorrente appare difficilmente sostenibile, finendo con il risolversi in una sostanziale preclusione del ricorso all’autotutela, anche ove ne ricorrano i relativi presupposti di legge, ove il privato leso dall’atto oggetto di autotutela non abbia esercitato il proprio (autonomo) potere di tutela in sede giurisdizionale; vale a dire da una posizione soggettiva che non è per nulla considerata dalla previsione normativa in tema di annullamento d’ufficio che considera solo le posizioni dell’Amministrazione procedente e del privato destinatario di un qualche effetto ampliativo o favorevole derivante dall’atto oggetto di annullamento.</h:div><h:div>Anche il secondo motivo di annullamento è poi infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>Già il parere di precontenzioso approvato con deliberazione 15 maggio 2019, n. 420 dall’A.N.A.C. (peraltro reso con la procedura semplificata di cui all’art. 11, 5° comma della del. 9 gennaio 2019, n. 10, trattandosi di questione di &lt;&lt;pacifica risoluzione&gt;&gt;) risulta aver espressamente citato giurisprudenza della Sezione orientata per il possibile ricorso al soccorso istruttorio in ipotesi di &lt;&lt;incompleta sottoscrizione, come nel caso della sottoscrizione dell’offerta da parte di alcuni e non tutti i componenti del raggruppamento&gt;&gt;; ed in effetti, la Sezione ha già preso posizione sulla problematica, con la sentenza 31 marzo 2017, n. 496 (resa con riferimento alla normativa previgente) che ha già concluso per la necessità del ricorso al soccorso istruttorio in una fattispecie in cui l’offerta economica non risultava sottoscritta da tutti i soci amministratori (come previsto dallo statuto societario), ma da uno solo dei soci, ritenendo &lt;&lt;tale situazione non …assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta sulla stessa … il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l'immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595; TAR Lazio, Roma, I, 16.6.2016, n. 6923)&gt;&gt; (T.A.R. Toscana, sez. I, 31 marzo 2017, n. 496).</h:div><h:div>A ben vedere (e, sia pure, con le dovute differenze fattuali), si tratta sostanzialmente di un principio perfettamente estensibile alla fattispecie che ci occupa.</h:div><h:div>In questo caso, la non contestata omessa sottoscrizione da parte delle due mandanti Lucos s.r.l. e Pype Lyne s.p.a. del modulo di gara relativo all’offerta economica (adempimento che assume certamente l’importanza sistematica abbondantemente sottolineata dalle difese di parte ricorrente) risulta inserita in un contesto generale in cui risulta sostanzialmente indubbia, non solo &lt;&lt;la riconoscibilità della provenienza dell'offerta&gt;&gt;, ma anche il fatto (centrale) che le due mandanti abbiano inteso impegnarsi a mantenere ferma e rispettare l’offerta economica del R.T.I. Castaldo s.p.a.</h:div><h:div>In questa prospettiva assume, infatti, importanza dirimente, non tanto il fatto che le due mandanti abbiano conferito alla mandataria l’incarico di accedere al sistema START per presentare l’offerta (circostanza che, come esattamente rilevato da parte ricorrente, investe le modalità di trasmissione dell’offerta e non le dichiarazioni negoziali indispensabili) o che il modulo relativo all’offerta economica fosse intestato anche alle due mandanti, ma il fatto ben più importante che le due mandanti abbiano sottoscritto in forma telematica (circostanza non contestata tra le parti e suscettibile di utilizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 64, 2° comma c.p.a.) il c.d. “Modello C-Ulteriori dichiarazioni” della procedura di gara e, soprattutto, la Sez. 3 che prevedeva l’assunzione &lt;&lt;con vincolo di solidarietà (di) qualsivoglia impegno e responsabilità derivante dall’offerta presentata e dalla partecipazione alla presente procedura&gt;&gt;.</h:div><h:div>In una prospettiva sostanzialmente aderente alla formulazione della previsione finale dell’art. 83, 9° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che esclude la sanabilità delle sole &lt;&lt;carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa&gt;&gt;), appare pertanto evidente come l’omessa sottoscrizione in forma digitale del modulo dell’offerta economica non escludesse per nulla la riferibilità dell’offerta anche alle mandanti o che potesse sussistere un qualche dubbio in ordine all’impegno negoziale delle stesse a rispettare l’offerta (circostanza già autonomamente assicurata dalla dichiarazione di cui alla Sez. 3 del “Modello C-Ulteriori dichiarazioni”). </h:div><h:div>In un contesto “veniale” di questo tipo, il ricorso al soccorso istruttorio era pertanto necessitato e non risulta sostanzialmente infirmato dalle troppo formalistiche considerazioni di parte ricorrente che non considerano il carattere molto ampio e comprensivo (&lt;&lt;qualsivoglia impegno e responsabilità derivante dall’offerta presentata e dalla partecipazione alla presente procedura&gt;&gt;) della dichiarazione di cui alla Sez. 3 del “Modello C-Ulteriori dichiarazioni”.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; la particolare complessità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di giudizio tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Viola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>