<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190068420190917131925292" id="20190068420190917131925292" modello="4" modifica="9/24/2019 4:51:36 PM" pdf="3" ricorrente="Massino Grisanti" stato="4" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00684"/><fascicolo anno="2019" n="01295"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190068420190917131925292.xml</file><wordfile>20190068420190917131925292.docm</wordfile><ricorso NRG="201900684">201900684\201900684.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 2\2019\201900684\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rosaria Trizzino</firma><data>24/09/2019 16:51:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>nicola fenicia</firma><data>17/09/2019 16:00:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/09/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosaria Trizzino,	Presidente</h:div><h:div>Riccardo Giani,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Fenicia,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso principale:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25 co 4 L. 241/1990 in ragione dell'infruttuosa scadenza del termine di trenta giorni dalla specifica richiesta formulata a mezzo pec del 23/04/2019 consegnata, in pari data, dal sistema informatico nella casella pec del -OMISSIS- e registrata dall'Ufficio Protocollo dell'ente locale in data -OMISSIS-;</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato l’8 giugno 2019:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>del provvedimento amministrativo prot. n. -OMISSIS- con cui è stata negata l’ostensione degli atti richiesti con la suddetta istanza;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto e/o collegato e/o conseguente, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in proprio con domicilio digitale come da PEC indicata nel ricorso; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- -Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittimo il silenzio significativo formatosi ex art. 25, c. 4, L. 241/1990 in ragione dell’infruttuosa scadenza del termine di trenta giorni dalla specifica richiesta formulata a mezzo pec -OMISSIS-;</h:div><h:div>- con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui è stata negata l’ostensione degli atti richiesti con la suddetta istanza (relativa ad ordinanze di demolizione e successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione nei confronti di terzi soggetti);</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- l’istanza -OMISSIS-, ancorché circoscritta nel suo oggetto, deve essere considerata unitamente alla di poco successiva istanza -OMISSIS-(comprensiva anche dei documenti oggetto della precedente istanza), con riguardo alla quale questa Sezione ha già ritenuto corretto il diniego dell’ostensione (sent. n. -OMISSIS-); </h:div><h:div>- in particolare con tale sentenza la Sezione ha affermato che: “Il diritto d'accesso ai documenti riconosciuto dall'art. 22 legge n. 241/90, non si atteggia dunque come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'Amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un soggetto pubblico o di un determinato servizio, nemmeno in ambito locale (cfr. Cons. St., VI, 25 agosto 2017, n. 4074). Ne deriva che, da una parte, l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, e che va accertato caso per caso, deve essere personale e concreto e, dall'altra, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile. Ebbene, nel caso in esame l’istanza di accesso, inoltrata dal ricorrente ai sensi della L. n. 241/1990, come si evince dalla precedente esposizione in fatto, è dichiaratamente volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato del -OMISSIS-, al fine di verificare l’efficienza della sua attività o accertare eventuali negligenze, o colpevoli ritardi od omissioni da parte dei suoi funzionari e del comandante della Polizia Municipale in particolare. Il tutto senza che sia ravvisabile il collegamento degli atti richiesti con l’interesse diretto concreto e attuale dell’odierno ricorrente ad apprestare la propria difesa nell’ambito del giudizio penale, il quale ha per oggetto, invece, la documentazione depositata dallo stesso ricorrente presso il -OMISSIS-, che nell’ipotesi accusatoria, per il suo contenuto e per la sua mole eccezionale, costituirebbe il mezzo di realizzazione delle condotte delittuose di minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. In aggiunta, il Collegio, condividendo le difese dell’Amministrazione resistente, osserva come l’istanza in esame sia formulata in modo generico, in quanto riferita ad una quantità indefinita di atti, non specificamente individuati (tutti gli atti relativi a…), afferenti ad un numero altrettanto irragionevole di segnalazioni, diffide, richieste d’informazioni, esposti, ordinanze etc.; mentre come noto, l'Amministrazione, in sede di accesso, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi, atteso che richieste generiche sottoporrebbero l'Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 4 aprile 2016, n. 366; Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68). Nel caso in esame, il carico di lavoro che deriverebbe al -OMISSIS- dalla domanda di accesso dell’odierno ricorrente sarebbe tale da paralizzarne l’attività almeno per diversi giorni. Pertanto il diniego espresso al riguardo dall'Amministrazione deve ritenersi del tutto legittimo, dovendosi bilanciare gli interessi personali del ricorrente con il mantenimento dell’efficienza e del buon funzionamento di quest’ultima. Piuttosto, la legittima aspirazione che anima il ricorrente, come da questi chiarito in sede di discussione orale, alla trasparenza amministrativa e al controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte del -OMISSIS-, potrà trovare soddisfazione attraverso l’utilizzo degli strumenti a tal fine apprestati dall’ordinamento con il d.lgs. n. 33/2013, ovvero, in primo luogo, attraverso la consultazione della sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del detto Comune, ed in seconda battuta, attraverso l’esercizio del diritto (di chiunque) di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel limite degli interessi pubblici e privati, quali individuati dal legislatore. Tuttavia, anche quest’ultimo strumento di trasparenza (accesso civico generalizzato) dovrà essere utilizzato senza abusare dello stesso, bensì nell’ambito delle finalità partecipative perseguite dal legislatore e di un rapporto di leale collaborazione tra cittadini e Amministrazione. Sulla base di tali condizioni si dovrà concordemente pervenire alla corretta individuazione dell’oggetto dell’istanza di accesso civico, che, anche se libera da requisiti soggettivi legittimanti, dovrà comunque identificare “i dati, le informazioni o i documenti richiesti” ex art. 5 comma 3, d.lgs. n. 33/2013; non potendo, da una parte, anche in base a tale disciplina, essere ritenute ammissibili richieste meramente esplorative, cioè volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone, o manifestamente irragionevoli, tali cioè da dover comportare un carico di lavoro in grado d’interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione (come quella oggetto del presente giudizio); e dall’altra, dovendosi quest’ultima astenere dall’opporre preclusioni automatiche e assolute alla conoscibilità dei documenti richiesti, al di fuori dei casi previsti dall’art. 5 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013; considerato che anche l’esistenza di un’indagine penale non è di per sé causa ostativa all’accesso ai documenti se quest’ultimi non sono confluiti nel fascicolo del procedimento penale e non rientrano tra gli “atti di indagine compiuti dal pubblico ministero” di cui all’art. 329 c.p.p.”;</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- tutte tali considerazioni possono essere riferite anche all’odierna istanza, da valutare e destinata ad integrarsi con la successiva istanza del 1° maggio 2019, avente ad oggetto, tra gli altri, i medesimi provvedimenti oggetto dell’istanza -OMISSIS- (provvedimenti, quest’ultimi, rispetto ai quali il ricorrente non può vantare alcun interesse attuale e concreto alla relativa conoscenza, tale da sorreggere una richiesta di accesso ai documenti amministrativi);</h:div><h:div> - d’altro canto, anche tale istanza è dichiaratamente diretta al fine di “<corsivo>accertare e dimostrare il corretto svolgimento da parte dei funzionari preposti del pubblico servizio di vigilanza</corsivo>”; </h:div><h:div>- peraltro, analogamente a quanto già accennato nella citata sentenza, in ordine ai provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, la tutela attivabile dal ricorrente può svolgersi secondo le procedure e le garanzie previste dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo;  </h:div><h:div>- in conclusione, per le sopra esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto;</h:div><h:div>- quanto alle spese di lite, queste possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della lite;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppina Grimani</h:div><h:div>Nicola Fenicia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>