<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190044020200205122953601" id="20190044020200205122953601" modello="3" modifica="2/5/2020 8:05:24 PM" pdf="3" ricorrente="Consorzio Integra Soc. Coop." stato="4" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00440"/><fascicolo anno="2020" n="00180"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2019" n="00533"/><registro anno="2019" n="00534"/></descrittori><file>20190044020200205122953601.xml</file><wordfile>20190044020200205122953601.docm</wordfile><ricorso NRG="201900440">201900440\201900440.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Firenze\Sezione 1\2019\201900440\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>manfredo atzeni</firma><data>05/02/2020 20:05:24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Gisondi</firma><data>05/02/2020 12:55:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/02/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="201900533">201900533\201900533.xml</ricorso><ricorso NRG="201900534">201900534\201900534.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Viola,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Gisondi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 440 del 2019:</h:div><h:div>- del verbale della seduta pubblica del 26.2.2019 della Commissione giudicatrice, pubblicato sul profilo della committente -OMISSIS-Spa il 27.2.2019, per la parte in cui, in esito alle verifiche in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara, ha disposto l'esclusione del costituendo RTI con mandatario il Consorzio -OMISSIS-dalla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 5 (cinque) lotti, per la conclusione di un accordo quadro relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di distribuzione gas metano gestita da -OMISSIS-Spa ed alle attivita' di pronto intervento; </h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, connesso e comunque lesivo per i ricorrenti;</h:div><h:div>E PER LA CONDANNA</h:div><h:div>a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica mediante riammissione degli stessi alla procedura di gara e ripristino della graduatoria di gara;</h:div><h:div>CON ESPRESSA RISERVA</h:div><h:div>di chiedere in separato giudizio il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora non venga disposta la reintegrazione in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 533 del 2019:</h:div><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>- del verbale della seduta riservata del 12.03.2019 della Commissione giudicatrice, pubblicato sul profilo della committente -OMISSIS-Spa il 14.03.2019 (doc.1), per la parte in cui, dopo aver premesso che con verbale del 26.02.2019, sono state disposte le esclusioni di tre concorrenti, privi dei requisiti di ordine generale e sono state confermate le ammissioni dei due rimanenti concorrenti, relativamente alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 5 (cinque) lotti, per la conclusione di un accordo quadro relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di distribuzione gas metano gestita da -OMISSIS-Spa ed alle attività di pronto intervento, avuto riguardo al Lotto n. 3 –UT Pisa (CIG: 74996402B6) è dato leggere: “data l'impossibilità per un concorrente di aggiudicarsi più di un lotto da 1 a 3 e considerato che i concorrenti validamente ammessi alla gara sono soltanto due, ne consegue che il presente lotto non potrà essere affidato e, quindi, la Commissione prende atto che il medesimo è da considerarsi andato deserto”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, connesso e comunque lesivo per i ricorrenti, ivi compresi tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa; </h:div><h:div>E PER LA CONDANNA</h:div><h:div>a risarcire il danno cagionato ai ricorrenti in forma specifica mediante riammissione degli stessi alla procedura di gara e  ripristino della graduatoria di gara avuto riguardo al medesimo lotto;</h:div><h:div>CON ESPRESSA RISERVA</h:div><h:div>di chiedere in separato giudizio il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora non venga disposta la reintegrazione in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 534 del 2019:</h:div><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>- del verbale della Commissione di gara del 12.03.2019 nella parte in cui ha proposto l'aggiudicazione del Lotto 4 (CIG: 7499693E6) a favore della -OMISSIS-, unitamente al provvedimento pubblicato sul profilo della committente -OMISSIS-il 18.03.2019, nella parte in cui dopo aver affermato “come da verbale del 12.03.2019 l'impresa -OMISSIS- e' risultata essere la migliore offerente per il Lotto 4 Realinv UT Pisa e Pistoia,” ha disposto il perfezionamento dell'aggiudicazione del Lotto 4, sotto riserva di legge, a favore della suddetta impresa -OMISSIS-., relativamente alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 5 (cinque) lotti, per la conclusione di un accordo quadro relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di distribuzione gas metano gestita da -OMISSIS-Spa ed alle attivita' di pronto intervento;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, connesso e comunque lesivo per i ricorrenti, ivi compresi tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa;</h:div><h:div>NONCHE' PER LA DECLARATORIA </h:div><h:div>di inefficacia dell'accordo quadro, ove stipulato con l'impresa aggiudicataria del Lotto 4, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del D.lgs 104/2010; </h:div><h:div>E PER LA CONDANNA</h:div><h:div>a disporre il subentro dei ricorrenti nell'aggiudicazione del Lotto 4 e, ove stipulato, nel relativo  accordo quadro, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 104/2010; </h:div><h:div>CON ESPRESSA RISERVA</h:div><h:div>di chiedere in separato giudizio il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora non venga disposta la reintegrazione in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 440 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Calugi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. Capponi, n. 26; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- non costituita in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Vittorio Veneto n. 1; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 533 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-OMISSIS-non costituito in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Calugi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calugi in Firenze, via G. Capponi, n. 26; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Carrozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 534 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Giovanni Calugi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calugi in Firenze, via G. Capponi, n. 26; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Guglielmo Carrozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Le Società ricorrenti impugnano la esclusione del costituendo R.T.I. di cui erano componenti dalla gara bandita da -OMISSIS-S.p.a. per l’affidamento di un accordo quadro relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete gas metano ed alle attività di pronto intervento.</h:div><h:div>La Stazione appaltante ha adottato l’atto contestato dopo aver riscontrato: (a)  a carico di un soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 del mandatario -OMISSIS-, rinvio a giudizio del 3.4.2017 per i reati di cui agli artt. 353-bis, 318, 319 e 321 del codice penale;  (b)  a carico di un soggetto rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs.  50/2016 del subappaltatore in terna per la categoria OG3, -OMISSIS-Srl, sentenza di appello del 9.4.2018 per i reati di cui agli artt. 353, 317, 319 e 640 del codice penale; (c)  infine, relativamente al subappaltatore in terna per la categoria OG3, -OMISSIS-Srl, violazioni da parte del datore di lavoro delle norme in materia di distacco, previste dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003. </h:div><h:div>Con il primo motivo le ricorrenti ritengono che la sottoscrizione di patti di integrità non possa costituire il presupposto per il riscontro di “di false dichiarazioni” rilevanti ai fini della esclusione dalle procedure di gara atteso che i suddetti accordi, avendo natura di condizioni generali di contratto, opererebbero su un piano squisitamente contrattuale.</h:div><h:div>Il Collegio non condivide tale conclusione.</h:div><h:div>Innanzitutto per il fatto che l’obbligo di dichiarare fatti rilevanti ai fini della moralità professionale delle imprese partecipanti come rinvii a giudizio o misure restrittive sussiste a prescindere dalla loro sottoscrizione.</h:div><h:div>Infatti, come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale al pari della adozione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620); sicchè,  dovendo riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2020 n. 70).</h:div><h:div>La stipula dei protocolli di legalità rafforza i predetti oneri informativi e ne specifica nel dettaglio i contenuti.</h:div><h:div>L’operatività dei predetti patti non è, peraltro, limitata al piano puramente privatistico.</h:div><h:div>Invero, il Consiglio di Stato nel qualificare i patti di integrità alla stregua di condizioni generali di contratto non ha affatto escluso che la loro violazione possa determinare l’esclusione dalla gara come peraltro espressamente sancito dall’art 1, comma 17, l. 6 novembre 2011 n. 190.</h:div><h:div>Al contrario il Giudice amministrativo di appello ha chiarito che la loro sottoscrizione amplia gli impegni gravanti sui concorrenti che, per l’effetto, sono obbligati a tenere comportamenti leali, corretti e trasparenti la cui omissione costituisce motivo di inaffidabilità rilevante anche nella fase pubblicistica che precede la stipula del contratto (Consiglio di Stato sez. V, 05/02/2018, n.722).</h:div><h:div>Nel medesimo motivo le ricorrenti deducono altresì che la lex specialis di gara e il contenuto del patto etico e di integrità di -OMISSIS-confermerebbero che nessuna dichiarazione inerente i procedimenti penali pendenti era richiesta in fase di partecipazione alla gara, ai fini dell’ammissione.</h:div><h:div>Ciò in quanto le dichiarazioni di cui al punto 4 del patto avrebbero dovuto essere rese esclusivamente “per la qualifica e l’inserimento nella Vendor List di -OMISSIS-” e/o “per la stipula di subappalti e/o subcontratti con contraenti di -OMISSIS-” e la loro mancata sottoscrizione avrebbe potuto comportare solo la conseguenza del non inserimento nelle Vendor list e nella mancata stipulazione di contratti con -OMISSIS-.</h:div><h:div>Anche tali argomentazioni sono destituite di fondamento.</h:div><h:div>In particolare, la distinzione fra cause di esclusione e cause di preclusione della stipula, almeno nel caso di cui si discute, non ha ragion d’essere perché le circostanze sopra riferite costituiscono fattori che incidono sulla affidabilità dei concorrenti la cui verifica non è elemento della fase esecutiva ma  costituisce un segmento tipico della istruttoria dei procedimenti di evidenza pubblica la cui funzione è anche quella di selezionare soggetti moralmente idonei (e ciò anche a tacere della razionalità di un meccanismo che consentisse la ammissione di soggetti a favore dei quali non sarebbe poi possibile effettuare l’affidamento della commessa).</h:div><h:div>Le ricorrenti affermano ancora di non aver sottoscritto il punto n. 4 del patto etico che prevedeva il rilascio delle dichiarazioni inerenti le vicende penale dei propri soggetti rilevanti. Sicché, non potrebbe parlarsi di falsa dichiarazione ma casomai di omessa dichiarazione acquisibile mediante soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Ma anche tale tesi non convince in quanto il suddetto punto del patto non era autonomo ed avulso dal restante contenuto dell’accordo la cui sottoscrizione comporta l’integrale accettazione ed imputazione delle clausole normative e delle dichiarazioni di scienza in esso contenute.</h:div><h:div>Poiché le vicende penali rilevanti ai fini degli obblighi informativi e della conseguente ammissione alla gara hanno interessato soggetti rilevanti direttamente riferibili alle società partecipanti al costituendo R.T.I. i restanti motivi diretti a confutare quanto affermato dalla stazione appaltante con riferimento alla integrità morale dei subappatatori divengono improcedibili per carenza di interesse.</h:div><h:div>Con il ricorso R.G. 201900533 le medesime ricorrenti hanno impugnato il verbale della Commissione di gara in data 12/03/2019 con il quale, è stato deciso che “considerato che le norme di gara prescrivono che i concorrenti possono risultare aggiudicatari esclusivamente di un solo lotto tra quelli da 1 a 3 e considerato che i concorrenti validamente ammessi alla gara sono soltanto due”, ha dichiarato che la procedura ad essi relativa è da considerarsi deserta.</h:div><h:div>Con ricorso R.G. 201900534 le ricorrenti hanno altresì impugnato il verbale della Commissione in data 12/03/2019 nella parte in cui propone la aggiudicazione del lotto n. 4 a -OMISSIS-a.r.l..</h:div><h:div>I predetti due ricorsi, per evidenti ragioni di connessione, vengono riuniti al ricorso R.G. 201900440.</h:div><h:div>Gli stessi presuppongono la fondatezza del gravame con cui è stato impugnato il provvedimento di esclusione la cui reiezione ne determina la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,  Sezione I, definitivamente pronunciando sui, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione: a) respinge in parte il ricorso R.G. 201900440 e in altra parte lo dichiara improcedibile come da motivazione; b) dichiara improcedibili i ricorsi R.G. 201900533 e 201900534; c) condanna le ricorrenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000 a favore di ciascuna controparte costituita.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le Società di cui in epigrafe e in motivazione.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cardarelli Cinzia</h:div><h:div>Raffaello Gisondi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>