<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190009720230619160201553" descrizione="" gruppo="20190009720230619160201553" modifica="19/06/2023 16:21:39" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00097"/><fascicolo anno="2023" n="00615"/><urn>urn:nir:tar.toscana;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190009720230619160201553.xml</file><wordfile>20190009720230619160201553.docm</wordfile><ricorso NRG="201900097">201900097\201900097.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\978 Riccardo Giani\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni ricchiuto</firma><data>19/06/2023 16:21:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Giani,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola Fenicia,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>dell'ordinanza n. 399 del 31 ottobre 2018, pubblicata all'Albo pretorio in pari data, a firma del Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, recante “Ordinanza di rimozione immediata di ogni e qualsivoglia ostacolo alla libera circolazione pedonale sul tratto di strada che collega la via Michelangelo con la via Melato”;</h:div><h:div>di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo ancorché non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 97 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Francesca Lazzarotti, Andrea Lazzarotti, Franco Lazzarotti, Marco Granata, Marina Foffa e Daniela Tommasi, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Lenzetti e Andrea Lofrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La Sig.ra Francesca Lazzarotti, unitamente agli altri sopracitati ricorrenti (tutti proprietari/comproprietari di immobili ad uso civile abitazione siti nel Comune di Forte dei Marmi), hanno impugnato il provvedimento n. 399 del 31 ottobre 2018 dello stesso Comune recante “<corsivo>Ordinanza di rimozione immediata di ogni e qualsivoglia ostacolo alla libera circolazione pedonale sul tratto di strada che collega la via Michelangelo con la via Melato</corsivo>”.</h:div><h:div>Con detto provvedimento il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi, ritenendo che su un tratto di strada di collegamento tra la Via Michelangelo e la Via Melato gravasse una servitù pubblica di passaggio e che la stessa strada risultava chiusa da ignoti con l’apposizione di una catena con lucchetto che impediva il libero transito dell’utenza pedonale, ordinava la rimozione immediata di ogni ostacolo alla libera circolazione pedonale, dando mandato agli Uffici (Tecnico e Polizia Municipale) di eseguire detta rimozione nei modi più opportuni.</h:div><h:div>I ricorrenti, al contrario, sostengono di utilizzare la stessa strada per accedere alle proprie abitazioni, in quanto su detta stradina sarebbe costituita una “servitù di passo” a favore dei fondi confinanti, che altrimenti risulterebbero interclusi.</h:div><h:div>In prossimità dell’accesso a detta stradina sarebbe stato apposto un cartello/segnaletica indicante “<corsivo>strada privata</corsivo>”, rinnovato negli anni fino al 16 novembre 2018, data in cui la Polizia Municipale ha eseguito l’ordinanza qui impugnata, rimuovendo le catene presenti su ambo i lati della stradina, nonché il pannello di cantiere ed il cartello sopra citato.</h:div><h:div>Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.</h:div><h:div>1. la violazione dell’art. 54, c. 4, D.L.gs. n. 267/2000 e il difetto dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti un’ordinanza contingibile e urgente;</h:div><h:div>2. la violazione dell’art. 378, lett. f), Legge n. 2248/1865 e il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non sussisterebbero i requisiti per considerare esistente una servitù di uso pubblico a favore dell’Amministrazione comunale;</h:div><h:div>3. la violazione dell’art. 378, L. n. 2248/1965 sotto altro profilo, nonché dell’art. 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 823 e 825 Cod. Civ., oltre alla carenza e/o genericità della motivazione e il difetto di istruttoria.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Forte dei Marmi che ha contestato le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza del 15 giugno 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>1.1 È da respingere il primo motivo con il quale si sostiene che il Sindaco avrebbe utilizzato lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente in assenza dei presupposti di cui all’art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000, non essendosi dimostrata l’esistenza di situazioni eccezionali ed imprevedibili, costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per la quale fosse impossibile adottare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento.</h:div><h:div>1.2 Dall’esame del provvedimento impugnato è possibile evincere come il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi non abbia utilizzato lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ma il potere di autotutela possessoria di cui all’art. 378 della L. 2248/1865, nell’intento di ripristinare la viabilità di una strada sottoposta ad uso pubblico, alterata da terzi e così reintegrando la collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza.</h:div><h:div>1.3 A conferma di ciò nel provvedimento impugnato sono richiamati (in aggiunta all’art. 378 della L. n. 2248/1865) anche gli artt. 823 e 825 del codice civile, disposizioni queste ultime che, come si ricorda nel provvedimento impugnato, consentono una tutela in via amministrativa dei beni che fanno parte del demanio del Comune.</h:div><h:div>1.4 Sul punto precedenti pronunce hanno confermato che l'autotutela possessoria in via amministrativa "<corsivo>iure publico</corsivo>", finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 c.c., nonché dall'art. 378, secondo comma, L. n. 2248/1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico e, ciò, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dell'esistenza di una pubblica via vicinale (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5209 del 07-09-2006).</h:div><h:div>1.5 Sono da respingere anche il secondo e il terzo motivo con i quali si sostiene che non sussisterebbero i presupposti dell’oggettivo pregiudizio e del pubblico passaggio, necessari per poter applicare l’art. 378 L. 2248/1965, nonché gli artt. 823 e 825 c.c., così come non si sarebbe formata alcuna servitù di uso pubblico.</h:div><h:div>1.6 In primo luogo è necessario chiarire che i ricorrenti non sono riusciti a provare la circostanza che la stradina sia stata sempre chiusa e fosse pertanto da considerare alla stregua di una strada “privata”.</h:div><h:div>1.7 L’apposizione della catenella risulta certa solo a partire dal 2018 e, quindi, dal verbale della polizia municipale al quale è seguito il provvedimento ora impugnato.</h:div><h:div>1.8 Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si costituisca una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui; 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione (in questo senso si veda T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 13/06/2019, n.1346; Cassazione civile sez. II, 29/11/2017, n.28632; Consiglio di Stato, sez. V, 16/10/2017 n° 4791; Cassazione Civile, sez. unite, 03/10/2011, n° 20138).</h:div><h:div>1.9 Dette circostanze risultano confermate in considerazione di un utilizzo generalizzato da parte dell’intera collettività della stradina di cui si tratta.</h:div><h:div>2. È accertato che la strada ha una funzione di collegamento tra via Michelangelo a via Melato ed è utilizzata quotidianamente dai genitori che portano i figli alla Scuola Primaria Carducci di via Melato n° 6/A e dagli studenti del Liceo Scientifico Michelangelo posto sulla via Michelangelo all’ingresso della stradina di cui si tratta.</h:div><h:div>2.1 Risultano non confermate anche le affermazioni dei ricorrenti dirette a sostenere di curare la manutenzione della strada, essendo documentato come non vi siano pali dell’illuminazione, così come si sia in presenza di una strada (almeno in parte) non asfaltata e ricoperta da ghiaino bianco.</h:div><h:div>2.2 A dimostrazione della convinzione dell’uso pubblico da parte della collettività, e della pericolosità con il passaggio dei motocicli, il Comune, già nel 2020, ha apposto un segnale di pericolo ed un segnale che consente solo il passaggio a piedi e in bicicletta.</h:div><h:div>2.3 Ne consegue che si possa affermare che la stessa strada sia percorsa a piedi dalla collettività da un tempo risalente, considerando che da più di 30 anni sono presenti la Scuola Elementare Carducci, il parcheggio, il Liceo Scientifico Michelangelo (prima sede della Scuola Media Dante Alighieri), circostanze queste ultime tutte univoche nel dimostrare l’esistenza di un comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada.</h:div><h:div>2.4 Nemmeno è dirimente la circostanza in base alla quale lo stradello non è presente nella cartina del Piano operativo comunale, avendo ammesso il Comune il venire in essere di un mero errore materiale che potrà essere emendato nella successiva fase di approvazione dello stesso piano urbanistico.</h:div><h:div>2.5 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensare in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese tra le parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Iolanda Giusteschi Conti</h:div><h:div>Giovanni Ricchiuto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>